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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, via Sarzana n. 859, rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTO LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
e
(c.f. ), nats a CATANIA (CT) il 16/01/1994 Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTO LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 20.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 27/03/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
Belpasso (CT) e che dall'unione sono nate le figlie (a Catania in data 27.3.2014) e Persona_1 [...]
(a Catania in data 25.4.2016), attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di comunione dei Per_2
beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal
Tribunale della Spezia con decreto del 28.11.2022. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: alle seguenti condizioni (come precisate all'udienza del 20.11.2024):
“1. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che adotteranno di comune accordo le decisioni di particolare rilevanza come la scelta delle scuole, degli studi e delle attività extrascolastiche, delle gite all'estero, i cambi di residenza e gli interventi chirurgici salvo casi eccezionali di urgenza in cui la decisione potrà essere presa dal genitore che, in tali occasioni, avrà con sé le minori.
Venuto meno il carattere d'urgenza, gli accordi successivi inerenti saranno assunti in accordo tra i genitori;
2. I genitori continueranno a svolgere, congiuntamente e disgiuntamente, funzione educativa, di
assistenza e cura per le figlie collaborando tra loro per promuovere il loro benessere fisico e psicologico,
tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturale e aspirazioni delle medesime.
2.1. I ricorrenti si impegnano a promuovere il rapporto affettivo genitore-figlio e il libero rapporto tra le
minori e la madre, nonché tra le minori ed il padre;
3. Le figlie vengono affidate congiuntamente ai coniugi, con collocazione prevalente presso il padre e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale sita a La Spezia alla via Sarzana 859.
3.1. La madre avrà diritto di vedere ed avere con sé le figlie ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con
gli impegni del padre e delle minori, salvo il necessario preavviso e coordinamento ed in ogni caso
secondo le seguenti modalità che vengono riconosciute dai coniugi come contenuto minimo del diritto di
visita:
o un fine settimana alternato, dalle ore 13:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
pag. 2 di 7 o fino a 20 giorni consecutivi tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ciascun anno in periodo da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ciascun anno.
In caso di mancato accordo, al fine di garantire l'alternanza di collocazione nel giorno di ferragosto, tale periodo viene predeterminato nei giorni dall'11 al 31 luglio per gli anni pari e dall'11 agosto al 31 agosto per gli anni dispari;
o fino a 10 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie di ciascun anno in periodo da concordarsi
tra i genitori entro il giorno 31 ottobre di ciascun anno.
Il periodo di cui al presente punto comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno;
In caso di mancato accordo tale periodo viene predeterminato nei giorni dal 19 al 29 dicembre per gli anni pari e dal 30 dicembre all'8 gennaio per gli anni dispari;
o 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta;
3.2. I genitori si faranno carico del mantenimento ordinario delle figlie per il tempo che le medesime passeranno con il rispettivo genitore;
3.3. Il IG. sosterrà in via principale le spese scolastiche, mediche, sportive e straordinarie delle Pt_1
figlie, che saranno tuttavia poste a carico dei coniugi nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere
previamente concordate tra i coniugi tranne quelle mediche aventi carattere di urgenza;
4. La IG.ra trasferisce in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, CP_1
franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, beni noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al IG.
, che accetta, la propria quota (pari a 500/1000) della proprietà del bene immobile sito in Parte_1
Comune della Spezia via Sarzana 859 descritto al NCEU del Comune della Spezia al foglio 48, part. 249,
sub. 12 acquistata per atto di compravendita avanti il dott. Notaio in La Persona_3
Spezia, in data 16/10/2020 rep. 10156, racc. 4498, registrato a La Spezia il 21/10/2020 serie 1T al n.
6711 ed ivi trascritto in data 21/10/2020 al n. 7347 RG e 5565 RP.
5. Il trasferimento di proprietà avviene a titolo gratuito e senza conguaglio.
5.1. In relazione al trasferimento di cui al precedente punto 4. le parti, ai sensi dell'art. 19 dl 78/2010,
dichiarano:
I. Identificazione:
a. Oggetto del trasferimento è l'appartamento ad uso abitativo sito nel Comune della Spezia alla via
Sarzana 859, distinto con il numero d'interno 1 composto da cucina, tre camere e accessori, posto al piano 1, zona censuaria 2, categoria A/3 classe 1, vani 4,5, Rendita Catastale €. 278,89, descritto al
pag. 3 di 7 NCEU del Comune della Spezia al foglio 48, part. 249, sub. 12 e confinante con aria su corte comune, con aria su via Sarzana e con proprietà e/o aventi causa, salvo altri. CP_2
b. La IG.ra dichiara che la planimetria catastale allegata è conforme allo stato di fatto CP_1 dell'immobile oggetto del presente verbale.
II. Provenienza:
a. La IG.ra dichiara che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto in forza di CP_1
compravendita avanti il dott. Notaio in La Spezia, in data 16/10/2020 rep. Persona_3 Persona_3
10156, racc. 4498, registrato a La Spezia il 21/10/2020 serie 1T al n. 6711 ed ivi trascritto in data
21/10/2020 al n. 7347 RG e 5565 RP.
b. Sull'immobile grava ipoteca di primo grado accesa dall' Controparte_3
in forza e a garanzia di contratto di mutuo fondiario iscritto in data 21/10/2020 rg 7348 rep 958 per complessivi €. 60.000 concessa dai IG.ri e . Pt_1 CP_1
c. La IG.ra rinuncia espressamente ed irrevocabilmente ad eventuale ipoteca legale nascente CP_1
dal verbale di scioglimento degli effetti civili del matrimonio relativamente al trasferimento al IG. delle quote del bene immobile a questo trasferito e descritto dianzi con esonero del IG. Pt_1
Conservatore da qualsiasi responsabilità.
III. Situazione urbanistica
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 l 47/1987 e ss. proroghe e modificazioni, la IG.ra dichiara di non essere in grado di precisare gli estremi della licenza in base alla quale CP_1 fu costruito l'edificio di cui fa parte l'immobile trasferito.
Dichiara peraltro, sotto la sua responsabilità e consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art. 76 dpr 445/2000, che i lavori di costruzione di tale immobile sono stati iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che l'immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che comportino concessione edilizia.
6. Il IG. si accolla il pagamento della quota di mutuo di spettanza della IG.ra . Pt_1 CP_1
L'eventuale natura liberatoria dell'accollo è subordinata all'accettazione dell'Istituto mutuante;
In caso di rigetto della richiesta di accollo liberatorio è in ogni caso fatto salvo il diritto a successiva
espromissione;
7. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di
mantenimento;
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per
le figlie.
9. Le parti dichiarano di non avere altro da regolamentare per qualsiasi titolo o ragione”.
pag. 4 di 7 È stata disposta l'integrazione del contraddittorio a , giacché il bene oggetto del Controparte_3 trasferimento concordato risulta gravato da ipoteca di primo grado iscritta a favore del predetto istituto bancario (quale mutuante) alla Spezia il 21.10.2020 al numero 7348 di Reg. Gen. e al numero 958 di
Registro particolare, per l'importo complessivo di € 60.000,00. L'istituto bancario, ritualmente notificato, non si è costituito.
Sono stati disposti approfondimenti istruttori con deposito – in particolare – di perizia giurata e di idonea documentazione a supporto attestante l'assenza di elementi ostativi alla libera commerciabilità del bene. In sede di udienza, inoltre, i coniugi hanno manifestato la volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento del bene, con conseguente accettazione, e reso le dichiarazioni all'uopo necessarie.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta pag. 5 di 7 ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Si precisa che laddove nelle condizioni congiunte si fa riferimento alla “potestà genitoriale” debba correttamente intendersi “responsabilità genitoriale”.
Con riferimento, invece, al trasferimento immobiliare indicato dai coniugi nelle condizioni tra loro pattuite, va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761/2021, che ha ammesso – con l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di divorzio – i trasferimenti immobiliari tra coniugi ove tanto risponda alla volontà e all'interesse delle parti nel definire gli accordi volti alla soluzione della crisi familiare.
Ebbene, si dà atto che è stata raccolta la volontà negoziale dei coniugi come manifestata in udienza e nelle dichiarazioni da loro depositate e sottoscritte, accordi che – sul punto – non paiono connotati da profili di illiceità.
Con particolare riferimento alla questione dell'abitabilità e agibilità dell'immobile oggetto del trasferimento immobiliare, si rappresenta che le parti non hanno prodotto idonea documentazione/attestazione in proposito, bensì soltanto attestazione asseverata (da parte del perito di parte, geom. ) con cui il geom. ha dichiarato, in punto di attestato di Persona_4 Per_4 agibilità/abitabilità dell'immobile, che ciò “non è attestabile in ragione dell'edificabilità ante 1967 ma conforme a normativa eo tempore vigente”. Il geom. ha poi anche attestato, sempre con Per_4 dichiarazione asseverata, che l'immobile “risulta essere commerciabile visto che l'immobile privo di intervenute trascrizioni e/o iscrizioni favorevoli o pregiudizievoli” (cfr. Relazione di Conformità
Catastale ed Edilizia RCE di data 18.11.2024, redatta appunto geom. e asseverata in data Persona_4
19.11.2024, come da documentazione cartacea depositata all'udienza del 20.11.2024). Il Collegio si limita quindi a prendere atto delle predette dichiarazioni, trattandosi di dichiarazioni (peraltro asseverate dinanzi al funzionario di Cancelleria) rese dal professionista sotto la propria esclusiva responsabilità.
Per quel che concerne, invece, gli accordi raggiunti dalle parti relativamente alle figlie minori, questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché
pag. 6 di 7 garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono adeguate modalità di mantenimento.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche in ragione dell'età delle stesse.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
in Belpasso (CT) in data 1.2.2013 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune di Belpasso (CT) dell'anno 2013, al n. 1 parte I, alle condizioni concordate fra le parti come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara irripetibili tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConIGlio del 16.1.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, via Sarzana n. 859, rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTO LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
e
(c.f. ), nats a CATANIA (CT) il 16/01/1994 Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTO LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 20.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 27/03/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
Belpasso (CT) e che dall'unione sono nate le figlie (a Catania in data 27.3.2014) e Persona_1 [...]
(a Catania in data 25.4.2016), attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di comunione dei Per_2
beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal
Tribunale della Spezia con decreto del 28.11.2022. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: alle seguenti condizioni (come precisate all'udienza del 20.11.2024):
“1. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che adotteranno di comune accordo le decisioni di particolare rilevanza come la scelta delle scuole, degli studi e delle attività extrascolastiche, delle gite all'estero, i cambi di residenza e gli interventi chirurgici salvo casi eccezionali di urgenza in cui la decisione potrà essere presa dal genitore che, in tali occasioni, avrà con sé le minori.
Venuto meno il carattere d'urgenza, gli accordi successivi inerenti saranno assunti in accordo tra i genitori;
2. I genitori continueranno a svolgere, congiuntamente e disgiuntamente, funzione educativa, di
assistenza e cura per le figlie collaborando tra loro per promuovere il loro benessere fisico e psicologico,
tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturale e aspirazioni delle medesime.
2.1. I ricorrenti si impegnano a promuovere il rapporto affettivo genitore-figlio e il libero rapporto tra le
minori e la madre, nonché tra le minori ed il padre;
3. Le figlie vengono affidate congiuntamente ai coniugi, con collocazione prevalente presso il padre e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale sita a La Spezia alla via Sarzana 859.
3.1. La madre avrà diritto di vedere ed avere con sé le figlie ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con
gli impegni del padre e delle minori, salvo il necessario preavviso e coordinamento ed in ogni caso
secondo le seguenti modalità che vengono riconosciute dai coniugi come contenuto minimo del diritto di
visita:
o un fine settimana alternato, dalle ore 13:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
pag. 2 di 7 o fino a 20 giorni consecutivi tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ciascun anno in periodo da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ciascun anno.
In caso di mancato accordo, al fine di garantire l'alternanza di collocazione nel giorno di ferragosto, tale periodo viene predeterminato nei giorni dall'11 al 31 luglio per gli anni pari e dall'11 agosto al 31 agosto per gli anni dispari;
o fino a 10 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie di ciascun anno in periodo da concordarsi
tra i genitori entro il giorno 31 ottobre di ciascun anno.
Il periodo di cui al presente punto comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno;
In caso di mancato accordo tale periodo viene predeterminato nei giorni dal 19 al 29 dicembre per gli anni pari e dal 30 dicembre all'8 gennaio per gli anni dispari;
o 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta;
3.2. I genitori si faranno carico del mantenimento ordinario delle figlie per il tempo che le medesime passeranno con il rispettivo genitore;
3.3. Il IG. sosterrà in via principale le spese scolastiche, mediche, sportive e straordinarie delle Pt_1
figlie, che saranno tuttavia poste a carico dei coniugi nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere
previamente concordate tra i coniugi tranne quelle mediche aventi carattere di urgenza;
4. La IG.ra trasferisce in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, CP_1
franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, beni noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al IG.
, che accetta, la propria quota (pari a 500/1000) della proprietà del bene immobile sito in Parte_1
Comune della Spezia via Sarzana 859 descritto al NCEU del Comune della Spezia al foglio 48, part. 249,
sub. 12 acquistata per atto di compravendita avanti il dott. Notaio in La Persona_3
Spezia, in data 16/10/2020 rep. 10156, racc. 4498, registrato a La Spezia il 21/10/2020 serie 1T al n.
6711 ed ivi trascritto in data 21/10/2020 al n. 7347 RG e 5565 RP.
5. Il trasferimento di proprietà avviene a titolo gratuito e senza conguaglio.
5.1. In relazione al trasferimento di cui al precedente punto 4. le parti, ai sensi dell'art. 19 dl 78/2010,
dichiarano:
I. Identificazione:
a. Oggetto del trasferimento è l'appartamento ad uso abitativo sito nel Comune della Spezia alla via
Sarzana 859, distinto con il numero d'interno 1 composto da cucina, tre camere e accessori, posto al piano 1, zona censuaria 2, categoria A/3 classe 1, vani 4,5, Rendita Catastale €. 278,89, descritto al
pag. 3 di 7 NCEU del Comune della Spezia al foglio 48, part. 249, sub. 12 e confinante con aria su corte comune, con aria su via Sarzana e con proprietà e/o aventi causa, salvo altri. CP_2
b. La IG.ra dichiara che la planimetria catastale allegata è conforme allo stato di fatto CP_1 dell'immobile oggetto del presente verbale.
II. Provenienza:
a. La IG.ra dichiara che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto in forza di CP_1
compravendita avanti il dott. Notaio in La Spezia, in data 16/10/2020 rep. Persona_3 Persona_3
10156, racc. 4498, registrato a La Spezia il 21/10/2020 serie 1T al n. 6711 ed ivi trascritto in data
21/10/2020 al n. 7347 RG e 5565 RP.
b. Sull'immobile grava ipoteca di primo grado accesa dall' Controparte_3
in forza e a garanzia di contratto di mutuo fondiario iscritto in data 21/10/2020 rg 7348 rep 958 per complessivi €. 60.000 concessa dai IG.ri e . Pt_1 CP_1
c. La IG.ra rinuncia espressamente ed irrevocabilmente ad eventuale ipoteca legale nascente CP_1
dal verbale di scioglimento degli effetti civili del matrimonio relativamente al trasferimento al IG. delle quote del bene immobile a questo trasferito e descritto dianzi con esonero del IG. Pt_1
Conservatore da qualsiasi responsabilità.
III. Situazione urbanistica
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 l 47/1987 e ss. proroghe e modificazioni, la IG.ra dichiara di non essere in grado di precisare gli estremi della licenza in base alla quale CP_1 fu costruito l'edificio di cui fa parte l'immobile trasferito.
Dichiara peraltro, sotto la sua responsabilità e consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art. 76 dpr 445/2000, che i lavori di costruzione di tale immobile sono stati iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che l'immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che comportino concessione edilizia.
6. Il IG. si accolla il pagamento della quota di mutuo di spettanza della IG.ra . Pt_1 CP_1
L'eventuale natura liberatoria dell'accollo è subordinata all'accettazione dell'Istituto mutuante;
In caso di rigetto della richiesta di accollo liberatorio è in ogni caso fatto salvo il diritto a successiva
espromissione;
7. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di
mantenimento;
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per
le figlie.
9. Le parti dichiarano di non avere altro da regolamentare per qualsiasi titolo o ragione”.
pag. 4 di 7 È stata disposta l'integrazione del contraddittorio a , giacché il bene oggetto del Controparte_3 trasferimento concordato risulta gravato da ipoteca di primo grado iscritta a favore del predetto istituto bancario (quale mutuante) alla Spezia il 21.10.2020 al numero 7348 di Reg. Gen. e al numero 958 di
Registro particolare, per l'importo complessivo di € 60.000,00. L'istituto bancario, ritualmente notificato, non si è costituito.
Sono stati disposti approfondimenti istruttori con deposito – in particolare – di perizia giurata e di idonea documentazione a supporto attestante l'assenza di elementi ostativi alla libera commerciabilità del bene. In sede di udienza, inoltre, i coniugi hanno manifestato la volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento del bene, con conseguente accettazione, e reso le dichiarazioni all'uopo necessarie.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta pag. 5 di 7 ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Si precisa che laddove nelle condizioni congiunte si fa riferimento alla “potestà genitoriale” debba correttamente intendersi “responsabilità genitoriale”.
Con riferimento, invece, al trasferimento immobiliare indicato dai coniugi nelle condizioni tra loro pattuite, va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761/2021, che ha ammesso – con l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di divorzio – i trasferimenti immobiliari tra coniugi ove tanto risponda alla volontà e all'interesse delle parti nel definire gli accordi volti alla soluzione della crisi familiare.
Ebbene, si dà atto che è stata raccolta la volontà negoziale dei coniugi come manifestata in udienza e nelle dichiarazioni da loro depositate e sottoscritte, accordi che – sul punto – non paiono connotati da profili di illiceità.
Con particolare riferimento alla questione dell'abitabilità e agibilità dell'immobile oggetto del trasferimento immobiliare, si rappresenta che le parti non hanno prodotto idonea documentazione/attestazione in proposito, bensì soltanto attestazione asseverata (da parte del perito di parte, geom. ) con cui il geom. ha dichiarato, in punto di attestato di Persona_4 Per_4 agibilità/abitabilità dell'immobile, che ciò “non è attestabile in ragione dell'edificabilità ante 1967 ma conforme a normativa eo tempore vigente”. Il geom. ha poi anche attestato, sempre con Per_4 dichiarazione asseverata, che l'immobile “risulta essere commerciabile visto che l'immobile privo di intervenute trascrizioni e/o iscrizioni favorevoli o pregiudizievoli” (cfr. Relazione di Conformità
Catastale ed Edilizia RCE di data 18.11.2024, redatta appunto geom. e asseverata in data Persona_4
19.11.2024, come da documentazione cartacea depositata all'udienza del 20.11.2024). Il Collegio si limita quindi a prendere atto delle predette dichiarazioni, trattandosi di dichiarazioni (peraltro asseverate dinanzi al funzionario di Cancelleria) rese dal professionista sotto la propria esclusiva responsabilità.
Per quel che concerne, invece, gli accordi raggiunti dalle parti relativamente alle figlie minori, questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché
pag. 6 di 7 garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono adeguate modalità di mantenimento.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche in ragione dell'età delle stesse.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
in Belpasso (CT) in data 1.2.2013 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune di Belpasso (CT) dell'anno 2013, al n. 1 parte I, alle condizioni concordate fra le parti come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara irripetibili tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConIGlio del 16.1.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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