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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/11/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore
Parte_1
l'avv. CASCIO STEFANO
per il convenuto CP_1
l'avv. COSSIGNANI MERI
per il convenuto contumace , nessuno depositava note scritte nel termine perentorio concesso CP_2
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza si comunichi
Ascoli Piceno, 26.11.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2022 promossa da:
( , nato il [...] res.te in Grottammare (AP) alla via Parte_1 C.F._1
Firenze n.115, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Cascio del foro di Fermo
Attore
Contro
in persona del suo rappresentante pro-tempore dott. Controparte_3
con sede in Milano (MI), 20141, al n. 7 della via Giovanni Spadolini CP_4
(C.F. , p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Meri Cossignani P.IVA_1 P.IVA_2
Convenuta
, res.te in Acquaviva Picena (AP) Alla via Buonarroti n.20 CP_5
Convenuta contumace
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 22.11.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio in giudizio la Parte_1
compagnia al fine di sentirla condannare, ritenuta la concorrente responsabilità colposa CP_1 della sig.ra , proprietaria e conducente dell'autovettura TG BT908FB, assicurata per la CP_5
pagina 2 di 8 Rca con la compagnia convenuta, nel sinistro verificatosi in data 23.3.2019, come statuito con sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 336/2021, al risarcimento del danno da lesioni e spese connesse, quantificato in € 98.567,42, oltre interessi dal sinistro al saldo.
Nel dettaglio, deduceva:
- Che, in data 23.03.19, in San Benedetto del Tronto, mentre si trovava alla guida del proprio velocipede, proveniente da via Andrea Doria e si immetteva sulla rotatoria Fratelli Merlini percorrendola con direzione nord (per uscire in via F. Morosini), veniva urtato dall'autovettura
Peugeot 206 (tg. BT908FB, di proprietà e condotta dalla sig.ra ed assicurata per CP_5
RCA con , che, provenendo da via Marchegiani, si immetteva sulla rotatoria con la CP_1
intenzione di proseguire verso ovest, ossia sulla via Andrea Doria senza concedere la dovuta precedenza al veicolo ad esso attore che già su di essa circolava;
- che, ancora non consolidatosi il quadro clinico, esso attore si trovò costretto ad agire innanzi al
Giudice di Pace di Ascoli Piceno per il risarcimento del danno al veicolo e che il Giudice di Pace di
Ascoli Piceno, con sentenza n.336/2021 pubblicata in data 28.12.21, irrevocabile, statuiva la sussistenza di un paritario concorso di colpa nella causazione del sinistro e condannava i convenuti, in solido, al risarcimento del danno commisurato alla metà del valore come emergente dalla stima del CTU.
- Che dal sinistro de quo, derivavano per esso attore gravi lesioni personali di cui nella presente sede chiedeva il ristoro.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, stante la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n336/2021 passata in giudicato, la concorsuale pari responsabilità del conducente antagonista la sig.ra (veicolo tg. BT908FB, di proprietà e condotta dalla CP_5
sig.ra ed assicurata per RCA con nel determinismo causale del sinistro CP_5 CP_1 per cui è causa e, per conseguenza, condannare i convenuti, in solido tra loro, in favore dell'attore, al pagamento di euro 98.567,42 a titolo di risarcimento del danno per lesioni e spese connesse come sopra motivato, ovvero nella diversa somma di giustizia come emergente da espletanda CTU;
Oltre interessi dal sinistro al saldo. Con vittoria di compensi e spese di lite, per l'attività giudiziale, in favore del procuratore antistatario ex DM 55/14.”
Si costituiva la che, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del giudizio per CP_1
illegittimo frazionamento del credito e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda o,
pagina 3 di 8 comunque, una riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio, assolutamente esorbitante rispetto alle lesioni patite.
Il procedimento, celebratosi nella contumacia della IG , dopo la trattazione e CP_5
l'espletamento di una ctu medico legale, giungeva all'udienza in data 22.11.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e discutevano, a mezzo note di trattazione scritta, la causa.
Esaminando in primis, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della convenuta, deve innanzitutto osservarsi che il frazionamento del credito non è di per sé illegittimo, ma rappresenta una possibile scelta del creditore, sicché occorre determinare quando lo stesso tracimi in abuso. In primo luogo, perché si possa invocare il menzionato principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (Cass. N. 25413/2021; Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 23726 del 15/11/2007).
Gli interventi nomofilattici hanno chiarito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007); la giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che "... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei pagina 4 di 8 limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" ( Cass. sent. n. 1989 del 2018; conf. Cass. sent. n. 15398 del 2019; n. 26089 del 2019; n. 9398 del 2017 e n. 17019 del 2018; Cassazione civile sez. III, 11/05/2022, (ud. 18/03/2022, dep. 11/05/2022), n.14984).
Si è posto poi il problema se il citato principio debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf. Cass. sent. n. 17893 del 2018; n. 6591 del 2019).
A ciò deve aggiungersi che, in svariate occasioni, è stato, ritenuto, nell'ambito della materia oggetto del presente giudizio, che "il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata" (cfr. Cass.
17019 /2018, preceduta da Cass. 31012/2017; Cass. 20714/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'attore ha dedotto un proprio interesse ad ottenere una tutela processuale parcellizzata ed idoneo a giustificarlo derivante dal preteso consolidamento dei postumi successivo alla constatazione dei danni al mezzo .
Detta allegazione, però, nel caso in esame, è del tutto smentita sia dalla documentazione versata in atti dalle parti sia dalle risultanze della consulenza tecnica espletata.
pagina 5 di 8 In particolare, prendendo come riferimento la data del 19.2.2021, giorno in cui il notificava la Pt_1
citazione introduttiva del giudizio innanzi al giudice di Pace e finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni al mezzo, deve dirsi che, in detta data, i postumi fisici si erano già stabilizzati.
Invero, già alla data del 15 maggio 2020 l'attore era certamente stabilizzato nelle sue lesioni, considerato che il proprio legale inviava un invito alla negoziazione assistita per risolvere stragiudizialmente il sinistro, chiedendo “l'effettivo risarcimento integrale di tutti i danni” subiti dal proprio assistito (all.1 comparsa di risposta: invito negoziazione assistita del 15.5.2020 avv. Antonio
Carano), negoziazione che non avrebbe avuto ragione di essere se i postumi non fossero stati stabilizzati.
La circostanza della stabilizzazione dei postumi a tale data è confortata dal fatto che dalla documentazione medica prodotta da parte attrice, si evince che non esistono referti o esami strumentali successivi al 2019, a conferma del fatto che, nel momento in cui veniva richiesto di stipulare una convenzione per definire stragiudizialmente la controversia, vi erano tutti gli elementi per poter valutare la vicenda sotto ogni profilo.
A ciò va aggiunto che ,in data 19 febbraio 2020, il difensore del mentre portava alla notifica Pt_1
l'atto di citazione per il ristoro del solo danno materiale, inviava contemporaneamente pec all' sottoscritta dal medesimo, ove, nel diffidare nuovamente la compagnia al CP_1 Pt_1 ristoro dei danni e a rinnovare l'invito per la negoziazione assistita, affermava testualmente che “per la verifica dell'invalidità temporanea assoluta, relativa e invalidità permanente conseguente alle lesioni riportate, il mio assistito è disponibile a sottoporsi a visita medico legale presso il Vs fiduciario” (all.3 comparsa di risposta: pec avv. Cascio del 19.2.2021), circostanza ulteriormente indicativa della definitiva stabilizzazione dei postumi.
Ma vi è di più: dalla documentazione prodotta dalla difesa della convenuta emerge che il ha Pt_1
ripreso la sua attività agonistica a pieno ritmo già a luglio 2019, addirittura gareggiando oltre oceano sul monte e persino nel Grand Canyon (all. 5_n. 10 post pagina Facebook del Persona_1 Pt_1
dal 13.8.2019 al 20.9.2020), a conferma del fatto che non solo le lesioni osteotraumatiche
[...]
riscontrate a luglio 2019 erano riferibili a traumi cronicizzati e appartenenti al passato agonistico dell'attore, ma che certamente non vi erano state ripercussioni a livello psicologico.
pagina 6 di 8 Ad ulteriore riprova di quanto sin ora sostenuto, deve richiamarsi poi la consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio a cui il Tribunale intende conformarsi, nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario e nella totale condivisione delle conclusioni raggiunte.
Ebbene, il ctu, dopo aver sottoposto a visita l'attore ed aver esaminato la documentazione medica versata in atti, ha accertato che, in conseguenza diretta del sinistro stradale del 23 marzo 2019, il sig. ebbe a riportare politraumatismo con le lesioni di seguito elencate: Parte_1
- trauma pelvico con contusione del testicolo destro
- contusioni multiple (spalla sinistra, ginocchio sinistro, anca sinistra, caviglia sinistra).
- trauma contusivo-distorsivo del rachide. che hanno comportato giorni 20 di invalidità assoluta;
giorni 30 di invalidità parziale al 75%; giorni 30 di invalidità parziale al 50%; gironi 20 di invalidità parziale al 25% e da cui sono derivati i postumi permanenti quali esiti algo-disfunzionali di contusione con verosimile diastasi dell'articolazione acromion-claveare sinistra;
esiti di trauma contusivo-distorsivo di grado medio-lieve della caviglia sinistra con interessamento lesionale di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore, che hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 7-8% (sette-otto percento) comprensivo del danno dinamico-relazionale.
Quanto alla durata della malattia ed alla stabilizzazione dei postumi, il ctu ha ritenuto che “Nel caso concreto la durata della malattia (invalidità biologica temporanea determinata dall'evento traumatico) ha avuto un'estensione effettiva che risulta necessariamente di minore durata rispetto a quella indicata dal certificato di guarigione clinica del medico di medicina generale, che reca la data del 18/10/2019, ed anche a quella stimata nella relazione medico-legale di parte del Dott. che la stabilisce in Per_2
complessivi giorni 230, senza peraltro fornire spiegazioni sulla motivazione di una durata addirittura superiore al certificato di guarigione clinica del MMG.”, aggiungendo che ““la documentazione di parte convenuta, non smentita dal periziato in sede di consulenza, ha messo in evidenza ripresa dell'attività sportiva nell'estate 2019 e la partecipazione a gare agonistiche nel 2020, circostanza che presuppone la condizione fisica idonea e l'assenza di segni di patologie post traumatiche non stabilizzate.”
In relazione agli ulteriori postumi lamentati dall'attore (disfunzione erettile e disturbi psicopatologici) il ctu ha ritenuto che quanto alla disfunzione erettile, manca la dimostrazione certa del danno, ma manca soprattutto la dimostrazione del nesso materiale di causa-effetto tra lo stesso disturbo ed il sinistro stradale del 23 marzo 2019 e, quanto al danno psichico, ha precisato che “la consulenza Psichiatrica eseguita nell'ambito della CTU ha escluso la presenza di elementi psicopatologici inquadrabili in disturbi nosologicamente inquadrabili”.
pagina 7 di 8 Ne discende che i postumi effettivi riscontrati ed eziologicamente derivanti dal sinistro per cui si procede hanno trovato guarigione entro gg. 100 dal sinistro e, quindi, all'incirca a luglio 2019 ovverosia oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Il logico corollario di quanto sopra è che la parcellizzazione dell'unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, con la conseguenza che la presente azione, avviata per seconda, non poteva essere proposta, perchè non è data dall'ordinamento.
Andrà, quindi, dichiarata l'improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento della stessa.
Le spese di lite, ivi comprese quelle dell'espletata ctu, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano secondo i valori medi per ciascuna fase processuale
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1259/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara l'improponibilità della domanda.
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta costituita che liquida in euro 14.103.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Pone le spese di ctu come liquidate con autonomo decreto in corso di causa a carico definitivo di parte attrice
Ascoli Piceno, 26 novembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore
Parte_1
l'avv. CASCIO STEFANO
per il convenuto CP_1
l'avv. COSSIGNANI MERI
per il convenuto contumace , nessuno depositava note scritte nel termine perentorio concesso CP_2
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza si comunichi
Ascoli Piceno, 26.11.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2022 promossa da:
( , nato il [...] res.te in Grottammare (AP) alla via Parte_1 C.F._1
Firenze n.115, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Cascio del foro di Fermo
Attore
Contro
in persona del suo rappresentante pro-tempore dott. Controparte_3
con sede in Milano (MI), 20141, al n. 7 della via Giovanni Spadolini CP_4
(C.F. , p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Meri Cossignani P.IVA_1 P.IVA_2
Convenuta
, res.te in Acquaviva Picena (AP) Alla via Buonarroti n.20 CP_5
Convenuta contumace
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 22.11.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio in giudizio la Parte_1
compagnia al fine di sentirla condannare, ritenuta la concorrente responsabilità colposa CP_1 della sig.ra , proprietaria e conducente dell'autovettura TG BT908FB, assicurata per la CP_5
pagina 2 di 8 Rca con la compagnia convenuta, nel sinistro verificatosi in data 23.3.2019, come statuito con sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 336/2021, al risarcimento del danno da lesioni e spese connesse, quantificato in € 98.567,42, oltre interessi dal sinistro al saldo.
Nel dettaglio, deduceva:
- Che, in data 23.03.19, in San Benedetto del Tronto, mentre si trovava alla guida del proprio velocipede, proveniente da via Andrea Doria e si immetteva sulla rotatoria Fratelli Merlini percorrendola con direzione nord (per uscire in via F. Morosini), veniva urtato dall'autovettura
Peugeot 206 (tg. BT908FB, di proprietà e condotta dalla sig.ra ed assicurata per CP_5
RCA con , che, provenendo da via Marchegiani, si immetteva sulla rotatoria con la CP_1
intenzione di proseguire verso ovest, ossia sulla via Andrea Doria senza concedere la dovuta precedenza al veicolo ad esso attore che già su di essa circolava;
- che, ancora non consolidatosi il quadro clinico, esso attore si trovò costretto ad agire innanzi al
Giudice di Pace di Ascoli Piceno per il risarcimento del danno al veicolo e che il Giudice di Pace di
Ascoli Piceno, con sentenza n.336/2021 pubblicata in data 28.12.21, irrevocabile, statuiva la sussistenza di un paritario concorso di colpa nella causazione del sinistro e condannava i convenuti, in solido, al risarcimento del danno commisurato alla metà del valore come emergente dalla stima del CTU.
- Che dal sinistro de quo, derivavano per esso attore gravi lesioni personali di cui nella presente sede chiedeva il ristoro.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, stante la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n336/2021 passata in giudicato, la concorsuale pari responsabilità del conducente antagonista la sig.ra (veicolo tg. BT908FB, di proprietà e condotta dalla CP_5
sig.ra ed assicurata per RCA con nel determinismo causale del sinistro CP_5 CP_1 per cui è causa e, per conseguenza, condannare i convenuti, in solido tra loro, in favore dell'attore, al pagamento di euro 98.567,42 a titolo di risarcimento del danno per lesioni e spese connesse come sopra motivato, ovvero nella diversa somma di giustizia come emergente da espletanda CTU;
Oltre interessi dal sinistro al saldo. Con vittoria di compensi e spese di lite, per l'attività giudiziale, in favore del procuratore antistatario ex DM 55/14.”
Si costituiva la che, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del giudizio per CP_1
illegittimo frazionamento del credito e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda o,
pagina 3 di 8 comunque, una riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio, assolutamente esorbitante rispetto alle lesioni patite.
Il procedimento, celebratosi nella contumacia della IG , dopo la trattazione e CP_5
l'espletamento di una ctu medico legale, giungeva all'udienza in data 22.11.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e discutevano, a mezzo note di trattazione scritta, la causa.
Esaminando in primis, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della convenuta, deve innanzitutto osservarsi che il frazionamento del credito non è di per sé illegittimo, ma rappresenta una possibile scelta del creditore, sicché occorre determinare quando lo stesso tracimi in abuso. In primo luogo, perché si possa invocare il menzionato principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (Cass. N. 25413/2021; Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 23726 del 15/11/2007).
Gli interventi nomofilattici hanno chiarito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007); la giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che "... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei pagina 4 di 8 limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" ( Cass. sent. n. 1989 del 2018; conf. Cass. sent. n. 15398 del 2019; n. 26089 del 2019; n. 9398 del 2017 e n. 17019 del 2018; Cassazione civile sez. III, 11/05/2022, (ud. 18/03/2022, dep. 11/05/2022), n.14984).
Si è posto poi il problema se il citato principio debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf. Cass. sent. n. 17893 del 2018; n. 6591 del 2019).
A ciò deve aggiungersi che, in svariate occasioni, è stato, ritenuto, nell'ambito della materia oggetto del presente giudizio, che "il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata" (cfr. Cass.
17019 /2018, preceduta da Cass. 31012/2017; Cass. 20714/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'attore ha dedotto un proprio interesse ad ottenere una tutela processuale parcellizzata ed idoneo a giustificarlo derivante dal preteso consolidamento dei postumi successivo alla constatazione dei danni al mezzo .
Detta allegazione, però, nel caso in esame, è del tutto smentita sia dalla documentazione versata in atti dalle parti sia dalle risultanze della consulenza tecnica espletata.
pagina 5 di 8 In particolare, prendendo come riferimento la data del 19.2.2021, giorno in cui il notificava la Pt_1
citazione introduttiva del giudizio innanzi al giudice di Pace e finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni al mezzo, deve dirsi che, in detta data, i postumi fisici si erano già stabilizzati.
Invero, già alla data del 15 maggio 2020 l'attore era certamente stabilizzato nelle sue lesioni, considerato che il proprio legale inviava un invito alla negoziazione assistita per risolvere stragiudizialmente il sinistro, chiedendo “l'effettivo risarcimento integrale di tutti i danni” subiti dal proprio assistito (all.1 comparsa di risposta: invito negoziazione assistita del 15.5.2020 avv. Antonio
Carano), negoziazione che non avrebbe avuto ragione di essere se i postumi non fossero stati stabilizzati.
La circostanza della stabilizzazione dei postumi a tale data è confortata dal fatto che dalla documentazione medica prodotta da parte attrice, si evince che non esistono referti o esami strumentali successivi al 2019, a conferma del fatto che, nel momento in cui veniva richiesto di stipulare una convenzione per definire stragiudizialmente la controversia, vi erano tutti gli elementi per poter valutare la vicenda sotto ogni profilo.
A ciò va aggiunto che ,in data 19 febbraio 2020, il difensore del mentre portava alla notifica Pt_1
l'atto di citazione per il ristoro del solo danno materiale, inviava contemporaneamente pec all' sottoscritta dal medesimo, ove, nel diffidare nuovamente la compagnia al CP_1 Pt_1 ristoro dei danni e a rinnovare l'invito per la negoziazione assistita, affermava testualmente che “per la verifica dell'invalidità temporanea assoluta, relativa e invalidità permanente conseguente alle lesioni riportate, il mio assistito è disponibile a sottoporsi a visita medico legale presso il Vs fiduciario” (all.3 comparsa di risposta: pec avv. Cascio del 19.2.2021), circostanza ulteriormente indicativa della definitiva stabilizzazione dei postumi.
Ma vi è di più: dalla documentazione prodotta dalla difesa della convenuta emerge che il ha Pt_1
ripreso la sua attività agonistica a pieno ritmo già a luglio 2019, addirittura gareggiando oltre oceano sul monte e persino nel Grand Canyon (all. 5_n. 10 post pagina Facebook del Persona_1 Pt_1
dal 13.8.2019 al 20.9.2020), a conferma del fatto che non solo le lesioni osteotraumatiche
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riscontrate a luglio 2019 erano riferibili a traumi cronicizzati e appartenenti al passato agonistico dell'attore, ma che certamente non vi erano state ripercussioni a livello psicologico.
pagina 6 di 8 Ad ulteriore riprova di quanto sin ora sostenuto, deve richiamarsi poi la consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio a cui il Tribunale intende conformarsi, nell'apprezzamento del metodo utilizzato dall'ausiliario e nella totale condivisione delle conclusioni raggiunte.
Ebbene, il ctu, dopo aver sottoposto a visita l'attore ed aver esaminato la documentazione medica versata in atti, ha accertato che, in conseguenza diretta del sinistro stradale del 23 marzo 2019, il sig. ebbe a riportare politraumatismo con le lesioni di seguito elencate: Parte_1
- trauma pelvico con contusione del testicolo destro
- contusioni multiple (spalla sinistra, ginocchio sinistro, anca sinistra, caviglia sinistra).
- trauma contusivo-distorsivo del rachide. che hanno comportato giorni 20 di invalidità assoluta;
giorni 30 di invalidità parziale al 75%; giorni 30 di invalidità parziale al 50%; gironi 20 di invalidità parziale al 25% e da cui sono derivati i postumi permanenti quali esiti algo-disfunzionali di contusione con verosimile diastasi dell'articolazione acromion-claveare sinistra;
esiti di trauma contusivo-distorsivo di grado medio-lieve della caviglia sinistra con interessamento lesionale di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore, che hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 7-8% (sette-otto percento) comprensivo del danno dinamico-relazionale.
Quanto alla durata della malattia ed alla stabilizzazione dei postumi, il ctu ha ritenuto che “Nel caso concreto la durata della malattia (invalidità biologica temporanea determinata dall'evento traumatico) ha avuto un'estensione effettiva che risulta necessariamente di minore durata rispetto a quella indicata dal certificato di guarigione clinica del medico di medicina generale, che reca la data del 18/10/2019, ed anche a quella stimata nella relazione medico-legale di parte del Dott. che la stabilisce in Per_2
complessivi giorni 230, senza peraltro fornire spiegazioni sulla motivazione di una durata addirittura superiore al certificato di guarigione clinica del MMG.”, aggiungendo che ““la documentazione di parte convenuta, non smentita dal periziato in sede di consulenza, ha messo in evidenza ripresa dell'attività sportiva nell'estate 2019 e la partecipazione a gare agonistiche nel 2020, circostanza che presuppone la condizione fisica idonea e l'assenza di segni di patologie post traumatiche non stabilizzate.”
In relazione agli ulteriori postumi lamentati dall'attore (disfunzione erettile e disturbi psicopatologici) il ctu ha ritenuto che quanto alla disfunzione erettile, manca la dimostrazione certa del danno, ma manca soprattutto la dimostrazione del nesso materiale di causa-effetto tra lo stesso disturbo ed il sinistro stradale del 23 marzo 2019 e, quanto al danno psichico, ha precisato che “la consulenza Psichiatrica eseguita nell'ambito della CTU ha escluso la presenza di elementi psicopatologici inquadrabili in disturbi nosologicamente inquadrabili”.
pagina 7 di 8 Ne discende che i postumi effettivi riscontrati ed eziologicamente derivanti dal sinistro per cui si procede hanno trovato guarigione entro gg. 100 dal sinistro e, quindi, all'incirca a luglio 2019 ovverosia oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Il logico corollario di quanto sopra è che la parcellizzazione dell'unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, con la conseguenza che la presente azione, avviata per seconda, non poteva essere proposta, perchè non è data dall'ordinamento.
Andrà, quindi, dichiarata l'improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento della stessa.
Le spese di lite, ivi comprese quelle dell'espletata ctu, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano secondo i valori medi per ciascuna fase processuale
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1259/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara l'improponibilità della domanda.
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta costituita che liquida in euro 14.103.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Pone le spese di ctu come liquidate con autonomo decreto in corso di causa a carico definitivo di parte attrice
Ascoli Piceno, 26 novembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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