Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2025, proposto da
AH TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina,149;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, Scuola Primaria Cd III Pavia, Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 2335/2024, pubblicata in data
29/04/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. TO LL e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente esponeva che, con la sentenza indicata in epigrafe, adottata all’esito di un giudizio instaurato per l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento di ruolo e preruolo e la conseguente ridefinizione della posizione stipendiale a seguito della sua assunzione come docente a tempo indeterminato - giudizio nel corso del quale era intervenuta la liquidazione degli arretrati spettanti per la ricostruzione di carriera - il giudice del lavoro aveva condannato i Ministeri convenuti al pagamento in favore della stessa ricorrente degli interessi maturati sugli importi corrisposti a titolo di differenze retributive, dalla data di maturazione di ciascun credito e fino alla data di intervenuto pagamento.
Affermava che, tuttavia, le Amministrazioni convenute sarebbero rimaste inerti nell’ottemperare al suddetto provvedimento giurisdizionale e chiedeva, pertanto, l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe e di ordinare, dunque, all’Amministrazione intimata di “emettere i provvedimenti necessari alla verifica del relativo diritto della ricorrente a percepire gli interessi sulle differenze retributive a lei corrisposte, dalla data di maturazione di ciascun credito e fino alla data dell’intervenuto pagamento”.
2. Si costituiva in giudizio con atto di mera forma il Ministero dell’Istruzione; il Ministero dell’Economia depositava, invece, una memoria nella quale riferiva che - nonostante, a sua opinione, il pagamento degli interessi sarebbe stato di competenza dell’Ambito territoriale, aveva chiesto, comunque, ai propri Uffici centrali di specificare la competenza al pagamento degli interessi e le modalità di attuazione degli stessi. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
3. All’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2025, nessuno compariva per la parte ricorrente ed il Collegio, su richiesta del difensore dell’Amministrazione intimata, poneva la causa in decisione.
4. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto.
5. Emerge, infatti, che la sentenza è stata notificata in formula esecutiva, via PEC, in data 13 ottobre 2025, ad entrambe le Amministrazioni nei confronti delle quali era stata pronunciata lo stesso provvedimento ed è divenuta cosa giudicata giusta certificato di non proposto appello rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Catania.
Il Ministero dell’Istruzione non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01), ma si è limitato a depositare una memoria di mera forma; per altro verso deve ritenersi priva di fondamento l’affermazione del Ministero dell’Economia di non essere tenuto all’esecuzione della sentenza - che, a suo parere, sarebbe spettata all’Ambito territoriale dell’Ministero dell’Istruzione – considerato momento che nella sentenza portata in esecuzione si pone l’obbligo del pagamento delle suddette somme solidalmente in capo ai due Ministeri odierni convenuto.
6. Per le suddette ragioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e ordina in via solidale al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministero dell’Economia di dare esatta esecuzione alla sentenza portata in esecuzione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Il Collegio stabilisce, altresì, che, alla scadenza del suddetto termine, in caso di perdurante inerzia delle predette Amministrazioni, si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto:
- dichiara l'obbligo solidale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna, altresì, in solido il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanza al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 800,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NN ON, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TO LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LL | NE NN ON |
IL SEGRETARIO