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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2024, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfonso Romanello;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti CP_1
Francesco Corvino e Antonino De Luca, Funzionari dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
Quindi, in data odierna, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante ha richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'invalidità pari o superiore al 74%.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., siccome incardinato in questa sede, presuppone l'esistenza dei requisiti socio-economici previsti per legge onde potere accedere alla prestazione richiesta.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha prodotto l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato per dimostrare la disoccupazione al momento della domanda.
Peraltro, richiesto a regolarizzare la produzione documentale che attestasse tale requisito, parte ricorrente non ha provveduto all'incombente contravvenendo, di fatto, alla richiesta del giudice procedente.
Deversi rilevare, peraltro, che la documentazione che comprovava lo stato di disoccupazione, solo in presenza di un'invalidità pari o superiore al 46% in sede amministrativa, in caso di riconoscimento della prestazione richiesta, avrebbe determinato la liquidazione degli emolumenti conseguenziali da parte dell'ente previdenziale.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
2 a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 27 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfonso Romanello;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti CP_1
Francesco Corvino e Antonino De Luca, Funzionari dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
Quindi, in data odierna, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante ha richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'invalidità pari o superiore al 74%.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., siccome incardinato in questa sede, presuppone l'esistenza dei requisiti socio-economici previsti per legge onde potere accedere alla prestazione richiesta.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha prodotto l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato per dimostrare la disoccupazione al momento della domanda.
Peraltro, richiesto a regolarizzare la produzione documentale che attestasse tale requisito, parte ricorrente non ha provveduto all'incombente contravvenendo, di fatto, alla richiesta del giudice procedente.
Deversi rilevare, peraltro, che la documentazione che comprovava lo stato di disoccupazione, solo in presenza di un'invalidità pari o superiore al 46% in sede amministrativa, in caso di riconoscimento della prestazione richiesta, avrebbe determinato la liquidazione degli emolumenti conseguenziali da parte dell'ente previdenziale.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
2 a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 27 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
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