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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2590/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MARTINI FILIPPO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCOTTI Controparte_2 C.F._2
IG (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
Contr domiciliata ex lege presso l' CP_3
APPELLATA CONTUMACE
Contr (C.F. ), domiciliata presso l Controparte_4 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
04.11.2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 703/2022, pubblicata in data 15.02.2022 , con
[...] la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio avente R.G. 1138/2021, ha accolto la domanda spiegata in prime cure da al fine di conseguire il risarcimento dei danni Controparte_2 alla persona riportati in seguito al sinistro avvenuto in data 13.05.2019, in Atrani, alla via Stradale
Statale Amalfitana, quando era stato investito dal veicolo estero targato RJA89865, di proprietà di
Controparte_4
Contr L' dichiarata contumace in primo grado, ha dedotto di essere stata edotta del presente procedimento soltanto a seguito della notifica della sentenza oggetto del presente procedimento di appello, avvenuta in data 08.03.2022, unitamente all'atto di precetto, in considerazione della nullità
e/o inesistenza della notifica in primo grado, allegando tanto la diffida ad adempiere pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata in data 16.06.2020, tanto la citazione in giudizio avvenuta tramite notifica a mezzo posta elettronica certificata in data 21.10.2020, in cui i files risultavano essere Contr del tutto illeggibili e rappresentando che l' a segnalato al notificante la circostanza, chiedendo il reinvio degli allegati. Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello di dichiarare la nullità della sentenza appellata, con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
3.1. , ritualmente citato, si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., l'improponibilità e l'infondatezza, evidenziando che l'atto di citazione sarebbe stato regolarmente inviato unitamente agli allegati, invitati in formato smime.p7s con un peso compatibile con l'atto notificato, dipendendo l'impossibilità di fruizione del contenuto del relativo file imputabile a problemi tecnici dell'odierno appellante.
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . 3.2. e sebbene ritualmente citate nel presente grado di giudizio, CP_5 Controparte_4 non si sono costituite e ne deve essere dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di legge, essendo stato notificato in data 07.04.2022, tenuto conto della notifica della sentenza di prime cure in data 08.03.2022, pubblicata in data 15.02.2022, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 14.04.2022.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato articolo 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure da muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass. Sez. lav., n.
18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso,
Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cd. inesistenza della notifica in ipotesi di illeggibilità degli allegati costituisce un'ipotesi residuale, “configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto”.
Vale la pena evidenziare che la posta elettronica certificata è il sistema che per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da consentire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (ovvero della mancata consegna) della e-mail al destinatario. Il sistema è stato creato al fine di garantire l'opponibilità a terzi del messaggio.
A tal proposito, il gestore certifica con la propria ricevuta che il messaggio è stato spedito, che il messaggio è stato consegnato e che il messaggio non è stato alterato e in ciascuno degli avvisi inviati dai gestori viene altresì apposto un riferimento temporale, onde certificare in quale data ed ora è avvenuta l'operazione descritta, essendo, peraltro, i gestori tenuti ad inviare avvisi anche in presenza di errori in una fase del processo di notificazione.
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . E, dunque, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione da parte del sistema e della successiva consegna del messaggio di posta elettronica certificato che contenga l'allegato notificato è sufficiente far ritenere perfezionata e valida la notifica, determinando una presunzione di conoscenza di comunicazione da parte del destinatario, analoga a quella prevista in tema di dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.10.2017, n. 25819; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. Lav., 21.08.2019, n. 21560), gravando sul destinatario l'onere di comunicare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telefonico ed avendo la Suprema Corte posto in capo al destinatario un dovere di collaborazione del destinatario.
Fermo restando il suddetto onere di collaborazione, giova richiamare nel dettaglio il recente arresto della Corte di cassazione in merito al vizio che connota la notifica a mezzo posta elettronica certificata i cui allegati risultino illeggibili ha enunciato il seguente principio di diritto “nelle notificazioni
a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza della notificazione”
(cfr. Cass. civ., Sez. L., ord. 30.10.2023 n. 30083).
Nel caso in esame, deve osservarsi che il procedimento notificatorio si è correttamente perfezionato ma che, in base alla notifica a mezzo pec dell'atto di citazione dinanzi al Giudie di Pace, gli allegati non risultano leggibili e l'atto di citazione, così come la precedente messa in mora, risultano files bianchi.
Deve osservarsi nel caso in esame dalla notifica effettuata è agevolmente desumibile il soggetto notificante, il soggetto notificato e l'oggetto della notifica, ancorché in maniera generica, dovendosi ritenere non integrato il vizio dell'inesistenza della notifica. Contr Pur tuttavia, risulta provato che l' nella piena osservanza del dovere di collaborazione sancito dalla giurisprudenza, ha prontamente rappresentato – come documentato in atti – in entrambe le occasioni l'impossibilità, riscontrata anche dal Giudice, di leggere i files allegati alla notifica, non essendo stato fornito alcun riscontro alle proprie richieste, come emerge, del resto, dagli atti di parte appellata che insiste nel ritenere validamente perfezionata la notifica.
Tanto premesso, rilevata l'impossibilità di leggere i files allegati alla notifica a mezzo posta elettronica Contr certificata dell'atto di citazione e considerata peraltro la mancata partecipazione dell' l giudizio
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . di prime cure, non può che dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di prime cure, con la conseguente erroneità della dichiarazione di contumacia di parte convenuta.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 354, comma I, c.p.c. in virtù del quale “il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione in prime cure, vizio che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare e sanare fissando termine per rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., senza tralasciare la condotta di parte appellata che, pur essendo stata messa a conoscenza dell'impossibilità di accedere al files, non ha né inviato i documenti né rappresentato la circostanza al Giudice di prime cure.
Va, di conseguenza, dichiarata la nullità della sentenza n. 703/2022, con rimessione della causa dinanzi al Giudice di primo grado da riassumere nel termine di cui all'art. 353 c.p.c.
Da ultimo, va rammentato che “l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. 26 novembre 1990 n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate
e di ripristino della situazione precedente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 06.12.2006, n. 26171).
Ne consegue che parte appellata dovrà restituire le somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado a parte appellante.
6. Quanto alle spese, il Giudice d'appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta dinanzi a lui (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.04.2025, n.
10794, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata (cfr. Cass. civ., n. 13550/2006). Inoltre, quando il Giudice d'appello rinvia al giudice a quo ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve provvedere in merito alle spese di lite, condannando al pagamento di esse la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha comportato il rinvio.
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
7. Con riferimento alla domanda di parte appellata volta alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giova evidenziare che l'art. 96 c.p.c. delinea, infatti, una forma speciale di responsabilità aquiliana, rispetto alla quale presenta profili di specialità dal momento che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 12029/2017; Cass. n. 3573/2002).
Presupposti di tale responsabilità sono il carattere temerario della lite, la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute nonché il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della suddetta consapevolezza (Cass. Civ., n. 9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine alla suddetta fondatezza.
Più dettagliatamente, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità deve ricorrere il requisito oggettivo della soccombenza totale, con conseguente condanna alle spese, il requisito soggettivo consistente nella mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi del danno a carico del vincitore, incombendo l'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur sulla parte istante.
Nel caso in esame, alcuna prova è stata fornita da parte appellata né in ordine al requisito soggettivo né in ordine al danno riportato e di conseguenza la domanda volta al risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 703/2022, pubblicata in Parte_1 data 15.02.2022, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza n. 703/2022 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata in data 15.02.2022, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'esborso fino all'effettivo soddisfo;
b) Dispone la rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con termine per la riassunzione di tre mesi ai sensi dell'art. 353, comma II, c.p.c.
N. 2590/2022 ART. 281 ROC. CIV. 7 | P A G . CP_6 c) Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_7
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € € 1.700,00, per
[...] compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%; Contr d) Rigetta la domanda ex art. 96 comma I c.p.c. proposta dalla
Così deciso in Nola, il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2590/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MARTINI FILIPPO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCOTTI Controparte_2 C.F._2
IG (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
Contr domiciliata ex lege presso l' CP_3
APPELLATA CONTUMACE
Contr (C.F. ), domiciliata presso l Controparte_4 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
04.11.2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 703/2022, pubblicata in data 15.02.2022 , con
[...] la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio avente R.G. 1138/2021, ha accolto la domanda spiegata in prime cure da al fine di conseguire il risarcimento dei danni Controparte_2 alla persona riportati in seguito al sinistro avvenuto in data 13.05.2019, in Atrani, alla via Stradale
Statale Amalfitana, quando era stato investito dal veicolo estero targato RJA89865, di proprietà di
Controparte_4
Contr L' dichiarata contumace in primo grado, ha dedotto di essere stata edotta del presente procedimento soltanto a seguito della notifica della sentenza oggetto del presente procedimento di appello, avvenuta in data 08.03.2022, unitamente all'atto di precetto, in considerazione della nullità
e/o inesistenza della notifica in primo grado, allegando tanto la diffida ad adempiere pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata in data 16.06.2020, tanto la citazione in giudizio avvenuta tramite notifica a mezzo posta elettronica certificata in data 21.10.2020, in cui i files risultavano essere Contr del tutto illeggibili e rappresentando che l' a segnalato al notificante la circostanza, chiedendo il reinvio degli allegati. Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello di dichiarare la nullità della sentenza appellata, con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
3.1. , ritualmente citato, si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., l'improponibilità e l'infondatezza, evidenziando che l'atto di citazione sarebbe stato regolarmente inviato unitamente agli allegati, invitati in formato smime.p7s con un peso compatibile con l'atto notificato, dipendendo l'impossibilità di fruizione del contenuto del relativo file imputabile a problemi tecnici dell'odierno appellante.
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . 3.2. e sebbene ritualmente citate nel presente grado di giudizio, CP_5 Controparte_4 non si sono costituite e ne deve essere dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di legge, essendo stato notificato in data 07.04.2022, tenuto conto della notifica della sentenza di prime cure in data 08.03.2022, pubblicata in data 15.02.2022, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 14.04.2022.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato articolo 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure da muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass. Sez. lav., n.
18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso,
Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cd. inesistenza della notifica in ipotesi di illeggibilità degli allegati costituisce un'ipotesi residuale, “configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto”.
Vale la pena evidenziare che la posta elettronica certificata è il sistema che per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da consentire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (ovvero della mancata consegna) della e-mail al destinatario. Il sistema è stato creato al fine di garantire l'opponibilità a terzi del messaggio.
A tal proposito, il gestore certifica con la propria ricevuta che il messaggio è stato spedito, che il messaggio è stato consegnato e che il messaggio non è stato alterato e in ciascuno degli avvisi inviati dai gestori viene altresì apposto un riferimento temporale, onde certificare in quale data ed ora è avvenuta l'operazione descritta, essendo, peraltro, i gestori tenuti ad inviare avvisi anche in presenza di errori in una fase del processo di notificazione.
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . E, dunque, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione da parte del sistema e della successiva consegna del messaggio di posta elettronica certificato che contenga l'allegato notificato è sufficiente far ritenere perfezionata e valida la notifica, determinando una presunzione di conoscenza di comunicazione da parte del destinatario, analoga a quella prevista in tema di dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.10.2017, n. 25819; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. Lav., 21.08.2019, n. 21560), gravando sul destinatario l'onere di comunicare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telefonico ed avendo la Suprema Corte posto in capo al destinatario un dovere di collaborazione del destinatario.
Fermo restando il suddetto onere di collaborazione, giova richiamare nel dettaglio il recente arresto della Corte di cassazione in merito al vizio che connota la notifica a mezzo posta elettronica certificata i cui allegati risultino illeggibili ha enunciato il seguente principio di diritto “nelle notificazioni
a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza della notificazione”
(cfr. Cass. civ., Sez. L., ord. 30.10.2023 n. 30083).
Nel caso in esame, deve osservarsi che il procedimento notificatorio si è correttamente perfezionato ma che, in base alla notifica a mezzo pec dell'atto di citazione dinanzi al Giudie di Pace, gli allegati non risultano leggibili e l'atto di citazione, così come la precedente messa in mora, risultano files bianchi.
Deve osservarsi nel caso in esame dalla notifica effettuata è agevolmente desumibile il soggetto notificante, il soggetto notificato e l'oggetto della notifica, ancorché in maniera generica, dovendosi ritenere non integrato il vizio dell'inesistenza della notifica. Contr Pur tuttavia, risulta provato che l' nella piena osservanza del dovere di collaborazione sancito dalla giurisprudenza, ha prontamente rappresentato – come documentato in atti – in entrambe le occasioni l'impossibilità, riscontrata anche dal Giudice, di leggere i files allegati alla notifica, non essendo stato fornito alcun riscontro alle proprie richieste, come emerge, del resto, dagli atti di parte appellata che insiste nel ritenere validamente perfezionata la notifica.
Tanto premesso, rilevata l'impossibilità di leggere i files allegati alla notifica a mezzo posta elettronica Contr certificata dell'atto di citazione e considerata peraltro la mancata partecipazione dell' l giudizio
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . di prime cure, non può che dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di prime cure, con la conseguente erroneità della dichiarazione di contumacia di parte convenuta.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 354, comma I, c.p.c. in virtù del quale “il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione in prime cure, vizio che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare e sanare fissando termine per rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., senza tralasciare la condotta di parte appellata che, pur essendo stata messa a conoscenza dell'impossibilità di accedere al files, non ha né inviato i documenti né rappresentato la circostanza al Giudice di prime cure.
Va, di conseguenza, dichiarata la nullità della sentenza n. 703/2022, con rimessione della causa dinanzi al Giudice di primo grado da riassumere nel termine di cui all'art. 353 c.p.c.
Da ultimo, va rammentato che “l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. 26 novembre 1990 n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate
e di ripristino della situazione precedente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 06.12.2006, n. 26171).
Ne consegue che parte appellata dovrà restituire le somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado a parte appellante.
6. Quanto alle spese, il Giudice d'appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta dinanzi a lui (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.04.2025, n.
10794, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata (cfr. Cass. civ., n. 13550/2006). Inoltre, quando il Giudice d'appello rinvia al giudice a quo ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve provvedere in merito alle spese di lite, condannando al pagamento di esse la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha comportato il rinvio.
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
7. Con riferimento alla domanda di parte appellata volta alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giova evidenziare che l'art. 96 c.p.c. delinea, infatti, una forma speciale di responsabilità aquiliana, rispetto alla quale presenta profili di specialità dal momento che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 12029/2017; Cass. n. 3573/2002).
Presupposti di tale responsabilità sono il carattere temerario della lite, la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute nonché il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della suddetta consapevolezza (Cass. Civ., n. 9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine alla suddetta fondatezza.
Più dettagliatamente, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità deve ricorrere il requisito oggettivo della soccombenza totale, con conseguente condanna alle spese, il requisito soggettivo consistente nella mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi del danno a carico del vincitore, incombendo l'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur sulla parte istante.
Nel caso in esame, alcuna prova è stata fornita da parte appellata né in ordine al requisito soggettivo né in ordine al danno riportato e di conseguenza la domanda volta al risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 703/2022, pubblicata in Parte_1 data 15.02.2022, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza n. 703/2022 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata in data 15.02.2022, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'esborso fino all'effettivo soddisfo;
b) Dispone la rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con termine per la riassunzione di tre mesi ai sensi dell'art. 353, comma II, c.p.c.
N. 2590/2022 ART. 281 ROC. CIV. 7 | P A G . CP_6 c) Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_7
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € € 1.700,00, per
[...] compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%; Contr d) Rigetta la domanda ex art. 96 comma I c.p.c. proposta dalla
Così deciso in Nola, il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 2590/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .