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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 738 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, difeso dagli avv.ti Parte_1
Enrico Bocchino, Sara Testani, del foro di La Spezia, nonché dall'avv. Pamela Cioci del foro di Frosinone, come da procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso la sese della società, in
Viale Italia n. 269, La Spezia.
-APPELLANTE-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante, dieso dall'avv. Domenico Febbo, giusta Controparte_1 procura generale alle liti, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari Legali, in Roma, viale
Europa n. 190
APPELLATO-
Oggetto: appello sentenza giudice di pace opposizione a ingiunzione di pagamento in materia di pubblicità.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n.795/22 del 28/07/2022, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la , in persona del suo Controparte_1
Sindaco p.t., chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della predetta pronuncia di accoglimento dell'opposizione, con dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento n. 970 ID, pratica Pa 12923825, emesso da a titolo di mancato pagamento del canone dovuto per esposizioni pubblicitarie, sul presupposto della violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria adottato dal . Controparte_2
Si costituiva in giudizio la predetta società, evidenziando la correttezza della sentenza di 1° grado e concludendo per il rigetto dell'appello. All'udienza del 15/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia destituito di fondamento.
Come rilevato dal Giudice di Pace, l'accertamento in contestazione ha per oggetto “ 1 vetrofania” con scritta '' ”, “1 cassetto luminoso bifacciale” con scritta “ ”, “ 1 cartello” con CP_1 CP_1 scritta “ ”,, “ 1 cassetto luminoso” con scritta “Postamat”, “ 1 cassonetto” con scritta CP_1
“Postamat”, apposti sulle vetrine e pareti laterali dell'Ufficio Postale di Frosinone Centro, Piazza della
Libertà.
La ha proceduto ad elevare sanzione nei confronti di , per mancato pagamento Parte_1 Controparte_1 del canone pubblicitario, ritenendo detti “cartelli” di natura pubblicitaria.
Nella motivazione della pronuncia impugnata viene richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione n.
1169/19, che pronunciandosi nel caso specifico, ha affermato che: “la scritta “Postamat " - come esattamente ritenuto dal giudice di merito - non rientra in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di , quanto soltanto di segnalare all'utenza l CP_1
'ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario. Va del resto considerato che l 'iscrizione in esame segnala la possibilità per l 'utenza di espletare, presso quel determinato terminale automatizzato, tutta una serie di servizi che tale utenza ha già acquistato e di cui può avvalersi nell'osservanza di condizioni contrattuali già da essa accettate all'atto della stipula. Dunque, non di incremento ed impulso di nuova domanda di mercato si tratta, bensì di indicazione e segnalazione di un terminale tecnico automatizzato (assimilabile allo sportello di banca) dove è possibile fruire di funzioni e servizi che già hanno trovato collocazione sul mercato, e la cui promozione pubblicitaria - se vi è stata - è stata svolta in precedenza, con diversa modalità ed in diversi luoghi e tempi. Lo stesso decreto istitutivo prende in considerazione - per esentarlo dall 'imposta - quel messaggio che sia privo di rilevanza pubblicitaria nel senso appena indicato, in quanto svolgente la funzione pratica e sostanziale non di promozione di mercato, bensì di mero “avviso al pubblico Fattispecie che viene sì recuperata a tassazione, ma solo quando, per le ingenti dimensioni dell 'avviso (individuate dal legislatore nella superfìcie superiore a mezzo metro quadrato), quest'ultimo mostri di andare al di là dello scopo suo proprio, così da risultare * effettivamente idoneo a captare ed orientare possibili flussi di domanda commerciale di beni e servizi (art. 17, comma 1, lett. b). ”
Sulla scorta di tale pronuncia il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione di . CP_1
Ad avviso di questo Tribunale, si tratta di una decisione ineccepibile, fondata su una chiara pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale i cartelli in questione non hanno affatto natura pubblicitaria, bensì di insegna di esercizio, scevra da scopi promozionali o di pubblicità e sono peraltro, in base alle conclusioni dell'Ing. , autore di una relazione tecnica per conto di , di Persona_1 Controparte_1 dimensione non superiore a cinque metri quadrati, così da essere esentati dal pagamento dell'imposta, come previsto dal “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del , e, in particolare alla lett.j Controparte_2 dell'art.31.
Diversamente ragionando, qualunque scritta, indicante un servizio pubblico, tipo TRIBUNALE” ovvero
“MUNICIPIO”, “OSPEDALE”, avrebbe finalità di pubblicità, quando invece si tratta chiaramente di Uffici Pubblici, che erogano alla collettività servizi di natura pubblica nella medesima natura dei servizi erogati da attraverso la scritta o Postamat. CP_1 CP_1
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura del doppio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura del doppio.
Condanna la , in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, liquidate nella misura di € 462,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, il 14/01/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani