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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3124 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalle avvocate Parte_1
IN e CA IN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Marco Nobiliore 50
[...]
[...
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5607 pubblicata a in data 14/5/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo Parte_1 annullamento o disapplicazione o declaratoria di nullità/inefficacia delle delibere di approvazione della graduatoria n. 88760 del 02/10/2023 e n. 94645 del 18/10/2023, e del suo diritto ad essere inserito nelle stesse previa l'attribuzione del punteggio spettante in base ai requisiti posseduti, la condanna del CP_1 [...] alla costituzione di un rapporto di lavoro alle sue Controparte_1 dipendenze con decorrenza economica e giuridica dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero in subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
I partecipanti alla selezione controinteressati, al quale l'appello veniva notificato, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA, non si costituivano in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto ad essere Parte_1 assunto alle dipendenze del all'esito della procedura di stabilizzazione di cui CP_1 all'avviso pubblico n. 33720 del 05/04/2023 per complessive 20 unità di personale ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 bis, del d.lgs. 75/2017 normativa quest'ultima con la quale era stato consentito alle amministrazioni l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio al 28/10/2015 (data di entrata in vigore della l. 124/2015) con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni stesse purché reclutato con procedure concorsuali e all'ulteriore condizione della maturazione, al 31/12/2022, di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni alle sue dipendenze anche non continuativi.
Premesso di avere svolto, negli anni dal 2004 al 2023, sia presso la sede del che CP_1 presso altri enti, attività di operaio specializzato mediante reiterati contratti a tempo determinato, contestava l'illegittimità della sua esclusione dalla suddetta procedura di stabilizzazione per mancata compilazione dei campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione dei titoli.
Il Tribunale, previa autorizzazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati partecipanti al bando potenzialmente pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio mediante pubblicazione sul sito istituzionale del , respingeva la domanda. CP_1
Rilevava come il avesse, con decreto n. 88760 del 02/10/2023, approvato gli CP_1 elenchi degli idonei con dichiarazione dei vincitori approvando altresì l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione specifica della causale, tra cui al n. 63 l'odierno appellante, con la motivazione “Non risultano compilati i campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione dei titoli “Titoli per area (complicazione)” all'interno della piattaforma Demetra”, esclusione di cui affermava la legittimità.
Rilevato come non fosse contestata, oltre che risultante dalla documentazione in atti, la mancata compilazione da parte del ricorrente dei suddetti campi obbligatori, affermava l'infondatezza delle doglianze di quest'ultimo alla cui stregua la Commissione esaminatrice avrebbe colpevolmente omesso di esaminare e valutare il possesso dei titoli comunque documentati dal candidato nonché in ordine alla violazione da parte dell'ente resistente dei criteri di correttezza e buona fede e dei generali principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis.
Rilevava come l'art. 5, punto 5 dell'avviso di stabilizzazione prevedesse in modo chiaro,
, in particolare alla lettera ii), l'onere del candidato di compilare, per ogni singolo contratto, i campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione titoli (“Titoli per area (compilazione)”) con l'espresso avvertimento della necessità di riportare “a pena di non valutabilità” tutti gli elementi utili all'identificazione e valutazione dei titoli, rilevando come tale disposizione non lasciasse adito a dubbi interpretativi di sorta e come l'omesso inserimento da parte del ricorrente dei contratti di lavoro a tempo determinato nella sezione dedicata avesse impedito la loro valutazione senza che la Commissione potesse acquisirli diversamente, pena la violazione della par condicio tra i candidati.
Richiamava a tale proposito, in ordine alla legittimità, nel caso di mancato inserimento dei titoli, della esclusione del candidato senza oneri per la Commissione esaminatrice di attivazione del cd. soccorso istruttorio, quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Piemonte n. 154/2020 del 03/03/2020) rilevando come “il mancato inserimento da parte del ricorrente dei contratti di lavoro stipulati nell'apposita Parte_1 sezione del format on-line non possa ritenersi una mera irregolarità, costituendo, piuttosto una violazione puntuale chiara regola del bando”.
Rilevava a tale proposito l'attivazione del soccorso istruttorio, nelle procedure concorsuali di reclutamento del personale, confliggesse con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti “con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e della sua colpevole inosservanza da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio tra i candidati”.
Affermava inoltre la legittimità della esclusione del ricorrente anche sotto il profilo sostanziale rilevando come non risultasse, non essendo documentato nella domanda di partecipazione all'avviso di stabilizzazione o in quella successivamente depositata su autorizzazione del Tribunale (ed essendo tardiva ed irrilevante la successiva produzione documentale del ricorrente), che lo stesso avesse ai fini della sua assunzione a tempo determinato mai superato alcuna procedura concorsuale nel senso richiesto dall'art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. 75/2017, non potendosi ritenere tale l'avvenuta attivazione del servizio di preselezione degli operai agricoli da parte del . Parte_2
L'appellante contesta la gravata sentenza per i seguenti motivi: 1)- Erronea interpretazione dei fatti di causa. Applicazione alla procedura di stabilizzazione di regole tipiche dei concorsi con conseguente violazione della legge cd. Madia.
Contesta in particolare l'erroneità sia dell'affermazione del giudice di prime cure in ordine alla equivalenza tra la procedura di stabilizzazione ed un bando di concorso pubblico, contestando l'applicabilità al caso di specie di quanto affermato dalla sentenza del Tar Piemonte citata dal Tribunale.
Rivendicava l'applicabilità in suo favore del soccorso istruttorio sostenendo che l'errore compiuto non fosse tra quelli che comportavano la sua esclusione dalla selezione.
2)- “Violazione falsa applicazione dell'art. 35 del T.U.P.I. , della legge cd. Madia e degli artt. 3, 4 e 97 Cost.”
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti in capo all'odierno appellante, sotto il profilo sostanziale, i requisiti per la partecipazione la procedura di stabilizzazione.
Contesta in particolare quanto affermato dal Tribunale in ordine al non essere stato assunto all'esito di una procedura concorsuale sostenendo di essere stato selezionato presso l'ufficio di collocamento previa valutazione comparativa dei titoli posseduti e sostenimento di colloquio orale con una procedura che affermava essere conforme ai principi affermati dall'art. 35 del d.lgs. 165/2000 e riconducibile alle procedure concorsuali del bando.
Il primo motivo è infondato.
Non risulta contestato, oltre che documentalmente riscontrato (cfr. copia dell'avviso pubblico di stabilizzazione n. 33720 del 05/04/2023 prodotto in allegato al ricorso) che l'art. 5, punto 5, lett. ii) dell'avviso relativo alla procedura oggetto di controversia prevedeva l'onere per il candidato di compilare, per ogni singolo contratto presentato, i campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione titoli (“Titoli per area (compilazione)”) all'interno della piattaforma DEMETRA e riportare nel campo libero in modo analitico tutti gli elementi utili alla identificazione e valutazione dei titoli ai quali si riferiscono.
Trattasi di adempimento, espressamente imposto l'art. 5, punto 5, lett. ii), “a pena di non valutabilità” e pacificamente non effettuato dall'odierno appellante (il quale, così come risulta dalla documentazione prodotta in atti, si era limitato ad allegare alla domanda, unitamente agli altri documenti, una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, redatta in formato cartacea, in ordine ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati allegando la relativa documentazione cfr copia della domanda di partecipazione del 28/04/2023 prodotta in atti in allegato al ricorso)
Trattasi di disposizioni, quelle contenute al citato avviso di stabilizzazione, chiare nel loro contenuto e che non consentono una ragionevole possibilità di errore né di confusione con altre sezioni della piattaforma tanto più alla luce della considerazione, pure effettuata dal giudice di prime cure (e non specificamente contestata), che ai candidati era stato fornito anche il manuale con le indicazioni utili alla presentazione della domanda.
Ne consegue che non può che imputarsi alla responsabilità dell'odierno appellante l'erronea compilazione del suddetto campo e conseguentemente legittima, in ragione della non valutabilità dei titoli su cui si fondava la richiesta di stabilizzazione, l'esclusione disposta nei suoi confronti dall'ente resistente.
Né in un tale contesto potrebbe attribuirsi in capo a quest'ultimo l'obbligo di rimediare a tale errore mediante il cd. “soccorso istruttorio”.
In tale ipotesi si imporrebbe infatti all'amministrazione lo svolgimento di un compito di supplenza nella compilazione delle dichiarazioni (che ciascun candidato in applicazione del principio dell'autoresponsabilità deve effettuare in modo completo) che risulterebbe in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., principi che, in materia di procedure selettive e di evidenza pubblica quale quella oggetto di controversia (caratterizzate da una pluralità di posizioni soggettive private contrapposte fra di loro) vanno applicati bilanciando il favor partecipationis (idoneo a permettere una migliore selezione dei soggetti più meritevoli) con la necessità di rispettare la par condicio dei candidati, par condicio che risulterebbe inevitabilmente violata da un intervento autoritativo che integrasse i titoli ed i punteggi attribuiti provvedendo a rettificare le graduatorie.
Il soccorso istruttorio non consente quindi di supplire, in danno degli altri partecipanti, a gravi deficienze della domanda, ma solo di regolarizzarla od integrarla correggendo errori formali o adeguandola agli elementi di fatto già dichiarati o dalla stessa o in qualche modo desumibili dal suo contenuto.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, pienamente applicabili alla procedura selettiva oggetto della presente controversia, alla cui stregua “specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione”.
Specifica però la giurisprudenza amministrativa che “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (in ordine a tali principi cfr. Cons. Stato Sez. V n. 7975/2019 nonché Cons. Stato Sez. V n. 10241/2022). Trattasi quindi di istituto che, così come affermato dal giudice di prime cure, non può ritenersi applicabile al presente caso di specie di domanda non semplicemente affetta da irregolarità formali o da scarsa chiarezza ma carente della stessa indicazione dei titoli di servizio oggetto di valutazione, omissione costituente palese violazione di quanto espressamente imposto dal bando e cioè della lex specialis della procedura comparativa.
Tali considerazioni risultano sufficienti per il rigetto dell'appello, determinando la non valutabilità dei titoli allegati (così come espressamente previsto dall'avviso n. 33720/2023), la legittima esclusione dell'appellante dalla procedura con conseguente insussistenza del suo rivendicato diritto alla stabilizzazione e con rilievo quindi pienamente assorbente rispetto all'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione dell'appellante.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese, liquidate come dispositivo, se con la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 2/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3124 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalle avvocate Parte_1
IN e CA IN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Marco Nobiliore 50
[...]
[...
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5607 pubblicata a in data 14/5/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo Parte_1 annullamento o disapplicazione o declaratoria di nullità/inefficacia delle delibere di approvazione della graduatoria n. 88760 del 02/10/2023 e n. 94645 del 18/10/2023, e del suo diritto ad essere inserito nelle stesse previa l'attribuzione del punteggio spettante in base ai requisiti posseduti, la condanna del CP_1 [...] alla costituzione di un rapporto di lavoro alle sue Controparte_1 dipendenze con decorrenza economica e giuridica dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero in subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
I partecipanti alla selezione controinteressati, al quale l'appello veniva notificato, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA, non si costituivano in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto ad essere Parte_1 assunto alle dipendenze del all'esito della procedura di stabilizzazione di cui CP_1 all'avviso pubblico n. 33720 del 05/04/2023 per complessive 20 unità di personale ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 bis, del d.lgs. 75/2017 normativa quest'ultima con la quale era stato consentito alle amministrazioni l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio al 28/10/2015 (data di entrata in vigore della l. 124/2015) con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni stesse purché reclutato con procedure concorsuali e all'ulteriore condizione della maturazione, al 31/12/2022, di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni alle sue dipendenze anche non continuativi.
Premesso di avere svolto, negli anni dal 2004 al 2023, sia presso la sede del che CP_1 presso altri enti, attività di operaio specializzato mediante reiterati contratti a tempo determinato, contestava l'illegittimità della sua esclusione dalla suddetta procedura di stabilizzazione per mancata compilazione dei campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione dei titoli.
Il Tribunale, previa autorizzazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati partecipanti al bando potenzialmente pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio mediante pubblicazione sul sito istituzionale del , respingeva la domanda. CP_1
Rilevava come il avesse, con decreto n. 88760 del 02/10/2023, approvato gli CP_1 elenchi degli idonei con dichiarazione dei vincitori approvando altresì l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione specifica della causale, tra cui al n. 63 l'odierno appellante, con la motivazione “Non risultano compilati i campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione dei titoli “Titoli per area (complicazione)” all'interno della piattaforma Demetra”, esclusione di cui affermava la legittimità.
Rilevato come non fosse contestata, oltre che risultante dalla documentazione in atti, la mancata compilazione da parte del ricorrente dei suddetti campi obbligatori, affermava l'infondatezza delle doglianze di quest'ultimo alla cui stregua la Commissione esaminatrice avrebbe colpevolmente omesso di esaminare e valutare il possesso dei titoli comunque documentati dal candidato nonché in ordine alla violazione da parte dell'ente resistente dei criteri di correttezza e buona fede e dei generali principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis.
Rilevava come l'art. 5, punto 5 dell'avviso di stabilizzazione prevedesse in modo chiaro,
, in particolare alla lettera ii), l'onere del candidato di compilare, per ogni singolo contratto, i campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione titoli (“Titoli per area (compilazione)”) con l'espresso avvertimento della necessità di riportare “a pena di non valutabilità” tutti gli elementi utili all'identificazione e valutazione dei titoli, rilevando come tale disposizione non lasciasse adito a dubbi interpretativi di sorta e come l'omesso inserimento da parte del ricorrente dei contratti di lavoro a tempo determinato nella sezione dedicata avesse impedito la loro valutazione senza che la Commissione potesse acquisirli diversamente, pena la violazione della par condicio tra i candidati.
Richiamava a tale proposito, in ordine alla legittimità, nel caso di mancato inserimento dei titoli, della esclusione del candidato senza oneri per la Commissione esaminatrice di attivazione del cd. soccorso istruttorio, quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Piemonte n. 154/2020 del 03/03/2020) rilevando come “il mancato inserimento da parte del ricorrente dei contratti di lavoro stipulati nell'apposita Parte_1 sezione del format on-line non possa ritenersi una mera irregolarità, costituendo, piuttosto una violazione puntuale chiara regola del bando”.
Rilevava a tale proposito l'attivazione del soccorso istruttorio, nelle procedure concorsuali di reclutamento del personale, confliggesse con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti “con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e della sua colpevole inosservanza da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio tra i candidati”.
Affermava inoltre la legittimità della esclusione del ricorrente anche sotto il profilo sostanziale rilevando come non risultasse, non essendo documentato nella domanda di partecipazione all'avviso di stabilizzazione o in quella successivamente depositata su autorizzazione del Tribunale (ed essendo tardiva ed irrilevante la successiva produzione documentale del ricorrente), che lo stesso avesse ai fini della sua assunzione a tempo determinato mai superato alcuna procedura concorsuale nel senso richiesto dall'art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. 75/2017, non potendosi ritenere tale l'avvenuta attivazione del servizio di preselezione degli operai agricoli da parte del . Parte_2
L'appellante contesta la gravata sentenza per i seguenti motivi: 1)- Erronea interpretazione dei fatti di causa. Applicazione alla procedura di stabilizzazione di regole tipiche dei concorsi con conseguente violazione della legge cd. Madia.
Contesta in particolare l'erroneità sia dell'affermazione del giudice di prime cure in ordine alla equivalenza tra la procedura di stabilizzazione ed un bando di concorso pubblico, contestando l'applicabilità al caso di specie di quanto affermato dalla sentenza del Tar Piemonte citata dal Tribunale.
Rivendicava l'applicabilità in suo favore del soccorso istruttorio sostenendo che l'errore compiuto non fosse tra quelli che comportavano la sua esclusione dalla selezione.
2)- “Violazione falsa applicazione dell'art. 35 del T.U.P.I. , della legge cd. Madia e degli artt. 3, 4 e 97 Cost.”
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti in capo all'odierno appellante, sotto il profilo sostanziale, i requisiti per la partecipazione la procedura di stabilizzazione.
Contesta in particolare quanto affermato dal Tribunale in ordine al non essere stato assunto all'esito di una procedura concorsuale sostenendo di essere stato selezionato presso l'ufficio di collocamento previa valutazione comparativa dei titoli posseduti e sostenimento di colloquio orale con una procedura che affermava essere conforme ai principi affermati dall'art. 35 del d.lgs. 165/2000 e riconducibile alle procedure concorsuali del bando.
Il primo motivo è infondato.
Non risulta contestato, oltre che documentalmente riscontrato (cfr. copia dell'avviso pubblico di stabilizzazione n. 33720 del 05/04/2023 prodotto in allegato al ricorso) che l'art. 5, punto 5, lett. ii) dell'avviso relativo alla procedura oggetto di controversia prevedeva l'onere per il candidato di compilare, per ogni singolo contratto presentato, i campi obbligatori della sezione dedicata alla presentazione titoli (“Titoli per area (compilazione)”) all'interno della piattaforma DEMETRA e riportare nel campo libero in modo analitico tutti gli elementi utili alla identificazione e valutazione dei titoli ai quali si riferiscono.
Trattasi di adempimento, espressamente imposto l'art. 5, punto 5, lett. ii), “a pena di non valutabilità” e pacificamente non effettuato dall'odierno appellante (il quale, così come risulta dalla documentazione prodotta in atti, si era limitato ad allegare alla domanda, unitamente agli altri documenti, una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, redatta in formato cartacea, in ordine ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati allegando la relativa documentazione cfr copia della domanda di partecipazione del 28/04/2023 prodotta in atti in allegato al ricorso)
Trattasi di disposizioni, quelle contenute al citato avviso di stabilizzazione, chiare nel loro contenuto e che non consentono una ragionevole possibilità di errore né di confusione con altre sezioni della piattaforma tanto più alla luce della considerazione, pure effettuata dal giudice di prime cure (e non specificamente contestata), che ai candidati era stato fornito anche il manuale con le indicazioni utili alla presentazione della domanda.
Ne consegue che non può che imputarsi alla responsabilità dell'odierno appellante l'erronea compilazione del suddetto campo e conseguentemente legittima, in ragione della non valutabilità dei titoli su cui si fondava la richiesta di stabilizzazione, l'esclusione disposta nei suoi confronti dall'ente resistente.
Né in un tale contesto potrebbe attribuirsi in capo a quest'ultimo l'obbligo di rimediare a tale errore mediante il cd. “soccorso istruttorio”.
In tale ipotesi si imporrebbe infatti all'amministrazione lo svolgimento di un compito di supplenza nella compilazione delle dichiarazioni (che ciascun candidato in applicazione del principio dell'autoresponsabilità deve effettuare in modo completo) che risulterebbe in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., principi che, in materia di procedure selettive e di evidenza pubblica quale quella oggetto di controversia (caratterizzate da una pluralità di posizioni soggettive private contrapposte fra di loro) vanno applicati bilanciando il favor partecipationis (idoneo a permettere una migliore selezione dei soggetti più meritevoli) con la necessità di rispettare la par condicio dei candidati, par condicio che risulterebbe inevitabilmente violata da un intervento autoritativo che integrasse i titoli ed i punteggi attribuiti provvedendo a rettificare le graduatorie.
Il soccorso istruttorio non consente quindi di supplire, in danno degli altri partecipanti, a gravi deficienze della domanda, ma solo di regolarizzarla od integrarla correggendo errori formali o adeguandola agli elementi di fatto già dichiarati o dalla stessa o in qualche modo desumibili dal suo contenuto.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, pienamente applicabili alla procedura selettiva oggetto della presente controversia, alla cui stregua “specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione”.
Specifica però la giurisprudenza amministrativa che “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (in ordine a tali principi cfr. Cons. Stato Sez. V n. 7975/2019 nonché Cons. Stato Sez. V n. 10241/2022). Trattasi quindi di istituto che, così come affermato dal giudice di prime cure, non può ritenersi applicabile al presente caso di specie di domanda non semplicemente affetta da irregolarità formali o da scarsa chiarezza ma carente della stessa indicazione dei titoli di servizio oggetto di valutazione, omissione costituente palese violazione di quanto espressamente imposto dal bando e cioè della lex specialis della procedura comparativa.
Tali considerazioni risultano sufficienti per il rigetto dell'appello, determinando la non valutabilità dei titoli allegati (così come espressamente previsto dall'avviso n. 33720/2023), la legittima esclusione dell'appellante dalla procedura con conseguente insussistenza del suo rivendicato diritto alla stabilizzazione e con rilievo quindi pienamente assorbente rispetto all'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione dell'appellante.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese, liquidate come dispositivo, se con la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 2/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario