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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
16142/2018
T R A
, COD. FISC. , in proprio e, unitamente alla Parte_1 CodiceFiscale_1
sig.ra , COD. FISC. , nella qualità di Parte_2 CodiceFiscale_2
genitori esercenti la potestà sul minore , COD. FISC. Persona_1 C.F._3
, e , COD. FISC. , tutti rappresentati e
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4
difesi dall' Avv. Angelo Maurizio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acquaviva delle
Fonti alla via S. Ventura n. 10
- ATTORI –
E
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pirolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Nicolai n. 177
- CONVENUTA – , COD. FISC. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'Avv. Domenica Genchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Imbriani n.
80
-CONVENUTO -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.12.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti costituite.
PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto sig. nella causazione del sinistro di cui è causa;
Controparte_2
condannare il sig. e l' , in solido, al pagamento per le causali di cui e Controparte_2 Controparte_3
causa, delle seguenti somme: 1. € 1.700,00 così come determinato in narrativa, in favore di , Parte_1
proprietario dell'autovettura FIAT 600, a saldo per danni materiali, oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
2. € 9.097,40 così come determinato in narrativa, in favore di , Parte_3
conducente dell'autovettura FIAT 600, a saldo per lesioni personali, oltre interessi e svalutazione o in subordine € 6.957,40, così come determinato in narrativa, oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
3. € 20.329,90 così come determinato in narrativa, in favore di , trasportato Persona_1
nell'autovettura FIAT 600 tg. BW052WR, a saldo per lesioni personali, oltre interessi e svalutazione o in subordine € 18.154,90, così come determinato in narrativa, oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese ed onorari di causa, secondo l'allegata nota specifica.…”
PER LA CONVENUTA UNIPOLSAI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni, l'infondatezza ed illegittimità delle circostanze asserite da parte attrice, poiché infondate, generiche e sfornite di prova nell'an e nel quantum debeatur e, di conseguenza,
respingere la domanda ex adverso formulata nei confronti della in Controparte_1
subordine, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., ridurre la domanda di parte attrice e in ogni caso, contenerla nei limiti della sussistenza e quantificazione così come già corrisposta dalla alla medesima CP_1
parte attrice e come innanzi indicata, rigettando ogni ulteriore aversa pretesa e con ogni relativa pag. 2/10 conseguenza di legge;
in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese tutte, compensi ed onorario del giudizio, in favore dell'odierna convenuta ...…” Controparte_1
PER IL CONVENUTO : ( dalla comparsa conclusionale ): Controparte_2
“…rigettare le domande attoree per tutte le ragioni innanzi descritte, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, con vittoria di spese e competenze di giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione del 06.11.2018, il sig.
[...]
in proprio e congiuntamente al coniuge , quali genitori esercenti la potestà sul Pt_1 Parte_2
minore nonché il sig. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la Persona_1 Parte_3
nonché il sig. – in qualità di responsabile civile – per Controparte_1 Controparte_2
ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…Dichiarare fondata in fatto e diritto la domanda degli
odierni attori e per l'effetto condannare i convenuti e la in solido, al Controparte_2 Controparte_4
risarcimento dei danni per lesioni personali e non, nella seguente misura: € 1.700,00, quale saldo danni
materiali in favore di;
€ 4.545,54 quale saldo per le lesioni personali subite dal sig. Parte_1
, oltre interessi e svalutazione come per legge;
€ 17.491,39 quale saldo per le lesioni Parte_3
personali subite dal minore , e per esso ai genitori esercenti la potestà, oltre interessi e Persona_1
svalutazione come per legge…”. Deducevano che il giorno 30.06.2017, alle ore 11,00 circa, in
Acquaviva delle Fonti, sulla S.P. 205, (circonvallazione) ultima intersezione canalizzata, direzione
Adelfia, l'autovettura FIAT 600 tg. BW 052 WR di proprietà del sig. , condotta dal sig. Parte_1
con a bordo il minore , giunta all'incrocio con la S.P. 205, si fermava al Parte_3 Persona_1
segnale di Stop ed accertatosi che non sopraggiungevano autovetture ripartiva, allorquando, dopo aver impegnato totalmente l'incrocio, veniva investita dall'autovettura OPEL ZAFIRA tg. ES 671 CA, di proprietà e condotta dal sig. , il quale proveniente dal lato Gioia del Colle con direzione Controparte_2
Adelfia, a causa dell'elevata velocità non riusciva ad evitare l'impatto; che in seguito al violentissimo impatto il conducente ed il trasportato subivano lesioni personali per le cui cure venivano trasportati,
tramite l'intervento degli operatori del 118, il minore presso il pronto soccorso Persona_1
dell'ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti ed il sig. presso il pronto soccorso del Parte_3
Policlinico di Bari;
che a seguito del sinistro l'autovettura FIAT 600 tg. BW052WR, di proprietà del sig.
pag. 3/10 riportava ingenti danni alla meccanica ed alla carrozzeria, tanto da rendere antieconomica Parte_1
la riparazione, come da certificato di rottamazione depositato. Deducevano inoltre che la CP_4
a titolo risarcimento per i danni materiali cagionati all'autovettura Fiat 600 tg. BW052WR,
[...]
corrispondeva al sig. la somma di € 400,00 che veniva trattenuta in acconto sulla maggiore Parte_1
somma dovuta;
che inoltre, l'assicurazione dopo aver sottoposto a visita medica il Controparte_4
conducente ed il trasportato , corrispondeva a titolo di risarcimento per lesioni Parte_3 Persona_1
personali i seguenti importi: € 1.000,00 in favore di , che veniva trattenuta in acconto sulla Parte_3
maggiore somma ed € 5.500,00 in favore di , che veniva trattenuta in acconto sulla Persona_1
maggiore somma dovuta. Si costituiva in giudizio il sig. che descriveva una differente Controparte_2
dinamica del sinistro. In particolare e diversamente da quanto descritto da parte attorea, deduceva che in data 30.06.2017, alle ore 11:00 circa, l'autovettura Opel ZA targata ES671CA, di sua proprietà e nell'occasione dallo stesso condotta, procedeva regolarmente e a velocità moderata sulla Strada
Provinciale 205 in direzione Bari – Adelfia, allorquando, all'intersezione con la via M Laera – ultima intersezione canalizzata - l'autovettura Fiat 600 targata BW052WR di proprietà del sig. Parte_1
nell'occasione condotta dal sig. (neopatentato - con patente conseguita il 17.06.2017), Parte_3
ometteva di fermarsi allo stop e senza concedere la prescritta precedenza, impattava l'autovettura dell'odierno convenuto. Deduceva che a seguito del sinistro, entrambi i veicoli erano stati sanzionati dalla
Polizia Municipale del Comune di Acquaviva delle Fonti, intervenuta sul posto;
il conducente della Fiat
600 per non aver rispettato il segnale di Stop e il convenuto per non aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi. Risultava, pertanto, evidente la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura
Fiat 600 targata BW052WR, per non aver concesso la prescritta precedenza o, a tutto voler concedere, la sua responsabilità concorsuale maggioritaria nella misura del 70%. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda e ritenendo congrue le somme già corrisposte a titolo di CP_1
responsabilità concorsuale del proprio assicurato. Nel corso del giudizio erano escussi i testi Tes_1
e ; era espletato l'interrogatorio formale di ed era disposta ed
[...] Testimone_2 Parte_3
espletata C.T.U. medico-legale a mezzo del dottt. Marcello Leone con elaborato depositato il 18.07.2024.
Su concorde richiesta delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Circa la dinamica del sinistro occorre far riferimento alle risultanze della relazione redatta dalla pag. 4/10 Polizia Municipale in seguito all'intervento sui luoghi del sinistro e delle testimonianze raccolte in corso di causa. Deve pertanto ritenersi che il conducente della Fiat, l'attore , pur essendosi Parte_3
probabilmente ed in un primo momento fermato allo STOP era però ripartito senza avvedersi del sopraggiungere dell'autovettura investitrice ( e quindi omettendo di dare la dovuta precedenza ) che procedeva comunque ad alta velocità ( entrambi i conducenti risultano pertanto multati dall'autorità).
Deve quindi riconoscersi una corresponsabilità dei conducenti degli autoveicoli nella produzione del sinistro che può indicarsi nella misura del 70% a carico dell'attore ( che soggiaceva Parte_3
all'obbligo di precedenza ) e del 30% a carico del convenuto ( che teneva una velocità Controparte_2
non consentita in presenza di un incrocio ). Non è sostenibile la tesi di parte attrice ovvero che il veicolo
Fiat Seicento avesse già attraversato l'incrocio e svoltato. Ed infatti se fosse stata quella la dinamica la
Fiat avrebbe riportato danni sulla parte posteriore mentre;
al contrario, i danni risultano sulla sola parte laterale e dimostrano che evidentemente, il veicolo non aveva ancora attraversato completamente l'intersezione stradale e non si era ancora immesso nella corsia di marcia, ma vi stava provvedendo proprio mentre sopraggiungeva il veicolo Opel ZA condotta dal convenuto ( cfr Controparte_2
documentazione fotografica in atti ). La giurisprudenza è univoca nell'indicare che in ordine al dettato normativo di cui all'art. 145 CdS, il dovere di arrestarsi imposto dal segnale di “stop” rappresenta un obbligo estremamente rigido ed impone al conducente di fermarsi anche se la strada è apparentemente sgombra da altri veicoli;
va quindi confermato che al conducente intimato dal segnale in parola è richiesto un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza e non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che,
percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.” Il veicolo di parte attorea riportava danni solo sulla fiancata laterale, aspetto che dimostra come il medesimo mezzo fosse in posizione perpendicolare rispetto al veicolo che sopraggiungeva e, quindi, si fosse proprio in quel momento immesso sulla Strada Provinciale in direzione Gioia del Colle, omettendo di concedere la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiungeva. Ne consegue, che, la responsabilità del sinistro è da ascriversi in via quantomeno concorsuale prevalente ex art. 2054 c.c. allo stesso attore Sig. , Parte_3
conducente del veicolo Fiat 600 tg BW052WR di proprietà del sig. , a causa della sua Parte_1
imprudente condotta di guida. Le predette circostanze sono state sostanzialmente confermate anche dai pag. 5/10 testimoni escussi in corso di causa. Infatti, il teste Sig. , (che asserisce di aver assistito al Testimone_1
sinistro), affermava che, “Mentre facevamo ritorno dal lato Adelfia sulla circonvallazione di Acquaviva,
ho visto che una Fiat 600 si fermava allo Stop, proveniente dal lato Acquaviva e ripartiva e veniva colpita da autovettura Opel ZA Scuro, proveniente dal lato Gioia”: dunque il teste confermava che l'autovettura Fiat 600 dell'odierno attore proveniva da una strada gravata dal segnale di Stop e che ripartiva mentre sopraggiungeva il veicolo ZA. Ancora, sempre il medesimo teste, affermava che
“preciso che l'impatto avveniva tra le due auto, avveniva tra la parte anteriore della e la parte Pt_4
laterale al centro tra i due sportelli della Fiat 600”: dunque, il veicolo Fiat Seicento era ancora in posizione perpendicolare rispetto al veicolo Opel nel momento in cui sopraggiungeva, al quale sostanzialmente tagliava la traiettoria, tanto da essere colpito dalla parte frontale (“parte anteriore della
OPEL”) di quest'ultima, sulla propria parte laterale (“parte laterale al centro tra i due sportelli della Fiat
600”). Ancora, il medesimo teste afferma che “Posso precisare che la Opel viaggiava a velocità sostenuta e che la Fiat 600 dovesse rispettare il segnale di Stop”: evidentemente, anche in considerazione della circostanza che trattavasi di strada extra-urbana (Circonvallazione), pur configurandosi una responsabilità
concorsuale, quella del veicolo attoreo non potrà che essere prevalente, in virtù dell'obbligo di rispetto del segnale di Stop. Il segnale di "stop" ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che,
percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. A differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di "stop" ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. A tal fine va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo,
di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del pag. 6/10 crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza. Analoghe
considerazioni devono farsi per le dichiarazioni rese dall'altro teste Sig. . La sussistenza Testimone_2
di una responsabilità prevalente dell'attore comporta non esclude la sussistenza di una responsabilità
concorrente minoritaria del convento atteso che le conseguenze dell'impatto devono indurre con certezza a sostenere che la velocità tenuta dal veicolo Opel non fosse adeguata alla presenza dell'incrocio.
Passando alla quantificazione dei danni deve rilevarsi che: le somme liquidate dalla compagnia assicuratrice al sig. , quale proprietario del veicolo incidentato nella misura di €. 400,00 Parte_1
appaiono congrue in considerazione del minimo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (
inferiore a quello di una eventuale riparazione ) e della circostanza che il veicolo risulta comunque rottamato senza che siano state documentate ulteriori spese. Per quanto attiene ai danni fisici, deve farsi riferimento alle risultanze della perizia redatta dal dott. Leone, pienamente condivisibile in quanto esente da vizi logici e procedimentali e che può pertanto essere fatta propria dal giudicante non essendo peraltro stata oggetto di osservazioni delle parti. Per quel che riguarda i danni subiti da ed in Parte_3
applicazione delle tabelle relative al calcolo del danno biologico di lieve entità si hanno le seguenti risultanze:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
pag. 7/10 Danno biologico permanente € 3.273,87
Invalidità temporanea totale € 165,72
Invalidità temporanea parziale al 50% € 690,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 345,25
Totale danno biologico temporaneo € 1.201,47
Danno morale (33,33%) € 1.491,63
Spese mediche € 107,15
TOTALE GENERALE: € 6.074,12
Riconoscendo una responsabilità dei convenuti al 30% e considerando l'acconto trattenuto da parte attrice di €. 1.000,00 deve pertanto riconoscersi a saldo in favore dell'attore la somma attualizzata Parte_3
di €. 822,20. Per quel che riguarda i danni subiti da ed in applicazione delle tabelle relative Persona_1
al calcolo del danno biologico di lieve entità si hanno le seguenti risultanze:
Tabella di riferimento2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
Percentuale di invalidità permanente3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.325,02
Invalidità temporanea totale € 165,72
pag. 8/10 Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 345,25
Totale danno biologico temporaneo € 1.339,57
Danno morale (33,33%) € 1.554,71
Spese mediche € 15.429,15
TOTALE GENERALE: € 21.648,45
Riconoscendo una responsabilità dei convenuti al 30% e considerando l'acconto trattenuto da parte attrice di €. 5.500,00 deve pertanto riconoscersi a saldo in favore dell'attore , come rappresentato, Persona_1
la somma attualizzata di €. 994,50. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento della domanda attorea devono porsi definitivamente a carico dei convenuti le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del decisum. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata –
sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n.
127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La
disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che,
in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pag. 9/10 pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e, unitamente a , Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , e da nei confronti di Persona_1 Parte_3
e della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_1
tempore, così provvede:
- a parziale accoglimento della domanda dichiara che la responsabilità del sinistro è da ascriversi in concorso nella misura del 30% al convenuto;
Controparte_2
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di C.T.U.;
- condanna la compagnia convenuta in solido con il convenuto al pagamento in favore Controparte_2
di e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Per_1
ed a titolo di saldo del risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro oggetto di causa, al
[...]
pagamento della complessiva somma attualizzata di €. 994,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna la compagnia convenuta in solido con il convenuto al pagamento in favore Controparte_2
di ed a titolo di saldo del risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro oggetto di Parte_3
causa, al pagamneto della complessiva somma attualizzata di €. 822,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento anche delle altre spese processuali di parte attrice, che liquida, in €. 1.600,00 di cui €. 312,18 per spese, oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 24.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
16142/2018
T R A
, COD. FISC. , in proprio e, unitamente alla Parte_1 CodiceFiscale_1
sig.ra , COD. FISC. , nella qualità di Parte_2 CodiceFiscale_2
genitori esercenti la potestà sul minore , COD. FISC. Persona_1 C.F._3
, e , COD. FISC. , tutti rappresentati e
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4
difesi dall' Avv. Angelo Maurizio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acquaviva delle
Fonti alla via S. Ventura n. 10
- ATTORI –
E
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pirolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Nicolai n. 177
- CONVENUTA – , COD. FISC. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'Avv. Domenica Genchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Imbriani n.
80
-CONVENUTO -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.12.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti costituite.
PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto sig. nella causazione del sinistro di cui è causa;
Controparte_2
condannare il sig. e l' , in solido, al pagamento per le causali di cui e Controparte_2 Controparte_3
causa, delle seguenti somme: 1. € 1.700,00 così come determinato in narrativa, in favore di , Parte_1
proprietario dell'autovettura FIAT 600, a saldo per danni materiali, oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
2. € 9.097,40 così come determinato in narrativa, in favore di , Parte_3
conducente dell'autovettura FIAT 600, a saldo per lesioni personali, oltre interessi e svalutazione o in subordine € 6.957,40, così come determinato in narrativa, oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
3. € 20.329,90 così come determinato in narrativa, in favore di , trasportato Persona_1
nell'autovettura FIAT 600 tg. BW052WR, a saldo per lesioni personali, oltre interessi e svalutazione o in subordine € 18.154,90, così come determinato in narrativa, oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese ed onorari di causa, secondo l'allegata nota specifica.…”
PER LA CONVENUTA UNIPOLSAI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni, l'infondatezza ed illegittimità delle circostanze asserite da parte attrice, poiché infondate, generiche e sfornite di prova nell'an e nel quantum debeatur e, di conseguenza,
respingere la domanda ex adverso formulata nei confronti della in Controparte_1
subordine, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., ridurre la domanda di parte attrice e in ogni caso, contenerla nei limiti della sussistenza e quantificazione così come già corrisposta dalla alla medesima CP_1
parte attrice e come innanzi indicata, rigettando ogni ulteriore aversa pretesa e con ogni relativa pag. 2/10 conseguenza di legge;
in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese tutte, compensi ed onorario del giudizio, in favore dell'odierna convenuta ...…” Controparte_1
PER IL CONVENUTO : ( dalla comparsa conclusionale ): Controparte_2
“…rigettare le domande attoree per tutte le ragioni innanzi descritte, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, con vittoria di spese e competenze di giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione del 06.11.2018, il sig.
[...]
in proprio e congiuntamente al coniuge , quali genitori esercenti la potestà sul Pt_1 Parte_2
minore nonché il sig. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la Persona_1 Parte_3
nonché il sig. – in qualità di responsabile civile – per Controparte_1 Controparte_2
ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…Dichiarare fondata in fatto e diritto la domanda degli
odierni attori e per l'effetto condannare i convenuti e la in solido, al Controparte_2 Controparte_4
risarcimento dei danni per lesioni personali e non, nella seguente misura: € 1.700,00, quale saldo danni
materiali in favore di;
€ 4.545,54 quale saldo per le lesioni personali subite dal sig. Parte_1
, oltre interessi e svalutazione come per legge;
€ 17.491,39 quale saldo per le lesioni Parte_3
personali subite dal minore , e per esso ai genitori esercenti la potestà, oltre interessi e Persona_1
svalutazione come per legge…”. Deducevano che il giorno 30.06.2017, alle ore 11,00 circa, in
Acquaviva delle Fonti, sulla S.P. 205, (circonvallazione) ultima intersezione canalizzata, direzione
Adelfia, l'autovettura FIAT 600 tg. BW 052 WR di proprietà del sig. , condotta dal sig. Parte_1
con a bordo il minore , giunta all'incrocio con la S.P. 205, si fermava al Parte_3 Persona_1
segnale di Stop ed accertatosi che non sopraggiungevano autovetture ripartiva, allorquando, dopo aver impegnato totalmente l'incrocio, veniva investita dall'autovettura OPEL ZAFIRA tg. ES 671 CA, di proprietà e condotta dal sig. , il quale proveniente dal lato Gioia del Colle con direzione Controparte_2
Adelfia, a causa dell'elevata velocità non riusciva ad evitare l'impatto; che in seguito al violentissimo impatto il conducente ed il trasportato subivano lesioni personali per le cui cure venivano trasportati,
tramite l'intervento degli operatori del 118, il minore presso il pronto soccorso Persona_1
dell'ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti ed il sig. presso il pronto soccorso del Parte_3
Policlinico di Bari;
che a seguito del sinistro l'autovettura FIAT 600 tg. BW052WR, di proprietà del sig.
pag. 3/10 riportava ingenti danni alla meccanica ed alla carrozzeria, tanto da rendere antieconomica Parte_1
la riparazione, come da certificato di rottamazione depositato. Deducevano inoltre che la CP_4
a titolo risarcimento per i danni materiali cagionati all'autovettura Fiat 600 tg. BW052WR,
[...]
corrispondeva al sig. la somma di € 400,00 che veniva trattenuta in acconto sulla maggiore Parte_1
somma dovuta;
che inoltre, l'assicurazione dopo aver sottoposto a visita medica il Controparte_4
conducente ed il trasportato , corrispondeva a titolo di risarcimento per lesioni Parte_3 Persona_1
personali i seguenti importi: € 1.000,00 in favore di , che veniva trattenuta in acconto sulla Parte_3
maggiore somma ed € 5.500,00 in favore di , che veniva trattenuta in acconto sulla Persona_1
maggiore somma dovuta. Si costituiva in giudizio il sig. che descriveva una differente Controparte_2
dinamica del sinistro. In particolare e diversamente da quanto descritto da parte attorea, deduceva che in data 30.06.2017, alle ore 11:00 circa, l'autovettura Opel ZA targata ES671CA, di sua proprietà e nell'occasione dallo stesso condotta, procedeva regolarmente e a velocità moderata sulla Strada
Provinciale 205 in direzione Bari – Adelfia, allorquando, all'intersezione con la via M Laera – ultima intersezione canalizzata - l'autovettura Fiat 600 targata BW052WR di proprietà del sig. Parte_1
nell'occasione condotta dal sig. (neopatentato - con patente conseguita il 17.06.2017), Parte_3
ometteva di fermarsi allo stop e senza concedere la prescritta precedenza, impattava l'autovettura dell'odierno convenuto. Deduceva che a seguito del sinistro, entrambi i veicoli erano stati sanzionati dalla
Polizia Municipale del Comune di Acquaviva delle Fonti, intervenuta sul posto;
il conducente della Fiat
600 per non aver rispettato il segnale di Stop e il convenuto per non aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi. Risultava, pertanto, evidente la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura
Fiat 600 targata BW052WR, per non aver concesso la prescritta precedenza o, a tutto voler concedere, la sua responsabilità concorsuale maggioritaria nella misura del 70%. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda e ritenendo congrue le somme già corrisposte a titolo di CP_1
responsabilità concorsuale del proprio assicurato. Nel corso del giudizio erano escussi i testi Tes_1
e ; era espletato l'interrogatorio formale di ed era disposta ed
[...] Testimone_2 Parte_3
espletata C.T.U. medico-legale a mezzo del dottt. Marcello Leone con elaborato depositato il 18.07.2024.
Su concorde richiesta delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Circa la dinamica del sinistro occorre far riferimento alle risultanze della relazione redatta dalla pag. 4/10 Polizia Municipale in seguito all'intervento sui luoghi del sinistro e delle testimonianze raccolte in corso di causa. Deve pertanto ritenersi che il conducente della Fiat, l'attore , pur essendosi Parte_3
probabilmente ed in un primo momento fermato allo STOP era però ripartito senza avvedersi del sopraggiungere dell'autovettura investitrice ( e quindi omettendo di dare la dovuta precedenza ) che procedeva comunque ad alta velocità ( entrambi i conducenti risultano pertanto multati dall'autorità).
Deve quindi riconoscersi una corresponsabilità dei conducenti degli autoveicoli nella produzione del sinistro che può indicarsi nella misura del 70% a carico dell'attore ( che soggiaceva Parte_3
all'obbligo di precedenza ) e del 30% a carico del convenuto ( che teneva una velocità Controparte_2
non consentita in presenza di un incrocio ). Non è sostenibile la tesi di parte attrice ovvero che il veicolo
Fiat Seicento avesse già attraversato l'incrocio e svoltato. Ed infatti se fosse stata quella la dinamica la
Fiat avrebbe riportato danni sulla parte posteriore mentre;
al contrario, i danni risultano sulla sola parte laterale e dimostrano che evidentemente, il veicolo non aveva ancora attraversato completamente l'intersezione stradale e non si era ancora immesso nella corsia di marcia, ma vi stava provvedendo proprio mentre sopraggiungeva il veicolo Opel ZA condotta dal convenuto ( cfr Controparte_2
documentazione fotografica in atti ). La giurisprudenza è univoca nell'indicare che in ordine al dettato normativo di cui all'art. 145 CdS, il dovere di arrestarsi imposto dal segnale di “stop” rappresenta un obbligo estremamente rigido ed impone al conducente di fermarsi anche se la strada è apparentemente sgombra da altri veicoli;
va quindi confermato che al conducente intimato dal segnale in parola è richiesto un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza e non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che,
percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.” Il veicolo di parte attorea riportava danni solo sulla fiancata laterale, aspetto che dimostra come il medesimo mezzo fosse in posizione perpendicolare rispetto al veicolo che sopraggiungeva e, quindi, si fosse proprio in quel momento immesso sulla Strada Provinciale in direzione Gioia del Colle, omettendo di concedere la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiungeva. Ne consegue, che, la responsabilità del sinistro è da ascriversi in via quantomeno concorsuale prevalente ex art. 2054 c.c. allo stesso attore Sig. , Parte_3
conducente del veicolo Fiat 600 tg BW052WR di proprietà del sig. , a causa della sua Parte_1
imprudente condotta di guida. Le predette circostanze sono state sostanzialmente confermate anche dai pag. 5/10 testimoni escussi in corso di causa. Infatti, il teste Sig. , (che asserisce di aver assistito al Testimone_1
sinistro), affermava che, “Mentre facevamo ritorno dal lato Adelfia sulla circonvallazione di Acquaviva,
ho visto che una Fiat 600 si fermava allo Stop, proveniente dal lato Acquaviva e ripartiva e veniva colpita da autovettura Opel ZA Scuro, proveniente dal lato Gioia”: dunque il teste confermava che l'autovettura Fiat 600 dell'odierno attore proveniva da una strada gravata dal segnale di Stop e che ripartiva mentre sopraggiungeva il veicolo ZA. Ancora, sempre il medesimo teste, affermava che
“preciso che l'impatto avveniva tra le due auto, avveniva tra la parte anteriore della e la parte Pt_4
laterale al centro tra i due sportelli della Fiat 600”: dunque, il veicolo Fiat Seicento era ancora in posizione perpendicolare rispetto al veicolo Opel nel momento in cui sopraggiungeva, al quale sostanzialmente tagliava la traiettoria, tanto da essere colpito dalla parte frontale (“parte anteriore della
OPEL”) di quest'ultima, sulla propria parte laterale (“parte laterale al centro tra i due sportelli della Fiat
600”). Ancora, il medesimo teste afferma che “Posso precisare che la Opel viaggiava a velocità sostenuta e che la Fiat 600 dovesse rispettare il segnale di Stop”: evidentemente, anche in considerazione della circostanza che trattavasi di strada extra-urbana (Circonvallazione), pur configurandosi una responsabilità
concorsuale, quella del veicolo attoreo non potrà che essere prevalente, in virtù dell'obbligo di rispetto del segnale di Stop. Il segnale di "stop" ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che,
percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. A differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di "stop" ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. A tal fine va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo,
di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del pag. 6/10 crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza. Analoghe
considerazioni devono farsi per le dichiarazioni rese dall'altro teste Sig. . La sussistenza Testimone_2
di una responsabilità prevalente dell'attore comporta non esclude la sussistenza di una responsabilità
concorrente minoritaria del convento atteso che le conseguenze dell'impatto devono indurre con certezza a sostenere che la velocità tenuta dal veicolo Opel non fosse adeguata alla presenza dell'incrocio.
Passando alla quantificazione dei danni deve rilevarsi che: le somme liquidate dalla compagnia assicuratrice al sig. , quale proprietario del veicolo incidentato nella misura di €. 400,00 Parte_1
appaiono congrue in considerazione del minimo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (
inferiore a quello di una eventuale riparazione ) e della circostanza che il veicolo risulta comunque rottamato senza che siano state documentate ulteriori spese. Per quanto attiene ai danni fisici, deve farsi riferimento alle risultanze della perizia redatta dal dott. Leone, pienamente condivisibile in quanto esente da vizi logici e procedimentali e che può pertanto essere fatta propria dal giudicante non essendo peraltro stata oggetto di osservazioni delle parti. Per quel che riguarda i danni subiti da ed in Parte_3
applicazione delle tabelle relative al calcolo del danno biologico di lieve entità si hanno le seguenti risultanze:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
pag. 7/10 Danno biologico permanente € 3.273,87
Invalidità temporanea totale € 165,72
Invalidità temporanea parziale al 50% € 690,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 345,25
Totale danno biologico temporaneo € 1.201,47
Danno morale (33,33%) € 1.491,63
Spese mediche € 107,15
TOTALE GENERALE: € 6.074,12
Riconoscendo una responsabilità dei convenuti al 30% e considerando l'acconto trattenuto da parte attrice di €. 1.000,00 deve pertanto riconoscersi a saldo in favore dell'attore la somma attualizzata Parte_3
di €. 822,20. Per quel che riguarda i danni subiti da ed in applicazione delle tabelle relative Persona_1
al calcolo del danno biologico di lieve entità si hanno le seguenti risultanze:
Tabella di riferimento2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
Percentuale di invalidità permanente3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.325,02
Invalidità temporanea totale € 165,72
pag. 8/10 Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 345,25
Totale danno biologico temporaneo € 1.339,57
Danno morale (33,33%) € 1.554,71
Spese mediche € 15.429,15
TOTALE GENERALE: € 21.648,45
Riconoscendo una responsabilità dei convenuti al 30% e considerando l'acconto trattenuto da parte attrice di €. 5.500,00 deve pertanto riconoscersi a saldo in favore dell'attore , come rappresentato, Persona_1
la somma attualizzata di €. 994,50. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento della domanda attorea devono porsi definitivamente a carico dei convenuti le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del decisum. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata –
sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n.
127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La
disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che,
in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pag. 9/10 pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e, unitamente a , Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , e da nei confronti di Persona_1 Parte_3
e della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_1
tempore, così provvede:
- a parziale accoglimento della domanda dichiara che la responsabilità del sinistro è da ascriversi in concorso nella misura del 30% al convenuto;
Controparte_2
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di C.T.U.;
- condanna la compagnia convenuta in solido con il convenuto al pagamento in favore Controparte_2
di e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Per_1
ed a titolo di saldo del risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro oggetto di causa, al
[...]
pagamento della complessiva somma attualizzata di €. 994,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna la compagnia convenuta in solido con il convenuto al pagamento in favore Controparte_2
di ed a titolo di saldo del risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro oggetto di Parte_3
causa, al pagamneto della complessiva somma attualizzata di €. 822,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento anche delle altre spese processuali di parte attrice, che liquida, in €. 1.600,00 di cui €. 312,18 per spese, oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 24.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 10/10