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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1614/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1614/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GAROFALO DANIELE
e nata a [...] il [...], Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. GAROFALO DANIELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 25/10/1997 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/11/2002, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in LORETO
APRUTINO il 25/10/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di LORETO APRUTINO, nell'anno 1997 atto numero 48 parte pagina 2 di 3 II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1) i coniugi, avendo già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro, non hanno alcunché' da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1614/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GAROFALO DANIELE
e nata a [...] il [...], Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. GAROFALO DANIELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 25/10/1997 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/11/2002, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in LORETO
APRUTINO il 25/10/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di LORETO APRUTINO, nell'anno 1997 atto numero 48 parte pagina 2 di 3 II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1) i coniugi, avendo già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro, non hanno alcunché' da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3