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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est.
dott.ssa Michela Bortolami Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3236 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
alias (C.F.: , nato a nato in [...] il Parte_1 Parte_2 C.F._1
01/08/1990, elettivamente domiciliato a Montereale Valcellina (PN) in via Battistella 2/C, presso lo studio dell'avv. Massimo Tomè, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1
a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott. Francesco Saso, Procuratore dello Stato
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19-ter D. Lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso rispettivamente come da note in sostituzione d'udienza del
27/2/2025 e del 5/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei confronti della Parte_3
Questura di Pordenone, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in 13/3/2024 e notificato lo stesso giorno, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 9/12/2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda spiegata dal ricorrente.
La causa, inizialmente, è stata istruita all'udienza del 28/1/2025 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito il giudice ha disposto l'acquisizione agli atti del Casellario giudiziale e ha fissato l'udienza del
27/2/2025 per consentire alle parti di dedurre circa le risultanze del casellario e per la discussione orale della causa.
La predetta udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte, regolarmente depositate dalle parti rispettivamente in data 27/2/2025 e 20/2/2025, al cui esito il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Avvedutosi della produzione di documentazione sopravvenuta assieme alle note di discussione della causa, il Giudice ha autorizzato il deposito e ha assegnato termine alle parti per dedurre sul punto, fissando l'udienza del 5/5/2025 per l'ulteriore discussione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
All'esito della scadenza del predetto termine il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
1. Preliminarmente, il Collegio rigetta l'opposizione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-
duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa dall'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso. Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che nei giudizi di cui all'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 non possa darsi ingresso a fatti sopravvenuti che, per ciò solo, non avrebbero potuto essere presi in considerazione dall'amministrazione procedente.
Ebbene, anche tale argomento non coglie nel segno.
I giudizi in questione hanno ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8
CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidale alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n. 30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione
internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali,
deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica,
deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento,
dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa.
Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Pertanto, la produzione documentale effettuata con la memoria del 7/2/2025 deve essere dichiarata ammissibile.
1. Nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6
del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione,
respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n. 29459
e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che
essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Sotto l'aspetto dell'inserimento, il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto
maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene fondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale, in forza della sussistenza di significativi indici di inserimento sociale in Italia, quanto ai profili lavorativo, sociale e linguistico. Anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente è arrivato in Italia nel 2017 e, da allora, si trova sul territorio nazionale.
In questo periodo, il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso: i) Fateh agricoltura s.r.l., con sede legale in via San Leonardo n. 46 (PN), con la qualifica di bracciante agricolo (cfr. doc. n. 5): ii)
[...]
titolare di impresa individuale corrente in P.za Roma 21/A, San Quirino (PN), con la qualifica Pt_4
di operaio agricolo dal 6/7/2023 (cfr. doc. n. 6, 7 e 8); iii) , sede legale a Parte_5
Pordenone, in Via Stradelle 28/B/10, con la qualifica di bracciante agricolo e contratto a tempo determinato a far data dal 28/8/2024 fino al 31/12/2024, successivamente prorogato fino al 30/4/2025 (cfr. doc. n.n. 9, 10, 11 e 12).
Grazie ai predetti rapporti lavorativi il ricorrente è stato in grado di raggiungere un livello reddituale sufficiente al suo sostentamento, quantificabile, a gennaio 2025, in € 953 netti mensili (cfr. doc. n. 10).
Si segnala, inoltre, la partecipazione del ricorrente al corso di formazione specifica avente a oggetto la prevenzione e la gestione dei rischi, in particolare in ambito lavorativo (cfr. doc. 12).
Per quanto attiene alle cause ostative al riconoscimento della protezione speciale, l'acquisizione del casellario giudiziale ha consentito di evidenziare come il ricorrente sia stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, commesso in data 2/02/2021, alla pena dell'ammenda di € 15.500,00, con sospensione condizionale.
Il Collegio ritiene che l'epoca non recente dei fatti, la scarsa gravità degli stessi e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena consentano di operare un giudizio di bilanciamento con le esigenze di protezione del ricorrente a tutto vantaggio del riconoscimento della protezione speciale.
Non si ritiene, di contro, di trarre dalla predetta condanna, unitamente alla considerazione delle segnalazioni di polizia allegate con la comparsa di costituzione e risposta, possano far emergere una carente integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano, data l0'incertezza degli esiti dei relativi procedimenti penali, la tenuità delle fattispecie di reato ipotizzate, specie se confrontati con gli indici sintomatici di senso opposto precedentemente segnalati.
Pertanto, la presenza di indici significativi di inserimento nel tessuto sociale italiano, specie in considerazione della significativa durata del soggiorno e dell'attività lavorativa posta in essere, unitamente al diradarsi delle connessioni con il proprio Paese di provenienza, fanno sì che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una ingiusta lesione del diritto alla vita personale. Si impone, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998.
2. Le spese del presente giudizio vengono compensate in quanto l'accoglimento della domanda si è
fondato anche su elementi emersi in sede giudiziale, per la cui mancata analisi non può muoversi rilievo alla condotta del , cosicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3236/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe,
così provvede:
▪ accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Pt_1
alias (C.F.: , al riconoscimento della
[...] Parte_2 C.F._1
protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 9/5/2025
Il Giudice est.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est.
dott.ssa Michela Bortolami Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3236 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
alias (C.F.: , nato a nato in [...] il Parte_1 Parte_2 C.F._1
01/08/1990, elettivamente domiciliato a Montereale Valcellina (PN) in via Battistella 2/C, presso lo studio dell'avv. Massimo Tomè, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1
a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott. Francesco Saso, Procuratore dello Stato
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19-ter D. Lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso rispettivamente come da note in sostituzione d'udienza del
27/2/2025 e del 5/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei confronti della Parte_3
Questura di Pordenone, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in 13/3/2024 e notificato lo stesso giorno, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 9/12/2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda spiegata dal ricorrente.
La causa, inizialmente, è stata istruita all'udienza del 28/1/2025 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito il giudice ha disposto l'acquisizione agli atti del Casellario giudiziale e ha fissato l'udienza del
27/2/2025 per consentire alle parti di dedurre circa le risultanze del casellario e per la discussione orale della causa.
La predetta udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte, regolarmente depositate dalle parti rispettivamente in data 27/2/2025 e 20/2/2025, al cui esito il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Avvedutosi della produzione di documentazione sopravvenuta assieme alle note di discussione della causa, il Giudice ha autorizzato il deposito e ha assegnato termine alle parti per dedurre sul punto, fissando l'udienza del 5/5/2025 per l'ulteriore discussione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
All'esito della scadenza del predetto termine il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
1. Preliminarmente, il Collegio rigetta l'opposizione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-
duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa dall'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso. Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che nei giudizi di cui all'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 non possa darsi ingresso a fatti sopravvenuti che, per ciò solo, non avrebbero potuto essere presi in considerazione dall'amministrazione procedente.
Ebbene, anche tale argomento non coglie nel segno.
I giudizi in questione hanno ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8
CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidale alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n. 30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione
internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali,
deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica,
deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento,
dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa.
Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Pertanto, la produzione documentale effettuata con la memoria del 7/2/2025 deve essere dichiarata ammissibile.
1. Nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6
del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione,
respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n. 29459
e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che
essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Sotto l'aspetto dell'inserimento, il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto
maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene fondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale, in forza della sussistenza di significativi indici di inserimento sociale in Italia, quanto ai profili lavorativo, sociale e linguistico. Anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente è arrivato in Italia nel 2017 e, da allora, si trova sul territorio nazionale.
In questo periodo, il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso: i) Fateh agricoltura s.r.l., con sede legale in via San Leonardo n. 46 (PN), con la qualifica di bracciante agricolo (cfr. doc. n. 5): ii)
[...]
titolare di impresa individuale corrente in P.za Roma 21/A, San Quirino (PN), con la qualifica Pt_4
di operaio agricolo dal 6/7/2023 (cfr. doc. n. 6, 7 e 8); iii) , sede legale a Parte_5
Pordenone, in Via Stradelle 28/B/10, con la qualifica di bracciante agricolo e contratto a tempo determinato a far data dal 28/8/2024 fino al 31/12/2024, successivamente prorogato fino al 30/4/2025 (cfr. doc. n.n. 9, 10, 11 e 12).
Grazie ai predetti rapporti lavorativi il ricorrente è stato in grado di raggiungere un livello reddituale sufficiente al suo sostentamento, quantificabile, a gennaio 2025, in € 953 netti mensili (cfr. doc. n. 10).
Si segnala, inoltre, la partecipazione del ricorrente al corso di formazione specifica avente a oggetto la prevenzione e la gestione dei rischi, in particolare in ambito lavorativo (cfr. doc. 12).
Per quanto attiene alle cause ostative al riconoscimento della protezione speciale, l'acquisizione del casellario giudiziale ha consentito di evidenziare come il ricorrente sia stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, commesso in data 2/02/2021, alla pena dell'ammenda di € 15.500,00, con sospensione condizionale.
Il Collegio ritiene che l'epoca non recente dei fatti, la scarsa gravità degli stessi e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena consentano di operare un giudizio di bilanciamento con le esigenze di protezione del ricorrente a tutto vantaggio del riconoscimento della protezione speciale.
Non si ritiene, di contro, di trarre dalla predetta condanna, unitamente alla considerazione delle segnalazioni di polizia allegate con la comparsa di costituzione e risposta, possano far emergere una carente integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano, data l0'incertezza degli esiti dei relativi procedimenti penali, la tenuità delle fattispecie di reato ipotizzate, specie se confrontati con gli indici sintomatici di senso opposto precedentemente segnalati.
Pertanto, la presenza di indici significativi di inserimento nel tessuto sociale italiano, specie in considerazione della significativa durata del soggiorno e dell'attività lavorativa posta in essere, unitamente al diradarsi delle connessioni con il proprio Paese di provenienza, fanno sì che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una ingiusta lesione del diritto alla vita personale. Si impone, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998.
2. Le spese del presente giudizio vengono compensate in quanto l'accoglimento della domanda si è
fondato anche su elementi emersi in sede giudiziale, per la cui mancata analisi non può muoversi rilievo alla condotta del , cosicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3236/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe,
così provvede:
▪ accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Pt_1
alias (C.F.: , al riconoscimento della
[...] Parte_2 C.F._1
protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 9/5/2025
Il Giudice est.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida