TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 596/2024, cui sono stati riuniti i giudizi aventi R.G. nn. 597/2024,
598/2024, 599/2024, 600/2024, 601/2024, 602/2024 e 603/2024, promossa
DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] l'[...], C.F. ; nato CP_1 C.F._2 Controparte_2
a Fermo il 22.6.1960, C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F._3 CP_3
C.F. ; , nato a [...] il C.F._4 CP_4
24.12.1978, C.F. ; , nato a [...] l'[...], C.F. C.F._5 CP_5
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._6 Parte_2
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._7 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso, C.F._8 dall'avv. Camaioni Giuseppe, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
C.F. Controparte_6
e P.IVA con sede legale a Fermo in via Giovanni da Palestrina n. 63, in persona del P.IVA_1
Presidente del C.d.a. pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Leonardo Archimi e Luca Vitali, presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11 maggio 2025
*** CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, , , CP_1 Controparte_2 Parte_4
, , e , CP_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_1 premettendo di esser dipendenti di con qualifica di operaio e Controparte_6 mansioni di operatore di esercizio inquadrati nel parametro 175 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri TPL
Mobilità del 28 novembre 2015, domandavano, per il periodo antecedente a luglio del 2022 - allorquando a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. di settore per le ferie fruite era corrisposta un'indennità forfettaria di € 8,00 -, l'inclusione nella retribuzione nel corso di godimento delle ferie dell'indennità di guida, di turno, di agente unico, della prestazione domenicale, di presenza, della diaria 9%, della diaria 15%, dell'indennità di agente in movimento, dell'indennità di trasferta, della maggiorazione per lavoro festivo, dello straordinario 10% e delle festività non godute.
A riguardo richiamavano l'art. 10 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, nella parte in cui prevedeva che, durante le ferie, spettava ai dipendenti la retribuzione normale, definita alla stregua di retribuzione tabellare, aumenti periodici d'anzianità, assegni ad personam pensionabili, indennità di funzione, indennità di mensa, competenze accessorie unificate, ex indennità di contingenza comprensiva dell'EDR, ed escludeva i richiamati elementi della retribuzione.
Deducevano che l'entità di calcolo della retribuzione durante le ferie era contrario alla direttiva
2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia secondo cui andavano computate le indennità dirette a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore espletava o correlate allo status personale o professionale, ed alla normativa interna di attuazione e domandavano la corresponsione della corretta retribuzione per i giorni di ferie fruiti, come quantificata nei ricorsi riuniti.
Con memorie difensive depositate il 15 novembre 2024 si costituiva la società
[...]
eccependo l'improcedibilità per mancato esperimento del ricorso Controparte_6 geerarchico e richiamando la vincolatività al c.c.n.l. dei datori di lavoro aderenti ad un'associazione firmataria e dei lavoratori dipendenti a seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. e la previsione del parametro omnicomprensivo di € 8,00 al giorno di retribuzione durante le ferie secondo l'accordo di rinnovo del 10 maggio 2022.
Quanto al periodo precedente sottolineava l'incompatibilità finanziaria con le proprie finanze e l'instaurazione in via di conclusione di una trattativa presso la Regione di carattere vincolante anche per i ricorrenti.
Ribadiva che la pronuncia della Corte di Giustizia invocata dai ricorrenti non fissava una retribuzione per ferie europea di tipo quantitativo, ma delineava un concetto di retribuzione sotto un profilo teleologico al fine da non indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie e che le parti avevano stabilito in sede sindacale una precisa modalità di calcolo della retribuzione durante le ferie.
Sulla quantificazione contestava l'applicazione del criterio dell'anno mobile e l'inclusione di indennità non continuative ma meramente occasionali ed eccepiva la prescrizione quinquennale decorrente anche in corso di rapporto stante la garanzia della tutela reale.
La causa, istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza dell'11 marzo 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Preliminarmente sull'eccezione di improcedibilità ex art. 10 del r.d. n. 148/1931, va osservato che tutti i ricorrenti eccetto il ed il hanno proposto il ricorso gerarchico. Parte_1 CP_4
Per le posizioni per cui l'incombente è stato omesso, va rilevato che l'omesso rilievo dell'improcedibilità determina la prevalenza dell'azione giudiziale, non potendo esser opposte decadenze di ordine processuale (cfr. anche Cass. n. 9150/2003).
Ciò premesso, va dato atto che risulta documentato che , , Parte_1 CP_1
, , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3 risultano inquadrati come operatori di esercizio addetti alla conduzione al parametro 158 alle dipendenze di Controparte_6
Ciò posto va osservato che la retribuzione cui ha diritto il lavoratore durante il godimento delle ferie deve esser parametrata quantitativamente in linea di massima, con le precisazioni di seguito indicate,
a quella percepita durante l'espletamento dell'attività lavorativa, al fine di non disincentivare il dipendente dall'esercitare effettivamente il diritto irrinunciabile alle ferie, nell'ottica del recupero delle energie psico-fisiche, il che si porrebbe in contrasto con il diritto dell direttiva 2003/88/CE CP_7
che ha abrogato la direttiva 93/104/CE - che si propone di garantire ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo e retribuito al fine di un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Invero, salve disposizioni più favorevoli introdotte dagli Stati membri nell'ottica della protezione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è assicurato dalla menzionata direttiva ad ogni lavoratore di poter beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, ed il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può esser sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro.
La normativa eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, è finalizzata ad assicurare che il lavoratore in occasione delle ferie, per ciò che concerne il salario, sia messo in una situazione analoga a quella dei periodi di lavoro, con mantenimento della retribuzione che percepisce durante il lavoro, anche in ordine alla tempistica di pagamento – da effettuarsi in un periodo determinato nel corso del quale il lavoratore prende le ferie e non mediante versamenti parziali e scaglionati nel corrispondente periodo annuale di lavoro a meno che le somme vengano pagate in modo trasparente e comprensibile come retribuzione delle ferie annuali minime mediante versamenti scaglionati nel corrispondente periodo annuale ed imputati al pagamento di ferie che sono state effettivamente godute dal lavoratore - e che venga assicurato un godimento effettivo, essendo statuito il divieto di sostituire le ferie con un'indennità finanziaria, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro (cause riunite
C-131/04 e C-257/04).
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
La struttura della retribuzione ordinaria non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro, di talché qualsivoglia incombente o incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni da espletarsi in forza del contratto di lavoro e remunerato a livello economico all'interno della retribuzione complessiva dev'essere preso in considerazione nell'ammontare spettante al lavoratore durante le ferie annuali (CGUE 20 gennaio 2009 cause riunite
C-350/06 e C-520/06 e 15 settembre 2011 C- 155/10, punto 23).
In sintesi durante le ferie annuali retribuite, indicate dall'art. 7, n. 1 della direttiva n. 88 del 2003, deve essere mantenuta la retribuzione, una cui diminuzione sarebbe idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il diritto alle ferie (cfr. Cass. n. 22401/2020 e CGUE 15 settembre 2011
C-155/10).
Diversamente non vanno inclusi gli elementi della retribuzione finalizzati a coprire spese occasionali o accessorie sopravvenute in occasione dell'espletamento delle mansioni assegnate al lavoratore in virtù del contratto di lavoro, mentre vanno mantenuti gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. CGUE 15 settembre 2011 cit.).
In virtù di tale interpretazione della normativa eurounitaria, va operato l'esercizio nomofilattico delle disposizioni interne relative al riconoscimento del diritto del prestatore di lavoro a ferie retribuite nella misura minima di quattro settimane, non venendo definita la retribuzione.
E dunque, richiamando gli esposti principi, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, al fine di evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale, con inclusione tanto della parte fissa quanto di quella variabile purché correlata ad indennità dirette a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni di competenza del lavoratore o al suo status professionale e con esclusione delle indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori.
In tale ottica andrà svolta un'indagine volta ad accertare il nesso intrinseco fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore, tenuto conto di una media su un periodo di riferimento adeguatamente rappresentativo e va esclusa l'immanenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, posto che risulta incidente nell'entità della retribuzione durante le ferie solo la parte variabile del salario corrisposta quale remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero correlata allo status professionale del dipendente.
Con riguardo alla fattispecie in esame, i ricorrenti domandano l'inclusione del calcolo della retribuzione durante le ferie dell'indennità di guida, dell'indennità di turno, dell'indennità agente unico, dell'indennità per prestazione domenicale, dell'indennità presenza, della diaria al 9%, della diaria al 15%, dell'indennità agente di movimento, delle varie indennità di trasferta, della maggiorazione per lavoro festivo, dello straordinario 10% e della maggiorazione per festività.
L'indennità di guida è garantita a chi svolge la conduzione di mezzi per il traporto pubblico di persone, l'indennità di turno è garantita al personale viaggiante di macchina e di guida che presta servizio in turni avvicendati anziché ad orari fissi prestabiliti, l'indennità agente unico spetta a seguito della soppressione del bigliettaio ed in rapporto a maggior responsabilità ed oneri del conducente,
l'indennità per prestazione domenicale spetta per ogni effettiva giornata lavorata di domenica, salvo che la stessa coincida con il mancato riposo e l'indennità di presenza è correlata alla presenza giornaliera.
La retribuzione per diarie e trasferte, poi, è espressamente disciplinata dagli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. del 23.7.1976 ed è garantita ai conducenti che si devono recare per almeno sei ore fuori dalla residenza assegnata, da intendersi quale località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa,
l'impianto, l'officina o la tratta o, con riguardo al personale viaggiante, nella misura del 15% se comandato di prestare servizio in una residenza diversa dalla propria.
Trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate ai ricorrenti, al loro status e alla qualifica professionale rivestita e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento degli incombenti lavorativi.
Anche l'indennità di trasferta, non diretta in modo esclusivo a coprire le spese ma finalizzata a coprire la maggior gravosità della prestazione lavorativa, e diaria ridotta assurgono ad indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio.
Gli emolumenti richiesti sono stati percepiti dai ricorrenti con netta continuità e in modo non occasionale e vanno inclusi nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legati intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, anche con riguardo alla maggiorazione per lavoro festivo e per le festività non godute, mentre non va riconosciuto lo straordinario, meramente eventuale e legato solo a contingenti situazioni lavorative e dunque privo del carattere di continuità.
A nulla rileva la rilevata libertà sindacale nella determinazione dell'entità della retribuzione durante le ferie, come argomentato da parte resistente, non potendo esser incisa la normativa cogente e direttamente applicabile eurounitaria e quella interna di attuazione.
Invero il diritto dell'U.E. osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro sulla vigenza e validità del c.c.n.l..
Né tantomeno rilevano le capacità economiche delle aziende di trasporto pubblico locale.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, se ne rileva l'infondatezza.
Invero, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ha natura privatistica a nulla rilevando il capitale pubblico della società resistente, come rimodulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, manca dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità reale piena e, per tutti i diritti maturati successivamente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012 e per quelli non prescritti a tale data, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. in particolare Cass. n. 26246/2022).
Le somme richieste nei ricorsi riuniti non riguardano periodi coperti dalla prescrizione (successivi al
18 luglio 2007).
Nel caso di specie, avendo allegato i ricorrenti-creditori l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto-debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Pertanto non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei summenzionati compensi.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici contenuti in ricorso, che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e coerenti con gli elementi in fatto documentati e provati in giudizio e non appaiono inficiati da errori.
Conseguentemente in relazione alla posizione risulta riconoscibile l'importo Parte_1 complessivo di € 9.190,94, quanto a appare riconoscibile l'importo di € 7.811,69, CP_1
quanto a appare riconoscibile l'importo di € 1.184,99, quanto ad Controparte_2 CP_3
appare riconoscibile l'importo di € 6.058,54, quanto a appare riconoscibile l'importo CP_4 di € 2.176,00, con la precisazione che l'indennità supernastro è risultata occasionale e non va inclusa, quanto a appare riconoscibile l'importo di € 5.261,85, quanto a Parte_5 Parte_2 appare riconoscibile l'importo di € 1.772,00 e quanto a la somma di € 1.838,44. Parte_3
A tali importi vanno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi CP_8
legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti sino al saldo.
Tenuto conto della non uniformità di precedenti giurisprudenziali in materia e della peculiarità delle questioni giuridiche sottese, si reputa equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa: dichiara il diritto dei ricorrenti all'inserimento delle voci indennità di guida, indennità di turno, indennità agente unico, indennità per prestazione domenicale, indennità presenza, diaria al 9%, diaria al 15%, indennità agente di movimento, indennità di trasferta, maggiorazione per lavoro festivo e per festività nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
per l'effetto condanna la resistente al pagamento delle seguenti Controparte_6 somme: a di € 9.190,94, a di € 7.811,69, a di € Parte_1 CP_1 Controparte_2
1.184,99, ad di € 6.058,54, a di € 2.176,00, a di € 5.261,85, CP_3 CP_4 Parte_5
a di € 1.772,00 ed a di € 1.838,44, oltre alla maggiorazione per Parte_2 Parte_3
interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dal 31 dicembre di ciascun anno sugli importi dei singoli crediti sino al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan