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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. NI Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3637/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4678/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08 maggio 2023, non notificata, pendente:
TRA
ing. (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Fabrizio Fusco (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E
, sito in Napoli al Centro Direzionale Controparte_1
Is. C/7, (C.F. , in persona dell'amm.re p.t., rappresentato P.IVA_1 e difeso dall'Avv. Marco Sasso del Verme (C.F. ), C.F._3
giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._4
difeso dall'Avv. Pierluigi Serra (C.F. ), giusta C.F._5
procura in atti;
APPELLATO
E in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dagli avvocati Anna Mugnano (C.F. ), Caterina C.F._6
VI (C.F. e NI ON (C.F. C.F._7
); C.F._8
APPELLATA
Oggetto: contratto di appalto;
risarcimento del danno per responsabilità del direttore dei lavori.
Conclusioni:
per l'appellante: “A. Riconoscere ed affermare che in virtù del disposto della sentenza n. 1107/2025 pronunciata dalla VI^ Sezione Civile del
Tribunale di Napoli, Sig. G.U. dott.ssa Angela Arena, passata in cosa giudicata e non più suscettibile di modificazioni, i danni da chiunque lamentati e relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi e lastrici solari di copertura dello stabile denominato
[...]
all'isola C/7 del Nuovo Centro Direzionale di Napoli non sono CP_1
pag. 2/27 ascrivibili all'opera dell'ing. ; B. Rigettare pertanto, Parte_1
in riforma della impugnata sentenza ed in virtù delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1107/2025 del Tribunale di Napoli le domande tutte formulate nei confronti dell'ing. ed oggetto del Parte_1
presente processo;
Nel caso di esame nel merito C. Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. 4678/2023 pronunciata dal
Tribunale di Napoli per vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla difesa del convenuto
; D. Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. Pt_1
4678/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli in virtù della nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita in ambito dell'accertamento
Tecnico Preventivo R.G. 8110/2017 e tenuta quale unico mezzo istruttorio del giudizio di merito per avere restituito una relazione con la quale non vengono fornite certezze ma solo risposte dubitative ai quesiti formulati dal Giudice;
E. Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. 4678/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli in virtù della nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita in ambito dell'accertamento Tecnico Preventivo R.G. 8110/2017 e tenuta quale unico mezzo istruttorio del giudizio di merito per la mancata, seppure evidente, individuazione delle cause delle infiltrazioni e della nullità della sentenza perché fondata su presupposti errati ed inesistenti;
F.
Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. 4678/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli per avere disposto la prosecuzione del giudizio ed avere effettivamente proseguito il giudizio, in assenza di una parte, la risultata fallita e nei confronti Controparte_4
della quale non si era eseguita la notificazione dell'atto introduttivo del pag. 3/27 giudizio; G. Riconoscere ed affermare che le infiltrazioni lamentate dal
e dalle parti interventrici sono da ascrivere ad un vizio di CP_1
progettazione e costruttivo del fabbricato non individuabile dall'ing.
al momento della progettazione delle opere di ripristino delle Pt_1
impermeabilizzazioni e direzione delle relative lavorazioni;
H. Disporre la restituzione da parte delle parti attrici ed interventrici di tutto quanto da queste eventualmente incassato dall'ing. a Parte_1
seguito della impugnata sentenza, maggiorato degli interessi legali al soddisfo;
I. Con vittoria di spese anche di C.T.U. espletata e da espletare e compensi di avvocato per il doppio grado di giudizio da liquidarsi ex D.M. della Giustizia n. 55/14 come modificato ed integrato dal D.M. della
Giustizia n. 37/18 e dal D.M. Giustizia n. 147/22, nonché rimborso spese forfettario ex art. 13, comma 10, Legge n. 247 del 31/12/2012 nella misura del 15% del compenso ex art. 2 comma 2 del D.M. Giustizia n.
55/14 e con le declaratorie del caso, inerenti e conseguenziali.”;
per l'appellato : “rigettare perché Controparte_1
improponibile, inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in premessa, l'atto di appello proposto dall'Ing.
avverso la sentenza n. 4678/2023, pubblicata in Parte_1
data 8.5.2023 e non notificata, resa inter partes dal Tribunale di Napoli,
XI Sezione civile, G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, all'esito del giudizio incardinato con R.G. 14894/2018, confermando il dispositivo e rigettando tutte le domande proposte dal medesimo appellante nei confronti dell'appellato . CP_1
pag. 4/27 Il tutto con rivalsa delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'Avv. Marco Sasso del verme che si dichiara antistatario.”;
per l'appellato, : “che l'ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2
respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello proposto, confermando la Sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali”;
per cui l'appello era notificato solo a Controparte_3
fini di litis denuntiatio: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la decadenza dall'impugnazione principale dell'ing. e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 4678/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, il 05 maggio 2023 e pubblicata in data 08 maggio 2023, in relazione alla dichiarata infondatezza del diritto alla manleva richiesta;
2) In via gradata, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità di qualsivoglia diritto alla manleva dell'ing. verso la concludente e per l'effetto, confermare Pt_1
integralmente la sentenza n. n. 4678/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli, XI Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, il
05 maggio 2023 e pubblicata in data 08 maggio 2023, in relazione alla dichiarata infondatezza del diritto alla manleva richiesta;
3) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con conferma della sentenza n. 4678/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile,
pag. 5/27 in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, il 05 maggio 2023 e pubblicata in data 08 maggio 2023, in relazione alla dichiarata infondatezza del diritto alla manleva richiesta;
4) Il tutto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, notificato in data 7.5.2018, il , Controparte_1
sito in Napoli al Centro Direzionale Is. C/7, conveniva in giudizio la società e l'Ing. , esponendo Controparte_4 Parte_1
che: in data 9 giugno 2011 stipulava con la un Controparte_4
contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi e lastrici solari di copertura dello stabile condominiale per un importo complessivo di €. 172.697,09 e che tra i suddetti terrazzi figuravano quelli di pertinenza dell'appartamento di proprietà del condomino;
con delibera del Controparte_2
23/06/2010, per la progettazione e la direzione dei lavori oggetto di causa veniva incaricato l'Ing. e che le opere Parte_1
iniziavano in data 16/6/2011 e terminavano il 04/12/2014; completati i lavori, persistevano infiltrazioni d'acqua provenienti dai terrazzi del condomino , che si palesavano nel 2016 e CP_2
danneggiavano sia il sottostante immobile di proprietà dello stesso
[...]
sia quello posto al 21° piano di proprietà di;
in CP_2 CP_5
ragione di tanto, instaurava dinanzi allo stesso Tribunale di Napoli, un procedimento di accertamento tecnico preventivo (RAC 8110/2017) per determinare le cause dei lamentati fenomeni;
il CTU accertava che pag. 6/27 le cause delle infiltrazioni derivavano da vizi esecutivi dei lavori di rifacimento dei terrazzi al 22° e 23° piano, scaturenti da errori compiuti dall'appaltatore nel corso dei lavori e dall'omesso ed insufficiente controllo della regolare esecuzione degli stessi da parte del D.L. ing. . Pt_1
Poste tali premesse, l'attore chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in merito ai vizi di progettazione, controllo e di esecuzione dei lavori appaltati dal , e per CP_1
l'effetto sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni causati al . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'ing. , resistendo per Pt_1
quanto di ragione alla domanda e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, al fine di essere Controparte_6
tenuto indenne e manlevato in ipotesi di accoglimento delle avverse domande.
Autorizzata la chiamata in causa della questa, Controparte_6
ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza del 07/12/2020 veniva rilevato che il Tribunale di Napoli
Nord, con sentenza dell'8.10.2020 n. 65/2020, aveva dichiarato il fallimento della società convenuta, nominando quale Curatore
Fallimentare il Dott. ed il G.I., non essendosi Persona_1
instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della
[...]
in bonis, atteso che la rinnovazione della notifica nei suoi CP_4
confronti non era andata a buon fine, riteneva che non ricorressero i presupposti per l'interruzione del giudizio, non sussistendo litisconsorzio necessario tra la posizione dell'ing. quale Pt_1
pag. 7/27 direttore dei lavori e quella dell'impresa appaltatrice. Pertanto, il giudizio proseguiva nei confronti del solo direttore dei lavori.
In corso di causa, inoltre, con atto depositato in data 14/06/2021,
[...]
spiegava intervento volontario adesivo, al fine di far Controparte_2
accertare e dichiarare la responsabilità in capo ai convenuti, nella loro qualità di appaltatrice e direttore dei lavori, in relazione ai vizi riscontrati sulla progettazione, controllo, esecuzione e/o collaudo dei lavori appaltati dal ed eseguiti sulla sua proprietà, sita al CP_1
22° piano dell'edificio Condominiale, e per l'effetto sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua.
Accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. con ordinanza resa in data 14.6.2021, “ritenuta l'inammissibilità e
l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dal convenuto nella memoria istruttoria vertendo la stessa su circostanze non circostanziate nel tempo e nello spazio (capo 1) aventi contenuto negativo (capi 2, 4, 7,
8) ovvero provate o da provarsi per tabulas (capi 6, 9) o ancora ininfluenti ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione, non ravvisandosi i presupposti per disporre la CTU invocata da parte convenuta”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito del Giudizio, il GOP del Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e dichiara la responsabilità del convenuto Ing. , in merito ai Parte_1
riscontrati vizi di progettazione, controllo e di esecuzione dei lavori appaltati dal attore, come emersi dalla CTU in atti e, per CP_1
pag. 8/27 l'effetto lo condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
sito in Napoli al Centro Direzionale Is. C/7 in persona
[...]
dell'amm.re p.t, della somma di Euro 83.727,45, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge a titolo di risarcimento del danno subito dal condominio come quantificato dal CTU;
Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, quantificate nella € 6.092,80 (oltre esborsi dei bolli se documentati) e rimborso spese generali, I.v.a. e C.P.A. come per legge Accoglie la domanda del terzo intervenuto e, per l'effetto, condanna il convenuto Ing. al Pt_1
pagamento, in favore dell'Avv. dell'importo di Controparte_2
4.250,00 €, per i danni subiti come quantificati dal CTU oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e IVA se documentata;
Condanna il convenuto al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di giudizio, quantificate nella somma di € 1701,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. come per legge in applicazione del DM 147/2022 fascia due scaglione 2;
Rigetta la domanda di manleva per quanto su motivato”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325
c.p.c., proponeva appello mediante atto Parte_1
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., in data 20/07/2023, sollecitandone la riforma in conformità delle dinanzi trascritte conclusioni.
Si costituivano gli appellati, e Controparte_2 Controparte_1
, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
[...]
pag. 9/27 Si costituiva, altresì, , quale successore Controparte_3
nella titolarità dei contratti, con effetto a decorrere dal 1/1/2021, e dei diritti controversi, a detti contratti riferibili, di cui erano titolari gli
Assicuratori membri del mercato dei , chiedendo rilevarsi che si CP_3
era formato il giudicato per acquiescenza avverso il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della compagnia assicurativa Pt_1
originariamente parte del rapporto processuale, Controparte_6
Con ordinanza del 18.12.2023 emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così disponeva: “.. rilevato che l'appellante ha notificato l'atto di appello anche alla Curatela fallimentare della sebbene tale Controparte_4
soggetto non fosse stato parte del giudizio di primo grado (cfr. pag. 5 della sentenza appellata, ove si dava conto del fatto che la notifica dell'atto introduttivo, nei confronti della società in bonis, non si era perfezionato e che, quindi, non sussistevano i presupposti per interrompere il giudizio in ragione del fallimento della CP_4
che il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato con sentenza dell'8.10.2020 n. 65/2020); rilevato, altresì, che la notifica dell'atto di appello alla debba ritenersi effettuata Controparte_6
dall'appellante a soli fini di litis denuntiatio, non essendo stato impugnato il capo della sentenza con cui era stata rigettata dal Giudice la domanda di manleva spiegata dall'odierno appellante nei confronti di tale impresa assicurativa. Ne segue che per effetto di tale notifica la
cui è succeduta Controparte_6 Controparte_3
ritualmente costituitasi, non venga a rivestire la qualità di parte pag. 10/27 appellata;
ritenuto che
sulle istanze istruttorie (prova per testi e rinnovo
CTU), articolate dall'appellante, possa provvedersi unitamente al merito;
ritenuta la causa matura per la decisione;
..
p.q.m.
.. Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 24.10.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..”.
Quindi, prodotte dalle parti le note conclusive ai sensi del menzionato art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza del 24.10.2025 era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto , con statuizioni non oggetto di gravame e, quindi, Pt_1
coperte da giudicato, riteneva, nel merito, sulla base della relazione di
CTU redatta dall'ing. in data 31/10/2017, in esito al Persona_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dal attore, provato il verificarsi dei fenomeni dannosi, CP_1
consistenti in infiltrazioni di acqua manifestatesi all'interno degli immobili di proprietà del , ubicato ai piani 22 e CP_1 CP_2
23 dello stabile, e del condomino , sito al piano 21. CP_5
Valorizzando gli esiti della ridetta CTU, il GOP evidenziava che tali danni consistevano in “tracce d'infiltrazioni d'acqua provenienti dai terrazzi oggetto dei recenti lavori di rifacimento progettati dall'ING.
ARDITO, appaltati alla " e diretti in fase esecutiva Controparte_4
dall'ING. ARDITO. Taluni fenomeni si presentano tuttora chiaramente attivi”.
pag. 11/27 Secondo il Giudice sussisteva, in base alle conclusioni rassegnate dal
CTU, - il quale aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero causalmente da ascrivere “a vizi esecutivi dei recenti lavori di rifacimento dei terrazzi al 22° e 23° piano. A taluni fenomeni concorrono problematiche lasciate irrisolte dal tipo di intervento ideato e attuato.
3. Non sono state ravvisate problematiche strutturali di cui non si poteva e doveva tener conto in fase progettuale” - la responsabilità dell'Ing. , che Pt_1
nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria dei terrazzi condominiali aveva rivestito il ruolo di progettista e direttore dei lavori, in relazione ai danni verificatisi all'interno degli immobili di proprietà dei citati condomini.
Per l'effetto, il GOP condannava l'Ing. a risarcire al i Pt_1 CP_1
danni dallo stesso sofferti, quantificati, sulla scorta della CTU, in euro
83.727,45, somma corrispondente al costo dei lavori di rifacimento delle opere rivelatesi viziate, oltre che a risarcire i danni sofferti dall'interventore, , quantificati in euro 4.250,00, Controparte_2
pari al costo delle opere di ripristino dell'appartamento di proprietà dello stesso.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'Ing. censurava la sentenza, Pt_1
lamentandone la nullità per avere il Giudice mancato di ammettere le prove da esso articolate e per avere, da tale carente attività istruttoria, tratto conseguenze ad esso pregiudizievoli.
Al riguardo, osservava che il primo Giudice aveva affermato la responsabilità di esso appellante, valorizzando unicamente le risultanze della CTU, ed ipotizzando che il DL non avesse pag. 12/27 correttamente espletato le sue mansioni, omettendo di vigilare sull'esecuzione delle opere. Rilevava che “la prova testimoniale articolata tendeva e tende a dare prova inconfutabile della assoluta correttezza e diligenza dell'operato del direttore lavori e tanto attra- verso la testimonianza di persone che, all'epoca dei fatti, erano presenti sui luoghi, laddove le affermazioni del C.T.U. sono deduzioni ricavate a distanza di oltre sei anni dai fatti”. Si doleva, poi, del fatto che il primo
Giudice non avesse fatto cenno alcuno, in sentenza, alle richieste di prova orale da esso articolate, sebbene esse fossero pertinenti rispetto ai fatti dedotti in lite ed alle conclusioni del C.T.U..
§ 5.
Il motivo è infondato.
Non risponde al vero che il primo Giudice non si sia pronunciato sulle richieste di prova orale articolate dall' . Pt_1
Infatti, come dinanzi già rilevato, il G.I., con ordinanza del 14.6.2021, aveva respinto la richiesta di ammissione della prova per testi articolata dall'odierno appellante, valutando tale mezzo come inammissibile ed irrilevante.
Ciò posto, per quanto l' avesse reiterato la richiesta di prova Pt_1
orale in sede di precisazione delle conclusioni, riproponendo, poi, tale istanza con l'appello, alla stessa non deve darsi ingresso.
Infatti, le circostanze oggetto dei capitoli di prova, che l'istante ha riprodotto anche alle pagine 17 e 18 dell'atto di impugnazione, non appaiono pertinenti rispetto al thema decidendum, che verte sulla responsabilità del professionista per inesatta e negligente esecuzione pag. 13/27 delle prestazioni su di esso gravanti, sia in fase di progettazione che nel corso di esecuzione dell'appalto.
Ed invero, i primi cinque capitoli di prova avevano ad oggetto circostanze che riguardavano i rapporti intercorsi tra il e CP_1
la ditta appaltatrice e, quindi, alcun utile contributo avrebbero potuto offrire alle ragioni dell'appellante. Il capo 6 verteva sul contenuto di una relazione tecnica redatta, in data 12.7.2016, dallo stesso ing.
, quale DL, e, quindi, è superfluo, avendo ad oggetto il contenuto Pt_1
di un documento già ritualmente acquisito al processo. I capi 7 ed 8 avevano ad oggetto circostanze negative e, comunque, non influenti rispetto al thema decidendum della lite, mentre il capo 9 atteneva ai rapporti con la compagnia assicurativa.
Discende da quanto osservato che la mancata ammissione della prova orale non abbia arrecato alcun pregiudizio alle ragioni difensive dell'appellante, non potendo, l'espletamento della stessa, nemmeno astrattamente apportare alcun valido elemento a supporto della difesa del professionista.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante, richiamando il contenuto di una relazione tecnica di parte a firma del prof. Ing. , suo Persona_3
consulente, contestava al primo Giudice di avere fondato la pronuncia sulle conclusioni di una CTU inattendibile. Opinava, invero, che l'ausiliare aveva espresso giudizi meramente ipotetici, circa le possibili cause delle infiltrazioni, non supportate da alcuna prova.
Con il terzo motivo, da trattare congiuntamente siccome intimamente connesso al precedente, l'istante, trascrivendo il contenuto di pag. 14/27 osservazioni tecniche redatte dal proprio consulente di parte, contestava al CTU di non avere idoneamente valorizzato i problemi strutturali, dai quali era affetto il fabbricato, e di avere ritenuto che essi dovessero essere previsti dallo stesso ing. , in fase di Pt_1
progettazione dei lavori, sebbene, tuttavia, all'epoca cui risaliva l'attività, le cause del problema non si fossero ancora manifestate.
In particolare, secondo il tecnico dell'appellante, “.. almeno due fenomeni stanno concorrendo alle problematiche ai terrazzi, diffuse in tutti gli edifici con le stesse caratteristiche intorno a quello oggetto di consulenza: a. il deterioramento con marcata ossidazione del
“longherone” alla base delle lastre di vetro, di cui pure l'Ing. Per_2
disserta a pagina 21, che produce l'allontanamento dalla guaina impermeabilizzante, creando una soluzione di continuità; b. la progressiva rotazione dei pesantissimi pannelli ciechi, che crea vie di ingresso all'acqua in corrispondenza dei giunti (come pure lo stesso CTU riconosce a pagina 35), ma soprattutto in corrispondenza della giunzione solaio/pan-nello (v. infra, figura A e B) A supporto di quanto sopra, si sottolinea che: • quanto al punto a, proprio l'Avv. ha CP_2
provveduto alla sostituzione di lastra in vetro e longherone, ricorrendo ad un'attrezzatura provvisionale posta dal basso che ha lavorato ad oltre 60 metri di altezza (v. foto 1-2, che documentano proprio lo specifico intervento eseguito); • il fenomeno di cui al punto b è chiaramente progressivo e constatabile in maniera più evidente nell'arco del tempo: l'Ing. non può pensare che nel 2010 (epoca della Per_2
perizia) l'Ing. potesse constatare qualcosa che lo stesso CTU non Pt_1
pag. 15/27 ha visto nel 2017 (viene da pensare in quanto poco o per nulla visibile), ma che invece nel 2023 è caratterizzato dall'evidenza di cui alle foto 3-4.
È del tutto ovvio che la rotazione del pannello non può che produrre il distacco del risvolto verticale della guaina, pur posata correttamente nell'ambito dei lavori diretti dall'Ing. (v. figure A e B), con Pt_1
conseguente possibilità di penetrazione per le acque meteoriche. E per di più si deve rimarcare che nella relazione dell'Ing. egli stesso Per_2
ritrae con diverse fotografie i punti di provenienza delle infiltrazioni, manifestatisi dopo un evento meteorico nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali (v. immagini di seguito riportate, stralciate dalla relazione del CTU)”. Secondo l'appellante, quindi, “il C.T.U. individuò correttamente da dove si infiltrasse l'acqua e se solo avesse eseguito una più attenta analisi degli agganci al solaio di quelle pannellature ed una misurazione al loro apice delle distanze tra i pannelli, avrebbe individuato già allora, nell'anno 2017, l'origine dei danni, di cui era ulteriore indice la sostituzione della pannellatura in vetro e relativo longherone da parte di uno dei condomini che tra l'altro lamentavano danni. Essendo quindi clamorosamente errata la Consulenza Tecnica
d'Ufficio sulla quale il Giudice ha fondato la sua decisione, appare di tutta evidenza che nulla è anche la sentenza perché è su presupposti totalmente errati che si è formato il convincimento del Giudice di Prime
Cure”.
§ 7.
I motivi sono infondati.
Il CTU dell'ATP era stato assolutamente chiaro nell'individuare le cause dei riscontrati fenomeni dannosi. pag. 16/27 In particolare, nella relazione integrativa del 2.12.2017, rispondendo a precise richieste del Giudice, aveva affermato che “i vizi esecutivi dei recenti lavori di rifacimento dei terrazzi al 23° e 22° piano consistono in:
1. Difetti dell'impermeabilizzazione, riconducibili a errori commessi durante la posa in opera della nuova guaina (tipo: inadeguato incollaggio degli strati tra loro ed ai supporti).
2. Difetti delle linee di scarico posate sottotraccia a pavimento, riconducibili ad imperfezioni della sigillatura della guaina in corrispondenza delle pilette di scolo, ovvero ad altri errori d'installazione (in corrispondenza dei collegamenti tra pilette e tubi di linea, oppure delle giunzioni lungo le linee, oppure ancora degli innesti nelle colonne pluviali).
La tipologia delle pilette installate evidenzia alcune potenziali criticità (i manufatti sono corredati di alcuni fori teoricamente inutili, chissà come tappati).
Per effetto dei suddetti vizi esecutivi, in alcuni punti dei terrazzi viene meno la tenuta idraulica del sistema di impermeabilizzazione/scarico, e le acque meteoriche si riverberano nelle zone sottoposte (sottobalcone e appartamento al 22° piano;
sottobalcone al 21° piano).
Nel paragrafo 2.2 della relazione peritale già depositata, per ognuna delle macchie rinvenute in loco (sia al 22° piano che al 21° piano), è stata indicata la probabile causale.
Individuare esattamente "il vizio" non è purtroppo sempre possibile, né lo sarebbe ricorrendo a saggi distruttivi (vuoi perché un'operazione del genere potrebbe facilmente generare altre rotture o microlesioni, precludenti il riconoscimento del problema originario, vuoi perché
l'acqua potrebbe infiltrarsi in un punto ma manifestarsi in un altro). pag. 17/27 Nulla esclude, peraltro, un'azione combinata delle difettosità elencate innanzi.
Ai fini dell'oggetto della controversia la sostanza delle cose non cambia, poiché sia l'impermeabilizzazione che il rifacimento delle linee di scarico posate sottotraccia rientravano nei lavori di cui si discute.
In questa sede, non interessa "accertare puntualmente" le singole fonti
d'infiltrazione, ma –piuttosto – discernere se i fenomeni lamentati (e riscontrati) sono riconducibili all'inefficacia dei lavori appaltati alla
" , progettati e diretti in fase esecutiva dall Controparte_4 [...]
, oppure ad altro. CP_7
In tal senso, appare opportuno ribadire che non sono state rilevate perdite da impianti in pressione o perdite da impianti di scarico dislocati nelle vicinanze delle zone danneggiate.
Gli elencati "vizi esecutivi" scaturiscono da errori compiuti dall'appaltatore nel corso dei lavori, di cui il soggetto preposto al controllo della regolare esecuzione (D.L.) non si è avveduto (né durante la fase esecutiva, né all'atto del collaudo delle opere)... In fase di progettazione dell'intervento di rifacimento dei terrazzi al 23° e 22° piano non si è tenuto conto, lasciandole quindi irrisolte, delle seguenti circostanze foriere di altri fenomeni infiltrativi:
1. Difetti di sigillatura sul terrazzo/balcone di proprietà al 22° piano, in CP_2
corrispondenza della zona i cui il parapetto in muratura si accosta alla balaustra in vetro.
2. Errata calibratura del comignolo di una delle canne fumarie emergenti dal terrazzo di proprietà al 23° piano.
3. CP_2
Assenza di scossaline di protezione sui parapetti in muratura dei poggioli di proprietà (sia al 22° piano che al 23° piano).
4. Difetti di CP_2
pag. 18/27 sigillatura della cassetta elettrica installata sulla parete esterna, lato nordovest, del torrino di proprietà al 23° piano ...”. CP_2
Al cospetto di tali inequivoche affermazioni, non giova all'appellante dedurre che la scarsa riuscita delle opere appaltate dal sia CP_1
dipesa da carenze strutturali originarie del fabbricato che avrebbero, di fatto, vanificato i risultati degli interventi appaltati alla
[...]
CP_4
Ed invero, ove pure realmente fossero esistite le carenze strutturali, che peraltro il CTU ha recisamente escluso, sarebbe pur sempre stato obbligo dell'ing. , quale progettista, segnalare la problematica ed Pt_1
indicare le soluzioni tecniche appropriate per farvi fronte.
Né, del resto, l'appellante ha documentato che i pretesi fenomeni di decadimento strutturale si siano improvvisamente palesati solo in epoca recente.
In ogni caso una simile asserzione, oltre a non ricevere il conforto di alcuna risultanza istruttoria, tale non essendo la consulenza tecnica di parte che ha il valore di una mera allegazione, si rivela scarsamente persuasiva, ove si consideri il breve lasso temporale intercorso tra l'epoca della progettazione (2010) e quella di redazione della CTU
(2017). Se, invero, i vizi strutturali, che ad avviso dell'appellante si mostravano in tutta la loro gravità solo nel 2023, realmente fossero esistiti, è arduo credere che il CTU, appena 6 anni prima, cioè, alla fine del 2017, quando eseguiva i sopralluoghi, non li abbia affatto rilevati, esprimendo la valutazione che dinanzi è stata riportata.
Del resto, anche ad ammettere l'esistenza delle problematiche strutturali lamentate dall'appellante, ciò non escluderebbe affatto la pag. 19/27 responsabilità dell'appellante, sia perché i vizi esecutivi, descritti dal
CTU, non sono stati dall' nemmeno specificamente contestati, sia Pt_1
perché permarrebbe, come detto, la carenza progettuale, peraltro, pure questa stigmatizzata dall'ausiliare.
Né, invero, i vizi esecutivi appaiono imputabili alla mera negligenza della ditta, in quanto essi, attenendo a fasi cruciali delle lavorazioni, quali, appunto, la posa in opera della nuova guaina, la sigillatura della guaina in corrispondenza delle pilette di scolo, da cui, in definitiva, dipendeva la buona riuscita dell'intervento, avrebbero dovuto essere rilevati dal DL nell'esercizio della sua prestazione professionale.
Come noto, invero, e come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la pag. 20/27 realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16987 del
24/06/2025).
§ 8.
Con l'ultimo motivo, l'appellante deduceva che la sentenza era nulla
“per avere disposto la prosecuzione del giudizio ed avere effettivamente proseguito il giudizio, in assenza di una parte, la Controparte_4
risultata fallita e nei confronti della quale non si era eseguita la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”.
§ 9.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si risolve in una critica argomentata della specifica ratio decidendi, sul punto, della sentenza.
Invero, il Tribunale, esaminando la questione dei rapporti tra la posizione dell'appaltatore e quella del DL, citando una consolidata giurisprudenza di legittimità, aveva posto in risalto che la mancata evocazione in giudizio dell'impresa fosse del tutto ininfluente, ben potendo il danneggiato esigere per intero il risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., dal coobbligato in solido, nella specie, l'ing. , Pt_1
progettista e DL (cfr. 10 della sentenza).
Al cospetto di tale argomentata affermazione, l'appellante si limitava a dolersi della mancata evocazione in giudizio della Curatela fallimentare, senza curarsi di contrastare il rilievo del primo Giudice
pag. 21/27 inerente alla possibilità che il , quale danneggiato, potesse CP_1
agire anche contro solo uno dei pretesi responsabili in solido.
§ 10.
Completato l'esame dei motivi di appello, si deve, poi, dare conto del fatto che, con le note di precisazione delle conclusioni del 17.7.2025, la difesa dell'appellante invocava il giudicato esterno che, a suo dire, si era formato, in merito all'assenza di responsabilità dell'ing. , in Pt_1
forza della sentenza n. 1107/2025, frattanto emessa dal Tribunale di
Napoli, della quale aveva già depositato in atti una copia in data
3.4.2025. Secondo l'istante, invero, tale sentenza, relativamente al medesimo appalto di cui al presente giudizio, aveva “affermato
l'assoluta incolpevolezza di esso ing. ”, riconoscendo Parte_1
che “i difetti dei terrazzi da cui derivano danni alle parti private e comuni dell'edificio sono da “ricondurre al dinamismo intrinseco delle rebus condominiali e non all'errata esecuzione delle opere commissionate dall'ente di gestione alla ...” ..” ed Controparte_4
aveva, sulla scorta di tali premesse, finanche rigettato le domande formulate dal condominio e dai condomini nei confronti dell'ing.
. Pt_1
L'appellante opinava, quindi, che, essendo tale sentenza passata in giudicato, siccome impugnata esclusivamente dalla
[...]
limitatamente al capo che aveva accolto la Controparte_8
domanda di manleva contro di essa proposta dal in quel CP_1
giudizio, questa Corte dovrebbe tenere conto del sopravvenuto giudicato e, quindi, riconoscere che “i danni da chiunque lamentati e relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi pag. 22/27 e lastrici solari di copertura dello stabile denominato Controparte_1
all'isola C/7 del Nuovo Centro Direzionale di Napoli non sono ascrivibili all'opera dell'ing. ”. Parte_1
§ 11.
La dinanzi esposta deduzione difensiva non merita accoglimento.
Assorbente appare il rilievo per cui la richiamata sentenza n.
1107/2025 del Tribunale di Napoli non fa stato in relazione alla domanda oggetto del giudizio in esame.
Invero, i presupposti perché il Giudice possa rilevare l'esistenza di un giudicato esterno, come tale idoneo a precludere una differente decisione della stessa questione, sono stati chiaramente individuati dalla giurisprudenza e non ricorrono affatto nel caso in esame.
In particolare, si afferma costantemente dalla Cassazione, che
“L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 32545 del
14/12/2024).
Orbene, nella specie, i citati presupposti non ricorrono, ove si consideri che il giudizio, definito dalla sentenza n. 1107/2025 del Tribunale di
Napoli, intercorreva tra parti diverse e solo parzialmente coincidenti con quelle coinvolte nella causa in esame. In particolare, di quel processo erano parti, quali attori, e CP_5 Controparte_9
condomini del fabbricato , mentre il ed il Controparte_1 CP_1
pag. 23/27 condomino erano i convenuti e, inoltre, vi era stata la CP_2
chiamata in causa della quale assicuratore del Condominio, CP_8
dell'ing. , anch'esso chiamato in causa dal Condominio a fini di Pt_1
manleva, e della quale assicuratore CP_3 Controparte_3
dell . Pt_1
Oltre all'evidente diversità delle parti, diversi erano i petita dei due giudizi, posto che, in quello definito dalla citata sentenza n. 1107/2025, si discuteva dei danni da infiltrazioni verificatisi all'interno dell'abitazione, ubicata al 21° piano dello stabile, di proprietà del
, mentre, nella specie, la domanda CP_1 CP_5
concerneva i danni che il aveva lamentato come CP_1
conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati alla . CP_4
Ininfluente è, allora, alla luce della netta differenza dei rapporti controversi oggetto dei due giudizi, che, in entrambi, sia stata posta la questione della responsabilità dell'ing. in merito alle Pt_1
infiltrazioni lamentata dal e da singoli condomini. CP_1
Tra l'altro, giova per completezza osservare che, ad onta di quanto opinato dall'appellante, la sentenza in questa sede invocata dall'appellante non escludeva affatto una responsabilità dell' . Pt_1
Infatti, in quella pronuncia, in cui, come detto, la domanda era stata rivolta contro il quale custode dei terrazzi, il Giudice non CP_1
aveva preso posizione sulla responsabilità dell' ed aveva Pt_1
osservato che, in ogni caso, l'errata esecuzione delle opere appaltate dal alla , di cui anche il CTU nominato in CP_1 CP_4
quel giudizio dava atto, non valeva ad escludere la responsabilità del pag. 24/27 quale ente di gestione e custode dei manufatti da cui CP_1
originavano i danni.
In definitiva, il Giudice, redattore della sentenza n. 1107/2025, affermava che l'inesatto adempimento della prestazione oggetto del contratto di appalto non poteva rivestire un ruolo casuale assorbente
“tale da interrompere il nesso eziologico tra le anomalie delle cose in custodia dell'ente di gestione ed i danni patiti dall'immobile attoreo, di tal che la condotta del direttore dei lavori non può elevarsi a “caso fortuito”, sub specie di condotta del terzo e, quindi, escludere la responsabilità oggettiva del convenuto”. CP_1
Tale conclusione, a ben vedere, oltre a non rivestire alcuna efficacia di giudicato ai fini della presente causa, per la chiara assenza dei già menzionati presupposti a tal fine richiesti, non contiene nemmeno l'accertamento che l'appellante pretende di attribuirgli, non avendo, affatto, quel Giudice escluso la responsabilità dell' (profilo sul Pt_1
quale nemmeno si pronunciava), ma essendosi limitato a sostenere che tale responsabilità, ove pure esistente, non sarebbe stata, comunque, in grado di elidere quella del . CP_1
§ 12.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto dell'appello deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore del e del , delle spese processuali del presente CP_1 CP_2
grado, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore pag. 25/27 dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00, tenuto conto del disputatum, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Sasso del Verme, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e la Controparte_3
cui, come già detto, l'appello era notificato a soli fini di
[...]
litis denuntiatio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1
e di , delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario del Condominio, Avv. Marco Sasso del
Verme;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte pag. 26/27 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. NI Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3637/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4678/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08 maggio 2023, non notificata, pendente:
TRA
ing. (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Fabrizio Fusco (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E
, sito in Napoli al Centro Direzionale Controparte_1
Is. C/7, (C.F. , in persona dell'amm.re p.t., rappresentato P.IVA_1 e difeso dall'Avv. Marco Sasso del Verme (C.F. ), C.F._3
giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._4
difeso dall'Avv. Pierluigi Serra (C.F. ), giusta C.F._5
procura in atti;
APPELLATO
E in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dagli avvocati Anna Mugnano (C.F. ), Caterina C.F._6
VI (C.F. e NI ON (C.F. C.F._7
); C.F._8
APPELLATA
Oggetto: contratto di appalto;
risarcimento del danno per responsabilità del direttore dei lavori.
Conclusioni:
per l'appellante: “A. Riconoscere ed affermare che in virtù del disposto della sentenza n. 1107/2025 pronunciata dalla VI^ Sezione Civile del
Tribunale di Napoli, Sig. G.U. dott.ssa Angela Arena, passata in cosa giudicata e non più suscettibile di modificazioni, i danni da chiunque lamentati e relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi e lastrici solari di copertura dello stabile denominato
[...]
all'isola C/7 del Nuovo Centro Direzionale di Napoli non sono CP_1
pag. 2/27 ascrivibili all'opera dell'ing. ; B. Rigettare pertanto, Parte_1
in riforma della impugnata sentenza ed in virtù delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1107/2025 del Tribunale di Napoli le domande tutte formulate nei confronti dell'ing. ed oggetto del Parte_1
presente processo;
Nel caso di esame nel merito C. Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. 4678/2023 pronunciata dal
Tribunale di Napoli per vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla difesa del convenuto
; D. Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. Pt_1
4678/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli in virtù della nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita in ambito dell'accertamento
Tecnico Preventivo R.G. 8110/2017 e tenuta quale unico mezzo istruttorio del giudizio di merito per avere restituito una relazione con la quale non vengono fornite certezze ma solo risposte dubitative ai quesiti formulati dal Giudice;
E. Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. 4678/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli in virtù della nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita in ambito dell'accertamento Tecnico Preventivo R.G. 8110/2017 e tenuta quale unico mezzo istruttorio del giudizio di merito per la mancata, seppure evidente, individuazione delle cause delle infiltrazioni e della nullità della sentenza perché fondata su presupposti errati ed inesistenti;
F.
Riconoscere ed affermare la nullità della sentenza n. 4678/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli per avere disposto la prosecuzione del giudizio ed avere effettivamente proseguito il giudizio, in assenza di una parte, la risultata fallita e nei confronti Controparte_4
della quale non si era eseguita la notificazione dell'atto introduttivo del pag. 3/27 giudizio; G. Riconoscere ed affermare che le infiltrazioni lamentate dal
e dalle parti interventrici sono da ascrivere ad un vizio di CP_1
progettazione e costruttivo del fabbricato non individuabile dall'ing.
al momento della progettazione delle opere di ripristino delle Pt_1
impermeabilizzazioni e direzione delle relative lavorazioni;
H. Disporre la restituzione da parte delle parti attrici ed interventrici di tutto quanto da queste eventualmente incassato dall'ing. a Parte_1
seguito della impugnata sentenza, maggiorato degli interessi legali al soddisfo;
I. Con vittoria di spese anche di C.T.U. espletata e da espletare e compensi di avvocato per il doppio grado di giudizio da liquidarsi ex D.M. della Giustizia n. 55/14 come modificato ed integrato dal D.M. della
Giustizia n. 37/18 e dal D.M. Giustizia n. 147/22, nonché rimborso spese forfettario ex art. 13, comma 10, Legge n. 247 del 31/12/2012 nella misura del 15% del compenso ex art. 2 comma 2 del D.M. Giustizia n.
55/14 e con le declaratorie del caso, inerenti e conseguenziali.”;
per l'appellato : “rigettare perché Controparte_1
improponibile, inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in premessa, l'atto di appello proposto dall'Ing.
avverso la sentenza n. 4678/2023, pubblicata in Parte_1
data 8.5.2023 e non notificata, resa inter partes dal Tribunale di Napoli,
XI Sezione civile, G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, all'esito del giudizio incardinato con R.G. 14894/2018, confermando il dispositivo e rigettando tutte le domande proposte dal medesimo appellante nei confronti dell'appellato . CP_1
pag. 4/27 Il tutto con rivalsa delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'Avv. Marco Sasso del verme che si dichiara antistatario.”;
per l'appellato, : “che l'ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2
respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello proposto, confermando la Sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali”;
per cui l'appello era notificato solo a Controparte_3
fini di litis denuntiatio: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la decadenza dall'impugnazione principale dell'ing. e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 4678/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, il 05 maggio 2023 e pubblicata in data 08 maggio 2023, in relazione alla dichiarata infondatezza del diritto alla manleva richiesta;
2) In via gradata, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità di qualsivoglia diritto alla manleva dell'ing. verso la concludente e per l'effetto, confermare Pt_1
integralmente la sentenza n. n. 4678/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli, XI Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, il
05 maggio 2023 e pubblicata in data 08 maggio 2023, in relazione alla dichiarata infondatezza del diritto alla manleva richiesta;
3) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con conferma della sentenza n. 4678/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile,
pag. 5/27 in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, il 05 maggio 2023 e pubblicata in data 08 maggio 2023, in relazione alla dichiarata infondatezza del diritto alla manleva richiesta;
4) Il tutto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, notificato in data 7.5.2018, il , Controparte_1
sito in Napoli al Centro Direzionale Is. C/7, conveniva in giudizio la società e l'Ing. , esponendo Controparte_4 Parte_1
che: in data 9 giugno 2011 stipulava con la un Controparte_4
contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi e lastrici solari di copertura dello stabile condominiale per un importo complessivo di €. 172.697,09 e che tra i suddetti terrazzi figuravano quelli di pertinenza dell'appartamento di proprietà del condomino;
con delibera del Controparte_2
23/06/2010, per la progettazione e la direzione dei lavori oggetto di causa veniva incaricato l'Ing. e che le opere Parte_1
iniziavano in data 16/6/2011 e terminavano il 04/12/2014; completati i lavori, persistevano infiltrazioni d'acqua provenienti dai terrazzi del condomino , che si palesavano nel 2016 e CP_2
danneggiavano sia il sottostante immobile di proprietà dello stesso
[...]
sia quello posto al 21° piano di proprietà di;
in CP_2 CP_5
ragione di tanto, instaurava dinanzi allo stesso Tribunale di Napoli, un procedimento di accertamento tecnico preventivo (RAC 8110/2017) per determinare le cause dei lamentati fenomeni;
il CTU accertava che pag. 6/27 le cause delle infiltrazioni derivavano da vizi esecutivi dei lavori di rifacimento dei terrazzi al 22° e 23° piano, scaturenti da errori compiuti dall'appaltatore nel corso dei lavori e dall'omesso ed insufficiente controllo della regolare esecuzione degli stessi da parte del D.L. ing. . Pt_1
Poste tali premesse, l'attore chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in merito ai vizi di progettazione, controllo e di esecuzione dei lavori appaltati dal , e per CP_1
l'effetto sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni causati al . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'ing. , resistendo per Pt_1
quanto di ragione alla domanda e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, al fine di essere Controparte_6
tenuto indenne e manlevato in ipotesi di accoglimento delle avverse domande.
Autorizzata la chiamata in causa della questa, Controparte_6
ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza del 07/12/2020 veniva rilevato che il Tribunale di Napoli
Nord, con sentenza dell'8.10.2020 n. 65/2020, aveva dichiarato il fallimento della società convenuta, nominando quale Curatore
Fallimentare il Dott. ed il G.I., non essendosi Persona_1
instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della
[...]
in bonis, atteso che la rinnovazione della notifica nei suoi CP_4
confronti non era andata a buon fine, riteneva che non ricorressero i presupposti per l'interruzione del giudizio, non sussistendo litisconsorzio necessario tra la posizione dell'ing. quale Pt_1
pag. 7/27 direttore dei lavori e quella dell'impresa appaltatrice. Pertanto, il giudizio proseguiva nei confronti del solo direttore dei lavori.
In corso di causa, inoltre, con atto depositato in data 14/06/2021,
[...]
spiegava intervento volontario adesivo, al fine di far Controparte_2
accertare e dichiarare la responsabilità in capo ai convenuti, nella loro qualità di appaltatrice e direttore dei lavori, in relazione ai vizi riscontrati sulla progettazione, controllo, esecuzione e/o collaudo dei lavori appaltati dal ed eseguiti sulla sua proprietà, sita al CP_1
22° piano dell'edificio Condominiale, e per l'effetto sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua.
Accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. con ordinanza resa in data 14.6.2021, “ritenuta l'inammissibilità e
l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dal convenuto nella memoria istruttoria vertendo la stessa su circostanze non circostanziate nel tempo e nello spazio (capo 1) aventi contenuto negativo (capi 2, 4, 7,
8) ovvero provate o da provarsi per tabulas (capi 6, 9) o ancora ininfluenti ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione, non ravvisandosi i presupposti per disporre la CTU invocata da parte convenuta”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito del Giudizio, il GOP del Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e dichiara la responsabilità del convenuto Ing. , in merito ai Parte_1
riscontrati vizi di progettazione, controllo e di esecuzione dei lavori appaltati dal attore, come emersi dalla CTU in atti e, per CP_1
pag. 8/27 l'effetto lo condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
sito in Napoli al Centro Direzionale Is. C/7 in persona
[...]
dell'amm.re p.t, della somma di Euro 83.727,45, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge a titolo di risarcimento del danno subito dal condominio come quantificato dal CTU;
Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, quantificate nella € 6.092,80 (oltre esborsi dei bolli se documentati) e rimborso spese generali, I.v.a. e C.P.A. come per legge Accoglie la domanda del terzo intervenuto e, per l'effetto, condanna il convenuto Ing. al Pt_1
pagamento, in favore dell'Avv. dell'importo di Controparte_2
4.250,00 €, per i danni subiti come quantificati dal CTU oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e IVA se documentata;
Condanna il convenuto al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di giudizio, quantificate nella somma di € 1701,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. come per legge in applicazione del DM 147/2022 fascia due scaglione 2;
Rigetta la domanda di manleva per quanto su motivato”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325
c.p.c., proponeva appello mediante atto Parte_1
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., in data 20/07/2023, sollecitandone la riforma in conformità delle dinanzi trascritte conclusioni.
Si costituivano gli appellati, e Controparte_2 Controparte_1
, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
[...]
pag. 9/27 Si costituiva, altresì, , quale successore Controparte_3
nella titolarità dei contratti, con effetto a decorrere dal 1/1/2021, e dei diritti controversi, a detti contratti riferibili, di cui erano titolari gli
Assicuratori membri del mercato dei , chiedendo rilevarsi che si CP_3
era formato il giudicato per acquiescenza avverso il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della compagnia assicurativa Pt_1
originariamente parte del rapporto processuale, Controparte_6
Con ordinanza del 18.12.2023 emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così disponeva: “.. rilevato che l'appellante ha notificato l'atto di appello anche alla Curatela fallimentare della sebbene tale Controparte_4
soggetto non fosse stato parte del giudizio di primo grado (cfr. pag. 5 della sentenza appellata, ove si dava conto del fatto che la notifica dell'atto introduttivo, nei confronti della società in bonis, non si era perfezionato e che, quindi, non sussistevano i presupposti per interrompere il giudizio in ragione del fallimento della CP_4
che il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato con sentenza dell'8.10.2020 n. 65/2020); rilevato, altresì, che la notifica dell'atto di appello alla debba ritenersi effettuata Controparte_6
dall'appellante a soli fini di litis denuntiatio, non essendo stato impugnato il capo della sentenza con cui era stata rigettata dal Giudice la domanda di manleva spiegata dall'odierno appellante nei confronti di tale impresa assicurativa. Ne segue che per effetto di tale notifica la
cui è succeduta Controparte_6 Controparte_3
ritualmente costituitasi, non venga a rivestire la qualità di parte pag. 10/27 appellata;
ritenuto che
sulle istanze istruttorie (prova per testi e rinnovo
CTU), articolate dall'appellante, possa provvedersi unitamente al merito;
ritenuta la causa matura per la decisione;
..
p.q.m.
.. Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 24.10.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..”.
Quindi, prodotte dalle parti le note conclusive ai sensi del menzionato art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza del 24.10.2025 era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto , con statuizioni non oggetto di gravame e, quindi, Pt_1
coperte da giudicato, riteneva, nel merito, sulla base della relazione di
CTU redatta dall'ing. in data 31/10/2017, in esito al Persona_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dal attore, provato il verificarsi dei fenomeni dannosi, CP_1
consistenti in infiltrazioni di acqua manifestatesi all'interno degli immobili di proprietà del , ubicato ai piani 22 e CP_1 CP_2
23 dello stabile, e del condomino , sito al piano 21. CP_5
Valorizzando gli esiti della ridetta CTU, il GOP evidenziava che tali danni consistevano in “tracce d'infiltrazioni d'acqua provenienti dai terrazzi oggetto dei recenti lavori di rifacimento progettati dall'ING.
ARDITO, appaltati alla " e diretti in fase esecutiva Controparte_4
dall'ING. ARDITO. Taluni fenomeni si presentano tuttora chiaramente attivi”.
pag. 11/27 Secondo il Giudice sussisteva, in base alle conclusioni rassegnate dal
CTU, - il quale aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero causalmente da ascrivere “a vizi esecutivi dei recenti lavori di rifacimento dei terrazzi al 22° e 23° piano. A taluni fenomeni concorrono problematiche lasciate irrisolte dal tipo di intervento ideato e attuato.
3. Non sono state ravvisate problematiche strutturali di cui non si poteva e doveva tener conto in fase progettuale” - la responsabilità dell'Ing. , che Pt_1
nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria dei terrazzi condominiali aveva rivestito il ruolo di progettista e direttore dei lavori, in relazione ai danni verificatisi all'interno degli immobili di proprietà dei citati condomini.
Per l'effetto, il GOP condannava l'Ing. a risarcire al i Pt_1 CP_1
danni dallo stesso sofferti, quantificati, sulla scorta della CTU, in euro
83.727,45, somma corrispondente al costo dei lavori di rifacimento delle opere rivelatesi viziate, oltre che a risarcire i danni sofferti dall'interventore, , quantificati in euro 4.250,00, Controparte_2
pari al costo delle opere di ripristino dell'appartamento di proprietà dello stesso.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'Ing. censurava la sentenza, Pt_1
lamentandone la nullità per avere il Giudice mancato di ammettere le prove da esso articolate e per avere, da tale carente attività istruttoria, tratto conseguenze ad esso pregiudizievoli.
Al riguardo, osservava che il primo Giudice aveva affermato la responsabilità di esso appellante, valorizzando unicamente le risultanze della CTU, ed ipotizzando che il DL non avesse pag. 12/27 correttamente espletato le sue mansioni, omettendo di vigilare sull'esecuzione delle opere. Rilevava che “la prova testimoniale articolata tendeva e tende a dare prova inconfutabile della assoluta correttezza e diligenza dell'operato del direttore lavori e tanto attra- verso la testimonianza di persone che, all'epoca dei fatti, erano presenti sui luoghi, laddove le affermazioni del C.T.U. sono deduzioni ricavate a distanza di oltre sei anni dai fatti”. Si doleva, poi, del fatto che il primo
Giudice non avesse fatto cenno alcuno, in sentenza, alle richieste di prova orale da esso articolate, sebbene esse fossero pertinenti rispetto ai fatti dedotti in lite ed alle conclusioni del C.T.U..
§ 5.
Il motivo è infondato.
Non risponde al vero che il primo Giudice non si sia pronunciato sulle richieste di prova orale articolate dall' . Pt_1
Infatti, come dinanzi già rilevato, il G.I., con ordinanza del 14.6.2021, aveva respinto la richiesta di ammissione della prova per testi articolata dall'odierno appellante, valutando tale mezzo come inammissibile ed irrilevante.
Ciò posto, per quanto l' avesse reiterato la richiesta di prova Pt_1
orale in sede di precisazione delle conclusioni, riproponendo, poi, tale istanza con l'appello, alla stessa non deve darsi ingresso.
Infatti, le circostanze oggetto dei capitoli di prova, che l'istante ha riprodotto anche alle pagine 17 e 18 dell'atto di impugnazione, non appaiono pertinenti rispetto al thema decidendum, che verte sulla responsabilità del professionista per inesatta e negligente esecuzione pag. 13/27 delle prestazioni su di esso gravanti, sia in fase di progettazione che nel corso di esecuzione dell'appalto.
Ed invero, i primi cinque capitoli di prova avevano ad oggetto circostanze che riguardavano i rapporti intercorsi tra il e CP_1
la ditta appaltatrice e, quindi, alcun utile contributo avrebbero potuto offrire alle ragioni dell'appellante. Il capo 6 verteva sul contenuto di una relazione tecnica redatta, in data 12.7.2016, dallo stesso ing.
, quale DL, e, quindi, è superfluo, avendo ad oggetto il contenuto Pt_1
di un documento già ritualmente acquisito al processo. I capi 7 ed 8 avevano ad oggetto circostanze negative e, comunque, non influenti rispetto al thema decidendum della lite, mentre il capo 9 atteneva ai rapporti con la compagnia assicurativa.
Discende da quanto osservato che la mancata ammissione della prova orale non abbia arrecato alcun pregiudizio alle ragioni difensive dell'appellante, non potendo, l'espletamento della stessa, nemmeno astrattamente apportare alcun valido elemento a supporto della difesa del professionista.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante, richiamando il contenuto di una relazione tecnica di parte a firma del prof. Ing. , suo Persona_3
consulente, contestava al primo Giudice di avere fondato la pronuncia sulle conclusioni di una CTU inattendibile. Opinava, invero, che l'ausiliare aveva espresso giudizi meramente ipotetici, circa le possibili cause delle infiltrazioni, non supportate da alcuna prova.
Con il terzo motivo, da trattare congiuntamente siccome intimamente connesso al precedente, l'istante, trascrivendo il contenuto di pag. 14/27 osservazioni tecniche redatte dal proprio consulente di parte, contestava al CTU di non avere idoneamente valorizzato i problemi strutturali, dai quali era affetto il fabbricato, e di avere ritenuto che essi dovessero essere previsti dallo stesso ing. , in fase di Pt_1
progettazione dei lavori, sebbene, tuttavia, all'epoca cui risaliva l'attività, le cause del problema non si fossero ancora manifestate.
In particolare, secondo il tecnico dell'appellante, “.. almeno due fenomeni stanno concorrendo alle problematiche ai terrazzi, diffuse in tutti gli edifici con le stesse caratteristiche intorno a quello oggetto di consulenza: a. il deterioramento con marcata ossidazione del
“longherone” alla base delle lastre di vetro, di cui pure l'Ing. Per_2
disserta a pagina 21, che produce l'allontanamento dalla guaina impermeabilizzante, creando una soluzione di continuità; b. la progressiva rotazione dei pesantissimi pannelli ciechi, che crea vie di ingresso all'acqua in corrispondenza dei giunti (come pure lo stesso CTU riconosce a pagina 35), ma soprattutto in corrispondenza della giunzione solaio/pan-nello (v. infra, figura A e B) A supporto di quanto sopra, si sottolinea che: • quanto al punto a, proprio l'Avv. ha CP_2
provveduto alla sostituzione di lastra in vetro e longherone, ricorrendo ad un'attrezzatura provvisionale posta dal basso che ha lavorato ad oltre 60 metri di altezza (v. foto 1-2, che documentano proprio lo specifico intervento eseguito); • il fenomeno di cui al punto b è chiaramente progressivo e constatabile in maniera più evidente nell'arco del tempo: l'Ing. non può pensare che nel 2010 (epoca della Per_2
perizia) l'Ing. potesse constatare qualcosa che lo stesso CTU non Pt_1
pag. 15/27 ha visto nel 2017 (viene da pensare in quanto poco o per nulla visibile), ma che invece nel 2023 è caratterizzato dall'evidenza di cui alle foto 3-4.
È del tutto ovvio che la rotazione del pannello non può che produrre il distacco del risvolto verticale della guaina, pur posata correttamente nell'ambito dei lavori diretti dall'Ing. (v. figure A e B), con Pt_1
conseguente possibilità di penetrazione per le acque meteoriche. E per di più si deve rimarcare che nella relazione dell'Ing. egli stesso Per_2
ritrae con diverse fotografie i punti di provenienza delle infiltrazioni, manifestatisi dopo un evento meteorico nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali (v. immagini di seguito riportate, stralciate dalla relazione del CTU)”. Secondo l'appellante, quindi, “il C.T.U. individuò correttamente da dove si infiltrasse l'acqua e se solo avesse eseguito una più attenta analisi degli agganci al solaio di quelle pannellature ed una misurazione al loro apice delle distanze tra i pannelli, avrebbe individuato già allora, nell'anno 2017, l'origine dei danni, di cui era ulteriore indice la sostituzione della pannellatura in vetro e relativo longherone da parte di uno dei condomini che tra l'altro lamentavano danni. Essendo quindi clamorosamente errata la Consulenza Tecnica
d'Ufficio sulla quale il Giudice ha fondato la sua decisione, appare di tutta evidenza che nulla è anche la sentenza perché è su presupposti totalmente errati che si è formato il convincimento del Giudice di Prime
Cure”.
§ 7.
I motivi sono infondati.
Il CTU dell'ATP era stato assolutamente chiaro nell'individuare le cause dei riscontrati fenomeni dannosi. pag. 16/27 In particolare, nella relazione integrativa del 2.12.2017, rispondendo a precise richieste del Giudice, aveva affermato che “i vizi esecutivi dei recenti lavori di rifacimento dei terrazzi al 23° e 22° piano consistono in:
1. Difetti dell'impermeabilizzazione, riconducibili a errori commessi durante la posa in opera della nuova guaina (tipo: inadeguato incollaggio degli strati tra loro ed ai supporti).
2. Difetti delle linee di scarico posate sottotraccia a pavimento, riconducibili ad imperfezioni della sigillatura della guaina in corrispondenza delle pilette di scolo, ovvero ad altri errori d'installazione (in corrispondenza dei collegamenti tra pilette e tubi di linea, oppure delle giunzioni lungo le linee, oppure ancora degli innesti nelle colonne pluviali).
La tipologia delle pilette installate evidenzia alcune potenziali criticità (i manufatti sono corredati di alcuni fori teoricamente inutili, chissà come tappati).
Per effetto dei suddetti vizi esecutivi, in alcuni punti dei terrazzi viene meno la tenuta idraulica del sistema di impermeabilizzazione/scarico, e le acque meteoriche si riverberano nelle zone sottoposte (sottobalcone e appartamento al 22° piano;
sottobalcone al 21° piano).
Nel paragrafo 2.2 della relazione peritale già depositata, per ognuna delle macchie rinvenute in loco (sia al 22° piano che al 21° piano), è stata indicata la probabile causale.
Individuare esattamente "il vizio" non è purtroppo sempre possibile, né lo sarebbe ricorrendo a saggi distruttivi (vuoi perché un'operazione del genere potrebbe facilmente generare altre rotture o microlesioni, precludenti il riconoscimento del problema originario, vuoi perché
l'acqua potrebbe infiltrarsi in un punto ma manifestarsi in un altro). pag. 17/27 Nulla esclude, peraltro, un'azione combinata delle difettosità elencate innanzi.
Ai fini dell'oggetto della controversia la sostanza delle cose non cambia, poiché sia l'impermeabilizzazione che il rifacimento delle linee di scarico posate sottotraccia rientravano nei lavori di cui si discute.
In questa sede, non interessa "accertare puntualmente" le singole fonti
d'infiltrazione, ma –piuttosto – discernere se i fenomeni lamentati (e riscontrati) sono riconducibili all'inefficacia dei lavori appaltati alla
" , progettati e diretti in fase esecutiva dall Controparte_4 [...]
, oppure ad altro. CP_7
In tal senso, appare opportuno ribadire che non sono state rilevate perdite da impianti in pressione o perdite da impianti di scarico dislocati nelle vicinanze delle zone danneggiate.
Gli elencati "vizi esecutivi" scaturiscono da errori compiuti dall'appaltatore nel corso dei lavori, di cui il soggetto preposto al controllo della regolare esecuzione (D.L.) non si è avveduto (né durante la fase esecutiva, né all'atto del collaudo delle opere)... In fase di progettazione dell'intervento di rifacimento dei terrazzi al 23° e 22° piano non si è tenuto conto, lasciandole quindi irrisolte, delle seguenti circostanze foriere di altri fenomeni infiltrativi:
1. Difetti di sigillatura sul terrazzo/balcone di proprietà al 22° piano, in CP_2
corrispondenza della zona i cui il parapetto in muratura si accosta alla balaustra in vetro.
2. Errata calibratura del comignolo di una delle canne fumarie emergenti dal terrazzo di proprietà al 23° piano.
3. CP_2
Assenza di scossaline di protezione sui parapetti in muratura dei poggioli di proprietà (sia al 22° piano che al 23° piano).
4. Difetti di CP_2
pag. 18/27 sigillatura della cassetta elettrica installata sulla parete esterna, lato nordovest, del torrino di proprietà al 23° piano ...”. CP_2
Al cospetto di tali inequivoche affermazioni, non giova all'appellante dedurre che la scarsa riuscita delle opere appaltate dal sia CP_1
dipesa da carenze strutturali originarie del fabbricato che avrebbero, di fatto, vanificato i risultati degli interventi appaltati alla
[...]
CP_4
Ed invero, ove pure realmente fossero esistite le carenze strutturali, che peraltro il CTU ha recisamente escluso, sarebbe pur sempre stato obbligo dell'ing. , quale progettista, segnalare la problematica ed Pt_1
indicare le soluzioni tecniche appropriate per farvi fronte.
Né, del resto, l'appellante ha documentato che i pretesi fenomeni di decadimento strutturale si siano improvvisamente palesati solo in epoca recente.
In ogni caso una simile asserzione, oltre a non ricevere il conforto di alcuna risultanza istruttoria, tale non essendo la consulenza tecnica di parte che ha il valore di una mera allegazione, si rivela scarsamente persuasiva, ove si consideri il breve lasso temporale intercorso tra l'epoca della progettazione (2010) e quella di redazione della CTU
(2017). Se, invero, i vizi strutturali, che ad avviso dell'appellante si mostravano in tutta la loro gravità solo nel 2023, realmente fossero esistiti, è arduo credere che il CTU, appena 6 anni prima, cioè, alla fine del 2017, quando eseguiva i sopralluoghi, non li abbia affatto rilevati, esprimendo la valutazione che dinanzi è stata riportata.
Del resto, anche ad ammettere l'esistenza delle problematiche strutturali lamentate dall'appellante, ciò non escluderebbe affatto la pag. 19/27 responsabilità dell'appellante, sia perché i vizi esecutivi, descritti dal
CTU, non sono stati dall' nemmeno specificamente contestati, sia Pt_1
perché permarrebbe, come detto, la carenza progettuale, peraltro, pure questa stigmatizzata dall'ausiliare.
Né, invero, i vizi esecutivi appaiono imputabili alla mera negligenza della ditta, in quanto essi, attenendo a fasi cruciali delle lavorazioni, quali, appunto, la posa in opera della nuova guaina, la sigillatura della guaina in corrispondenza delle pilette di scolo, da cui, in definitiva, dipendeva la buona riuscita dell'intervento, avrebbero dovuto essere rilevati dal DL nell'esercizio della sua prestazione professionale.
Come noto, invero, e come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la pag. 20/27 realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16987 del
24/06/2025).
§ 8.
Con l'ultimo motivo, l'appellante deduceva che la sentenza era nulla
“per avere disposto la prosecuzione del giudizio ed avere effettivamente proseguito il giudizio, in assenza di una parte, la Controparte_4
risultata fallita e nei confronti della quale non si era eseguita la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”.
§ 9.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si risolve in una critica argomentata della specifica ratio decidendi, sul punto, della sentenza.
Invero, il Tribunale, esaminando la questione dei rapporti tra la posizione dell'appaltatore e quella del DL, citando una consolidata giurisprudenza di legittimità, aveva posto in risalto che la mancata evocazione in giudizio dell'impresa fosse del tutto ininfluente, ben potendo il danneggiato esigere per intero il risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., dal coobbligato in solido, nella specie, l'ing. , Pt_1
progettista e DL (cfr. 10 della sentenza).
Al cospetto di tale argomentata affermazione, l'appellante si limitava a dolersi della mancata evocazione in giudizio della Curatela fallimentare, senza curarsi di contrastare il rilievo del primo Giudice
pag. 21/27 inerente alla possibilità che il , quale danneggiato, potesse CP_1
agire anche contro solo uno dei pretesi responsabili in solido.
§ 10.
Completato l'esame dei motivi di appello, si deve, poi, dare conto del fatto che, con le note di precisazione delle conclusioni del 17.7.2025, la difesa dell'appellante invocava il giudicato esterno che, a suo dire, si era formato, in merito all'assenza di responsabilità dell'ing. , in Pt_1
forza della sentenza n. 1107/2025, frattanto emessa dal Tribunale di
Napoli, della quale aveva già depositato in atti una copia in data
3.4.2025. Secondo l'istante, invero, tale sentenza, relativamente al medesimo appalto di cui al presente giudizio, aveva “affermato
l'assoluta incolpevolezza di esso ing. ”, riconoscendo Parte_1
che “i difetti dei terrazzi da cui derivano danni alle parti private e comuni dell'edificio sono da “ricondurre al dinamismo intrinseco delle rebus condominiali e non all'errata esecuzione delle opere commissionate dall'ente di gestione alla ...” ..” ed Controparte_4
aveva, sulla scorta di tali premesse, finanche rigettato le domande formulate dal condominio e dai condomini nei confronti dell'ing.
. Pt_1
L'appellante opinava, quindi, che, essendo tale sentenza passata in giudicato, siccome impugnata esclusivamente dalla
[...]
limitatamente al capo che aveva accolto la Controparte_8
domanda di manleva contro di essa proposta dal in quel CP_1
giudizio, questa Corte dovrebbe tenere conto del sopravvenuto giudicato e, quindi, riconoscere che “i danni da chiunque lamentati e relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi pag. 22/27 e lastrici solari di copertura dello stabile denominato Controparte_1
all'isola C/7 del Nuovo Centro Direzionale di Napoli non sono ascrivibili all'opera dell'ing. ”. Parte_1
§ 11.
La dinanzi esposta deduzione difensiva non merita accoglimento.
Assorbente appare il rilievo per cui la richiamata sentenza n.
1107/2025 del Tribunale di Napoli non fa stato in relazione alla domanda oggetto del giudizio in esame.
Invero, i presupposti perché il Giudice possa rilevare l'esistenza di un giudicato esterno, come tale idoneo a precludere una differente decisione della stessa questione, sono stati chiaramente individuati dalla giurisprudenza e non ricorrono affatto nel caso in esame.
In particolare, si afferma costantemente dalla Cassazione, che
“L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 32545 del
14/12/2024).
Orbene, nella specie, i citati presupposti non ricorrono, ove si consideri che il giudizio, definito dalla sentenza n. 1107/2025 del Tribunale di
Napoli, intercorreva tra parti diverse e solo parzialmente coincidenti con quelle coinvolte nella causa in esame. In particolare, di quel processo erano parti, quali attori, e CP_5 Controparte_9
condomini del fabbricato , mentre il ed il Controparte_1 CP_1
pag. 23/27 condomino erano i convenuti e, inoltre, vi era stata la CP_2
chiamata in causa della quale assicuratore del Condominio, CP_8
dell'ing. , anch'esso chiamato in causa dal Condominio a fini di Pt_1
manleva, e della quale assicuratore CP_3 Controparte_3
dell . Pt_1
Oltre all'evidente diversità delle parti, diversi erano i petita dei due giudizi, posto che, in quello definito dalla citata sentenza n. 1107/2025, si discuteva dei danni da infiltrazioni verificatisi all'interno dell'abitazione, ubicata al 21° piano dello stabile, di proprietà del
, mentre, nella specie, la domanda CP_1 CP_5
concerneva i danni che il aveva lamentato come CP_1
conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati alla . CP_4
Ininfluente è, allora, alla luce della netta differenza dei rapporti controversi oggetto dei due giudizi, che, in entrambi, sia stata posta la questione della responsabilità dell'ing. in merito alle Pt_1
infiltrazioni lamentata dal e da singoli condomini. CP_1
Tra l'altro, giova per completezza osservare che, ad onta di quanto opinato dall'appellante, la sentenza in questa sede invocata dall'appellante non escludeva affatto una responsabilità dell' . Pt_1
Infatti, in quella pronuncia, in cui, come detto, la domanda era stata rivolta contro il quale custode dei terrazzi, il Giudice non CP_1
aveva preso posizione sulla responsabilità dell' ed aveva Pt_1
osservato che, in ogni caso, l'errata esecuzione delle opere appaltate dal alla , di cui anche il CTU nominato in CP_1 CP_4
quel giudizio dava atto, non valeva ad escludere la responsabilità del pag. 24/27 quale ente di gestione e custode dei manufatti da cui CP_1
originavano i danni.
In definitiva, il Giudice, redattore della sentenza n. 1107/2025, affermava che l'inesatto adempimento della prestazione oggetto del contratto di appalto non poteva rivestire un ruolo casuale assorbente
“tale da interrompere il nesso eziologico tra le anomalie delle cose in custodia dell'ente di gestione ed i danni patiti dall'immobile attoreo, di tal che la condotta del direttore dei lavori non può elevarsi a “caso fortuito”, sub specie di condotta del terzo e, quindi, escludere la responsabilità oggettiva del convenuto”. CP_1
Tale conclusione, a ben vedere, oltre a non rivestire alcuna efficacia di giudicato ai fini della presente causa, per la chiara assenza dei già menzionati presupposti a tal fine richiesti, non contiene nemmeno l'accertamento che l'appellante pretende di attribuirgli, non avendo, affatto, quel Giudice escluso la responsabilità dell' (profilo sul Pt_1
quale nemmeno si pronunciava), ma essendosi limitato a sostenere che tale responsabilità, ove pure esistente, non sarebbe stata, comunque, in grado di elidere quella del . CP_1
§ 12.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto dell'appello deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore del e del , delle spese processuali del presente CP_1 CP_2
grado, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore pag. 25/27 dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00, tenuto conto del disputatum, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Sasso del Verme, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante e la Controparte_3
cui, come già detto, l'appello era notificato a soli fini di
[...]
litis denuntiatio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1
e di , delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario del Condominio, Avv. Marco Sasso del
Verme;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte pag. 26/27 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/27