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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. C.F._1
TRIBUNALE DI ZA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al ruolo generale n. 920/2025 V.G. promosso da
rappresentata e difesa dall'avv. MARTIN SYBIL, giusta Parte_1
procura in atti, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
contumace; CP_1
- convenuto -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ZA;
- intervenuto -
avente per oggetto: ricorso ex art. 337 bis ss cc;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
della ricorrente:
“In via principale
1. dichiarare la decadenza di dall'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale sui minori e;
Persona_1 Persona_2
In via subordinata disporre l'affidamento superesclusivo dei minori alla ricorrente con collocamento prevalente presso la stessa, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica;
ai sensi dell'art. 337 quater c.c. venga assegnata alla madre anche l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni decisione di maggiore interesse per i figli (la madre potrà quindi prendere da sola ogni decisione inerente la salute, la scuola dei figli, esclusivamente alla madre spetterà anche ogni decisione riguardante la richiesta di eventuali documenti per i figli validi per l'espatrio);
2.
assegnare l'ex alloggio familiare in locazione, sito a 39040 Velturno (BZ),
Frazione Gola n. 33, interno 2 (mobilio compreso), in uso esclusivo alla signora con i figli minori e facendo obbligo al signor Pt_1 Per_1 Per_2
di lasciare l'apparta-mento, prelevare i suoi effetti personale e di CP_1
restituire tutte le chiavi di casa entro il periodo ritenuto congruo dal
Tribunale alla signora Pt_1
3. disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento per i figli minori non economicamente indipendenti per l'importo pari ad € 600,00 al mese (id est € 300,00 per figlio);
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la
Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione ad aprile 2026;
4. il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, sin dai primi anticipi;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024;
5. disporre che l'assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore dei figli, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
le detrazioni fiscali siano a favore della madre al
100%;
6. disporre per il diritto di visita, in via principale, che venga sospeso stante il comportamento del signor e la conseguente paura da parte della CP_1
madre e dei figli e la tenera età dei figli;
in via subordinata che avvenga in modalità protetta, gestito e organizzato dai servizi sociali;
7. condannare il resistente alle spese ed onorari di lite”;
del curatore speciale:
“die von der Antragstellerin ME TA eingebrachten Anträge
allesamt annehmen und bestätigen, da diese im Interesse der Minderjährigen
stehen“;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle richieste dalla parte
ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Con ricorso ritualmente notificato, ricorreva a questo Parte_1 Giudice, esponeva che dal rapporto tra le parti nascevano il 6.11.2021 e il Per_1
15.7.2023 entrambi riconosciuti dal convenuto;
che il 22.11.2024, a Per_2
seguito di ripetuti episodi di violenza da parte del convenuto, che veniva denunciato per maltrattamenti in famiglia, la ricorrente insieme ai figli si doveva rifugiare nella casa delle donne, luogo nel quale ancora si trovava;
che il convenuto non si interessa dei propri figli, non ha mai contribuito al loro mantenimento, producendosi invece in continui maltrattamenti ed atti persecutori tali da ingenerare nella ricorrente fondato timore per la sua incolumità.
Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe trascritto.
Non si costituiva il convenuto, che veniva dichiarato contumace.
Nominato il curatore speciale dei minori, in persona dell'avv. Johanna
Herbst, all'udienza del 18.9.2024 questa riferiva – come appreso dai Servizi
sociali – che la madre presta esemplare collaborazione con gli stessi e si prende amorevolmente cura dei figli, mentre riferiva della necessità di disporre eventuali contatti padre-figli esclusivamente in forma protetta.
Con ordinanza dd. 18.9.2025 veniva emessa ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c. e, ritenuta la causa matura, passava in decisione sulle rassegnate conclusioni.
II.
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale va accolta.
Prevede l'art. 330 c.c. che possa essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio. Le deduzioni circa il disinteresse del convenuto alla vita familiare,
trovano conferma, oltre che nella condotta processuale, anche nel suo allontanamento ad aprile 2025 in cui, come riferito dal curatore speciale, pare si fosse recato in Germania.
Nella propria comparsa di costituzione il curatore speciale confermava sostanzialmente le deduzioni di cui in ricorso ritenute rilevanti per la chiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La condotta del convenuto integra pienamente gli estremi della condotta del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio, ai sensi dell'art. 330 c.c.
Ulteriore conferma della totale mancanza di partecipazione del convenuto alla vita familiare si trova nella richiesta di archiviazione dd.
17.3.2025 a seguito di querela per condotte ritenute integranti violazione dell'art. 572 c.p., dalla quale si evince anche l'abituale abuso di bevande alcoliche da parte del come del resto si evince anche dal foglio di via CP_1
dd.
9.4.2024 del Questore di Bolzano.
Da quanto riportato in ricorso e confermato dal curatore speciale, non occorre ulteriore commento, posto che il convenuto risulta non essersi mai occupato seriamente dei figli.
Per il resto, le ulteriori istanze possono venire accolte, rispondendo agli interessi dei minori e risultando coerenti con la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Sul punto va integralmente confermato il decreto emesso ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 18.9.2025.
In particolare, circa il contributo di mantenimento, in difetto di documentazione circa il reddito del convenuto deve potersi presumere che lo stesso, in base alla sua età, sia capace di produrre un reddito tale da consentirgli di pagare adeguato contributo di mantenimento per entrambi i figli, che si ritiene congruo in € 300,00 ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
Circa il diritto di visita, l'allontanamento dall'Italia da parte del convenuto e la mancanza di rapporti con il proprio nucleo familiare denota totale disinteresse per la cura del rapporto con i propri figli e pertanto non vi
è ragione di disciplinare l'eventuale esercizio del diritto di visita per il quale il convenuto non mostra interesse. Tale diritto potrà essere esercitato, a richiesta del signor previo contatto con i Servizi sociali e CP_1
unicamente secondo le indicazioni da questi fornite.
L'esito di lite impone condanna del convenuto al rimborso alla ricorrente delle spese di lite che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio e ridotte del 30% in considerazione della semplicità della 5.331,20
causa.
Va disposta altresì condanna del convenuto alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali sostenute dai minori, per come rappresentati, ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
così provvede:
1. dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale sui minori , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
2. assegna l'ex alloggio familiare in locazione, sito a 39040 Velturno (BZ),
Frazione Gola n. 33, interno 2 (mobilio compreso), in uso esclusivo alla signora on i figli minori e Pt_1 Per_1 Per_2
3. dispone che contribuisca con il pagamento di un assegno CP_1
periodico a titolo di mantenimento per i figli minori non economicamente indipendenti per l'importo pari ad € 600,00 al mese (id est € 300,00 per figlio); il suddetto assegno sarà da versarsi a partire da marzo 2025 entro il quinto giorno di ogni mese e verrà
automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a marzo 2026;
4. il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, sin dai primi anticipi;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano
del 24.11.2024;
5. dispone che l'assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore dei figli, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
le detrazioni fiscali siano a favore della madre al 100%;
6. il diritto di visita potrà essere esercitato, a richiesta del signor CP_1
previo contatto con i Servizi sociali e unicamente secondo le
[...]
indicazioni da questi fornite;
condanna
al rimborso delle spese di lite di , che liquida per CP_1 Parte_1
spese vive in € 52,02 e per onorari in € 5.331,20, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna
a rifondere in favore dell'RI le spese di lite di e CP_1 Persona_1
, per come rappresentati dal curatore speciale avv. Herbst, che Persona_2
liquida per spese vive in € 52,02 e per onorari in € 4.569,60, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Bolzano, il 01/12/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
TRIBUNALE DI ZA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al ruolo generale n. 920/2025 V.G. promosso da
rappresentata e difesa dall'avv. MARTIN SYBIL, giusta Parte_1
procura in atti, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
contumace; CP_1
- convenuto -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ZA;
- intervenuto -
avente per oggetto: ricorso ex art. 337 bis ss cc;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
della ricorrente:
“In via principale
1. dichiarare la decadenza di dall'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale sui minori e;
Persona_1 Persona_2
In via subordinata disporre l'affidamento superesclusivo dei minori alla ricorrente con collocamento prevalente presso la stessa, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica;
ai sensi dell'art. 337 quater c.c. venga assegnata alla madre anche l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni decisione di maggiore interesse per i figli (la madre potrà quindi prendere da sola ogni decisione inerente la salute, la scuola dei figli, esclusivamente alla madre spetterà anche ogni decisione riguardante la richiesta di eventuali documenti per i figli validi per l'espatrio);
2.
assegnare l'ex alloggio familiare in locazione, sito a 39040 Velturno (BZ),
Frazione Gola n. 33, interno 2 (mobilio compreso), in uso esclusivo alla signora con i figli minori e facendo obbligo al signor Pt_1 Per_1 Per_2
di lasciare l'apparta-mento, prelevare i suoi effetti personale e di CP_1
restituire tutte le chiavi di casa entro il periodo ritenuto congruo dal
Tribunale alla signora Pt_1
3. disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento per i figli minori non economicamente indipendenti per l'importo pari ad € 600,00 al mese (id est € 300,00 per figlio);
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la
Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione ad aprile 2026;
4. il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, sin dai primi anticipi;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024;
5. disporre che l'assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore dei figli, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
le detrazioni fiscali siano a favore della madre al
100%;
6. disporre per il diritto di visita, in via principale, che venga sospeso stante il comportamento del signor e la conseguente paura da parte della CP_1
madre e dei figli e la tenera età dei figli;
in via subordinata che avvenga in modalità protetta, gestito e organizzato dai servizi sociali;
7. condannare il resistente alle spese ed onorari di lite”;
del curatore speciale:
“die von der Antragstellerin ME TA eingebrachten Anträge
allesamt annehmen und bestätigen, da diese im Interesse der Minderjährigen
stehen“;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle richieste dalla parte
ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Con ricorso ritualmente notificato, ricorreva a questo Parte_1 Giudice, esponeva che dal rapporto tra le parti nascevano il 6.11.2021 e il Per_1
15.7.2023 entrambi riconosciuti dal convenuto;
che il 22.11.2024, a Per_2
seguito di ripetuti episodi di violenza da parte del convenuto, che veniva denunciato per maltrattamenti in famiglia, la ricorrente insieme ai figli si doveva rifugiare nella casa delle donne, luogo nel quale ancora si trovava;
che il convenuto non si interessa dei propri figli, non ha mai contribuito al loro mantenimento, producendosi invece in continui maltrattamenti ed atti persecutori tali da ingenerare nella ricorrente fondato timore per la sua incolumità.
Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe trascritto.
Non si costituiva il convenuto, che veniva dichiarato contumace.
Nominato il curatore speciale dei minori, in persona dell'avv. Johanna
Herbst, all'udienza del 18.9.2024 questa riferiva – come appreso dai Servizi
sociali – che la madre presta esemplare collaborazione con gli stessi e si prende amorevolmente cura dei figli, mentre riferiva della necessità di disporre eventuali contatti padre-figli esclusivamente in forma protetta.
Con ordinanza dd. 18.9.2025 veniva emessa ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c. e, ritenuta la causa matura, passava in decisione sulle rassegnate conclusioni.
II.
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale va accolta.
Prevede l'art. 330 c.c. che possa essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio. Le deduzioni circa il disinteresse del convenuto alla vita familiare,
trovano conferma, oltre che nella condotta processuale, anche nel suo allontanamento ad aprile 2025 in cui, come riferito dal curatore speciale, pare si fosse recato in Germania.
Nella propria comparsa di costituzione il curatore speciale confermava sostanzialmente le deduzioni di cui in ricorso ritenute rilevanti per la chiesta decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La condotta del convenuto integra pienamente gli estremi della condotta del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio, ai sensi dell'art. 330 c.c.
Ulteriore conferma della totale mancanza di partecipazione del convenuto alla vita familiare si trova nella richiesta di archiviazione dd.
17.3.2025 a seguito di querela per condotte ritenute integranti violazione dell'art. 572 c.p., dalla quale si evince anche l'abituale abuso di bevande alcoliche da parte del come del resto si evince anche dal foglio di via CP_1
dd.
9.4.2024 del Questore di Bolzano.
Da quanto riportato in ricorso e confermato dal curatore speciale, non occorre ulteriore commento, posto che il convenuto risulta non essersi mai occupato seriamente dei figli.
Per il resto, le ulteriori istanze possono venire accolte, rispondendo agli interessi dei minori e risultando coerenti con la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Sul punto va integralmente confermato il decreto emesso ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 18.9.2025.
In particolare, circa il contributo di mantenimento, in difetto di documentazione circa il reddito del convenuto deve potersi presumere che lo stesso, in base alla sua età, sia capace di produrre un reddito tale da consentirgli di pagare adeguato contributo di mantenimento per entrambi i figli, che si ritiene congruo in € 300,00 ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
Circa il diritto di visita, l'allontanamento dall'Italia da parte del convenuto e la mancanza di rapporti con il proprio nucleo familiare denota totale disinteresse per la cura del rapporto con i propri figli e pertanto non vi
è ragione di disciplinare l'eventuale esercizio del diritto di visita per il quale il convenuto non mostra interesse. Tale diritto potrà essere esercitato, a richiesta del signor previo contatto con i Servizi sociali e CP_1
unicamente secondo le indicazioni da questi fornite.
L'esito di lite impone condanna del convenuto al rimborso alla ricorrente delle spese di lite che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio e ridotte del 30% in considerazione della semplicità della 5.331,20
causa.
Va disposta altresì condanna del convenuto alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali sostenute dai minori, per come rappresentati, ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
così provvede:
1. dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale sui minori , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
2. assegna l'ex alloggio familiare in locazione, sito a 39040 Velturno (BZ),
Frazione Gola n. 33, interno 2 (mobilio compreso), in uso esclusivo alla signora on i figli minori e Pt_1 Per_1 Per_2
3. dispone che contribuisca con il pagamento di un assegno CP_1
periodico a titolo di mantenimento per i figli minori non economicamente indipendenti per l'importo pari ad € 600,00 al mese (id est € 300,00 per figlio); il suddetto assegno sarà da versarsi a partire da marzo 2025 entro il quinto giorno di ogni mese e verrà
automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a marzo 2026;
4. il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, sin dai primi anticipi;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano
del 24.11.2024;
5. dispone che l'assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore dei figli, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
le detrazioni fiscali siano a favore della madre al 100%;
6. il diritto di visita potrà essere esercitato, a richiesta del signor CP_1
previo contatto con i Servizi sociali e unicamente secondo le
[...]
indicazioni da questi fornite;
condanna
al rimborso delle spese di lite di , che liquida per CP_1 Parte_1
spese vive in € 52,02 e per onorari in € 5.331,20, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna
a rifondere in favore dell'RI le spese di lite di e CP_1 Persona_1
, per come rappresentati dal curatore speciale avv. Herbst, che Persona_2
liquida per spese vive in € 52,02 e per onorari in € 4.569,60, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Bolzano, il 01/12/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo