Ordinanza presidenziale 9 ottobre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cocco Ortu, Mauro Tronci, Marco Giuseppe Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in via -OMISSIS- n. 50;
per l'annullamento
1) della scheda valutativa tipo Mod. B, -OMISSIS-, della Legione Carabinieri Sardegna, emessa per il periodo dal 4.6.2021 al 3.6.2022, con qualificazione “inferiore alla media”, notificata all'interessato il -OMISSIS-;
e, per quanto occorra, 2) dell'ammonimento formulato dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri Sardegna in data -OMISSIS-, notificato all'interessato in pari data;
3) di ogni altro atto presupposto, cosequenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 il pres. Marco UR e uditi per le parti l’avvocato F. Cocco Ortu per il ricorrente e l’avv. dello Stato F. Lorusso per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. R.G. 97/2023, notificato il 31 gennaio 2023 e depositato in Segreteria l’8 febbraio successivo, il Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la scheda valutativa tipo Mod. B n. -OMISSIS-, emessa dalla Legione Carabinieri Sardegna per il periodo che va dal 4 giugno 2021 al 3 giugno 2022, recante la qualifica finale di “ inferiore alla media ”, e, per quanto occorra, il conseguente ammonimento notificatogli in data -OMISSIS-, oltre a ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
1.1.Nel ricorso, il sottufficiale espone di aver prestato servizio, nel periodo oggetto di valutazione, quale Comandante in sede vacante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, in un contesto territoriale e operativo caratterizzato da particolare complessità e da una cronica carenza di personale, il che lo avrebbe costretto, in più occasioni, a svolgere il servizio in condizioni di forte sovraccarico organizzativo e gestionale, fino al punto di trovarsi da solo nella Stazione in svariati giorni in ragione di assenze di altri militari.
Il ricorrente deduce, inoltre, di aver conseguito nel medesimo periodo rilevanti risultati di servizio, e di essersi reso protagonista di un intervento di eccezionale valore, consistente nel salvataggio della vita di un neonato, per il quale ha ricevuto un encomio formale e pubblici attestati di apprezzamento.
Rappresenta poi di essere stato temporaneamente trasferito d’ufficio presso il Nucleo Informativo del Comando Provinciale di -OMISSIS- per esigenze connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, e di aver fruito di periodi di assenza per malattia. Evidenzia inoltre che, durante il servizio prestato presso il Nucleo Informativo suddetto, gli sarebbero stati attribuiti giudizi positivi mediante la redazione di “ elementi di informazione ”.
In tale contesto, il ricorrente assume che la scheda valutativa impugnata non rispecchierebbe il reale andamento del servizio prestato e sarebbe frutto di un giudizio penalizzante, asseritamente condizionato da rapporti conflittuali insorti con i superiori gerarchici, in particolare con il capitano comandante della Compagnia di -OMISSIS- e il ten. col. Comandante del Nucleo provinciale di -OMISSIS-, estensori della scheda impugnata, in relazione anche a vicende concernenti l’esenzione dall’obbligo vaccinale.
1.2. Ciò premesso, con due articolati motivi di diritto, il ricorrente ha dedotto: “I Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1025 e seguenti del D.Lgs. n. 66/2010 e degli artt. 688 e seguenti, del D.P.R. n. 90 del 2010. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, anche sub specie di carenza di armonia tra il giudizio, le voci e la qualifica finale ”. Viene dedotta, in sintesi, la violazione degli artt. 1025 ss. d.lgs. n. 66/2010 e 688 ss. d.P.R. n. 90/2010 (e delle I.D.C. – Istruzioni Documentazione Caratteristica del Personale, diramate con lettera del 25 novembre 2008). Nel ricorso si sostiene che la documentazione caratteristica deve registrare un giudizio diretto, obiettivo e tempestivo, ispirato a imparzialità e equità. Muovendo da tale cornice, il ricorrente lamenta che la scheda Mod. B impugnata sarebbe viziata da sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, in particolare per carenza di armonia tra le voci analitiche, i giudizi complessivi e la qualifica finale di “inferiore alla media”.
A sostegno di questa tesi, si evidenzia che molte voci interne sarebbero in realtà attestate su livelli “ nella media ” (e talora “ superiori alla media ”, come per il vigore fisico), mentre le valutazioni negative (“ titubante ”, “ non sempre esemplare ”, “ talvolta non trasparente ”, “ accettato solo da chi lo conosce a fondo ”, lacune professionali, gestione del personale e capacità relazionali “ non sempre adeguate ”, carenze in iniziativa, affidabilità, decisionalità e predisposizione al comando) sarebbero non coerenti con il profilo del militare e tra loro disarmoniche. Nel ricorso si sottolinea inoltre che tali giudizi non terrebbero conto del difficile contesto operativo sopra descritto (contrassegnato come detto da carenza di personale e da condizioni organizzative gravose), né dei risultati conseguiti nel periodo (operazioni di p.g. eseguite, sequestri, recuperi, ecc.) e soprattutto dell’episodio del salvataggio del neonato, valorizzato con un encomio e attestati istituzionali, ritenuto incompatibile con valutazioni come “ titubante ” o “ coraggio nella media ”.
Il ricorrente aggiunge che la scheda valutativa sarebbe anche contraddittoria perché, pur attestando in alcune voci il “ senso della disciplina ” e il rispetto delle regole, i giudizi discorsivi del compilatore e del revisore descriverebbero una carenza di impegno e di diligenza. Inoltre, l’assenza di qualsiasi sanzione disciplinare o di richiami formali nel periodo in questione costituirebbe indice ulteriore della inattendibilità della valutazione negativa. In conclusione, viene chiesto l’annullamento della scheda per violazione di legge ed eccesso di potere, e dell’ammonimento formale per illegittimità derivata.
Sub II il ricorrente deduce Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1025 e seguenti del D.Lgs. n. 66/2010 e degli artt. 688 e seguenti, del D.P.R. n. 90 del 2010. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà e carenza di motivazione ”.
Il ricorrente con il secondo e ultimo motivo deduce violazione delle disposizioni suindicate ed eccesso di potere sotto svariati profili con riferimento specifico alla tempistica e alle modalità di redazione della documentazione caratteristica nel periodo oggetto di valutazione.
In particolare, richiamata la disciplina che collega il tipo di documento da redigere alla durata del servizio prestato (scheda valutativa per periodi superiori a 180 giorni; rapporto informativo per periodi compresi tra 60 e 180 giorni; mancata redazione per periodi inferiori), il ricorrente contesta la gestione del trasferimento temporaneo presso il Nucleo Informativo Operativo di -OMISSIS- -OMISSIS-. A suo avviso, l’interruzione di un solo giorno del servizio presso tale reparto avrebbe determinato una artificiosa frammentazione del periodo di impiego, con l’effetto di ricondurlo entro limiti temporali tali da giustificare la redazione dei soli “ elementi di informazione ”, anziché di un autonomo documento valutativo più incisivo.
Secondo la prospettazione difensiva attorea, tale scelta organizzativa sarebbe stata funzionale a mantenere la competenza valutativa in capo ai medesimi superiori gerarchici già titolari della redazione della scheda Mod. B impugnata, evitando l’intervento di un diverso compilatore che avrebbe potuto esprimere un giudizio difforme. In tale situazione, il ricorrente sostiene che la valutazione positiva contenuta negli “ elementi di informazione ” redatti dal superiore del -OMISSIS- costituirebbe un indice significativo di discordanza rispetto alla scheda valutativa finale e, quindi, un sintomo di sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, non essendo state adeguatamente spiegate le ragioni della diversa valutazione.
Il ricorrente conclude nel senso che la gestione del periodo di impiego temporaneo e la mancata valorizzazione della valutazione resa presso il -OMISSIS- avrebbero inciso negativamente sulla completezza e sulla correttezza dell’istruttoria, determinando un giudizio finale illogico, contraddittorio e non adeguatamente motivato.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, con atto meramente formale.
3. Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 211 del 9.10.2025 è stata disposta l’acquisizione, da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di una succinta e documentata nota di chiarimenti sulla vicenda per la quale è controversia, anche per verificare l’eventuale sopravvenienza di fatti nuovi rilevanti ai fini della persistenza dell’interesse a vedere deciso il ricorso nel merito.
3.1. In riscontro all’ordinanza suddetta, il Ministero della difesa ha depositato una relazione di chiarimenti, con la quale è stato ricostruito in sintesi il contenuto della documentazione caratteristica. Il Ministero ha inoltre sostenuto la legittimità della valutazione impugnata, la coerenza e consequenzialità tra le numerose voci analitiche negative e la qualifica finale attribuita, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella redazione dei documenti caratteristici.
4. Nel corso dell’udienza straordinaria odierna, fissata in attuazione delle misure PNRR della Giustizia amministrativa, la causa è stata brevemente discussa e quindi introitata per la decisione.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
6. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente nella memoria di replica, e ribadita all’udienza di discussione, imperniata sulla qualificazione, come atto difensivo autonomo, della relazione istruttoria depositata dall’Amministrazione resistente in ottemperanza all’ordinanza presidenziale n. 211/2025.
6.1. Il documento contestato non costituisce infatti un atto difensivo autonomo dell’Amministrazione, né una memoria introduttiva di nuove argomentazioni giuridiche in violazione degli artt. 22 e 23 c.p.a., ma si configura come un contributo istruttorio reso dall’amministrazione su richiesta del giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi di cui il Tribunale è titolare. Si tratta, in altre parole, di una sintetica relazione diretta a fornire chiarimenti ed elementi conoscitivi sui fatti oggetto di controversia.
Con tale relazione, lungi dall’introdurre elementi nuovi o tardivi rispetto al thema decidendum , l’Amministrazione della difesa si è limitata a illustrare e a rendere intellegibili le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, mediante il richiamo a circostanze e ad atti interni già esistenti e formatisi nel periodo oggetto della valutazione stessa. Essa non integra, pertanto, né una memoria difensiva in senso proprio, né una inammissibile motivazione postuma del provvedimento finale, risolvendosi piuttosto in una nota di chiarimenti di carattere tecnico-istruttorio ammissibile e coerente con la natura della controversia.
Deve, inoltre, rilevarsi che il deposito della relazione istruttoria non ha determinato alcuna lesione del contraddittorio, avendo il ricorrente potuto prendere cognizione del suo contenuto e svolgere compiute difese sul punto.
7. Nel merito, occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la redazione dei documenti caratteristici del personale militare costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento, della contraddittorietà intrinseca o dello sviamento di potere (v. anche TAR Sardegna, sez. I, sentenze n. 316/2023, n. 434/2023 e n. 887/2025 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori).
Il giudizio caratteristico finale , infatti, si fonda sulla diretta conoscenza del valutando da parte dei superiori gerarchici e mira a registrare, in modo sintetico ma complessivo, il rendimento fornito nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’insieme delle qualità fisiche, morali, intellettuali e professionali espresse nell’espletamento dell’incarico.
Ne consegue che il giudice amministrativo, chiamato dal ricorrente / militare a sindacare la legittimità del potere amministrativo esercitato in questa materia, non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né procedere a una rilettura atomistica delle singole voci interne, essendo chiamato unicamente a verificare la coerenza complessiva del giudizio e la sua ragionevolezza alla luce degli elementi istruttori che emergono dall’istruttoria.
In proposito, di recente la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1243 del 14 febbraio 2025, p. 16., ha ribadito tale concetto chiarendo che: “- in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un'analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando; - le censure rivolte nei confronti dei giudizi espressi dalla scala gerarchica, allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all'autorità militare, sono inammissibili, salvo il limite della abnormità (sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti) che spetta al ricorrente dimostrare. In virtù di tale limitato sindacato, l'eventuale abnormità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi; - nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Del resto, le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico; - la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può, quindi, essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche ”.
Calando i principi esposti sopra all’interno della vicenda odierna, e rammentata la ristrettezza dell’ambito del sindacato giurisdizionale consentito in questa materia, il Collegio non ravvisa elementi macroscopici tali da far ritenerne manifestamente illogico o irragionevole il giudizio finale contestato, anche rispetto ai giudizi espressi nelle valutazioni degli anni precedenti, considerando che i vari aspetti (qualità personali, modalità di svolgimento dell’attività e organizzazione del lavoro) possono essere condizionati, e dunque mutare nel rendimento che se ne percepisce, a causa di fattori contingenti.
7.1. Nel caso in esame, dalla scheda valutativa impugnata (doc. 1 del ricorrente) emerge una chiara e significativa prevalenza di giudizi collocati su un livello inferiore alla media.
In particolare, come risulta dalla scheda valutativa, le voci analitiche di segno negativo risultano numericamente preponderanti, essendo stati espressi quattordici apprezzamenti negativi, di cui tredici di livello corrispondente alla qualifica di “ inferiore alla media ” e uno addirittura di livello “i nsufficiente ”, circostanza che rende inevitabile, secondo le Istruzioni sulla documentazione caratteristica, l’attribuzione della qualifica finale contestata.
Si vuole qui fare riferimento, in particolare, alle qualità professionali, alla capacità di comando, alla gestione del personale e all’iniziativa, profili che risultano presi in considerazione in modo coerente anche nel giudizio complessivo finale.
La qualifica finale di “ inferiore alla media ” risulta, pertanto, logicamente consequenziale rispetto al quadro valutativo globale, e non è inficiata dalla presenza di alcune voci attestate sulla “ media” , atteso che, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, l’armonia richiesta non implica necessariamente uniformità piena delle aggettivazioni, ma richiede soltanto una coerenza complessiva tra i giudizi analitici parziali e la valutazione finale.
Ne consegue che le censure di illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito degli apprezzamenti svolti, richiesta inammissibile in questa sede giurisdizionale.
8. In linea con i precedenti di questo Tribunale, i documenti caratteristici non esigono una motivazione analitica o di tipo narrativo , essendo sufficiente che il giudizio finale trovi un fondamento adeguato nelle aggettivazioni espresse nelle singole parti del documento, e presenti un rapporto di armonia e consequenzialità con esse.
Nel caso in esame, il giudizio complessivo finale risulta puntualmente sorretto dalle valutazioni analitiche formulate nelle parti I, II e III della scheda, sicché non è ravvisabile alcuna carenza motivazionale, o contraddittorietà interna.
8.1. Quanto al dedotto peggioramento rispetto alle valutazioni precedenti, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza citata, l’oscillazione di un solo livello valutativo rientra nella fisiologica autonomia delle valutazioni annuali e non integra un declassamento “vistoso” tale da imporre un obbligo di motivazione rafforzata.
La pretesa del ricorrente, nella sostanza, di attribuire alle valutazioni pregresse un effetto vincolante sui contenuti della successiva documentazione caratteristica è infondata, poiché ciascun documento valutativo è autonomo e riferito esclusivamente al periodo oggetto di esame.
A questo proposito pare il caso di ribadire l’importanza del principio di autonomia delle valutazioni, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui v. anche TAR Sardegna, I, nn. 1010/2023 e 316/2023, p. 8.3. e, ivi, svariati riferimenti a precedenti giurisprudenziali), in base al quale, ove anche l’andamento delle valutazioni nel tempo mostri uno stabile apprezzamento dei superiori, ciò non è di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi significativi, a ritenere illegittimo il provvedimento valutativo sfavorevole. Sul punto, è stato – e va - rimarcato come le valutazioni periodiche siano preordinate a “pesare”, volta per volta, la qualità dell’attività lavorativa svolta, le capacità dimostrate dal dipendente (verificando se le aspettative attese si siano realizzate), lo sviluppo nel tempo delle qualità di base, i risultati raggiunti (conf., sul punto, TAR Sardegna, I, sentenza n. 887/2025).
9. Ne può attribuirsi rilievo decisivo, ai fini di una verifica di (il)legittimità della scheda, all’assenza di sanzioni disciplinari o alla presenza di singoli episodi positivi e di encomi.
Come affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, richiamata nella sentenza n. 887/2025 cit., la valutazione caratteristica non ha natura disciplinare e non presuppone necessariamente l’irrogazione di sanzioni, potendo legittimamente attestarsi su livelli inferiori alla media anche in assenza di provvedimenti punitivi.
Parimenti, gli episodi positivi, pur meritevoli di apprezzamento, non assumono carattere vincolante, dovendo la valutazione finale riguardare il rendimento complessivo nel periodo considerato.
Coerentemente con tali principi, ed esaminando la vicenda più in dettaglio, a ciò si aggiunga che il servizio prestato dal ricorrente presso il Nucleo Informativo Operativo del Comando Provinciale di -OMISSIS- ha avuto una durata estremamente limitata (18 giorni effettivi) ed è stato svolto con mansioni di carattere prevalentemente informativo e burocratico, del tutto eterogenee rispetto alle funzioni di comando esercitate presso la Stazione di -OMISSIS-, cui si riferisce in via principale la scheda valutativa impugnata.
La relativa valutazione, resa mediante “elementi di informazione”, non attribuisce qualifiche finali e, secondo la disciplina di settore, ha carattere tutt’altro che vincolante ai fini della redazione del documento caratteristico annuale, potendo al più costituire un elemento conoscitivo concorrente.
Ne consegue che la presenza di un giudizio positivo riferito a tale limitato segmento temporale non è idonea, di per sé, a scalfire la coerenza complessiva della valutazione annuale, né a rendere illogica o contraddittoria la qualifica finale attribuita, che resta ancorata al rendimento del ricorrente nell’espletamento dei compiti di comando per la parte largamente prevalente del periodo in esame. Al contrario, come emerge dalla documentazione istruttoria richiamata dall’Amministrazione, le valutazioni formulate risultano coerenti con rilievi ispettivi, interventi correttivi e richiami formali intervenuti nel periodo di riferimento sì che, in definitiva, non può ritenersi dimostrato un uso distorto del potere valutativo.
10. Parimenti infondate sono le censure relative alla mancata valorizzazione di singoli episodi positivi, quali operazioni di servizio o l’intervento di salvataggio del neonato, per il quale il ricorrente ha ricevuto un encomio.
Tali elementi, pur positivi e meritevoli di apprezzamento, non assumono carattere decisivo né vincolante ai fini della valutazione caratteristica la quale, giova ripeterlo, è diretta a giudicare il rendimento complessivo nell’arco dell’intero periodo considerato e non può essere ancorata a singoli episodi, ancorché rilevanti.
Proprio la natura globale e sintetica del giudizio caratteristico, unitamente all’ampia discrezionalità tecnica che lo connota, esclude che l’Amministrazione fosse tenuta a effettuare una valutazione specifica e analitica dei singoli elementi positivi del servizio, ancorché ricompresi nel periodo oggetto di valutazione.
Tali elementi, pur rilevanti, possono essere apprezzati solo nel contesto complessivo del rendimento espresso e non impongono, di per sé, una motivazione puntuale circa la loro mancata valorizzazione, qualora, come è accaduto nel caso de quo, il giudizio finale risulti coerente con una pluralità di rilievi negativi concernenti profili essenziali dell’azione di comando (cfr. T.A.R. Lazio Roma, II sez. stralcio, sent. n. 6419/2020).
11. Infine, non risulta dimostrato alcun sviamento di potere o intento ritorsivo.
Le valutazioni compiute trovano riscontro in una pluralità di rilievi ispettivi, richiami formali e annotazioni di servizio, puntualmente menzionati nella documentazione difensiva dell’Amministrazione, che attestano criticità ricorrenti nella gestione del servizio, del personale e del carteggio, riferite al periodo oggetto di valutazione e non univocamente riconducibili, sotto il profilo causale, alle vicende personali richiamate dal ricorrente. In assenza di elementi oggettivi e univoci idonei a dimostrare un uso distorto del potere valutativo, le doglianze sul punto si risolvono in mere congetture, inidonee a scalfire la presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
13. Tuttavia, la natura della vertenza e taluni profili di complessità specie in fatto della stessa giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, tenutasi con modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.