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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da AN CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano Difeso dall'avv. Zecca Eliana del Foro di Milano Lette le conclusioni della Procuratrice generale, nella persona della Sostituta Assunta Coccomello che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione avverso il regolamento dell'istituto detentivo di Milano Opera, nella parte in cui fa divieto ai detenuti di acquistare vino e birra, acquisto che per tali bevande è ammesso, a determinate condizioni, ex art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000. 1.1. Il Tribunale, in sede di reclamo, ha osservato che doveva ritenersi la legittimità del divieto imposto con norma regolamentare interna, sul rilievo che, a fronte del divieto di accumulo di tale alimento, in uno con la riscontrata indisponibilità di locali da destinarsi al consumo collettivo dei pasti, la disciplina stabilita dal regolamento interno doveva ritenersi legittima. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1072 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 04/12/2025 Ha pertanto respinto il reclamo interposto, osservando, ad ulteriore fondamento della propria decisione, che, diversamente da quanto opinava il detenuto, la norma regolamentare che stabilisce il divieto di accumulo dell'alcol di cui all'art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000 non avrebbe potuto trovare soddisfazione mediante le periodiche perquisizioni disposte all'interno dei locali dell'istituto di pena. 2. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del condannato, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000 e dell'art. 9 legge n. 354 del 1975, e, sotto altro profilo, vizio motivazionale per la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente assume la ravvisabilità di una posizione di diritto soggettivo del detenuto rispetto all'acquisto e al consumo di bevande alcoliche, secondo la misura e le modalità regolamentari stabilite e, conseguentemente, sarebbe erroneo ritenere che, ove l'Amministrazione non sia in grado di garantire la corretta regolamentazione del suo esercizio, possa derivarne, tout court, il divieto di acquisto. 2.2. Con il secondo motivo, censura la violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), legge n. 354 del 1975, ravvisando in capo al detenuto una posizione di diritto soggettivo, non già di mera aspettativa, come ha invece ritenuto, seppure implicitamente, il Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale, pur ritenendo il reclamo ammissibile, ha tuttavia incongruamente escluso che la descritta posizione soggettiva sia riconducibile al diritto a una sana alimentazione di cui all'art. 9 legge n. 354 del 1975. 2..3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo ex art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000, dall'altro, ha concluso che l'impossibilità oggettiva di regolamentarne il consumo può giustificare siffatto divieto. 4 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, censura la violazione degli artt. 3, 27 Cost., art. 3 CEDU in relazione al principio di proporzionalità, che comporterebbe la necessità che le limitazioni dei diritti del detenuto fossero ispirate a proporzione, requisito assente nel caso in oggetto, caratterizzato da una irragionevole e sproporzionata incidenza delle restrizioni sul diritto riconosciuto dalle fonti. Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento della decisione e delle conseguenti statuizioni. 2 CONSIDERATO OM DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. I quattro motivi di ricorso, tra loro collegati, meritano trattazione unitaria, afferendo, ciascuna questione dedotta, al tema della sussistenza di un diritto soggettivo in capo al detenuto rispetto al consumo di vino e birra e a quello della conseguente legittimità delle limitazioni e del divieto di consumo, come previsto dal Regolamento dell'Istituto penitenziario di Milano Opera. 1.1. Il quadro normativo di riferimento si condensa nell'art. 14, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000, che recita: "Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. È consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche." A mente dell'art. 11, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, è stabilito, inoltre, che nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose. 1.2. Alla luce delle disposizioni richiamate, è evidente che il regolamento penitenziario, nella misura in cui si fa carico delle contenuto e delle modalità in cui si deve esplicare il diritto all'alimentazione del detenuto e prevedendo la specifica facoltà di consumare di birra e vino, pur secondo i limiti stabiliti, contempli un diritto soggettivo al consumo, misurato, di tali bevande, compreso nel più ampio spettro del diritto alla sana alimentazione, a sua volta estrinsecazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. 2. Sulla base del tratteggiato quadro normativo, deve, quindi, ritenersi che il regolamento dell'istituto, laddove nega la possibilità, per i detenuti della Casa di reclusione di Opera, di acquistare e consumare vino e birra tout court, è suscettibile di reclamo davanti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 35-bis legge n. 354 del 1975. 2.1. Al riguardo, va ribadito che la sussistenza di un diritto soggettivo in capo al detenuto non viene meno per il sol fatto che siano riconosciuti all'Amministrazione poteri conformativi sullo stesso. In tale caso, si pone la correlata necessità che sia svolta una puntuale verifica giudiziale, attraverso l'impiego del canone di ragionevolezza, circa i limiti alla fruizione del diritto stesso. Tanto è stato affermato, mediante il principio così massimato e condiviso dal Collegio: «In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve 3 investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale» (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa circondariale di Nuoro, Rv. 286716-01). 2.2. Con specifico riferimento al tema relativo al consumo di vino e birra, lo stesso regolamento n. 230 cit. prevede che il diritto al consumo di queste bevande sia esercitato secondo precise modalità, stabilite dalla medesima norma secondaria, che specifica come l'assunzione debba effettuarsi all'interno dei locali deputati a refettorio. La disposizione prevede, inoltre, il divieto di accumulo di tali generi alimentari. Laddove non possano essere garantite le descritte condizioni, ne consegue la legittimità del provvedimento amministrativo, a vocazione organizzativa, con il quale si fa divieto di consumo dell'alimento, decisione che scaturisce da un'operazione di bilanciamento tra il diritto in oggetto e le esigenze di organizzazione all'interno dell'istituto. 2.3. Vengono in gioco, parimenti, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema del diritto all'acquisto di beni al cd. sopravvitto, che offrono argomento utile nel caso di specie, afferendo alla tematica delle limitazioni, giustificate da ragioni organizzative, al relativo esercizio. Così, è stato affermato, circa l'acquisto di farina alimentare, che «In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione» (Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024, Casa circondariale di Sassari, Rv. 286328-01: fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali). E, parimenti, è stato affermato, a proposito del suddetto bilanciamento, che, «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819-01). 3. Alla luce del quadro tratteggiato, il provvedimento impugnato, lungi dall'essere viziato, risulta essere coerente con le disposizioni del regolamento n. 230 del 2000, non presentando, pertanto, alcuna aporia, né in termini di violazione di legge, né di vizio motivazionale, né di 4 violazione di norme sovraordinate, siano esse Costituzione o CEDU, atteso che si conforma al rispetto dei parametri normativi indicati e, sulla base di un articolato motivazionale inattaccabile, offre un coerente percorso argomentativo delle ragioni giustificative, sul piano organizzativo, della conformazione del diritto, non scalfito dai motivi di ricorso. Da quanto precede conseguono, in conclusione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 dicembre 2025.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 dicembre 2025.