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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8682 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5062/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
IT SS presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE FIORINDA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/03/2025 la sig. premesso: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione con il sig. instaurando con lo stesso una Controparte_1 convivenza more uxorio a partire dal mese di novembre/dicembre del 2020;
- che dall'unione tra i predetti nascevano i figli (4.06.2021) e Persona_1 Persona_2
(27.10.2022);
- che la relazione sentimentale con il resistente è terminata.
Su tali premesse ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale come indicato in ricorso.
In data 07.07.2025 si costituiva il sig. il quale chiedeva regolamentarsi Controparte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori come indicato in atti.
All'udienza dell'11.09.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione;
le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo a totale definizione della controversia. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al
Collegio.
Si riportano, pertanto, gli accordi raggiunti dalle parti:
“
1. i figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad Persona_2 Persona_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre convivente con i propri genitori in via
Carlo Carrà, 1 Pozzuoli (NA).
2. il diritto-dovere di visita del padre ai figli minori, in considerazione della tenerissima età di entrambi, sarà regolamentato secondo il seguente calendario: il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé i figli minori per un giorno infrasettimanale, di giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 nonché, tutti i fine settimana, una volta nel giorno del sabato e una volta nel giorno della domenica, dalle ore
16,00 alle ore 20,00 senza il pernottamento stante la tenerissima età dei figli minori;
le parti indicano la data del 30 dicembre 2025 come inizio dei pernottamenti presso il padre a fine settimana alternati in quanto anche avrà compiuto 3 anni come la sorellina. Per_2
3. Il padre avrà cura di prelevare i figli presso l'abitazione materna e di riaccompagnarli al termine dell'orario. 4. Per le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, il giorno 24 o il giorno 25 dicembre ed il giorno 31 dicembre o primo gennaio, prelevandoli presso
l'abitazione materna alle ore 16,30 e riaccompagnandoli alle ore 19,30. Per le festività Pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni nel giorno di Pasqua o nel giorno del lunedì in Albis dalle ore 16,30 alle ore 19,30
5. Nel periodo estivo il padre, per 7 giorni, anche non consecutivi, condurrà i figli con sé al mare, previ accordi con la;
le parti si daranno comunicazione delle ferie Controparte_2 estive entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori nella misura di Euro 400,00
(quattrocento/00) mensili (euro 200,00 duecento per ciascun figlio) da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese a mezzo accredito su poste Pay Evolution n. 5333171121092957, con adeguamento ISTAT a decorrere dalla data della pronuncia;
7. le parti sosterranno il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso
l'intestato Tribunale. Le parti si dichiarano concordi, conformemente al protocollo richiamato, nel condividere al 50% la retta mensile per lo sport per ciascun figlio e consapevoli che la figlia Per_1 inizierà un corso di Danza presso la chiesa Sant'Artema di Monteruscello Pozzuoli NA con una retta mensile di circa 50,00 euro (da dividersi al 50%) oltre al kit ed attrezzatura. Le parti concordano che in caso di patologie croniche dei minori, condivideranno le spese per il pediatra privato dr.
di euro 50,00 per i due bambini. Il sig. provvederà a rimborsare le spese Per_3 Controparte_1 sostenute e documentate con il primo assegno di mantenimento successivo.
8. L'assegno unico universale per i due figli di € 400,00 sarà percepito al 100% dalla madre collocataria sig.a , rinunciando il sig. alla propria quota Parte_1 Controparte_1 parte del 50% in favore della stessa, ad integrazione del mantenimento;
9. Entrambi i genitori acconsentono al rilascio in favore dei figli minori del documento di identità valido per l'espatrio, ferma restando la necessità di specifico consenso per i singoli viaggi, da comunicarsi con congruo preavviso”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
b) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/09/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5062/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
IT SS presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE FIORINDA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/03/2025 la sig. premesso: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione con il sig. instaurando con lo stesso una Controparte_1 convivenza more uxorio a partire dal mese di novembre/dicembre del 2020;
- che dall'unione tra i predetti nascevano i figli (4.06.2021) e Persona_1 Persona_2
(27.10.2022);
- che la relazione sentimentale con il resistente è terminata.
Su tali premesse ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale come indicato in ricorso.
In data 07.07.2025 si costituiva il sig. il quale chiedeva regolamentarsi Controparte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori come indicato in atti.
All'udienza dell'11.09.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione;
le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo a totale definizione della controversia. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al
Collegio.
Si riportano, pertanto, gli accordi raggiunti dalle parti:
“
1. i figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad Persona_2 Persona_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre convivente con i propri genitori in via
Carlo Carrà, 1 Pozzuoli (NA).
2. il diritto-dovere di visita del padre ai figli minori, in considerazione della tenerissima età di entrambi, sarà regolamentato secondo il seguente calendario: il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé i figli minori per un giorno infrasettimanale, di giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 nonché, tutti i fine settimana, una volta nel giorno del sabato e una volta nel giorno della domenica, dalle ore
16,00 alle ore 20,00 senza il pernottamento stante la tenerissima età dei figli minori;
le parti indicano la data del 30 dicembre 2025 come inizio dei pernottamenti presso il padre a fine settimana alternati in quanto anche avrà compiuto 3 anni come la sorellina. Per_2
3. Il padre avrà cura di prelevare i figli presso l'abitazione materna e di riaccompagnarli al termine dell'orario. 4. Per le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, il giorno 24 o il giorno 25 dicembre ed il giorno 31 dicembre o primo gennaio, prelevandoli presso
l'abitazione materna alle ore 16,30 e riaccompagnandoli alle ore 19,30. Per le festività Pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, ad anni alterni nel giorno di Pasqua o nel giorno del lunedì in Albis dalle ore 16,30 alle ore 19,30
5. Nel periodo estivo il padre, per 7 giorni, anche non consecutivi, condurrà i figli con sé al mare, previ accordi con la;
le parti si daranno comunicazione delle ferie Controparte_2 estive entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori nella misura di Euro 400,00
(quattrocento/00) mensili (euro 200,00 duecento per ciascun figlio) da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese a mezzo accredito su poste Pay Evolution n. 5333171121092957, con adeguamento ISTAT a decorrere dalla data della pronuncia;
7. le parti sosterranno il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso
l'intestato Tribunale. Le parti si dichiarano concordi, conformemente al protocollo richiamato, nel condividere al 50% la retta mensile per lo sport per ciascun figlio e consapevoli che la figlia Per_1 inizierà un corso di Danza presso la chiesa Sant'Artema di Monteruscello Pozzuoli NA con una retta mensile di circa 50,00 euro (da dividersi al 50%) oltre al kit ed attrezzatura. Le parti concordano che in caso di patologie croniche dei minori, condivideranno le spese per il pediatra privato dr.
di euro 50,00 per i due bambini. Il sig. provvederà a rimborsare le spese Per_3 Controparte_1 sostenute e documentate con il primo assegno di mantenimento successivo.
8. L'assegno unico universale per i due figli di € 400,00 sarà percepito al 100% dalla madre collocataria sig.a , rinunciando il sig. alla propria quota Parte_1 Controparte_1 parte del 50% in favore della stessa, ad integrazione del mantenimento;
9. Entrambi i genitori acconsentono al rilascio in favore dei figli minori del documento di identità valido per l'espatrio, ferma restando la necessità di specifico consenso per i singoli viaggi, da comunicarsi con congruo preavviso”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
b) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/09/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino