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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1079/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Pietro C.F._1
Sperati
APPELLANTE
E
, con sede i Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ivanoe Ciocca
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione
Lavoro – n. 1652/23
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della impugnata sentenza, dichiarata la illegittimità del comportamento dell' , accertare e dichiarare che l'istante ha diritto a percepire CP_2
i ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile ex art.13 L.118/71 con decorrenza dal luglio 2020 e per l'effetto condannare l' a corrispondere per il suddetto CP_2
titolo all'istante l'importo di € 14.957,14 oltre gli interessi successivi al pagamento oltre ai ratei successivamente maturati
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, l'odierna appellata agiva nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire i ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/71, con decorrenza dal luglio
2020, e la condanna dell'Istituito a corrisponderle al predetto titolo € 10.170,81 oltre i ratei e gli interessi successivamente maturati.
A tal fine la ricorrente deduceva in breve: di aver ottenuto dal Tribunale di Tivoli omologa ex art. 445-bis in data
9.5.2022 con cui era stato accertato l'handicap grave nonché il requisito sanitario previsto dall'art. 13, L. n. 118/71, dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ che in data 16.5.2022 inviava all' il modello AP70 e tutta la documentazione utile per la concessione del beneficio;
che erano risultati inutili vari solleciti.
CP_ L' restava contumace. 2 Con ordinanza del 21/06/2023, il Tribunale: rilevava la mancanza della prova della notifica del decreto di omologa;
invitava la parte al deposito del decreto di omologa;
invitava la ricorrente a produrre documentazione utile al fine di verificare la sussistenza dei requisiti extra sanitari per ottenere la prestazione (atteso che la contumacia dell' non equivaleva a non contestazione in ordine ai medesimi); CP_2 fissava l'udienza cartolare al 24.10.2023.
In data 30.8.2023 la ricorrente depositava pec del 10.7.2023 con cui era stata
CP_ notificato all' il decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c.
In data 23.10.2023 la ricorrente depositava inoltre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui propri redditi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (attestando reddito di € 1.200.00 per collaborazione con nell'anno 2020 e Parte_2
nessun reddito per gli anni successivi), dichiarazione IREF 2023 per l'anno 2022, estratto contributivo da cui risultano 8 settimane di lavoro quale Colf presso la dal 22.3.2020 al 4.7.2020 e il reddito di € 1.290,60. Parte_2
Con sentenza resa in data 25.10.2023, il Tribunale ha respinto la domanda
≪Rilevato che nel caso in esame il ricorso è stato iscritto antecedentemente alla notifica del decreto di omologa, nessun inadempimento può essere imputato all' attesa la previsione di cui all'art 445-bis c.p.c. secondo cui Il decreto, non CP_2
impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni≫.
La ha impugnato la sentenza deducendone la contraddittorietà e Pt_1
l'erroneità, deducendo in contrario che il decreto di omologa sarebbe stato CP_ notificato via PEC all' il 16.05.2022 insieme alla CTU ed alla AP70, e che il CP_ 30 agosto 2023 era stato notificato alla sede legale dell' il ricorso.
CP_ L' si è costituto in appello, replicando nel merito del motivo di gravame che:
3 la ricorrente non aveva dato alcuna prova di avere notificato il decreto di
CP_ omologa all' avendo offerto in tal senso solo la stampa della pec e non la
“busta” eml), ove compare indicato come allegato il solo modello ap 70 e non l'omologa; in ogni caso, dall'AP70 allegato emerge la dichiarazione di redditi del coniuge di € 10.000,00 per il 2021 ed € 15.000,00 per il 2022, entrambi superiori al limite annuo previsto per l'ottenimento della prestazione.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
CP_ Una volta introdotto il giudizio, e oramai nella resistenza dell' che ha ricevuto sia pure in corso di causa il decreto di omologa dopo 120 giorni dalla ricezione di tutti gli atti contesta in giudizio la spettanza del diritto, va considerato che:
è pacifico il requisito sanitario, neppure lontanamente contestato;
vi è atto di notorietà sul reddito personale della ricorrente e coerente documentazione previdenziale da cui emerge un reddito inferiore alle soglie del reddito personale per godere del beneficio. Va soltanto aggiunto che ai fini dell'assegno di invalidità civile, non vanno calcolati nel reddito quelli del coniuge, come statuito anche dalla Cassazione (Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la pensione di inabilità all'invalido civile totalmente inabile va disposto, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n.118 e dell'art. 26 primo comma della legge 30 aprile 1969,
n.153 (richiamato dal citato secondo comma per estenderne l'applicazione alla pensione di inabilità), il cumulo del reddito del coniuge con quello del dichiarato inabile, mentre in favore degli inabili parziari, beneficiari dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della citata legge n.118 del 1971, l'art. 14 septies, quinto comma, del D.L. 30 dicembre 1979,n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29.2.1980,n. 33, prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con
4 riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare
(Cass. Sez. L., 11/09/2003, n. 13363).
L'appello va pertanto accolto riconoscendo in favore dell'appellante la prestazione per assegno di invalidità civile con la decorrenza di legge.
Quanto alle spese, va considerato che la data di comunicazione del decreto
CP_ di omologa all' è giunta soltanto durante il giudizio di primo grado e a poche CP_ settimane dalla decisione, per cui va escluso un inadempimento dell' idoneo a radicarne la responsabilità ai fini delle spese del giudizio di primo grado, come peraltro già suggerito dalla Cassazione (Cass. 26777/22: la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti i requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti
CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione). Ciò induce a compensare tra le parti le spese di lite del primo grado.
Le spese di lite del grado di appello seguono invece la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/71 e per l'effetto condanna l' a corrisponderle le somme spettanti a tale titolo maturate CP_2
dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali su tali somme dal dì della maturazione del diritto al saldo.
CP_ Compensa interamente le spese di lite del primo grado e condanna l' a rimborsare all'appellante quelle del giudizio di appello, determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
5 Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
6
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1079/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Pietro C.F._1
Sperati
APPELLANTE
E
, con sede i Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ivanoe Ciocca
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione
Lavoro – n. 1652/23
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della impugnata sentenza, dichiarata la illegittimità del comportamento dell' , accertare e dichiarare che l'istante ha diritto a percepire CP_2
i ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile ex art.13 L.118/71 con decorrenza dal luglio 2020 e per l'effetto condannare l' a corrispondere per il suddetto CP_2
titolo all'istante l'importo di € 14.957,14 oltre gli interessi successivi al pagamento oltre ai ratei successivamente maturati
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, l'odierna appellata agiva nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire i ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/71, con decorrenza dal luglio
2020, e la condanna dell'Istituito a corrisponderle al predetto titolo € 10.170,81 oltre i ratei e gli interessi successivamente maturati.
A tal fine la ricorrente deduceva in breve: di aver ottenuto dal Tribunale di Tivoli omologa ex art. 445-bis in data
9.5.2022 con cui era stato accertato l'handicap grave nonché il requisito sanitario previsto dall'art. 13, L. n. 118/71, dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ che in data 16.5.2022 inviava all' il modello AP70 e tutta la documentazione utile per la concessione del beneficio;
che erano risultati inutili vari solleciti.
CP_ L' restava contumace. 2 Con ordinanza del 21/06/2023, il Tribunale: rilevava la mancanza della prova della notifica del decreto di omologa;
invitava la parte al deposito del decreto di omologa;
invitava la ricorrente a produrre documentazione utile al fine di verificare la sussistenza dei requisiti extra sanitari per ottenere la prestazione (atteso che la contumacia dell' non equivaleva a non contestazione in ordine ai medesimi); CP_2 fissava l'udienza cartolare al 24.10.2023.
In data 30.8.2023 la ricorrente depositava pec del 10.7.2023 con cui era stata
CP_ notificato all' il decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c.
In data 23.10.2023 la ricorrente depositava inoltre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui propri redditi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (attestando reddito di € 1.200.00 per collaborazione con nell'anno 2020 e Parte_2
nessun reddito per gli anni successivi), dichiarazione IREF 2023 per l'anno 2022, estratto contributivo da cui risultano 8 settimane di lavoro quale Colf presso la dal 22.3.2020 al 4.7.2020 e il reddito di € 1.290,60. Parte_2
Con sentenza resa in data 25.10.2023, il Tribunale ha respinto la domanda
≪Rilevato che nel caso in esame il ricorso è stato iscritto antecedentemente alla notifica del decreto di omologa, nessun inadempimento può essere imputato all' attesa la previsione di cui all'art 445-bis c.p.c. secondo cui Il decreto, non CP_2
impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni≫.
La ha impugnato la sentenza deducendone la contraddittorietà e Pt_1
l'erroneità, deducendo in contrario che il decreto di omologa sarebbe stato CP_ notificato via PEC all' il 16.05.2022 insieme alla CTU ed alla AP70, e che il CP_ 30 agosto 2023 era stato notificato alla sede legale dell' il ricorso.
CP_ L' si è costituto in appello, replicando nel merito del motivo di gravame che:
3 la ricorrente non aveva dato alcuna prova di avere notificato il decreto di
CP_ omologa all' avendo offerto in tal senso solo la stampa della pec e non la
“busta” eml), ove compare indicato come allegato il solo modello ap 70 e non l'omologa; in ogni caso, dall'AP70 allegato emerge la dichiarazione di redditi del coniuge di € 10.000,00 per il 2021 ed € 15.000,00 per il 2022, entrambi superiori al limite annuo previsto per l'ottenimento della prestazione.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
CP_ Una volta introdotto il giudizio, e oramai nella resistenza dell' che ha ricevuto sia pure in corso di causa il decreto di omologa dopo 120 giorni dalla ricezione di tutti gli atti contesta in giudizio la spettanza del diritto, va considerato che:
è pacifico il requisito sanitario, neppure lontanamente contestato;
vi è atto di notorietà sul reddito personale della ricorrente e coerente documentazione previdenziale da cui emerge un reddito inferiore alle soglie del reddito personale per godere del beneficio. Va soltanto aggiunto che ai fini dell'assegno di invalidità civile, non vanno calcolati nel reddito quelli del coniuge, come statuito anche dalla Cassazione (Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la pensione di inabilità all'invalido civile totalmente inabile va disposto, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n.118 e dell'art. 26 primo comma della legge 30 aprile 1969,
n.153 (richiamato dal citato secondo comma per estenderne l'applicazione alla pensione di inabilità), il cumulo del reddito del coniuge con quello del dichiarato inabile, mentre in favore degli inabili parziari, beneficiari dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della citata legge n.118 del 1971, l'art. 14 septies, quinto comma, del D.L. 30 dicembre 1979,n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29.2.1980,n. 33, prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con
4 riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare
(Cass. Sez. L., 11/09/2003, n. 13363).
L'appello va pertanto accolto riconoscendo in favore dell'appellante la prestazione per assegno di invalidità civile con la decorrenza di legge.
Quanto alle spese, va considerato che la data di comunicazione del decreto
CP_ di omologa all' è giunta soltanto durante il giudizio di primo grado e a poche CP_ settimane dalla decisione, per cui va escluso un inadempimento dell' idoneo a radicarne la responsabilità ai fini delle spese del giudizio di primo grado, come peraltro già suggerito dalla Cassazione (Cass. 26777/22: la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti i requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti
CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione). Ciò induce a compensare tra le parti le spese di lite del primo grado.
Le spese di lite del grado di appello seguono invece la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/71 e per l'effetto condanna l' a corrisponderle le somme spettanti a tale titolo maturate CP_2
dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali su tali somme dal dì della maturazione del diritto al saldo.
CP_ Compensa interamente le spese di lite del primo grado e condanna l' a rimborsare all'appellante quelle del giudizio di appello, determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
5 Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
6
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni