Sentenza 11 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 11/06/2020, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2020
N. 01322/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01800/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2014, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caturani Cesare e Marrix Mariarita, con domicilio eletto presso lo studio De LU ON in Catania, via Lago di Nicito,14;
contro
Irsap - Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tamburrini Elena, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pietro Mascagni, 110;
Irsap - Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attivita' Produttive-Ufficio Periferico Irsap di SA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
delle note prot. n. 2083 del 24/04/2013 e n. 2321 del 08/05/2014 dell’ufficio periferico di SA dell’IRSAP, nella parte in cui subordinavano al pagamento di somme ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 il rilascio di concessioni per l’attraversamento, non in superficie, di zone situate all’interno dell’area di sviluppo industriale di SA in favore di Enel Distribuzione s.p.a., mediante la posa di cavi funzionali all’implementazione della rete elettrica ivi esistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Irsap - Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attivita' Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 10 giugno 2020 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con note prot. n. 2083 del 24/04/2013 e n. 2321 del 08/05/2014 del proprio ufficio periferico di SA, l’IRSAP subordinava - nel primo caso in termini più generali; e nel secondo con specifico riguardo alla posa di cavi con attraversamento sotterraneo “ nella strada all’interno dell’agglomerato industriale di SA 3^ fase di attuazione ” - al pagamento di somme ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 il rilascio di concessioni per l’attraversamento, non in superficie, di zone situate all’interno dell’area di sviluppo industriale di SA in favore di Enel Distribuzione s.p.a., mediante la posa di cavi funzionali all’implementazione della rete elettrica ivi esistente. Enel Distribuzione s.p.a., non ritenendosi tenuta al pagamento di tali somme – neppure nella misura minima forfettaria prevista dall’’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 -, rappresentava ciò all’ ufficio periferico di SA dell’IRSAP, il quale però non recedeva dalla posizione assunta con l’adozione degli atti menzionati in precedenza. Accadeva così che Enel Distribuzione s.p.a. agisse per chiedere il loro annullamento al competente organo della G.A.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con una memoria, al cui interno veniva innanzitutto contestata la legittimazione processuale passiva dell’ente intimato, e poi il venire meno della società ricorrente ad una definizione nel merito della presente controversia, stante l’avvenuta adozione del provvedimento n. 3432 del 09/07/2014, con il quale i provvedimenti impugnati erano stati sospesi proprio nella parte in cui subordinavano il rilascio di concessioni – già richieste o richiedende - al pagamento di somme ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997.
In data 10/05/2020 si svolgeva – concretamente in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, sebbene la possibilità di ciò fosse stata garantita dall’operare delle previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020 - l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Anche in assenza di una specifica eccezione sul punto, il Collegio deve verificare comunque, ex officio , se effettivamente il potere di decidere la presente controversia si radichi al plesso giurisdizionale di appartenenza.
Per una ipotesi largamente assimilabile, quale quella relativa al canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27 commi 5, 7 e 8 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, il T.A.R. Milano, Sez. IV, sent. 22 gennaio 2015, n. 254, ha distinto fra l'impugnazione del regolamento comunale che lo istituisca – che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -, e la contestazione dell’avviso di pagamento di quanto dovuto - compresa invece nella giurisdizione del giudice ordinario. Ed in effetti, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sembrerebbero attenere al pagamento di canoni ed altre indennità, ponendo la controversia al di fuori della giurisdizione del giudice adito in base alla exceptio di cui alla lettera b) art. 133 c.p.a. Considerando però la fattispecie concreta con maggiore attenzione, l’onere del pagamento di somme ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 appare, piuttosto che una questione attinente al quantum di una dovuta prestazione patrimoniale a carico del soggetto privato, una conditio juris prevista per il rilascio di determinati provvedimenti amministrativi, che incide quindi sulla possibilità del loro venire ad esistenza – e quindi e perciò stesso: sui modi di concreto esercizio di un potere amministrativo, sì da radicare la giurisdizione in capo al giudice adito non soltanto quale ipotesi di esercizio di un potere attinente al rilascio di concessioni di suolo pubblico ex lettera b) dell’art. 133 c.p.a., ma più in generale quale ipotesi di un esercizio di poteri amministrativi ex art. 7, primo comma, c.p.a.
Passando all’esame del postulato difetto di legittimazione passiva, esso, a dire dell’Amministrazione intimata, sussisterebbe perché ad essere stato intimato è stato soltanto l’IRSAP, e non anche il suo ufficio periferico di SA. Ma a parte il fatto che dalla L. R. n. 8/2012 – che ha soppresso i Consorzi ASI – non sembra potersi univocamente desumere una distinta legittimazione processuale passiva dei singoli uffici periferici dell’IRSAP, occorre comunque rilevare come anche quello di SA è stato parimenti evocato in giudizio con la notifica del ricorso (anche se in assenza della distinta menzione di ciò nell’epigrafe del relativo gravame).
Per quanto riguarda invece la eccepita sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il Collegio osserva quanto segue.
Con ulteriore provvedimento n. 3432 del 09/07/2014 è stata disposta la successiva sospensione degli atti impugnati, nella parte in cui essi subordinavano la possibilità di rilascio dei provvedimenti richiesti al pagamento del canone ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997. La società ricorrente, in una successiva istanza di fissazione d’udienza, insisteva per la decisione perché, malgrado la sospensione parziale, i provvedimenti impugnati, sarebbero rimasti comunque efficaci. L’argomentazione sembra però al Collegio inconsistente. La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo si lega infatti indelebilmente alla attualità delle lesione arrecata alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente: e qui, venuta meno la prefigurazione dell’onere del pagamento del canone ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, risulta impossibile comprendere quale pregiudizio residui in capo alla società ricorrente, seppur essa lo prefiguri nei termini di una “ perdurante incertezza” nei rapporti con l’Amministrazione intimata ”. Del resto, l’intento di ottenere una decisione da poter spendere con riguardo alla generalità dei rapporti – anche futuri ed eventuali – con l’Amministrazione intimata è palese laddove il persistente interesse viene legato (anche) ad altre analoghe iniziative assunte da diversi soggetti: come a voler dire che l’interesse è quello inerente ad una sentenza di accertamento che detti regole per i futuri possibili rapporti fra l’Amministrazione intimata ed una indifferenziata pluralità di soggetti giuridici. Ma nel giudizio amministrativo, (anche) in base al principio si atipicità delle forme di tutela assicurate, lo spazio per una azione di accertamento risulta condizionata dal " rispetto dei limiti generali che il c.p.a. pone ai poteri decisori del g.a. i quali sono costituiti dal divieto di pronunciarsi su questioni afferenti poteri non ancora esercitati ” (cfr. TAR Toscana, Sez. III, Sent., 8 maggio 2015, n. 760). Non risulta quindi possibile “sganciare” in modo assoluto il contenuto della pronuncia richiesta dalla tutela specifica della posizione giuridica soggettiva, la cui (postulata) lesione radica la legittimazione processuale attiva in capo al soggetto ricorrente; e men che mai proseguire in una intrapresa azione giudiziaria al solo scopo di costituire un’ipoteca sul futuro esercizio di poteri amministrativi…
Posto dunque che l’Amministrazione intimata, pur errando nella qualificazione giuridica della formula adoperabile per la definizione in rito del presente giudizio, ha correttamente rappresentato in base a quali elementi il giudice adito è tenuto a valutare se sussistano le condizioni per un passaggio all’esame nel merito della presente controversia, il Collegio, senza ritenere necessaria una ulteriore sollecitazione delle parti al contraddittorio a norma del terzo comma dell’art. 73 c.p.a., dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere il ricorso in epigrafe. Tenuto conto del fatto che le circostanze che hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse sono posteriori alla proposizione del presente ricorso, ma anteriori ad una richiesta di fissazione di udienza che, per le ragioni anzidette, non appare sorretta da apprezzabili motivi, il Collegio ritiene che ciò costituisca giustificato motivo per compensare interamente fra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO