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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/09/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1823/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in Venezia, Castello, n. 485, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pietrobon del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – Email_1 sito in Spinea, Via Alfieri, n. 2 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
nata a [...], l'[...]; Controparte_1
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per : come da ricorso depositato in data 30.01.2024 e confermate nelle Parte_1 note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c. in data 20.05.2025, in sostituzione dell'udienza cartolare del 27.05.2025;
Per il P.M.: “Il P.M. conclude per lo scioglimento del matrimonio”.
* * *
N. R.G. 1823/2024
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con (cittadina Controparte_1 thailandese), da cui era separato giudizialmente a seguito della sentenza n. 119/2021 del
19.01.2021 (pubblicata il 26.01.2021) pronunciata dal Tribunale di Venezia e dalla cui unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]), maggiorenne, e Persona_1 Per_2
(9.04.2008), minorenne. Il ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, domandava,
[...] altresì, l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento della stessa presso Per_2 la residenza paterna, considerato che la madre – trasferitasi stabilmente in Thailandia, proprio
Paese d'origine – aveva palesato un completo disinteresse per la prole ormai da anni (ed esattamente dal 2012, ovvero da quanto era tornata in Italia per donare il midollo Per_2 osseo al fratello per un'operazione), omettendo completamente qualsiasi forma di sostegno economico o morale alla stessa. Per le medesime ragioni, il padre chiedeva, inoltre,
l'intervento dei Servizi Sociali per ciò che concerneva la regolamentazione delle visite madre-figlia, in caso di rientro in Italia della resistente.
La parte convenuta, cui il ricorso veniva ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024, era dichiarata la contumacia della convenuta e veniva sentita parte ricorrente, che precisava come la convivenza con la moglie non fosse più ripresa e fosse oramai manifesta la definitiva cessazione della loro unione matrimoniale, anche perché la coniuge aveva abbandonato, da più di dodici anni, la loro casa familiare trasferendosi in Thailandia e non dando più notizie di sé, disinteressandosi totalmente anche dei figli.
Confermati, in via provvisoria, i provvedimenti assunti con la richiamata sentenza di separazione e sentiti i Servizi sociali del Comune di Venezia – che confermavano l'assenza di qualsiasi richiesta di contatti con i figli da parte della madre – la causa, a seguito dell'udienza del 27.05.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del
P.M., con rinuncia del ricorrente ai termini per gli scritti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c.
* * *
1.- La giurisdizione e la legge applicabile.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. A) ii del regolamento UE 1111/2019 sulle domande introdotte dal ricorrente in ragione della sua residenza italiana e dell'ultima residenza comune in Italia dei coniugi. Per i medesimi motivi la legge applicabile è quella italiana ex art. 8 del regolamento
UE n.1259/2010. N. R.G. 1823/2024
2.- Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla l.
6.05.2015, n. 55, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 3, lett. b), che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale ovvero sia intervenuta separazione di fatto, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente "da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile".
La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare,
l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge N. R.G. 1823/2024
la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica
(v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722).
Ebbene, nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie concreta, le parti hanno contratto matrimonio in Bangkok (Thailandia) in data 19.11.2002 – matrimonio successivamente trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 72, parte II, serie C bis, ufficio 1, dell'anno 2003, ove la coppia stabiliva la propria residenza – e la separazione si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta, considerata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale poi conclusosi – in contumacia della moglie – con sentenza di questo Tribunale n. 119/2021 del 19.01.2021 (pubbl. il 26.01.2021).
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione di parte convenuta, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia della convenuta nel presente giudizio di merito a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
3.- Sulle altre domande accessorie: affidamento, collocazione prevalente e frequentazione tra la minore e la madre. Persona_2
Quanto ai provvedimenti accessori, dev'essere disposto, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con attribuzione a quest'ultimo dell'esclusivo esercizio della Per_2 responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni più importanti riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza abituale della minore.
Posto che il Giudice nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore deve applicare il precetto di cui all'art. 337-ter co. 2, c.c. – disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità,
e solo in via eccezionale l'affidamento esclusivo ad un solo genitore ex art. 337-quater c.c. qualora risulti una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, (come, N. R.G. 1823/2024
nel caso, ad esempio di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, istruzione ed educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità di affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio all'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (v. Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587) – nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo al padre è tanto più opportuno quanto necessario in ragione della condotta materna.
Ed infatti, rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dalla sig.ra per la figlia e per tutti i suoi bisogni affettivi ed educativi, Controparte_1 confermato dalla mancata partecipazione al giudizio.
Già all'epoca della separazione era emerso che la resistente, abbandonata la casa familiare, si era di fatto resa irreperibile, disinteressandosi del tutto della minore e non dando più notizie di sé. La situazione di profondo distacco della madre ed il suo protrarsi nel tempo, avendo ella per quanto emerso, lasciato che sia solamente il padre ad occuparsi di tutte le esigenze di cura e mantenimento della figlia e, in definitiva, manifestando tuttora una totale dismissione del suo ruolo genitoriale che si concreta nel mancato assolvimento di tutti i suoi doveri familiari (senza che risulti, al riguardo, alcuna situazione giustificativa), giustifica la conferma dell'affidamento esclusivo a quest'ultimo, in quanto la riferita condotta non può che interpretarsi come sintomatica di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali è tenuto e risultando, quindi, l'affidamento condiviso pregiudizievole per l'interesse della bambina.
Ciò giustifica, a giudizio del Collegio, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la prole minore (quali salute, istruzione, educazione, residenza abituale) dovendosi pertanto disporre un affido c.d. super- esclusivo o rafforzato, anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente.
L'assoluta mancanza di rapporti tra madre e figlia impedisce di prevedere modalità di visita tra e la madre, che eventualmente dovrà rivolgersi al Servizio sociale territorialmente Per_2 competente per attivare delle visite secondo le modalità ritenute più opportune da parte del
Servizio stesso, ascoltata la minore e sentito il padre. La prolungata assenza della genitrice, infatti, con il conseguente inevitabile turbamento affettivo della minore e vulnus alla serenità della stessa, impone di delegare la regolamentazione delle eventuali visite ai Servizi Sociali competenti per territorio, che potranno valutare l'eventuale disagio della minore ed adottare gli opportuni accorgimenti in relazione a tempi, luoghi e modalità di visita. N. R.G. 1823/2024
4- Spese di giudizio.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio e vista la contumacia della convenuta nel giudizio di merito, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...], l'[...], contratto a Controparte_1
Bangkok (Thailandia) in data 19.11.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia per l'anno 2003, parte II, serie C bis, ufficio 1, atto n. 72;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
3. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata a [...] il Persona_2
9.04.2008) al padre, con attribuzione allo stesso anche della responsabilità in ordine alle decisioni di maggior interesse per la figlia quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con collocazione e residenza presso il padre ed eventuale diritto di visita della madre secondo quanto indicato in parte motiva;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1823/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in Venezia, Castello, n. 485, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pietrobon del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – Email_1 sito in Spinea, Via Alfieri, n. 2 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
nata a [...], l'[...]; Controparte_1
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per : come da ricorso depositato in data 30.01.2024 e confermate nelle Parte_1 note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c. in data 20.05.2025, in sostituzione dell'udienza cartolare del 27.05.2025;
Per il P.M.: “Il P.M. conclude per lo scioglimento del matrimonio”.
* * *
N. R.G. 1823/2024
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con (cittadina Controparte_1 thailandese), da cui era separato giudizialmente a seguito della sentenza n. 119/2021 del
19.01.2021 (pubblicata il 26.01.2021) pronunciata dal Tribunale di Venezia e dalla cui unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]), maggiorenne, e Persona_1 Per_2
(9.04.2008), minorenne. Il ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, domandava,
[...] altresì, l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento della stessa presso Per_2 la residenza paterna, considerato che la madre – trasferitasi stabilmente in Thailandia, proprio
Paese d'origine – aveva palesato un completo disinteresse per la prole ormai da anni (ed esattamente dal 2012, ovvero da quanto era tornata in Italia per donare il midollo Per_2 osseo al fratello per un'operazione), omettendo completamente qualsiasi forma di sostegno economico o morale alla stessa. Per le medesime ragioni, il padre chiedeva, inoltre,
l'intervento dei Servizi Sociali per ciò che concerneva la regolamentazione delle visite madre-figlia, in caso di rientro in Italia della resistente.
La parte convenuta, cui il ricorso veniva ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024, era dichiarata la contumacia della convenuta e veniva sentita parte ricorrente, che precisava come la convivenza con la moglie non fosse più ripresa e fosse oramai manifesta la definitiva cessazione della loro unione matrimoniale, anche perché la coniuge aveva abbandonato, da più di dodici anni, la loro casa familiare trasferendosi in Thailandia e non dando più notizie di sé, disinteressandosi totalmente anche dei figli.
Confermati, in via provvisoria, i provvedimenti assunti con la richiamata sentenza di separazione e sentiti i Servizi sociali del Comune di Venezia – che confermavano l'assenza di qualsiasi richiesta di contatti con i figli da parte della madre – la causa, a seguito dell'udienza del 27.05.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del
P.M., con rinuncia del ricorrente ai termini per gli scritti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c.
* * *
1.- La giurisdizione e la legge applicabile.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. A) ii del regolamento UE 1111/2019 sulle domande introdotte dal ricorrente in ragione della sua residenza italiana e dell'ultima residenza comune in Italia dei coniugi. Per i medesimi motivi la legge applicabile è quella italiana ex art. 8 del regolamento
UE n.1259/2010. N. R.G. 1823/2024
2.- Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla l.
6.05.2015, n. 55, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 3, lett. b), che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale ovvero sia intervenuta separazione di fatto, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente "da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile".
La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare,
l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge N. R.G. 1823/2024
la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica
(v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722).
Ebbene, nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie concreta, le parti hanno contratto matrimonio in Bangkok (Thailandia) in data 19.11.2002 – matrimonio successivamente trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 72, parte II, serie C bis, ufficio 1, dell'anno 2003, ove la coppia stabiliva la propria residenza – e la separazione si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta, considerata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale poi conclusosi – in contumacia della moglie – con sentenza di questo Tribunale n. 119/2021 del 19.01.2021 (pubbl. il 26.01.2021).
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione di parte convenuta, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia della convenuta nel presente giudizio di merito a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
3.- Sulle altre domande accessorie: affidamento, collocazione prevalente e frequentazione tra la minore e la madre. Persona_2
Quanto ai provvedimenti accessori, dev'essere disposto, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con attribuzione a quest'ultimo dell'esclusivo esercizio della Per_2 responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni più importanti riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza abituale della minore.
Posto che il Giudice nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore deve applicare il precetto di cui all'art. 337-ter co. 2, c.c. – disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità,
e solo in via eccezionale l'affidamento esclusivo ad un solo genitore ex art. 337-quater c.c. qualora risulti una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, (come, N. R.G. 1823/2024
nel caso, ad esempio di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, istruzione ed educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità di affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio all'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (v. Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587) – nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo al padre è tanto più opportuno quanto necessario in ragione della condotta materna.
Ed infatti, rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dalla sig.ra per la figlia e per tutti i suoi bisogni affettivi ed educativi, Controparte_1 confermato dalla mancata partecipazione al giudizio.
Già all'epoca della separazione era emerso che la resistente, abbandonata la casa familiare, si era di fatto resa irreperibile, disinteressandosi del tutto della minore e non dando più notizie di sé. La situazione di profondo distacco della madre ed il suo protrarsi nel tempo, avendo ella per quanto emerso, lasciato che sia solamente il padre ad occuparsi di tutte le esigenze di cura e mantenimento della figlia e, in definitiva, manifestando tuttora una totale dismissione del suo ruolo genitoriale che si concreta nel mancato assolvimento di tutti i suoi doveri familiari (senza che risulti, al riguardo, alcuna situazione giustificativa), giustifica la conferma dell'affidamento esclusivo a quest'ultimo, in quanto la riferita condotta non può che interpretarsi come sintomatica di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali è tenuto e risultando, quindi, l'affidamento condiviso pregiudizievole per l'interesse della bambina.
Ciò giustifica, a giudizio del Collegio, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la prole minore (quali salute, istruzione, educazione, residenza abituale) dovendosi pertanto disporre un affido c.d. super- esclusivo o rafforzato, anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente.
L'assoluta mancanza di rapporti tra madre e figlia impedisce di prevedere modalità di visita tra e la madre, che eventualmente dovrà rivolgersi al Servizio sociale territorialmente Per_2 competente per attivare delle visite secondo le modalità ritenute più opportune da parte del
Servizio stesso, ascoltata la minore e sentito il padre. La prolungata assenza della genitrice, infatti, con il conseguente inevitabile turbamento affettivo della minore e vulnus alla serenità della stessa, impone di delegare la regolamentazione delle eventuali visite ai Servizi Sociali competenti per territorio, che potranno valutare l'eventuale disagio della minore ed adottare gli opportuni accorgimenti in relazione a tempi, luoghi e modalità di visita. N. R.G. 1823/2024
4- Spese di giudizio.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio e vista la contumacia della convenuta nel giudizio di merito, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...], l'[...], contratto a Controparte_1
Bangkok (Thailandia) in data 19.11.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia per l'anno 2003, parte II, serie C bis, ufficio 1, atto n. 72;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
3. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata a [...] il Persona_2
9.04.2008) al padre, con attribuzione allo stesso anche della responsabilità in ordine alle decisioni di maggior interesse per la figlia quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con collocazione e residenza presso il padre ed eventuale diritto di visita della madre secondo quanto indicato in parte motiva;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero