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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 788/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MOSTACCIO Parte_1 C.F._1
CHIARA , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GALIPO' MARCO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo portante n. 547/2014, emesso dal tribunale di Barcellona P.G. il 5.11.2014 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 9.847,89 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare, in via preliminare la inefficacia del D.I. n. 547/2014, nonché la inammissibilità e/o inefficacia della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.;
2) Ritenere e dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del D.I. per mancanza dei presupposti di ammissibilità della domanda d'ingiunzione e per carenza delle condizioni dell'azione e conseguentemente dichiarare il D.I. opposto nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici;
3) Ritenere e dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'inopponibilità e/o l'infondatezza di tutta la documentazione prodotta ex adverso, che si disconosce totalmente e posta a base dell'emissione del D.I., e la si contesta totalmente in quanto incompleta, insufficiente, non rispondente e non conforme a verità e priva di valenza probatoria;
4) Ritenere e dichiarare, preliminarmente e nel merito la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, con conseguente revoca, del D.I. opposto perché l'opponente nulla deve all'Ing. ; CP_1
5) In ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo e in ogni caso, dichiararlo, con qualsiasi statuizione e secondo le formule che si riterranno più opportune, nullo e/o inefficace e/o inopponibile e/o inesistente
e/o annullabile e/o privo di valore ed effetto giuridico;
6) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali di legge
I.V.A. e C.P.A.
Si costituiva l'opposto il quale preliminarmente chiedeva la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, contestava le domanda di parte attrice, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 2.09.2016 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del titolo e concedeva il termine per il deposito di note istruttorie.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, veniva disposta CTU al fine di valutare la congruità della parcella dell'Ing. tenendo conto delle tabelle professionali e delle tariffe al Controparte_1 momento vigenti. Il Consulente espletava il proprio incarico depositando la relazione peritale successivamente integrata dallo stesso CTU valutando e quantificando i compensi spettanti in relazione al tempo e impegno solitamente richiesti e necessari per svolgere l'attività di studio, esame dei documenti progettuali ed amministrativi e predisposizione atti per tre procedure di arbitrato come nel caso di specie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
*******
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, di conseguenza, parziale accoglimento.
Si rigettano le eccezioni preliminari formulate dall'opponente riguardanti la tardiva notifica del decreto ingiuntivo.
Come da documentazione in atti, il creditore è stato rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c.
Questo Giudice ritiene legittima la decisione di rimessione in termini stante l'evidente tardività della comunicazione dell'emissione del decreto ingiuntivo che non può, assolutamente essere attribuita ad un inadempimento dell'opposto.
Come da principio estrapolato dalla Sentenza della Cassazione n. 18435/2024, la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Tale prova è stata fornita in quanto è emerso chiaramente che per un disguido della Cancelleria competente, il procuratore del creditore non ha potuto nei termini effettuare la notifica del decreto ingiuntivo.
Inoltre, nel procedimento civile, l'istanza di rimessione in termini può essere contestuale all'atto scaduto, nessuna disposizione imponendo alla parte di avanzare la richiesta separatamente ed anteriormente (Cass. N. 12405/2015).
Nel merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.)
L'opposto quindi, in quanto sostanzialmente attore, è fortemente limitato in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposto ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 9.847,89 per attività svolta in previsione di una sua nomina di arbitro in tre procedure che vedevano quale parte l'ingegnere Pt_1
Il titolo prodotto al fine di ottenere il decreto ingiuntivo opposto è rappresentato dalla parcella sottoscritta dal professionista, corredata dal parere di congruità rilasciato dall'ordine professionale competente.
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che la parcella, come la fattura, non costituisce prova piena per le prestazioni in essa riferita. Secondo prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, essa ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che, qualora sia contesta, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. (cfr. Cass. 10 ottobre
2011 n. 20802).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato le richieste avverse posto che, a suo dire, nessuna attività è stata svolta dall'Ingegnere né tanto meno è stato coinvolto in alcun arbitrato. CP_1
L'attività istruttoria svolta ha invece dimostrato che tra l'Ing. e l'Ing. sono intercorsi Pt_1 CP_1 numerosi incontri avente quale tema l'attività preparatoria agli arbitrati e all'opposto è stata fornita adeguata documentazione per poter effettuare una consulenza.
Anche se le relazioni appaiono redatte dal procuratore dell'opponente, le stesse sono comunque state inviate all'Ing. e ciò è inevitabilmente prova di un suo coinvolgimento, Non rileva quanto CP_1 eccepito dal e cioè che controparte non abbia apportato rilevanti correzioni alle predette relazioni, Pt_1 in quanto ciò non esclude aprioristicamente una sua attività di studio.
Anche il Consulente Tecnico d'Ufficio nella sua perizia ha individuato quanto appresso: è evidente che l'Ing.
ha prestato la sua opera per preparare le tre domande di arbitrato, in ragione del fatto che le stesse prevedevano la CP_1 sua contestuale nomina ad arbitro. Il suo coinvolgimento tecnico era quindi indissolubilmente legato al fatto che dovesse assumere da lì a poco l'incarico di arbitro in seno ai tre collegi arbitrali formati da un secondo arbitro ed un presidente per conto di ciascuno dei Comuni interessati.
Lo scrivente ritiene che qualsiasi attività messa in atto dall'Ing. sia stata svolta perché facente parte del suo incarico CP_1 di arbitro, sebbene non ci sia agli atti un preventivo formalmente accettato con il quale le parti rendono esplicito il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili.
Ed ancora: In considerazione della indeterminatezza delle prove agli atti non è possibile per lo scrivente C.T.U. esprimere parere di congruità sul numero di vacazioni indicato in notula. Inoltre, per mancanza dell'incarico scritto con la pattuizione dei compensi, ed a causa dell'abolizione delle tariffe professionali, non si può ritenere congrua l'applicazione del prezzo unitario del compenso a vacazione come indicato dall'Ing. Colonna.
Detto ciò il Consulente giunge alla conclusione, che questo giudice condivide, che si riporta” la parcella presentata dall'Ing. , per importi di prestazioni professionali pari ad € 7.669,35, non sia congrua in relazione CP_1 all'attività dichiarata di studio e di assistenza alla preparazione delle domande di arbitrato, in ragione del fatto che riguardando la sola fase iniziale dell'intero arbitrato, il compenso richiesto rappresenta circa il 90% di quanto determinato dal calcolo in riferimento al d.m.2004 (tariffe forensi sebbene abrogate) e secondo quanto offerto dal mercato alla data attuale come si evince dal confronto con gli Organismi di Mediazione citati.
Considerato quindi necessario, per stabilire il giusto compenso, così come dispone l'art.1 Comma 5 del
D.M. n.140 del 20/07/2012 per gli incarichi non conclusi, tenere conto dell'opera effettivamente svolta, con la integrazione della CTU, lo stesso perito ha individuato quale compenso congruo quello ammontante ad Euro € 2.726,88.
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario accogliere nei termini a seguire l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 547/2014 e revocare il titolo opposto.
Contestualmente si condanna l'Ing. al pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 di € 2.726,88, quale compenso professionale.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese, considerata la reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.788/2015 R.G.A.C., così provvede: Accoglie l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 547/2014, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., per i motivi sopra esposti.
Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 547/2014, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G il 5.11.2014, per i motivi sopra esposti.
Condanna parte opponente, Ing. , al pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 della somma di € 2.726,88, per i motivi sopra esposti.
Compensa interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio, comprese le spese di CTU.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 19.06.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 788/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MOSTACCIO Parte_1 C.F._1
CHIARA , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GALIPO' MARCO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo portante n. 547/2014, emesso dal tribunale di Barcellona P.G. il 5.11.2014 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 9.847,89 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare, in via preliminare la inefficacia del D.I. n. 547/2014, nonché la inammissibilità e/o inefficacia della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.;
2) Ritenere e dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del D.I. per mancanza dei presupposti di ammissibilità della domanda d'ingiunzione e per carenza delle condizioni dell'azione e conseguentemente dichiarare il D.I. opposto nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici;
3) Ritenere e dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'inopponibilità e/o l'infondatezza di tutta la documentazione prodotta ex adverso, che si disconosce totalmente e posta a base dell'emissione del D.I., e la si contesta totalmente in quanto incompleta, insufficiente, non rispondente e non conforme a verità e priva di valenza probatoria;
4) Ritenere e dichiarare, preliminarmente e nel merito la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, con conseguente revoca, del D.I. opposto perché l'opponente nulla deve all'Ing. ; CP_1
5) In ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo e in ogni caso, dichiararlo, con qualsiasi statuizione e secondo le formule che si riterranno più opportune, nullo e/o inefficace e/o inopponibile e/o inesistente
e/o annullabile e/o privo di valore ed effetto giuridico;
6) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali di legge
I.V.A. e C.P.A.
Si costituiva l'opposto il quale preliminarmente chiedeva la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, contestava le domanda di parte attrice, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 2.09.2016 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del titolo e concedeva il termine per il deposito di note istruttorie.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, veniva disposta CTU al fine di valutare la congruità della parcella dell'Ing. tenendo conto delle tabelle professionali e delle tariffe al Controparte_1 momento vigenti. Il Consulente espletava il proprio incarico depositando la relazione peritale successivamente integrata dallo stesso CTU valutando e quantificando i compensi spettanti in relazione al tempo e impegno solitamente richiesti e necessari per svolgere l'attività di studio, esame dei documenti progettuali ed amministrativi e predisposizione atti per tre procedure di arbitrato come nel caso di specie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
*******
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, di conseguenza, parziale accoglimento.
Si rigettano le eccezioni preliminari formulate dall'opponente riguardanti la tardiva notifica del decreto ingiuntivo.
Come da documentazione in atti, il creditore è stato rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c.
Questo Giudice ritiene legittima la decisione di rimessione in termini stante l'evidente tardività della comunicazione dell'emissione del decreto ingiuntivo che non può, assolutamente essere attribuita ad un inadempimento dell'opposto.
Come da principio estrapolato dalla Sentenza della Cassazione n. 18435/2024, la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Tale prova è stata fornita in quanto è emerso chiaramente che per un disguido della Cancelleria competente, il procuratore del creditore non ha potuto nei termini effettuare la notifica del decreto ingiuntivo.
Inoltre, nel procedimento civile, l'istanza di rimessione in termini può essere contestuale all'atto scaduto, nessuna disposizione imponendo alla parte di avanzare la richiesta separatamente ed anteriormente (Cass. N. 12405/2015).
Nel merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.)
L'opposto quindi, in quanto sostanzialmente attore, è fortemente limitato in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposto ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 9.847,89 per attività svolta in previsione di una sua nomina di arbitro in tre procedure che vedevano quale parte l'ingegnere Pt_1
Il titolo prodotto al fine di ottenere il decreto ingiuntivo opposto è rappresentato dalla parcella sottoscritta dal professionista, corredata dal parere di congruità rilasciato dall'ordine professionale competente.
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che la parcella, come la fattura, non costituisce prova piena per le prestazioni in essa riferita. Secondo prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, essa ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che, qualora sia contesta, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. (cfr. Cass. 10 ottobre
2011 n. 20802).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato le richieste avverse posto che, a suo dire, nessuna attività è stata svolta dall'Ingegnere né tanto meno è stato coinvolto in alcun arbitrato. CP_1
L'attività istruttoria svolta ha invece dimostrato che tra l'Ing. e l'Ing. sono intercorsi Pt_1 CP_1 numerosi incontri avente quale tema l'attività preparatoria agli arbitrati e all'opposto è stata fornita adeguata documentazione per poter effettuare una consulenza.
Anche se le relazioni appaiono redatte dal procuratore dell'opponente, le stesse sono comunque state inviate all'Ing. e ciò è inevitabilmente prova di un suo coinvolgimento, Non rileva quanto CP_1 eccepito dal e cioè che controparte non abbia apportato rilevanti correzioni alle predette relazioni, Pt_1 in quanto ciò non esclude aprioristicamente una sua attività di studio.
Anche il Consulente Tecnico d'Ufficio nella sua perizia ha individuato quanto appresso: è evidente che l'Ing.
ha prestato la sua opera per preparare le tre domande di arbitrato, in ragione del fatto che le stesse prevedevano la CP_1 sua contestuale nomina ad arbitro. Il suo coinvolgimento tecnico era quindi indissolubilmente legato al fatto che dovesse assumere da lì a poco l'incarico di arbitro in seno ai tre collegi arbitrali formati da un secondo arbitro ed un presidente per conto di ciascuno dei Comuni interessati.
Lo scrivente ritiene che qualsiasi attività messa in atto dall'Ing. sia stata svolta perché facente parte del suo incarico CP_1 di arbitro, sebbene non ci sia agli atti un preventivo formalmente accettato con il quale le parti rendono esplicito il grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili.
Ed ancora: In considerazione della indeterminatezza delle prove agli atti non è possibile per lo scrivente C.T.U. esprimere parere di congruità sul numero di vacazioni indicato in notula. Inoltre, per mancanza dell'incarico scritto con la pattuizione dei compensi, ed a causa dell'abolizione delle tariffe professionali, non si può ritenere congrua l'applicazione del prezzo unitario del compenso a vacazione come indicato dall'Ing. Colonna.
Detto ciò il Consulente giunge alla conclusione, che questo giudice condivide, che si riporta” la parcella presentata dall'Ing. , per importi di prestazioni professionali pari ad € 7.669,35, non sia congrua in relazione CP_1 all'attività dichiarata di studio e di assistenza alla preparazione delle domande di arbitrato, in ragione del fatto che riguardando la sola fase iniziale dell'intero arbitrato, il compenso richiesto rappresenta circa il 90% di quanto determinato dal calcolo in riferimento al d.m.2004 (tariffe forensi sebbene abrogate) e secondo quanto offerto dal mercato alla data attuale come si evince dal confronto con gli Organismi di Mediazione citati.
Considerato quindi necessario, per stabilire il giusto compenso, così come dispone l'art.1 Comma 5 del
D.M. n.140 del 20/07/2012 per gli incarichi non conclusi, tenere conto dell'opera effettivamente svolta, con la integrazione della CTU, lo stesso perito ha individuato quale compenso congruo quello ammontante ad Euro € 2.726,88.
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario accogliere nei termini a seguire l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 547/2014 e revocare il titolo opposto.
Contestualmente si condanna l'Ing. al pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 di € 2.726,88, quale compenso professionale.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese, considerata la reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.788/2015 R.G.A.C., così provvede: Accoglie l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 547/2014, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., per i motivi sopra esposti.
Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 547/2014, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G il 5.11.2014, per i motivi sopra esposti.
Condanna parte opponente, Ing. , al pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 della somma di € 2.726,88, per i motivi sopra esposti.
Compensa interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio, comprese le spese di CTU.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 19.06.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)