TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3771 R.G. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del
28.1.25, e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Corbo, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Ponte, alla Via Don Vittorino Morone n. 7.
RICORRENTE
E
, residente in [...]. Terre Controparte_1 C.F._2
Rouge. . Costa d' Avorio Per_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Scioglimento di unione civile.
1 CONCLUSIONI: Il ricorrente ha concluso come da verbale dell' udienza del 28.1.25 da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto;
il P.M. ha concluso come da atto in data
13.6.24.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.23 , premesso di aver costituito il 28.4.22 in Parte_1
Benevento una unione civile con , e che non vi erano figli Controparte_1
comuni delle parti, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento dell'unione civile ex art. 1,
co. 24 legge 20 maggio 2016 n. 76, iscritta nei registri dello stato civile del Comune di
Benevento nell' anno 2022, n. 1, parte 1, senza proporre ulteriori domande.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva per l'udienza di comparizione del CP_1
28.1.25.
All' esito di tale udienza, sentito il solo ricorrente, ed attesa la mancanza di domande di contenuto economico, la causa era riservata alla decisione del Collegio.
La legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha introdotto l'unione civile tra persone dello stesso sesso
“quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”, ed ha regolamentato la disciplina delle convivenze di fatto.
Lo stesso testo normativo ha previsto che l'unione civile, al pari del matrimonio, possa sciogliersi esclusivamente in presenza di una delle cause previste dalla legge, individuate nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte (art. 1, c.22), nella rettificazione di sesso (art. 1, c.26), in una delle fattispecie previste dall' art. 3, n.1,2, lett. a), c), d), e) della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898 sul divorzio (art. 1, c.23); poi, come nel caso di specie, “ l'unione
civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà
di scioglimento dinanzi all' ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento
2 dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di
scioglimento dell'unione” (art. 1, co.24).
Il suddetto procedimento prevede una fase amministrativa ed una fase giudiziale.
In particolare, quando la dichiarazione di scioglimento sia resa disgiuntamente da una sola parte, il dettato normativo richiede un duplice adempimento.
L'art. 63, co. 1 lett. g-quinquies del D.P.R. 396/2000, come modificato dal D.lgs 19.1.17 n. 5,
onera infatti la parte che intenda esprimere la volontà di scioglimento dell'unione disgiuntamente, di renderlo noto all' altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento all' indirizzo di residenza anagrafica, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea.
L' Ufficiale dello Stato Civile, nel momento in cui raccoglie la dichiarazione di scioglimento,
è tenuto a verificare l'effettiva spedizione della raccomandata e a provvedere ad annotare la dichiarazione della parte nell'atto costitutivo dell'unione.
Una volta decorso il termine di tre mesi dall' adempimento, va proposta domanda giudiziale.
Nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti di legge per lo scioglimento dell'unione civile previsti dall' art. 1, c. 24 legge n. 76/16, come sopra richiamati.
Risulta innanzitutto rispettata la formalità dell'invio della comunicazione all' , come CP_1
richiesto dall' art. 63, c. 1 lett. g-quinquies del D.P.R. n. 396/2000 modificato dal D.lgs 5/17 n.
5, con la quale è stato edotto dell'intendimento del di sciogliere l'unione civile, ossia Pt_1
la notifica in data 28.4.23 a mezzo UNEP all'indirizzo di residenza in Costa D'Avorio del resistente, quale ultima residenza nota.
Successivamente il , in data 13.6.23, ha manifestato la volontà di scioglimento Pt_1
dell'unione costituita con dinanzi all' Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile di Benevento, il quale accertata l'avvenuta notifica al resistente, ha provveduto alla relativa annotazione nel Registro delle Unioni Civili iscritta al n. 2, Parte II, anno 2023.
3 In data 25.10.23, decorsi 90 giorni dall' avvio dell'iter amministrativo ex art. 1, c. 24 della
Legge n. 76/16, in assenza di alcuna manifestazione di volontà dell' , è stata comunicata CP_1
la conclusione, con esito negativo, dell'iter procedurale di scioglimento volontario dell'unione civile, iscritto al n. 2, parte II del Registro delle unioni civili, anno 2023. (cfr. esito conclusionale iter amministrativo).
Tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (13.6.23) e la data di deposito del ricorso (23.11.23) è decorso il termine di tre mesi richiesto per la procedibilità della domanda.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato nelle forme dell'art. 143 CPC, e non si ha motivo di dubitare della regolare instaurazione del contraddittorio.
In assenza di figli e di domande di contenuto economico nessun' altra statuizione deve essere assunta.
Tenuto conto della natura del giudizio e dei motivi della decisione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del P.M. presso questo Controparte_1
Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita da e Parte_1 CP_1
in Benevento il 28.4.22, iscritta nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Benevento nell' anno 2022, n. 1, parte 1;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4 3. compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.2.25.
Il Presidente est.
(dr. Ennio Ricci)
5