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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Prima
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 364/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MANGANO Parte_1 C.F._1
NATALE GIORGIO , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANGANO NATALE
GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARUSO LUIGINA MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ANARGIRI C/O
[...]
87064 , presso il difensore avv. Controparte_2 Controparte_2
CARUSO LUIGINA MARIA
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale in appello avverso sentenza n.227/22 emessa dal
Giudice di Pace di Corigliano
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con atto di citazione del 23.10.20, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Corgliano, il , affinchè fosse condannato al Controparte_1 pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di corrispettivo per il lavoro di restauro delle statue di San Gennaro e Sant'Antonio, nel centro storico di Corigliano Calabro, dal medesimo svolto su incarico del CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in particolare, l'assenza nel caso di specie, di un impegno di spesa o di un contratto, in mancanza dei quali non poteva avere luogo alcun pagamento.
A seguito delle difese del convenuto, alla prima udienza di comparizione e trattazione il Sig. vanzava domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Pt_1
Con sentenza n.227/22 il Giudice di Pace di , dichiarava inammissibile la domanda CP_1
di inadempimento contrattuale per difetto di legittimazione passiva ed improponibile quella di indebito arricchimento per mancanza dei presupposti di legge.
Avverso la predetta decisione proponeva appello , deducendo l'erroneità Parte_1
della motivazione nel rigetto della richiesta ex art.2042 c.c., e rassegnava le seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare che tra il Sig. ed il , in Pt_1 Controparte_3 persona del Sindaco pro tempore , sia stato stipulato un regolare contratto d'opera;
• accertare e dichiarare che il Sig. ha svolto il lavoro che gli era stato Pt_1
commissionato con dedizione, rispettando le scadenze fissate;
• dichiarare di conseguenza il diritto del Sig. ad ottenere il corrispettivo che gli Pt_1 spetta per l'opera prestata
• Condannare il comune convenuto al pagamento di quanto dovuto al sig. € Pt_1
5.000,00 ed al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello di Controparte_1 cui deduceva l'infondatezza.
Sul merito dell'appello
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 Va preliminarmente osservato che nell'atto di appello, concentra le censure Parte_1
alla sentenza impugnata sul mancato accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, prestando sostanzialmente acquiescenza alla declaratoria di inammissibilità della domanda di inadempimento contrattuale.
Il presente giudizio dovrà pertanto incentrarsi sulla disamina della domanda avanzata ex art.2041 c.c..
Sotto tale profilo si condivide il principio, espresso dalla Suprema Corte secondo cui il funzionario che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei relativi controlli contabili (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che non ricorre quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa;
né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A.
(cfr. Cass. Civ 15145/18)
Si osserva infatti che “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere “a posteriori”, ex art. 194 d. Igs. n. 267 del
2000 – nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio.” (Cass. 30109/ 2018; Cass. 5130/ 2020; Cass. 5665/ 2021).
E' stato anche precisato che, sia possibile l'azione del creditore verso il in via CP_1
surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a pagina 3 di 4 prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo (Cass. 5665/ 2021), ipotesi non dedotta nel caso di specie.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettato l'appello, per difetto dell'elemento di sussidiarietà che caratterizza l'azione di ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
2. Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative su cui si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18)
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, avverso la sentenza n.227/22 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro -
[...]
così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Spese compensate.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo , a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Castrovillari,06.03.25
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Prima
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 364/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MANGANO Parte_1 C.F._1
NATALE GIORGIO , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANGANO NATALE
GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARUSO LUIGINA MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ANARGIRI C/O
[...]
87064 , presso il difensore avv. Controparte_2 Controparte_2
CARUSO LUIGINA MARIA
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale in appello avverso sentenza n.227/22 emessa dal
Giudice di Pace di Corigliano
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con atto di citazione del 23.10.20, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Corgliano, il , affinchè fosse condannato al Controparte_1 pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di corrispettivo per il lavoro di restauro delle statue di San Gennaro e Sant'Antonio, nel centro storico di Corigliano Calabro, dal medesimo svolto su incarico del CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in particolare, l'assenza nel caso di specie, di un impegno di spesa o di un contratto, in mancanza dei quali non poteva avere luogo alcun pagamento.
A seguito delle difese del convenuto, alla prima udienza di comparizione e trattazione il Sig. vanzava domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Pt_1
Con sentenza n.227/22 il Giudice di Pace di , dichiarava inammissibile la domanda CP_1
di inadempimento contrattuale per difetto di legittimazione passiva ed improponibile quella di indebito arricchimento per mancanza dei presupposti di legge.
Avverso la predetta decisione proponeva appello , deducendo l'erroneità Parte_1
della motivazione nel rigetto della richiesta ex art.2042 c.c., e rassegnava le seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare che tra il Sig. ed il , in Pt_1 Controparte_3 persona del Sindaco pro tempore , sia stato stipulato un regolare contratto d'opera;
• accertare e dichiarare che il Sig. ha svolto il lavoro che gli era stato Pt_1
commissionato con dedizione, rispettando le scadenze fissate;
• dichiarare di conseguenza il diritto del Sig. ad ottenere il corrispettivo che gli Pt_1 spetta per l'opera prestata
• Condannare il comune convenuto al pagamento di quanto dovuto al sig. € Pt_1
5.000,00 ed al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello di Controparte_1 cui deduceva l'infondatezza.
Sul merito dell'appello
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 Va preliminarmente osservato che nell'atto di appello, concentra le censure Parte_1
alla sentenza impugnata sul mancato accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, prestando sostanzialmente acquiescenza alla declaratoria di inammissibilità della domanda di inadempimento contrattuale.
Il presente giudizio dovrà pertanto incentrarsi sulla disamina della domanda avanzata ex art.2041 c.c..
Sotto tale profilo si condivide il principio, espresso dalla Suprema Corte secondo cui il funzionario che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei relativi controlli contabili (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che non ricorre quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa;
né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A.
(cfr. Cass. Civ 15145/18)
Si osserva infatti che “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere “a posteriori”, ex art. 194 d. Igs. n. 267 del
2000 – nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio.” (Cass. 30109/ 2018; Cass. 5130/ 2020; Cass. 5665/ 2021).
E' stato anche precisato che, sia possibile l'azione del creditore verso il in via CP_1
surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a pagina 3 di 4 prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo (Cass. 5665/ 2021), ipotesi non dedotta nel caso di specie.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettato l'appello, per difetto dell'elemento di sussidiarietà che caratterizza l'azione di ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
2. Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative su cui si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18)
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, avverso la sentenza n.227/22 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro -
[...]
così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Spese compensate.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo , a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Castrovillari,06.03.25
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