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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 9608/2025 del R.G. Tra ed , nella qualità di genitori della minore Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Palomba;
Persona_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_2
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto in favore della
[...] minore il riconoscimento dell'indennità di frequenza disciplinata dalla legge n. 289/90 nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta la minore come descritte in ricorso. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della minore, esponendo quanto segue:
“…CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE Occasionale episodio di epilessia di tipo assenza, in follow-up negativi e senza necessità di alcuna terapia farmacologica. Collaborante al dialogo, orientata. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetta , Persona_1
è quello di verificare se, a causa delle medesime, è da ritenersi minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, onde ottenere il riconoscimento dell'indennità
1 di frequenza ex lege 295/90, nonché persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui all' art. 3 comma 3 L. 104/92 con connotazione di gravità. Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico - cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato essenzialmente da “Occasionale episodio di epilessia di tipo assenza, in follow-up negativi e senza necessità di alcuna terapia farmacologica. Collaborante al dialogo, orientata. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. In concreto, il giudizio medico legale deve scaturire da una matematica valutazione di tutte le infermità diagnosticate, facendo riferimento alle minorazioni e malattie invalidanti direttamente contemplate nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 ovvero secondo un criterio analogico rispetto a quelle tabellate, e rammentando che quelle con una percentuale inferiore al 10% non vanno prese in considerazione se non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce percentuali invalidanti superiori. Tanto premesso, non si ritrova alcuna patologia degna di nota o comunque sufficientemente invalidante da poter essere valutata con riferimento ad un codice tabellare. Alla luce di ciò è possibile affermare che il minore è da ritenersi “NON INVALIDO Persona_1 civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3
o minore non invalido art. 2 L.118/71” senza diritto all'indennità di frequenza confermando quanto già espresso dalla Commissione Medica di Prima Istanza. Si ritiene inoltre che tale condizione psicologica non determini uno svantaggio sociale tale da giustificare il riconoscimento dello status di portatore handicap;
pertanto, è da ritenersi NON portatore di handicap confermando anche in questo caso quando già espresso dalla Commissione Medica di Prima Istanza… CONCLUSIONI
, nata a [...] il [...] e residente in [...], è Persona_1 affetto da “Occasionale episodio di epilessia di tipo assenza, in follow-up negativi e senza necessità di alcuna terapia farmacologica. Collaborante al dialogo, orientata. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L.118/71
2) Si conferma quale NON portatore di handicap
3) Entrambi i giudizi sono ritenersi dalla data della domanda amministrativa del 26/01/2024”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione
2 della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto dichiararsi che la minore non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di frequenza disciplinata dalla legge n. 289/90. Deve inoltre dichiararsi che la minore non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_2 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_2 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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