TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP Paola
Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28915 del R.G.A.C.C. dell'anno
2024 e vertente
TRA
C.F, (Avv. Andrea Ruocco); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(Avv. Massimo Mannocchi); Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c, iscritto a ruolo in data 1° luglio 2024 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1 [...]
Contr
(d'ora in avanti premettendo di aver stipulato, il Controparte_1
4 maggio 2001, con l' un contratto per l'apertura di una “una linea di CP_3 credito con carta c.d. carta revolving” e lamentando la mancata indicazione nel contratto della clausola di determinazione degli interessi e del TAEG, eccepiva in via principale la nullità della clausola di determinazione degli interessi con violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 c.c. e la restituzione delle somme mutuate ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB o ai tassi legali ex art. 1284 cc.; in via subordinata, lamentava la violazione delle norme sul collocamento dei prodotti finanziari per essere stato il contratto sottoscritto da un soggetto non legittimato con nullità integrale e applicazione al rimborso dei tassi legali.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso deducendo la mancanza di prova della domanda della ricorrente in ragione del mancato deposito del contratto di apertura credito con carta c.d. carta revolving, peraltro chiuso nel giugno del 2020 (cfr. estratto conto in doc.
2 ricorso), della carenza di interesse ad agire essendo la domanda volta ad ottenere un accertamento di nullità per escludere il conteggio pro futuro degli interessi ma relativamente ad un contratto già estinto, per l'irrilevanza della difformità tra TAEG indicato in contratto ed effettivamente applicato ai fini della nullità e, infine, per l'errata applicazione della normativa prevista in tema di nullità del contratto per collocazione sul mercato da parte di un soggetto non legittimato.
All'udienza del 28 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, innanzitutto, premesso che anche in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un. n.
13533/01).
Nel caso di specie parte ricorrente ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento della nullità di un contratto di apertura di credito con rilascio di carta di credito c.d. revolving pacificamente estinto, come si evince anche dall'estratto conto depositato dalla stessa (cfr. doc. 2 ricorso).
Di detto contratto, peraltro, la ricorrente non ha curato il deposito in giudizio con ciò impedendo ogni verifica sulla effettiva sussistenza dei motivi di nullità dedotti, peraltro, esclusivamente riferibili al contratto di finanziamento stipulato contestualmente, presente in atti.
Tale contratto, tuttavia, non è oggetto della domanda promossa in questa sede, che riguarda la nullità del contratto di apertura di credito con concessione di carta revolving.
2 , quindi, agisce in giudizio senza dedurre l'avvenuta estinzione Parte_1 del rapporto di credito c.d. revolving, avvenuta nel giugno del 2020, e senza specificare quali siano le somme utilizzate e dunque da restituire alla Banca e quali gli interessi e a che tasso (maggiore di quello legale/sostitutivo) conteggiati e applicati dalla Banca.
La mancata specifica allegazione delle condizioni da considerare indeterminate, come dei tassi da ritenere usurari e/o del calcolo in base al quale gli stessi avrebbero superato la soglia usura, è in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull'onere di specifica allegazione nell'ambito dell'indeterminatezza delle condizioni e dell'usurarietà dei tassi
(cfr. Sez., Un., n. 19597/20).
Quanto all'unica allegazione specifica della ricorrente, ovvero la mancata o errata indicazione del TAEG, va rilevato che quest'ultimo non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, infatti, denominato anche ISC (indice sintetico di costo) è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia. Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato, non può essere fatta rientrare nella nozione di
“prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Ne deriva che non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Parimenti è infondata l'eccezione di nullità del contratto con cui è stata concessa la linea di credito revolving per violazione dell'art. 3, d.lgs. n. 374 del
1999.
Quest'ultimo riguarda, infatti, gli agenti in attività finanziaria , ovvero quei soggetti abilitati a fungere da intermediario del credito ai sensi dell'art. 121
t.u.b., il quale riconosce tale qualità a “qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste
3 dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”, categoria che non include il rivenditore che ha proposto e presso il quale è stato stipulato il contratto di apertura di credito.
Nessuna nullità può pertanto discendere dal fatto che il contratto in questione, sottoscritto presso il rivenditore di elettrodomestici, oltre ad essere finalizzato all'acquisto di beni venduti dallo stesso, prevedesse fin dall'origine anche il rilascio al consumatore di una carta di credito revolving da parte del soggetto finanziatore.
Tanto basta per il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1 rigetta il ricorso condanna in favore di Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
[...]
1700,00, oltre spese generali e oneri di legge
Così deciso in Roma l'8 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
4