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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.5758/2021 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Alessandra Pesci Giudice dott. Marina Righi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.5758/021 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatrice Villadoro e con domicilio Parte_1
eletto presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia come da mandato allegato alla comparsa di costituzione del 14.10.2022.
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Zanatta del Foro di Controparte_1
Roma e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Villorba come da mandato separato alla memoria di costituzione del 29.8.2025.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL nella persona del Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Con la nomina del Curatore speciale: Avv.to Livia Papa Centurrino
Conclusioni della ricorrente:
1) Affidarsi in via super esclusiva alla madre i due figli minori e , con la Per_1 Per_2
quale risiederanno;
2) Disporre il prosieguo del monitoraggio - in capo alla coppia genitoriale e ai minori - dei servizi sociali competenti, con relazione trimestrale;
3) A parziale modifica dell'attuale regime di visita del padre indicato dai Servizi e/o che sarà elaborato dai Servizi, disporre che i viaggi di andate ( – e di Per_3 Per_4
ritorno ( – ) siano a cura e spese del padre;
Per_4 Per_3
4) Valutare alla luce degli ultimi gravi episodi occorsi (riportati nelle relazioni depositate), il ripristino della modalità protetta per gli incontri padre-figli, in particolare rispetto alla GL;
Per_1
5) Stabilirsi a carico del padre, la somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, che sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
6) Porre a carico del marito altresì l'assegno di mantenimento di € 300,00 a favore della moglie, che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Condannare il padre ai sensi dell'art. 709 ter cpc al risarcimento danni nei confronti dei figli minori nella misura che Codesto Tribunale riterrà equa:
8) Condannare il padre ai sensi dell'art. 709 ter n. 4) al pagamento di una sanzione amministrativa prevista ex lege a favore della cassa delle ammende;
9) Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
10) Ordinarsi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oderzo (TV) di annotare a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2013, l'emanando provvedimento di separazione dei coniugi.
11) Con Osservanza Ordinarsi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oderzo (TV) di annotare a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2013, l'emanando provvedimento di separazione dei coniugi;
Conclusioni del convenuto: come in atti.
2 conclusioni del Curatore speciale:
Voglia il Tribunale adito, nell'interesse dei minori e Per_1 Persona_5
Nel merito
- Confermare l'affidamento super-esclusivo dei minori e Persona_6 Persona_5
alla madre prevedendo che la stessa possa assumere autonomamente Parte_1
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, ivi comprese le decisioni relative all'istruzione e alla salute degli stessi, fermo in ogni caso il dovere di informare il padre;
- Confermare il collocamento prevalente dei minori e con la madre Per_1 Persona_5
presso la quale manterranno la residenza anagrafica;
Parte_1
- Disporre che il minore si trattenga con il padre secondo il calendario Persona_5
stilato dai Servizi sulla falsariga di quello già recepito con provvedimento del 4.03.2024, con le seguenti modifiche:
- a) il periodo delle vacanze estive inizierà a decorrere dalla fine della scuola di entrambi i minori (quindi, per l'anno 2025, dal 27.06.2025);
- b) salvo diverso accordo tra i genitori, durante l'estate ciascun genitore terrà con sé il bambino a settimane alterne (anziché per periodi alternati di 15 giorni consecutivi), con la possibilità di prevedere un periodo di permanenza esclusivo presso ciascun genitore di due settimane;
- b) padre e figli potranno comunicare telefonicamente nella fascia d'orario compresa tra le 18:30 e le 20:30;
- c) con riferimento alla festività del 1 Novembre, negli anni dispari (ad es. 2025) tale periodo sarà di competenza materna, negli anni pari paterna.
- Disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali competenti per territorio (Servizi Sociali di ), con funzioni di sostegno e Per_3
controllo e di gestione di eventuali criticità riguardanti ilrapporto genitori-figli, prevedendo che gli stessi depositino una relazione periodica, con facoltà ai Servizi di modificare il calendario dei turni di responsabilità, ovvero le modalità di incontro genitore/figli, in caso di necessità o qualora ciò risponda all'interesse dei minori;
- Disporre che la minore si trattenga con il padre con le tempistiche e Persona_6
secondo le indicazioni che verranno date dai Servizi Sociali, nell'interesse della minore;
3 - Confermare l'avvio ad un percorso di sostegno psicologico per;
Per_1
- Disporre l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento dei figli e Per_5 Per_1
versando alla signora entro il giorno 15 del mese, la Persona_5 Parte_1
somma di €. 400,00 a far data dal mese di novembre 2021, da rivalutarsi annualmente su base Istat;
- Disporre che entrambi i genitori contribuiscano in pari misura (50% ciascuno) al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, prevedendo espressamente che ciascun genitore provveda a pagare direttamente il 50% della spesa ovvero, qualora ciò non sia fattibile, che il rimborso della quota al genitore che avrà anticipato la spesa avvenga entro 10 giorni dalla richiesta di pagamento corredata dall'esibizione della relativa pezza giustificativa (fattura, ricevuta, scontrino, ticket o richiesta della scuola/centri estivi/scout, ecc).
- Richiesta di pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.39 cpc
Ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc (e del previgente art. 709 ter cpc), si chiede che – in ragione del mancato rimborso e/o pagamento delle spese straordinarie riguardanti i minori oltre che del contributo al loro mantenimento - il Giudice voglia pronunciare nei confronti del signor i provvedimenti di cui ai punti a, b e c del predetto articolo, Per_5
stabilendo altresì, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, una somma di denaro dovuta dallo stesso per ogni violazione o inosservanza successiva.
- Spese Legali: si chiede la liquidazione dei compensi come da nota che si riserva di depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
E' già stata pronunciata sentenza di separazione con pronuncia dell'8.11.2022, la causa è poi proseguita per la decisone sulle altre domande.
***
1.Domande di addebito
Il convenuto con la costituzione avanti il Presidente, avanzava istanza di addebito della separazione in capo alla ricorrente.
4 In particolare, riferiva che la moglie il 21.7.2021 aveva abbandonato la casa coniugale,
Per sottraendo la prole: nata ad [...] l'[...] e parimenti nato ad [...] Per_1
l'11.10.2019, apprendendo solo con il ricorso introduttivo del giudizio che la ricorrente aveva trovato accoglienza presso un “centro Antiviolenza”, prospettando comportamenti violenti da parte del resistente;
che aveva avuto la possibilità di intrattenere con i figli solo sporadici contatti telefonici.
Ritenendo tale condotta contraria ai doveri matrimoniali e in pregiudizio alla prole, negando qualsivoglia atto di violenza ai danni della moglie e dei figli, concludeva per l'accoglimento della domanda sopra formulata.
In sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.5.2025, il in allora Per_5
assistito dall'avv.to Alessandro Canal che rinunciava al mandato il 3.7.2025, non rassegnava alcuna conclusione ma con la costituzione del nuovo difensore di cui sopra si richiamava a quanto già rassegnato e concluso.
In data 29.8.2025 il si costituiva con lavv.to Mauro Zanatta. Per_5
Al di là del mancato rispetto del termine assegnato per il deposito di comparsa conclusionale, si dà atto di tale costituzione e del fatto che il convenuto non ha preso posizione sulla necessità di coltivare ancora la domanda di addebito.
Ad ogni buon conto, la domanda va respinta, infatti, nelle more del giudizio è emerso come la ricorrente fosse vittima, quanto meno, dei condizionamenti psicologici e dell'atteggiamento arrogante e dispotico del marito, posto in essere anche nei confronti dei figli, come di seguito verranno esplicitati e che hanno determinato il suo allontanamento dalla casa coniugale.
Si aggiunga che successivamente a tale allontanamento, la madre si è sempre conformata alle indicazioni dei Servizi sociali a cui inizialmente erano stati affidati i figli e poi alle raccomandazioni del nominato Curatore speciale per far sì che la prole continuasse a vedere il padre.
L'addebito così come formulato è quindi destituito di fondamento.
Merita poi ricordare che non ha mai proposto domanda di addebito. Parte_1
2.Afiidamento della prole
5 All'esito della fase presidenziale con ordinanza del 30.6.2022 il Presidente confermava
Per l'affidamento ai Servizi sociali di Oderzo dei minori e , con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, in allora ancora ospitata presso un Centro antiviolenza, con compito in capo agli stessi Servizi di riattivazione del rapporto e delle visite tra padre e figli e controllo della genitorialità, con obbligazione di relazionare trimestralmente.
Sotto il profilo economico il Presidente stabiliva un contributo da parte del padre di
€.300,00 per il mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il provvedimento veniva riformato in parte qua a seguito di reclamo presentato dall'odierna ricorrente avanti la Corte di appello di Venezia che con decreto del
17.10.2022, rideterminava il contributo mensile del convenuto a favore della prole in complessivi €.400,00 mensili, con obbligo del resistente anche di concorrere al mantenimento della moglie che determinava in un assegno mensile di €.300,00.
In data 9.11.2022 veniva depositata sentenza parziale sul vincolo e con provvedimento dell'1.3.2024, il G.I. autorizzava il cambio di residenza dei minori da a Per_4 Per_3
presso la residenza materna;
approvava il calendario di visita e permanenza degli stessi con il padre e attesa l'elevata conflittualità genitoriale, nominava Curatore speciale l'avv.to Livia Papa Centurino del foro di Treviso.
A seguito della relazione dei Servizi sociali del 30.9.2024, da cui emergeva che il convenuto non era orientato alla condivisione e alla collaborazione nella presa delle decisioni o nel dare il proprio consenso per richieste formulate nell'interesse dei minori, considerato, altresì, che la ricorrente si stava facendo carico dell'intero mantenimento ordinario e straordinario della prole dal momento che il padre aveva cessato ogni
CP_ contribuzione, il disponeva l'affidamento super esclusivo della prole alla madre, confermando il già formulato calendario di visita con il padre.
Valutato, altresì, che la minore , dopo le festività Natalizie 2024/2025 non voleva Per_1
più incontrare il padre il 21.2.2025 il G.I. su richiesta della Curatrice speciale, disponeva che la ragazzina intraprendesse un percorso psicologico presso il Servizio NPI Età evolutiva, proprio al fine di essere sostenuta nell'elaborazione del diniego alla figura genitoriale paterna.
6 Ciò premesso in fatto, in diritto, il Collegio rileva la necessità di confermare il regime di affidamento progressivamente stabilito dal Giudice Istruttore.
Anche la relazione dei Servizi Sociali del Comune di del 21.5.2025 attesta il Per_3
netto rifiuto della minore di incontrare il padre, comunicando la GL agli assistenti e alla Curatrice il suo disagio nell'incontrare il genitore, che come già palesato, non è in grado di anteporre le esigenze della medesima al risentimento verso la moglie e all'ormai esacerbato conflitto che predomina nei rapporti anche solo epistolari con la coniuge.
In due occasioni recenti ben descritte nella menzionata relazione, il ha usato Per_5
toni offensivi arroganti del tutto gratuiti nei confronti della minore, creando sofferenza e paura in . Per_1
La comprovata inidoneità genitoriale del convenuto e il fatto che il medesimo continui a non farsi carico della contribuzione per la prole, se non per poche centinaia di euro, induce a ritenere maggiormente corrispondente all'interesse dei figli l'affidamento dei medesimi in via super esclusiva alla madre, con collocazione degli stessi presso la casa attualmente locata dalla dove i figli hanno spazi adeguati e confort Pt_1
sufficienti.
In forza di ciò la madre potrà assumere unilateralmente ed autonomamente tutte le decisioni che attengono alla salute ed istruzione dei minori, senza il preventivo consenso del padre.
Per quanto riguarda si condivide la sospensione temporanea delle visite con il Per_1
genitore che, all'attualità, andrebbero se confermate, a pregiudicare il suo equilibrio psico-fisico.
Ovviamente il provvedimento è solo temporaneo ed è subordinato al completamento del percorso che la minore sta svolgendo presso le strutture pubbliche per elaborare ed auspicabilmente superare questo rifiuto della figura paterna.
I servizi sociali di Mirano (VE) che hanno attualmente in carico il nucleo familiare, relazioneranno al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza del Tribunale di Venezia, territorialmente competente, ogni tre mesi con apertura d'Ufficio di un procedimento di
Vigilanza (modalità in uso presso questo Tribunale che permette al Servizio di
7 interfacciarsi nei tempi stabiliti direttamente al Giudice Tutelare territorialmente competente, evitando passaggi intermedi).
Ai predetti Servizi va attribuito anche il compito di organizzare gli incontri tra e il Per_1
padre, in spazio neutro, con la presenza di una figura professionale, non appena la minore avrà concluso il percorso di sostegno o avrà elaborato il disagio che attualmente connota il rapporto paterno.
Per Per quanto riguarda , vi è da sottolineare che la madre non ha mai ostacolato la relazione con il padre e ciò a comprova del fatto che la medesima ha dimostrato consapevolezza sulla importanza di tale rapporto a prescindere dalla conflittualità con il marito, ne consegue che va confermato il progetto di visita puntualmente elaborato dai
Servizi nella relazione del 21.5.2025 che qui viene riportato per comodità espositiva:
Nel periodo scolastico weekend alternati con il papà: salvo diversi accordi tra i genitori, la mamma accompagnerà i bambini alle ore 18 del venerdì a casa del padre, accompagnandoli fino al cancello. Il padre li attenderà sulla porta di casa e i bambini lo raggiungeranno salendo le scale.
Il padre accompagnerà i bambini a casa della madre la domenica prima di cena, dove dopo aver suonato, saluterà i bambini che saliranno in autonomia nell'appartamento.
In caso di malattia di uno dei due genitori, l'altro si farà carico dell'accompagnamento in andata e ritorno, ed il weekend successivo spetterà all'altro genitore.
Le modalità di accompagnamento del minore valgono sia per i pernotti nei week end sia per le festività.
Festività/ponti
A partire dal 2024 la competenza delle festività sarà ad anni alterni, come di seguito indicato, al fine di consentire ai minori di poter trascorrere in modo equo le festività con
i genitori:
1. Carnevale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna.
Se nel 2026 Carnevale dovesse essere in prossimità di un week end paterno, i bambini trascorreranno con il papà il week end e i giorni successivi con rientro dalla madre la sera (prima di cena) dell'ultimo giorno di festività.
8 2. Pasqua (compreso lunedì dell'Angelo): tenuto conto che nel 2025, per accordo tra i
Per genitori, è stato con il padre, a partire dal 2026 gli anni pari saranno di competenza materna, gli anni dispari di competenza paterna.
3. 25 Aprile: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
Qualora il 25 aprile fosse in concomitanza con un week end paterno, la mamma porterà
i bambini dal padre la sera del 24 e il padre riaccompagnerà la sera del 27.
Se il 26 e il 27 aprile non dovessero essere di competenza paterna, ma fossero comunque giorni che cadono nel weekend, si suggerisce comunque ai genitori di invertire i week end (pertanto trascorreranno due week end di fila con il medesimo genitore) per consentire ai minori di fare un unico viaggio e non doversi recare dal padre in giornata (vista la distanza kilometrica).
4. 1 Maggio: anni pari di competenza paterna, anni dispari sono di competenza materna.
Vale lo stesso principio già indicato: qualora la festività dovesse cadere di lunedì o venerdì ed essere in prossimità di un week end paterno, i bambini allungheranno la loro permanenza con il papà.
5. 2 Giugno: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
Nel 2025 sarà di lunedì per cui vale quanto già indicato in merito, pertanto con il padre.
6. 1 Novembre: anni pari di competenza paterna, anni dispari di competenza materna.
Nel 2025, cadrà di sabato: se sarà di base di competenza materna rimarrà tutto invariato, se invece dovesse capitare in un week end di competenza paterna bisognerà invertire.
7. 8 dicembre: anni pari competenza paterna, anni dispari competenza materna.
Nel 2025 sarà di lunedì e saranno con la madre.
8. Natale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna;
i bambini staranno con un genitore dal pomeriggio del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre
e con l'altro dal 31 dicembre al mattino al termine delle festività.
Il week end successivo i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il
Natale e da lì si riprenderà con il consueto calendario circa i week end.
Vacanze estive:
9 A partire dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, i bambini staranno con ciascun genitore a settimane alterne, salvo diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità che gli stessi concordino un periodo di permanenza esclusiva di due settimane.
I genitori dovranno concordare le settimane entro il 30 maggio di ogni anno.
Dal mese di luglio fino all'inizio della scuola (previsto per il 10.09) i bambini staranno con l'uno e con l'altro genitore a settimane alterne.
Dal termine della scuola (nel 2025 l'ultimo giorno è venerdì 27/06) la prima settimana sarà di pertinenza del padre, la successiva della madre e così di seguito fino all'inizio della scuola. Ogni genitore provvederà ad organizzare la settimana di competenza.
Il periodo delle vacanze estive inizierà a decorrere dalla fine della scuola di entrambi i minori (quindi, per l'anno 2025, dal 27.06.2025, ultimo giorno di frequenza da parte di
Per
della Scuola per l'Infanzia).
Feste familiari (matrimoni, battesimi, etc) della cerchia familiare ristretta qualora cadessero in un giorno di competenza dell'altro, i bambini potranno partecipare, previo avviso con congruo anticipo (almeno due settimane prima). Se per esempio in un week end di competenza materna dovesse esserci qualche festa riguardante la famiglia paterna, il papà dovrà avvisare la mamma che non potranno stare con lei ma che quel fine settimana verrà recuperato la settimana successiva.
Sono consentite al massimo 3 feste familiari per genitore ogni anno.
Videochiamate/telefonate: Durante il collocamento presso il papà le telefonate/videochiamate avverranno da parte della madre nel solo giorno in cui non li vede, ovvero il sabato in una fascia oraria tra le 18.30 e le 19. Durante i pernotti più lunghi, invece, a giorni alterni, sempre a partire dal primo giorno in cui non li ha con sèoraria 18.30-20.30, e durante i weekend farà una videochiamata.
Ciò non toglie che, in caso di imprevisti, le parti dovranno avvisare l'altro anche tramite sms e concordare un altro orario, sottolineando che questa dovrà essere l'eccezione non la regola.
10 Malattia: Qualora uno o entrambi i bambini siano ammalati, il genitore che ha con sè i bambini dovrà mandare almeno 1 sms/email al giorno per comunicare all'altro lo stato di salute del bambino/ a ed eventuali indicazioni ricevute dal medico.
Si precisa questo calendario è stato strutturato prevedendo che entrambi i bambini vadano dal padre, ma allo stato, fino a che non verranno ripristinate le visite di Per_1
con il padre, le previsioni riguardanti i turni di responsabilità sia nei periodi scolastici
Per che festivi devono intendersi riferite solo a .
Per Va confermata l'opportunità che si rechi con la madre ad accompagnare Per_1
presso il padre, in modo che padre e GL abbiano almeno l'opportunità di salutarsi, salvo ciò non costituisca pregiudizio per la minore.
E' poi auspicabile che i genitori intraprendano un percorso di supporto alla genitorialità individuale.
Le spese per portare i figli presso l'altro genitore sono a carico della parte che effettua il viaggio.
3. Profili economici
Ritiene il Collegio di confermare per il mantenimento della prole l'importo già rivisto in sede di reclamo e stabilito nella somma di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con scadenza e decorrenza come già stabilito in sede presidenziale, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Inoltre, la sig.ra sarà unica percettrice dell'assegno unico ed universale per i figli Pt_1
che da quanto appreso, ammonta ad €.400,00 mensili.
Relativamente al mantenimento della ricorrente, si osserva che sono state acquisite come richiesto dalla medesima, le informative dalla competente Guardia di Finanza, poiché emerge che il è titolare di una ditta individuale che opera nel settore Per_5
agricolo; ha una reddittività piuttosto bassa ed è gravato anche dal pagamento di debiti presso enti previdenziali, oltre che dal pagamento di un canone locativo di €.430,00, considerato, altresì, che come appreso, la ricorrente a maggio 2025 svolgeva un lavoro presso una Cooperativa con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo di mesi 6, percependo un reddito mensile di €.700,00 ed occupando una abitazione a
11 canone agevolato, ritiene il Collegio che la differenza reddituale tra le parti si sia attenuta e che la sia meritevole di un assegno per il suo mantenimento che si Pt_1
stima equo indicare nella somma mensile di €.150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data della presente sentenza, ferma fino a tale data l'efficacia dei provvedimenti assunti in sede di reclamo.
4.Sanzioni ex art.709 ter cpc (rationi temporis)
ha reiterato le richieste sanzionatorie ai sensi dell'art.709 ter cpc e in Parte_1
particolare, il risarcimento dei danni a carico del convenuto nei confronti dei figli nella misura ritenuta equa e il pagamento di una sanzione amministrativa prevista ex lege a favore della Ammende, a tale richiesta si è associato anche il Curatore CP_4
speciale.
Ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per applicare al resistente sola la prima sanzione.
E' provato e sostanzialmente non contestato, che da marzo 2024 ha Controparte_1
omesso di versare alla moglie l'assegno di €.400,00 stabilito in sede di reclamo per il mantenimento della prole, se non poche centinaia di euro in via del tutto occasionale, adducendo sostanzialmente una mancanza di reddito.
Premesso che anche il soggetto disoccupato ha l'obbligo giuridico di mantenere la prole;
che la situazione non può riguardare il convenuto che ha sempre svolto attività lavorativa ed ha una età anagrafica che lo rende abile al lavoro;
considerato che
per sua ammissione paga un canone di locazione di €.430,00 e come riferito dalla
Curatrice, possiede una autovettura;
ha portato i figli a festeggiamenti con parenti fuori regione, si è offerto di acquistare un cellulare per la GL per poter telefonare ai Per_1
figli liberamente senza un orario prestabilito, si desume come il suo netto rifiuto alla contribuzione sia meramente strumentale, frutto di una acredine verso la moglie e di una conflittualità esasperata e non giustificato, invece, da reali impossibilità economiche.
E' evidente che tale condotta è stata di elevato pregiudizio per i minori che sono stati mantenuti dalla sola madre, con immaginabili sacrifici e privazioni in un momento importante della loro crescita.
12 Ritiene, quindi, il Collegio che sussistendo l'an, il quantum risarcitorio vada modulato in una somma pari all'omessa contribuzione mensile per la durata di 18 mesi e, pertanto, per complessivi €.7.200,00.
Non ricorrono i presupposti neppure prospettati, per l'irrogazione della sanzione amministrativa e per le altre misure genericamente richieste.
5.Curatore speciale
Il Curatore speciale dei minori, avv.to Livia Papa Centurrino, è stato nominato con provvedimento dell'1.3.2024 e al medesimo sono stati attribuiti poteri non solo processuali ma anche sostanziali;
è documentalmente provata la sua attività svolta anche nel senso di favorire i rapporti dei figli con il padre soprattutto per quanto riguarda . Per_1
Poiché i minori sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello
Stato, ritiene il Tribunale di poter liquidare al Curatore la somma già dimidiata di
€.2.200,00 oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Attesa la condotta oppositiva, non collaborante, gratuitamente omissiva posta in essere dal che è stata la ragione della suddetta nomina, in forza del principio della Per_5
soccombenza e della causalità l'importo va posto ad esclusivo carico del convenuto il quale dovrà effettuare il pagamento direttamente allo Stato, mentre il Curatore potrà essere liquidato per tale importo previa presentazione della relativa istanza utilizzando la piattaforma spese di giustizia.
6.Spse di lite
Attesa la prevalente soccombenza del le spese di lite vanno poste a suo Per_5
carico nella misura liquidata in dispositivo, comprensive anche della fase di reclamo, statuizione rimessa a questo giudizio, con pagamento direttamente allo Stato, risultando la mmessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno poste a carico di entrambe le parti in vai solidale, come peraltro già stabilito con provvedimento presidenziale del 18.5.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
13 Dato atto che è già stata emessa sentenza sul vincolo,
1.Rigetta la domanda di addebito dedotta dal convenuto.
2. Affida in via super esclusiva i minori e alla madre, la quale potrà Per_1 Persona_5
assumere unilateralmente ed autonomamente tutte le decisioni che attengono alla salute ed istruzione dei minori senza il preventivo consenso del padre.
Colloca i medesimi presso l'attuale residenza materna.
3.Formula il seguente piano genitoriale:
Nel periodo scolastico weekend alternati con il papà: salvo diversi accordi tra i genitori, la mamma accompagnerà i bambini alle ore 18 del venerdì a casa del padre, accompagnandoli fino al cancello. Il padre li attenderà sulla porta di casa e i bambini lo raggiungeranno salendo le scale.
Il padre accompagnerà i bambini a casa della madre la domenica prima di cena, dove dopo aver suonato, saluterà i bambini che saliranno in autonomia nell'appartamento.
In caso di malattia di uno dei due genitori, l'altro si farà carico dell'accompagnamento in andata e ritorno, ed il weekend successivo spetterà all'altro genitore.
Le modalità di accompagnamento del minore valgono sia per i pernotti nei week end sia per le festività.
Festività/ponti
A partire dal 2024 la competenza delle festività sarà ad anni alterni, come di seguito indicato, al fine di consentire ai minori di poter trascorrere in modo equo le festività con
i genitori:
1. Carnevale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna.
Se nel 2026 Carnevale dovesse essere in prossimità di un week end paterno, i bambini trascorreranno con il papà il week end e i giorni successivi con rientro dalla madre la sera (prima di cena) dell'ultimo giorno di festività.
2. Pasqua (compreso lunedì dell'Angelo): tenuto conto che nel 2025, per accordo tra i
Per genitori, è stato con il padre, a partire dal 2026 gli anni pari saranno di competenza materna, gli anni dispari di competenza paterna.
3. 25 Aprile: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
14 Qualora il 25 aprile fosse in concomitanza con un week end paterno, la mamma porterà
i bambini dal padre la sera del 24 e il padre riaccompagnerà la sera del 27.
Se il 26 e il 27 aprile non dovessero essere di competenza paterna, ma fossero comunque giorni che cadono nel weekend, si suggerisce comunque ai genitori di invertire i week end (pertanto trascorreranno due week end di fila con il medesimo genitore) per consentire ai minori di fare un unico viaggio e non doversi recare dal padre in giornata (vista la distanza kilometrica).
4. 1 Maggio: anni pari di competenza paterna, anni dispari sono di competenza materna.
Vale lo stesso principio già indicato: qualora la festività dovesse cadere di lunedì o venerdì ed essere in prossimità di un week end paterno, i bambini allungheranno la loro permanenza con il papà.
5. 2 Giugno: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
Nel 2025 sarà di lunedì per cui vale quanto già indicato in merito, pertanto con il padre.
6. 1 Novembre: anni pari di competenza paterna, anni dispari di competenza materna.
Nel 2025, cadrà di sabato: se sarà di base di competenza materna rimarrà tutto invariato, se invece dovesse capitare in un week end di competenza paterna bisognerà invertire.
7. 8 dicembre: anni pari competenza paterna, anni dispari competenza materna.
Nel 2025 sarà di lunedì e saranno con la madre.
8. Natale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna;
i bambini staranno con un genitore dal pomeriggio del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre
e con l'altro dal 31 dicembre al mattino al termine delle festività.
Il week end successivo i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il
Natale e da lì si riprenderà con il consueto calendario circa i week end.
Vacanze estive:
A partire dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, i bambini staranno con ciascun genitore a settimane alterne, salvo diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità che gli stessi concordino un periodo di permanenza esclusiva di due settimane.
15 I genitori dovranno concordare le settimane entro il 30 maggio di ogni anno.
Dal mese di luglio fino all'inizio della scuola (previsto per il 10.09) i bambini staranno con l'uno e con l'altro genitore a settimane alterne.
Dal termine della scuola (nel 2025 l'ultimo giorno è venerdì 27/06) la prima settimana sarà di pertinenza del padre, la successiva della madre e così di seguito fino all'inizio della scuola. Ogni genitore provvederà ad organizzare la settimana di competenza.
Il periodo delle vacanze estive inizierà a decorrere dalla fine della scuola di entrambi i minori (quindi, per l'anno 2025, dal 27.06.2025, ultimo giorno di frequenza da parte di
Per
della Scuola per l'Infanzia).
Feste familiari (matrimoni, battesimi, etc) della cerchia familiare ristretta qualora cadessero in un giorno di competenza dell'altro, i bambini potranno partecipare, previo avviso con congruo anticipo (almeno due settimane prima). Se per esempio in un week end di competenza materna dovesse esserci qualche festa riguardante la famiglia paterna, il papà dovrà avvisare la mamma che non potranno stare con lei ma che quel fine settimana verrà recuperato la settimana successiva.
Sono consentite al massimo 3 feste familiari per genitore ogni anno.
Videochiamate/telefonate: Durante il collocamento presso il papà le telefonate/videochiamate avverranno da parte della madre nel solo giorno in cui non li vede, ovvero il sabato in una fascia oraria tra le 18.30 e le 19. Durante i pernotti più lunghi, invece, a giorni alterni, sempre a partire dal primo giorno in cui non li ha con sé fascia oraria 18.30-20.30, e durante i weekend farà una videochiamata.
Ciò non toglie che, in caso di imprevisti, le parti dovranno avvisare l'altro anche tramite sms e concordare un altro orario, sottolineando che questa dovrà essere l'eccezione non la regola.
Malattia: Qualora uno o entrambi i bambini siano ammalati, il genitore che ha con sè i bambini dovrà mandare almeno 1 sms/email al giorno per comunicare all'altro lo stato di salute del bambino/ a ed eventuali indicazioni ricevute dal medico.
Si precisa che questo calendario è stato strutturato prevedendo che entrambi i bambini vadano dal padre, ma allo stato, fino a che non verranno ripristinate le
16 visite di con il padre, le previsioni riguardanti i turni di responsabilità sia Per_1
Per_ nei periodi scolastici che festivi devono intendersi riferite a .
Per
-Va confermata l'opportunità che si rechi con la madre ad accompagnare Per_1
presso il padre, in modo che padre e GL abbiano almeno l'opportunità di salutarsi, salvo ciò non costituisca pregiudizio per la minore.
-E' poi auspicabile che i genitori intraprendano un percorso di supporto alla genitorialità individuale.
-Le spese per portare i figli presso l'altro genitore sono a carico della parte che effettua il viaggio.
4.I servizi sociali di Mirano (VE) che hanno attualmente in carico il nucleo familiare, relazioneranno al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza del Tribunale di Venezia, territorialmente competente, ogni tre mesi con apertura d'Ufficio di un procedimento di
Vigilanza.
5.Ai predetti Servizi va attribuito anche il compito di organizzare gli incontri tra e il Per_1
padre, in spazio neutro, con la presenza di una figura professionale, non appena la minore avrà concluso il percorso di sostegno o avrà elaborato il disagio che attualmente connota il rapporto paterno.
6. Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole mediante la corresponsione direttamente alla ricorrente di un assegno mensile di
€.400,00, con scadenza e decorrenza come già stabilito in sede presidenziale, oltre il
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
7.Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della presente sentenza, ferma fino a tale data l'efficacia dei provvedimenti assunti in sede di reclamo.
8.Assegno unico ed universale ad esclusivo beneficio della ricorrente.
9.Condanna a pagare la somma di €.7.200,00 ex art.709 ter cc Controparte_1
applicabile ratione temporis, a favore della prole e da corrispondersi direttamente alla ricorrente.
17 9.Condanna il convenuto a pagare direttamente allo Stato il compenso del Curatore speciale che dimidiato ammonta ad €.2.200,00 oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
10.Invita il Curatore speciale a richiedere la liquidazione del compenso utilizzando la piattaforma spese di giustizia.
11. Condanna a rifondere le spese di lite che liquida nella somma già Controparte_1
dimidiata di €.4.000,00, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge, da corrispondere direttamente allo Stato.
12. Pone le spese di Ctu, nella misura già liquidata, definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
13.Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di Mirano (TV), nonché alla Cancelleria del Tribunale di Venezia per l'apertura d'Ufficio di un procedimento di Vigilanza.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.5758/2021 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Alessandra Pesci Giudice dott. Marina Righi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.5758/021 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatrice Villadoro e con domicilio Parte_1
eletto presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia come da mandato allegato alla comparsa di costituzione del 14.10.2022.
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Zanatta del Foro di Controparte_1
Roma e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Villorba come da mandato separato alla memoria di costituzione del 29.8.2025.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL nella persona del Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Con la nomina del Curatore speciale: Avv.to Livia Papa Centurrino
Conclusioni della ricorrente:
1) Affidarsi in via super esclusiva alla madre i due figli minori e , con la Per_1 Per_2
quale risiederanno;
2) Disporre il prosieguo del monitoraggio - in capo alla coppia genitoriale e ai minori - dei servizi sociali competenti, con relazione trimestrale;
3) A parziale modifica dell'attuale regime di visita del padre indicato dai Servizi e/o che sarà elaborato dai Servizi, disporre che i viaggi di andate ( – e di Per_3 Per_4
ritorno ( – ) siano a cura e spese del padre;
Per_4 Per_3
4) Valutare alla luce degli ultimi gravi episodi occorsi (riportati nelle relazioni depositate), il ripristino della modalità protetta per gli incontri padre-figli, in particolare rispetto alla GL;
Per_1
5) Stabilirsi a carico del padre, la somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, che sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
6) Porre a carico del marito altresì l'assegno di mantenimento di € 300,00 a favore della moglie, che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Condannare il padre ai sensi dell'art. 709 ter cpc al risarcimento danni nei confronti dei figli minori nella misura che Codesto Tribunale riterrà equa:
8) Condannare il padre ai sensi dell'art. 709 ter n. 4) al pagamento di una sanzione amministrativa prevista ex lege a favore della cassa delle ammende;
9) Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
10) Ordinarsi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oderzo (TV) di annotare a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2013, l'emanando provvedimento di separazione dei coniugi.
11) Con Osservanza Ordinarsi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oderzo (TV) di annotare a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2013, l'emanando provvedimento di separazione dei coniugi;
Conclusioni del convenuto: come in atti.
2 conclusioni del Curatore speciale:
Voglia il Tribunale adito, nell'interesse dei minori e Per_1 Persona_5
Nel merito
- Confermare l'affidamento super-esclusivo dei minori e Persona_6 Persona_5
alla madre prevedendo che la stessa possa assumere autonomamente Parte_1
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, ivi comprese le decisioni relative all'istruzione e alla salute degli stessi, fermo in ogni caso il dovere di informare il padre;
- Confermare il collocamento prevalente dei minori e con la madre Per_1 Persona_5
presso la quale manterranno la residenza anagrafica;
Parte_1
- Disporre che il minore si trattenga con il padre secondo il calendario Persona_5
stilato dai Servizi sulla falsariga di quello già recepito con provvedimento del 4.03.2024, con le seguenti modifiche:
- a) il periodo delle vacanze estive inizierà a decorrere dalla fine della scuola di entrambi i minori (quindi, per l'anno 2025, dal 27.06.2025);
- b) salvo diverso accordo tra i genitori, durante l'estate ciascun genitore terrà con sé il bambino a settimane alterne (anziché per periodi alternati di 15 giorni consecutivi), con la possibilità di prevedere un periodo di permanenza esclusivo presso ciascun genitore di due settimane;
- b) padre e figli potranno comunicare telefonicamente nella fascia d'orario compresa tra le 18:30 e le 20:30;
- c) con riferimento alla festività del 1 Novembre, negli anni dispari (ad es. 2025) tale periodo sarà di competenza materna, negli anni pari paterna.
- Disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali competenti per territorio (Servizi Sociali di ), con funzioni di sostegno e Per_3
controllo e di gestione di eventuali criticità riguardanti ilrapporto genitori-figli, prevedendo che gli stessi depositino una relazione periodica, con facoltà ai Servizi di modificare il calendario dei turni di responsabilità, ovvero le modalità di incontro genitore/figli, in caso di necessità o qualora ciò risponda all'interesse dei minori;
- Disporre che la minore si trattenga con il padre con le tempistiche e Persona_6
secondo le indicazioni che verranno date dai Servizi Sociali, nell'interesse della minore;
3 - Confermare l'avvio ad un percorso di sostegno psicologico per;
Per_1
- Disporre l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento dei figli e Per_5 Per_1
versando alla signora entro il giorno 15 del mese, la Persona_5 Parte_1
somma di €. 400,00 a far data dal mese di novembre 2021, da rivalutarsi annualmente su base Istat;
- Disporre che entrambi i genitori contribuiscano in pari misura (50% ciascuno) al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, prevedendo espressamente che ciascun genitore provveda a pagare direttamente il 50% della spesa ovvero, qualora ciò non sia fattibile, che il rimborso della quota al genitore che avrà anticipato la spesa avvenga entro 10 giorni dalla richiesta di pagamento corredata dall'esibizione della relativa pezza giustificativa (fattura, ricevuta, scontrino, ticket o richiesta della scuola/centri estivi/scout, ecc).
- Richiesta di pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.39 cpc
Ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc (e del previgente art. 709 ter cpc), si chiede che – in ragione del mancato rimborso e/o pagamento delle spese straordinarie riguardanti i minori oltre che del contributo al loro mantenimento - il Giudice voglia pronunciare nei confronti del signor i provvedimenti di cui ai punti a, b e c del predetto articolo, Per_5
stabilendo altresì, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, una somma di denaro dovuta dallo stesso per ogni violazione o inosservanza successiva.
- Spese Legali: si chiede la liquidazione dei compensi come da nota che si riserva di depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
E' già stata pronunciata sentenza di separazione con pronuncia dell'8.11.2022, la causa è poi proseguita per la decisone sulle altre domande.
***
1.Domande di addebito
Il convenuto con la costituzione avanti il Presidente, avanzava istanza di addebito della separazione in capo alla ricorrente.
4 In particolare, riferiva che la moglie il 21.7.2021 aveva abbandonato la casa coniugale,
Per sottraendo la prole: nata ad [...] l'[...] e parimenti nato ad [...] Per_1
l'11.10.2019, apprendendo solo con il ricorso introduttivo del giudizio che la ricorrente aveva trovato accoglienza presso un “centro Antiviolenza”, prospettando comportamenti violenti da parte del resistente;
che aveva avuto la possibilità di intrattenere con i figli solo sporadici contatti telefonici.
Ritenendo tale condotta contraria ai doveri matrimoniali e in pregiudizio alla prole, negando qualsivoglia atto di violenza ai danni della moglie e dei figli, concludeva per l'accoglimento della domanda sopra formulata.
In sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.5.2025, il in allora Per_5
assistito dall'avv.to Alessandro Canal che rinunciava al mandato il 3.7.2025, non rassegnava alcuna conclusione ma con la costituzione del nuovo difensore di cui sopra si richiamava a quanto già rassegnato e concluso.
In data 29.8.2025 il si costituiva con lavv.to Mauro Zanatta. Per_5
Al di là del mancato rispetto del termine assegnato per il deposito di comparsa conclusionale, si dà atto di tale costituzione e del fatto che il convenuto non ha preso posizione sulla necessità di coltivare ancora la domanda di addebito.
Ad ogni buon conto, la domanda va respinta, infatti, nelle more del giudizio è emerso come la ricorrente fosse vittima, quanto meno, dei condizionamenti psicologici e dell'atteggiamento arrogante e dispotico del marito, posto in essere anche nei confronti dei figli, come di seguito verranno esplicitati e che hanno determinato il suo allontanamento dalla casa coniugale.
Si aggiunga che successivamente a tale allontanamento, la madre si è sempre conformata alle indicazioni dei Servizi sociali a cui inizialmente erano stati affidati i figli e poi alle raccomandazioni del nominato Curatore speciale per far sì che la prole continuasse a vedere il padre.
L'addebito così come formulato è quindi destituito di fondamento.
Merita poi ricordare che non ha mai proposto domanda di addebito. Parte_1
2.Afiidamento della prole
5 All'esito della fase presidenziale con ordinanza del 30.6.2022 il Presidente confermava
Per l'affidamento ai Servizi sociali di Oderzo dei minori e , con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, in allora ancora ospitata presso un Centro antiviolenza, con compito in capo agli stessi Servizi di riattivazione del rapporto e delle visite tra padre e figli e controllo della genitorialità, con obbligazione di relazionare trimestralmente.
Sotto il profilo economico il Presidente stabiliva un contributo da parte del padre di
€.300,00 per il mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il provvedimento veniva riformato in parte qua a seguito di reclamo presentato dall'odierna ricorrente avanti la Corte di appello di Venezia che con decreto del
17.10.2022, rideterminava il contributo mensile del convenuto a favore della prole in complessivi €.400,00 mensili, con obbligo del resistente anche di concorrere al mantenimento della moglie che determinava in un assegno mensile di €.300,00.
In data 9.11.2022 veniva depositata sentenza parziale sul vincolo e con provvedimento dell'1.3.2024, il G.I. autorizzava il cambio di residenza dei minori da a Per_4 Per_3
presso la residenza materna;
approvava il calendario di visita e permanenza degli stessi con il padre e attesa l'elevata conflittualità genitoriale, nominava Curatore speciale l'avv.to Livia Papa Centurino del foro di Treviso.
A seguito della relazione dei Servizi sociali del 30.9.2024, da cui emergeva che il convenuto non era orientato alla condivisione e alla collaborazione nella presa delle decisioni o nel dare il proprio consenso per richieste formulate nell'interesse dei minori, considerato, altresì, che la ricorrente si stava facendo carico dell'intero mantenimento ordinario e straordinario della prole dal momento che il padre aveva cessato ogni
CP_ contribuzione, il disponeva l'affidamento super esclusivo della prole alla madre, confermando il già formulato calendario di visita con il padre.
Valutato, altresì, che la minore , dopo le festività Natalizie 2024/2025 non voleva Per_1
più incontrare il padre il 21.2.2025 il G.I. su richiesta della Curatrice speciale, disponeva che la ragazzina intraprendesse un percorso psicologico presso il Servizio NPI Età evolutiva, proprio al fine di essere sostenuta nell'elaborazione del diniego alla figura genitoriale paterna.
6 Ciò premesso in fatto, in diritto, il Collegio rileva la necessità di confermare il regime di affidamento progressivamente stabilito dal Giudice Istruttore.
Anche la relazione dei Servizi Sociali del Comune di del 21.5.2025 attesta il Per_3
netto rifiuto della minore di incontrare il padre, comunicando la GL agli assistenti e alla Curatrice il suo disagio nell'incontrare il genitore, che come già palesato, non è in grado di anteporre le esigenze della medesima al risentimento verso la moglie e all'ormai esacerbato conflitto che predomina nei rapporti anche solo epistolari con la coniuge.
In due occasioni recenti ben descritte nella menzionata relazione, il ha usato Per_5
toni offensivi arroganti del tutto gratuiti nei confronti della minore, creando sofferenza e paura in . Per_1
La comprovata inidoneità genitoriale del convenuto e il fatto che il medesimo continui a non farsi carico della contribuzione per la prole, se non per poche centinaia di euro, induce a ritenere maggiormente corrispondente all'interesse dei figli l'affidamento dei medesimi in via super esclusiva alla madre, con collocazione degli stessi presso la casa attualmente locata dalla dove i figli hanno spazi adeguati e confort Pt_1
sufficienti.
In forza di ciò la madre potrà assumere unilateralmente ed autonomamente tutte le decisioni che attengono alla salute ed istruzione dei minori, senza il preventivo consenso del padre.
Per quanto riguarda si condivide la sospensione temporanea delle visite con il Per_1
genitore che, all'attualità, andrebbero se confermate, a pregiudicare il suo equilibrio psico-fisico.
Ovviamente il provvedimento è solo temporaneo ed è subordinato al completamento del percorso che la minore sta svolgendo presso le strutture pubbliche per elaborare ed auspicabilmente superare questo rifiuto della figura paterna.
I servizi sociali di Mirano (VE) che hanno attualmente in carico il nucleo familiare, relazioneranno al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza del Tribunale di Venezia, territorialmente competente, ogni tre mesi con apertura d'Ufficio di un procedimento di
Vigilanza (modalità in uso presso questo Tribunale che permette al Servizio di
7 interfacciarsi nei tempi stabiliti direttamente al Giudice Tutelare territorialmente competente, evitando passaggi intermedi).
Ai predetti Servizi va attribuito anche il compito di organizzare gli incontri tra e il Per_1
padre, in spazio neutro, con la presenza di una figura professionale, non appena la minore avrà concluso il percorso di sostegno o avrà elaborato il disagio che attualmente connota il rapporto paterno.
Per Per quanto riguarda , vi è da sottolineare che la madre non ha mai ostacolato la relazione con il padre e ciò a comprova del fatto che la medesima ha dimostrato consapevolezza sulla importanza di tale rapporto a prescindere dalla conflittualità con il marito, ne consegue che va confermato il progetto di visita puntualmente elaborato dai
Servizi nella relazione del 21.5.2025 che qui viene riportato per comodità espositiva:
Nel periodo scolastico weekend alternati con il papà: salvo diversi accordi tra i genitori, la mamma accompagnerà i bambini alle ore 18 del venerdì a casa del padre, accompagnandoli fino al cancello. Il padre li attenderà sulla porta di casa e i bambini lo raggiungeranno salendo le scale.
Il padre accompagnerà i bambini a casa della madre la domenica prima di cena, dove dopo aver suonato, saluterà i bambini che saliranno in autonomia nell'appartamento.
In caso di malattia di uno dei due genitori, l'altro si farà carico dell'accompagnamento in andata e ritorno, ed il weekend successivo spetterà all'altro genitore.
Le modalità di accompagnamento del minore valgono sia per i pernotti nei week end sia per le festività.
Festività/ponti
A partire dal 2024 la competenza delle festività sarà ad anni alterni, come di seguito indicato, al fine di consentire ai minori di poter trascorrere in modo equo le festività con
i genitori:
1. Carnevale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna.
Se nel 2026 Carnevale dovesse essere in prossimità di un week end paterno, i bambini trascorreranno con il papà il week end e i giorni successivi con rientro dalla madre la sera (prima di cena) dell'ultimo giorno di festività.
8 2. Pasqua (compreso lunedì dell'Angelo): tenuto conto che nel 2025, per accordo tra i
Per genitori, è stato con il padre, a partire dal 2026 gli anni pari saranno di competenza materna, gli anni dispari di competenza paterna.
3. 25 Aprile: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
Qualora il 25 aprile fosse in concomitanza con un week end paterno, la mamma porterà
i bambini dal padre la sera del 24 e il padre riaccompagnerà la sera del 27.
Se il 26 e il 27 aprile non dovessero essere di competenza paterna, ma fossero comunque giorni che cadono nel weekend, si suggerisce comunque ai genitori di invertire i week end (pertanto trascorreranno due week end di fila con il medesimo genitore) per consentire ai minori di fare un unico viaggio e non doversi recare dal padre in giornata (vista la distanza kilometrica).
4. 1 Maggio: anni pari di competenza paterna, anni dispari sono di competenza materna.
Vale lo stesso principio già indicato: qualora la festività dovesse cadere di lunedì o venerdì ed essere in prossimità di un week end paterno, i bambini allungheranno la loro permanenza con il papà.
5. 2 Giugno: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
Nel 2025 sarà di lunedì per cui vale quanto già indicato in merito, pertanto con il padre.
6. 1 Novembre: anni pari di competenza paterna, anni dispari di competenza materna.
Nel 2025, cadrà di sabato: se sarà di base di competenza materna rimarrà tutto invariato, se invece dovesse capitare in un week end di competenza paterna bisognerà invertire.
7. 8 dicembre: anni pari competenza paterna, anni dispari competenza materna.
Nel 2025 sarà di lunedì e saranno con la madre.
8. Natale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna;
i bambini staranno con un genitore dal pomeriggio del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre
e con l'altro dal 31 dicembre al mattino al termine delle festività.
Il week end successivo i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il
Natale e da lì si riprenderà con il consueto calendario circa i week end.
Vacanze estive:
9 A partire dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, i bambini staranno con ciascun genitore a settimane alterne, salvo diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità che gli stessi concordino un periodo di permanenza esclusiva di due settimane.
I genitori dovranno concordare le settimane entro il 30 maggio di ogni anno.
Dal mese di luglio fino all'inizio della scuola (previsto per il 10.09) i bambini staranno con l'uno e con l'altro genitore a settimane alterne.
Dal termine della scuola (nel 2025 l'ultimo giorno è venerdì 27/06) la prima settimana sarà di pertinenza del padre, la successiva della madre e così di seguito fino all'inizio della scuola. Ogni genitore provvederà ad organizzare la settimana di competenza.
Il periodo delle vacanze estive inizierà a decorrere dalla fine della scuola di entrambi i minori (quindi, per l'anno 2025, dal 27.06.2025, ultimo giorno di frequenza da parte di
Per
della Scuola per l'Infanzia).
Feste familiari (matrimoni, battesimi, etc) della cerchia familiare ristretta qualora cadessero in un giorno di competenza dell'altro, i bambini potranno partecipare, previo avviso con congruo anticipo (almeno due settimane prima). Se per esempio in un week end di competenza materna dovesse esserci qualche festa riguardante la famiglia paterna, il papà dovrà avvisare la mamma che non potranno stare con lei ma che quel fine settimana verrà recuperato la settimana successiva.
Sono consentite al massimo 3 feste familiari per genitore ogni anno.
Videochiamate/telefonate: Durante il collocamento presso il papà le telefonate/videochiamate avverranno da parte della madre nel solo giorno in cui non li vede, ovvero il sabato in una fascia oraria tra le 18.30 e le 19. Durante i pernotti più lunghi, invece, a giorni alterni, sempre a partire dal primo giorno in cui non li ha con sèoraria 18.30-20.30, e durante i weekend farà una videochiamata.
Ciò non toglie che, in caso di imprevisti, le parti dovranno avvisare l'altro anche tramite sms e concordare un altro orario, sottolineando che questa dovrà essere l'eccezione non la regola.
10 Malattia: Qualora uno o entrambi i bambini siano ammalati, il genitore che ha con sè i bambini dovrà mandare almeno 1 sms/email al giorno per comunicare all'altro lo stato di salute del bambino/ a ed eventuali indicazioni ricevute dal medico.
Si precisa questo calendario è stato strutturato prevedendo che entrambi i bambini vadano dal padre, ma allo stato, fino a che non verranno ripristinate le visite di Per_1
con il padre, le previsioni riguardanti i turni di responsabilità sia nei periodi scolastici
Per che festivi devono intendersi riferite solo a .
Per Va confermata l'opportunità che si rechi con la madre ad accompagnare Per_1
presso il padre, in modo che padre e GL abbiano almeno l'opportunità di salutarsi, salvo ciò non costituisca pregiudizio per la minore.
E' poi auspicabile che i genitori intraprendano un percorso di supporto alla genitorialità individuale.
Le spese per portare i figli presso l'altro genitore sono a carico della parte che effettua il viaggio.
3. Profili economici
Ritiene il Collegio di confermare per il mantenimento della prole l'importo già rivisto in sede di reclamo e stabilito nella somma di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con scadenza e decorrenza come già stabilito in sede presidenziale, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Inoltre, la sig.ra sarà unica percettrice dell'assegno unico ed universale per i figli Pt_1
che da quanto appreso, ammonta ad €.400,00 mensili.
Relativamente al mantenimento della ricorrente, si osserva che sono state acquisite come richiesto dalla medesima, le informative dalla competente Guardia di Finanza, poiché emerge che il è titolare di una ditta individuale che opera nel settore Per_5
agricolo; ha una reddittività piuttosto bassa ed è gravato anche dal pagamento di debiti presso enti previdenziali, oltre che dal pagamento di un canone locativo di €.430,00, considerato, altresì, che come appreso, la ricorrente a maggio 2025 svolgeva un lavoro presso una Cooperativa con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo di mesi 6, percependo un reddito mensile di €.700,00 ed occupando una abitazione a
11 canone agevolato, ritiene il Collegio che la differenza reddituale tra le parti si sia attenuta e che la sia meritevole di un assegno per il suo mantenimento che si Pt_1
stima equo indicare nella somma mensile di €.150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e con decorrenza dalla data della presente sentenza, ferma fino a tale data l'efficacia dei provvedimenti assunti in sede di reclamo.
4.Sanzioni ex art.709 ter cpc (rationi temporis)
ha reiterato le richieste sanzionatorie ai sensi dell'art.709 ter cpc e in Parte_1
particolare, il risarcimento dei danni a carico del convenuto nei confronti dei figli nella misura ritenuta equa e il pagamento di una sanzione amministrativa prevista ex lege a favore della Ammende, a tale richiesta si è associato anche il Curatore CP_4
speciale.
Ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per applicare al resistente sola la prima sanzione.
E' provato e sostanzialmente non contestato, che da marzo 2024 ha Controparte_1
omesso di versare alla moglie l'assegno di €.400,00 stabilito in sede di reclamo per il mantenimento della prole, se non poche centinaia di euro in via del tutto occasionale, adducendo sostanzialmente una mancanza di reddito.
Premesso che anche il soggetto disoccupato ha l'obbligo giuridico di mantenere la prole;
che la situazione non può riguardare il convenuto che ha sempre svolto attività lavorativa ed ha una età anagrafica che lo rende abile al lavoro;
considerato che
per sua ammissione paga un canone di locazione di €.430,00 e come riferito dalla
Curatrice, possiede una autovettura;
ha portato i figli a festeggiamenti con parenti fuori regione, si è offerto di acquistare un cellulare per la GL per poter telefonare ai Per_1
figli liberamente senza un orario prestabilito, si desume come il suo netto rifiuto alla contribuzione sia meramente strumentale, frutto di una acredine verso la moglie e di una conflittualità esasperata e non giustificato, invece, da reali impossibilità economiche.
E' evidente che tale condotta è stata di elevato pregiudizio per i minori che sono stati mantenuti dalla sola madre, con immaginabili sacrifici e privazioni in un momento importante della loro crescita.
12 Ritiene, quindi, il Collegio che sussistendo l'an, il quantum risarcitorio vada modulato in una somma pari all'omessa contribuzione mensile per la durata di 18 mesi e, pertanto, per complessivi €.7.200,00.
Non ricorrono i presupposti neppure prospettati, per l'irrogazione della sanzione amministrativa e per le altre misure genericamente richieste.
5.Curatore speciale
Il Curatore speciale dei minori, avv.to Livia Papa Centurrino, è stato nominato con provvedimento dell'1.3.2024 e al medesimo sono stati attribuiti poteri non solo processuali ma anche sostanziali;
è documentalmente provata la sua attività svolta anche nel senso di favorire i rapporti dei figli con il padre soprattutto per quanto riguarda . Per_1
Poiché i minori sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello
Stato, ritiene il Tribunale di poter liquidare al Curatore la somma già dimidiata di
€.2.200,00 oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Attesa la condotta oppositiva, non collaborante, gratuitamente omissiva posta in essere dal che è stata la ragione della suddetta nomina, in forza del principio della Per_5
soccombenza e della causalità l'importo va posto ad esclusivo carico del convenuto il quale dovrà effettuare il pagamento direttamente allo Stato, mentre il Curatore potrà essere liquidato per tale importo previa presentazione della relativa istanza utilizzando la piattaforma spese di giustizia.
6.Spse di lite
Attesa la prevalente soccombenza del le spese di lite vanno poste a suo Per_5
carico nella misura liquidata in dispositivo, comprensive anche della fase di reclamo, statuizione rimessa a questo giudizio, con pagamento direttamente allo Stato, risultando la mmessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno poste a carico di entrambe le parti in vai solidale, come peraltro già stabilito con provvedimento presidenziale del 18.5.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
13 Dato atto che è già stata emessa sentenza sul vincolo,
1.Rigetta la domanda di addebito dedotta dal convenuto.
2. Affida in via super esclusiva i minori e alla madre, la quale potrà Per_1 Persona_5
assumere unilateralmente ed autonomamente tutte le decisioni che attengono alla salute ed istruzione dei minori senza il preventivo consenso del padre.
Colloca i medesimi presso l'attuale residenza materna.
3.Formula il seguente piano genitoriale:
Nel periodo scolastico weekend alternati con il papà: salvo diversi accordi tra i genitori, la mamma accompagnerà i bambini alle ore 18 del venerdì a casa del padre, accompagnandoli fino al cancello. Il padre li attenderà sulla porta di casa e i bambini lo raggiungeranno salendo le scale.
Il padre accompagnerà i bambini a casa della madre la domenica prima di cena, dove dopo aver suonato, saluterà i bambini che saliranno in autonomia nell'appartamento.
In caso di malattia di uno dei due genitori, l'altro si farà carico dell'accompagnamento in andata e ritorno, ed il weekend successivo spetterà all'altro genitore.
Le modalità di accompagnamento del minore valgono sia per i pernotti nei week end sia per le festività.
Festività/ponti
A partire dal 2024 la competenza delle festività sarà ad anni alterni, come di seguito indicato, al fine di consentire ai minori di poter trascorrere in modo equo le festività con
i genitori:
1. Carnevale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna.
Se nel 2026 Carnevale dovesse essere in prossimità di un week end paterno, i bambini trascorreranno con il papà il week end e i giorni successivi con rientro dalla madre la sera (prima di cena) dell'ultimo giorno di festività.
2. Pasqua (compreso lunedì dell'Angelo): tenuto conto che nel 2025, per accordo tra i
Per genitori, è stato con il padre, a partire dal 2026 gli anni pari saranno di competenza materna, gli anni dispari di competenza paterna.
3. 25 Aprile: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
14 Qualora il 25 aprile fosse in concomitanza con un week end paterno, la mamma porterà
i bambini dal padre la sera del 24 e il padre riaccompagnerà la sera del 27.
Se il 26 e il 27 aprile non dovessero essere di competenza paterna, ma fossero comunque giorni che cadono nel weekend, si suggerisce comunque ai genitori di invertire i week end (pertanto trascorreranno due week end di fila con il medesimo genitore) per consentire ai minori di fare un unico viaggio e non doversi recare dal padre in giornata (vista la distanza kilometrica).
4. 1 Maggio: anni pari di competenza paterna, anni dispari sono di competenza materna.
Vale lo stesso principio già indicato: qualora la festività dovesse cadere di lunedì o venerdì ed essere in prossimità di un week end paterno, i bambini allungheranno la loro permanenza con il papà.
5. 2 Giugno: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna.
Nel 2025 sarà di lunedì per cui vale quanto già indicato in merito, pertanto con il padre.
6. 1 Novembre: anni pari di competenza paterna, anni dispari di competenza materna.
Nel 2025, cadrà di sabato: se sarà di base di competenza materna rimarrà tutto invariato, se invece dovesse capitare in un week end di competenza paterna bisognerà invertire.
7. 8 dicembre: anni pari competenza paterna, anni dispari competenza materna.
Nel 2025 sarà di lunedì e saranno con la madre.
8. Natale: anni pari competenza materna, anni dispari competenza paterna;
i bambini staranno con un genitore dal pomeriggio del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre
e con l'altro dal 31 dicembre al mattino al termine delle festività.
Il week end successivo i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il
Natale e da lì si riprenderà con il consueto calendario circa i week end.
Vacanze estive:
A partire dalla fine della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, i bambini staranno con ciascun genitore a settimane alterne, salvo diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità che gli stessi concordino un periodo di permanenza esclusiva di due settimane.
15 I genitori dovranno concordare le settimane entro il 30 maggio di ogni anno.
Dal mese di luglio fino all'inizio della scuola (previsto per il 10.09) i bambini staranno con l'uno e con l'altro genitore a settimane alterne.
Dal termine della scuola (nel 2025 l'ultimo giorno è venerdì 27/06) la prima settimana sarà di pertinenza del padre, la successiva della madre e così di seguito fino all'inizio della scuola. Ogni genitore provvederà ad organizzare la settimana di competenza.
Il periodo delle vacanze estive inizierà a decorrere dalla fine della scuola di entrambi i minori (quindi, per l'anno 2025, dal 27.06.2025, ultimo giorno di frequenza da parte di
Per
della Scuola per l'Infanzia).
Feste familiari (matrimoni, battesimi, etc) della cerchia familiare ristretta qualora cadessero in un giorno di competenza dell'altro, i bambini potranno partecipare, previo avviso con congruo anticipo (almeno due settimane prima). Se per esempio in un week end di competenza materna dovesse esserci qualche festa riguardante la famiglia paterna, il papà dovrà avvisare la mamma che non potranno stare con lei ma che quel fine settimana verrà recuperato la settimana successiva.
Sono consentite al massimo 3 feste familiari per genitore ogni anno.
Videochiamate/telefonate: Durante il collocamento presso il papà le telefonate/videochiamate avverranno da parte della madre nel solo giorno in cui non li vede, ovvero il sabato in una fascia oraria tra le 18.30 e le 19. Durante i pernotti più lunghi, invece, a giorni alterni, sempre a partire dal primo giorno in cui non li ha con sé fascia oraria 18.30-20.30, e durante i weekend farà una videochiamata.
Ciò non toglie che, in caso di imprevisti, le parti dovranno avvisare l'altro anche tramite sms e concordare un altro orario, sottolineando che questa dovrà essere l'eccezione non la regola.
Malattia: Qualora uno o entrambi i bambini siano ammalati, il genitore che ha con sè i bambini dovrà mandare almeno 1 sms/email al giorno per comunicare all'altro lo stato di salute del bambino/ a ed eventuali indicazioni ricevute dal medico.
Si precisa che questo calendario è stato strutturato prevedendo che entrambi i bambini vadano dal padre, ma allo stato, fino a che non verranno ripristinate le
16 visite di con il padre, le previsioni riguardanti i turni di responsabilità sia Per_1
Per_ nei periodi scolastici che festivi devono intendersi riferite a .
Per
-Va confermata l'opportunità che si rechi con la madre ad accompagnare Per_1
presso il padre, in modo che padre e GL abbiano almeno l'opportunità di salutarsi, salvo ciò non costituisca pregiudizio per la minore.
-E' poi auspicabile che i genitori intraprendano un percorso di supporto alla genitorialità individuale.
-Le spese per portare i figli presso l'altro genitore sono a carico della parte che effettua il viaggio.
4.I servizi sociali di Mirano (VE) che hanno attualmente in carico il nucleo familiare, relazioneranno al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza del Tribunale di Venezia, territorialmente competente, ogni tre mesi con apertura d'Ufficio di un procedimento di
Vigilanza.
5.Ai predetti Servizi va attribuito anche il compito di organizzare gli incontri tra e il Per_1
padre, in spazio neutro, con la presenza di una figura professionale, non appena la minore avrà concluso il percorso di sostegno o avrà elaborato il disagio che attualmente connota il rapporto paterno.
6. Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole mediante la corresponsione direttamente alla ricorrente di un assegno mensile di
€.400,00, con scadenza e decorrenza come già stabilito in sede presidenziale, oltre il
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
7.Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della presente sentenza, ferma fino a tale data l'efficacia dei provvedimenti assunti in sede di reclamo.
8.Assegno unico ed universale ad esclusivo beneficio della ricorrente.
9.Condanna a pagare la somma di €.7.200,00 ex art.709 ter cc Controparte_1
applicabile ratione temporis, a favore della prole e da corrispondersi direttamente alla ricorrente.
17 9.Condanna il convenuto a pagare direttamente allo Stato il compenso del Curatore speciale che dimidiato ammonta ad €.2.200,00 oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
10.Invita il Curatore speciale a richiedere la liquidazione del compenso utilizzando la piattaforma spese di giustizia.
11. Condanna a rifondere le spese di lite che liquida nella somma già Controparte_1
dimidiata di €.4.000,00, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge, da corrispondere direttamente allo Stato.
12. Pone le spese di Ctu, nella misura già liquidata, definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
13.Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di Mirano (TV), nonché alla Cancelleria del Tribunale di Venezia per l'apertura d'Ufficio di un procedimento di Vigilanza.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
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