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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.pc. nella causa iscritta al n. 4896/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine di far accertare l'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 118/80, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa di una percentuale di invalidità pari al 100%; che in sede di Atp (rgn. 442/2023) detto requisito non veniva riconosciuto;
che pertanto la ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., depositando la dichiarazione di dissenso in data 25.8.2023. La parte ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 22.9.2023, chiedendo che le sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi. CP_2
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto lo stesso non contiene specifiche indicazioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso e l'inammissibilità della domanda per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, eccepisce la decadenza ex art. 42 co. 3 DL:
269/03 e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità delle eccezioni sollevate da parte resistente in quanto il ricorso in atp è stato depositato entro il termine di sei mesi dal data di comunicazione del provvedimento amministrativo, inoltre il ricorso in opposizione è stato proposto decorso il termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni del 25.8.2023.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
In accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, si è ritenuto necessario disporre il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda (“diabete mellito di tipo II;
ipovisus (OD
5/10; OS visus spento); ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
poliartrosi ad impegno funzionale;
iniziale decadi-mento cognitivo.); e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “le condizioni rilevate all'esame obiettivo sono pressoché sovrapponibili a quelle descritte nella precedente Consulenza tecnica d'Ufficio del 29.07.2023 e in sede di operazioni peritali non sono emersi deficit motori o articolari di entità tale da costituire impedimento alla autonoma deambulazione o all'autonomo espletamento degli atti quotidiani della vita, con particolare riguardo a quelli intra- domiciliari e basilari. Anche dal punto di vista cognitivo, sebbene sia emerso qualche piccolo deficit di memoria nella raccolta anamnestica, non sono stati evidenziati processi patologici cognitivi o alterazioni psichiche di grado tale da non consentire al soggetto di comprendere il significato e la portata dei propri gesti. Non trovano riscontro, sul punto, i risultati delle consulenze geriatriche, peraltro datate, alle-gate in documentazione.” Ha inoltre sostenuto “che nell'unica certificazione recente prodotta, quella di maggio 2025, rilasciata dal medico curante, si evidenziano discrete condizioni di salute e paziente stabilizzata con la terapia in atto”, concludendo quindi per l'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1 L. 18/80.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta per poi procedere ad una valutazione complessiva della ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo alla resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4896/2023 r.g.:
- Rigetta le domande;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese del ctu a carico del resistente
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.pc. nella causa iscritta al n. 4896/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine di far accertare l'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 118/80, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa di una percentuale di invalidità pari al 100%; che in sede di Atp (rgn. 442/2023) detto requisito non veniva riconosciuto;
che pertanto la ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., depositando la dichiarazione di dissenso in data 25.8.2023. La parte ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 22.9.2023, chiedendo che le sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi. CP_2
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto lo stesso non contiene specifiche indicazioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso e l'inammissibilità della domanda per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, eccepisce la decadenza ex art. 42 co. 3 DL:
269/03 e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità delle eccezioni sollevate da parte resistente in quanto il ricorso in atp è stato depositato entro il termine di sei mesi dal data di comunicazione del provvedimento amministrativo, inoltre il ricorso in opposizione è stato proposto decorso il termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni del 25.8.2023.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
In accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, si è ritenuto necessario disporre il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda (“diabete mellito di tipo II;
ipovisus (OD
5/10; OS visus spento); ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
poliartrosi ad impegno funzionale;
iniziale decadi-mento cognitivo.); e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “le condizioni rilevate all'esame obiettivo sono pressoché sovrapponibili a quelle descritte nella precedente Consulenza tecnica d'Ufficio del 29.07.2023 e in sede di operazioni peritali non sono emersi deficit motori o articolari di entità tale da costituire impedimento alla autonoma deambulazione o all'autonomo espletamento degli atti quotidiani della vita, con particolare riguardo a quelli intra- domiciliari e basilari. Anche dal punto di vista cognitivo, sebbene sia emerso qualche piccolo deficit di memoria nella raccolta anamnestica, non sono stati evidenziati processi patologici cognitivi o alterazioni psichiche di grado tale da non consentire al soggetto di comprendere il significato e la portata dei propri gesti. Non trovano riscontro, sul punto, i risultati delle consulenze geriatriche, peraltro datate, alle-gate in documentazione.” Ha inoltre sostenuto “che nell'unica certificazione recente prodotta, quella di maggio 2025, rilasciata dal medico curante, si evidenziano discrete condizioni di salute e paziente stabilizzata con la terapia in atto”, concludendo quindi per l'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1 L. 18/80.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta per poi procedere ad una valutazione complessiva della ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo alla resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4896/2023 r.g.:
- Rigetta le domande;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese del ctu a carico del resistente
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB TO