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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, OR
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2202/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001OR0000147210001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2156/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 234/2024 del 16.1.2024 (depositata il 18.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, Sezione 17, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.p.a. avverso l'avviso di liquidazione nr. 2021/001/OR/000014721/0/001 relativa ad Imposta di Registro 2021, compensando le spese di lite.
La questione trae origine da un contenzioso civile che la predetta società aveva avuto con un cliente per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo di addizionale sulle accise, ai sensi dell'art. 6 D.L.
511/1988.
Appare utile una breve ricognizione della evoluzione normativa e giurisprudenziale, peraltro ben descritta negli atti di parte, in ordine alla quale non emerge alcuna divergenza ricostruttiva. Si ripercorre, per comodità espositiva, quanto contenuto nelle controdeduzioni in appello di Resistente_1 S.p.a.
“L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica
(nel seguito anche l' “Addizionale”) in favore, a seconda dei casi, dei Comuni, delle Province o dell'Erario
(nel seguito definiti, singolarmente, anche “Ente impositore” o, congiuntamente, “Enti impositori”) che, alla stregua dell'accisa, doveva essere pagata dai soggetti obbligati ex lege al versamento (id est, i fornitori dell'energia elettrica).
Così come per l'accisa anche per la relativa addizionale l'art. 56 c. 3, del TUA prevedeva la possibilità di traslare il relativo onere economico sul cliente finale.
Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato un'indagine a causa del contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988) con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.
In sintesi, si riteneva che l'Addizionale fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla riferita Direttiva per consentire agli Stati membri dell'Unione di applicare tributi aggiuntivi all'accisa di fonte comunitaria e, dunque, si sovrapponesse ad essa.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e il conseguente rinvio della questione innanzi alla Corte di Giustizia, ha, dunque, abrogato l'Addizionale a decorrere dall'anno 2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni
a statuto speciale).
In conseguenza della soppressione del tributo, alcuni clienti finali delle società di fornitura di energia elettrica hanno richiesto la restituzione delle somme illegittimamente versate tramite istanze di rimborso indirizzate alle autorità fiscali.
Ne è scaturito un contenzioso conclusosi dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, confermando i sospetti di incompatibilità dell'addizionale con la disciplina comunitaria, ha sancito che l'addizionale all'accisa di cui al D.L. n. 511 del 1988 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”; le addizionali in parola non sono, dunque, dovute (Cass. sent. 23 ottobre 2019, n. 27101; nello stesso senso Cass. sent. 4 giugno 2019, n. 15198 –). Secondo la
Corte di Cassazione, da tale incompatibilità discende la necessità di disapplicare l'art. 6, D.L. n. 511/1988, istitutivo delle addizionali provinciali sull'energia elettrica per contrasto con la normativa comunitaria.
Allo stesso modo la Corte ha specificato che legittimati al rimborso nei confronti dell'erario sono i soli fornitori spettando invece ai clienti finali di adire il giudice ordinario per la restituzione di quanto da loro illegittimamente pagato.
Tanto è stato sufficiente per generare un amplissimo contenzioso in sede civile tra clienti e fornitori con il quale i primi hanno richiesto la restituzione delle somme versate ai secondi a titolo di addizionale nel frattempo versate da questi ultimi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
Per quanto riguarda lo specifico caso, la società cliente aveva promosso una causa in sede civile nei confronti di Resistente_1 S.p.a. per la restituzione della somma versata a titolo di addizionale sulle accise;
tale iniziativa trovava accoglimento da parte del Tribunale di Milano, che condannava la convenuta alla restituzione della somma corrispondente alla imposta indebitamente applicata, oltre al pagamento degli interessi legali.
A seguito di ciò l'Ufficio notificava ad Resistente_1 S.p.a. l'avviso di liquidazione oggetto di impugnazione nel presente giudizio, con cui veniva richiesta Imposta di registro per atto dell'autorità giudiziaria ex artt. 37,
57 e art. 8, Tariffa parte 1, lett. b), D.P.R. 131/1986, in relazione alla ordinanza del Tribunale civile di Milano, in misura proporzionale con applicazione dell'aliquota al 3% sulla somma oggetto di condanna pari ad euro
25.000,83, per un importo complessivo di euro 784,00.
Il contenzioso tra Resistente_1 S.p.a. e Agenzia delle Entrate ruota intorno alla debenza nel caso in esame della imposta di registro, calcolata in misura proporzionale come da avviso di liquidazione. Secondo la ricorrente, nel rispetto del principio di alternatività IVA / registro, l'imposta in misura proporzionale non può trovare applicazione posto che nel caso in esame vi è stata condanna alla restituzione di somme su cui è stata applicata l'IVA.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso sul rilievo che “sulle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza la Ricorrente abbia a suo tempo corrisposto l'IVA, poiché l'IVA, stabilita con il D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica sull'imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse). Pertanto, la restituzione non può che riguardare somme sulle quali è stata applicata l'IVA e per le quali opera il principio di alternatività IVA/Registro, con la conseguenza che la tassazione sulla condanna al pagamento di somme sconta l'imposta di registro in misura fissa” (così dalla parte motiva della sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio.
Si costituiva in giudizio la ricorrente, con controdeduzioni e memoria integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto e deve trovare integrale conferma la decisione di primo grado.
Secondo l'Ufficio appellante “Con la ordinanza oggetto di tassazione, il Giudice civile condannava la Resistente_1 srl alla restituzione in favore della Società_2 SRL (società cliente, ndr.) della somma di
€ 25.000,83 in ragione della sua natura indebita (ab origine). Orbene, trattandosi di versamenti dichiarati dalla sentenza tassata <> fin dal momento della loro esecuzione, è sempre mancato il carattere della corrispettività e con esso, quindi, il presupposto applicativo dell'IVA. L'ovvia conseguenza è che nel caso di specie il principio di alternatività IVA/Registro non viene neppure in rilievo”. Solo in via subordinata e con riguardo ai motivi di ricorso introduttivi del giudizio e assorbiti nella decisione di primo grado, l'Ufficio prendeva posizione ribadendone l'infondatezza.
I motivi a fondamento della impugnazione appaiono infondati. E' infatti pacifico che le somme oggetto di restituzione siano state assoggettate ad IVA, trattandosi di fornitura di energia elettrica. La circostanza invocata dall'Ufficio porterebbe a risultati paradossali, come non ha mancato di rilevare correttamente la parte resistente in particolare nella memoria integrativa. L'obbligo di restituzione scaturisce infatti dalla illegittimità di una imposta addizionale, per contrasto al diritto dell'Unione Europea. Il presupposto economico – il pagamento dell'IVA – è dunque fuori discussione, in quanto pacificamente avvenuto, ricadendosi quindi nel principio generale di alternatività IVA / registro. Il fatto che si tratti di somma che presenta “natura indebita” non discende da una mera controversia tra privati, ma ha origine in una pretesa erariale ritenuta priva di titolo. Ragionare diversamente significa rimuovere dagli orizzonti della decisione come la catena che ha dato impulso a questa vertenza discende da un atto illegittimo dello Stato. E da un factum principis illegittimo non può discendere alcuna obbligazione per la parte.
Al pari di quanto statuito con la sentenza di primo grado, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura della controversia e le questioni giuridiche che vi sono sottese.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello dell'ufficio e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano in data 15 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
(dott. Annamaria Epicoco) (dott. Gaetano Ruta)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, OR
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2202/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001OR0000147210001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2156/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 234/2024 del 16.1.2024 (depositata il 18.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, Sezione 17, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.p.a. avverso l'avviso di liquidazione nr. 2021/001/OR/000014721/0/001 relativa ad Imposta di Registro 2021, compensando le spese di lite.
La questione trae origine da un contenzioso civile che la predetta società aveva avuto con un cliente per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo di addizionale sulle accise, ai sensi dell'art. 6 D.L.
511/1988.
Appare utile una breve ricognizione della evoluzione normativa e giurisprudenziale, peraltro ben descritta negli atti di parte, in ordine alla quale non emerge alcuna divergenza ricostruttiva. Si ripercorre, per comodità espositiva, quanto contenuto nelle controdeduzioni in appello di Resistente_1 S.p.a.
“L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica
(nel seguito anche l' “Addizionale”) in favore, a seconda dei casi, dei Comuni, delle Province o dell'Erario
(nel seguito definiti, singolarmente, anche “Ente impositore” o, congiuntamente, “Enti impositori”) che, alla stregua dell'accisa, doveva essere pagata dai soggetti obbligati ex lege al versamento (id est, i fornitori dell'energia elettrica).
Così come per l'accisa anche per la relativa addizionale l'art. 56 c. 3, del TUA prevedeva la possibilità di traslare il relativo onere economico sul cliente finale.
Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato un'indagine a causa del contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988) con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.
In sintesi, si riteneva che l'Addizionale fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla riferita Direttiva per consentire agli Stati membri dell'Unione di applicare tributi aggiuntivi all'accisa di fonte comunitaria e, dunque, si sovrapponesse ad essa.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e il conseguente rinvio della questione innanzi alla Corte di Giustizia, ha, dunque, abrogato l'Addizionale a decorrere dall'anno 2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni
a statuto speciale).
In conseguenza della soppressione del tributo, alcuni clienti finali delle società di fornitura di energia elettrica hanno richiesto la restituzione delle somme illegittimamente versate tramite istanze di rimborso indirizzate alle autorità fiscali.
Ne è scaturito un contenzioso conclusosi dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, confermando i sospetti di incompatibilità dell'addizionale con la disciplina comunitaria, ha sancito che l'addizionale all'accisa di cui al D.L. n. 511 del 1988 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”; le addizionali in parola non sono, dunque, dovute (Cass. sent. 23 ottobre 2019, n. 27101; nello stesso senso Cass. sent. 4 giugno 2019, n. 15198 –). Secondo la
Corte di Cassazione, da tale incompatibilità discende la necessità di disapplicare l'art. 6, D.L. n. 511/1988, istitutivo delle addizionali provinciali sull'energia elettrica per contrasto con la normativa comunitaria.
Allo stesso modo la Corte ha specificato che legittimati al rimborso nei confronti dell'erario sono i soli fornitori spettando invece ai clienti finali di adire il giudice ordinario per la restituzione di quanto da loro illegittimamente pagato.
Tanto è stato sufficiente per generare un amplissimo contenzioso in sede civile tra clienti e fornitori con il quale i primi hanno richiesto la restituzione delle somme versate ai secondi a titolo di addizionale nel frattempo versate da questi ultimi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
Per quanto riguarda lo specifico caso, la società cliente aveva promosso una causa in sede civile nei confronti di Resistente_1 S.p.a. per la restituzione della somma versata a titolo di addizionale sulle accise;
tale iniziativa trovava accoglimento da parte del Tribunale di Milano, che condannava la convenuta alla restituzione della somma corrispondente alla imposta indebitamente applicata, oltre al pagamento degli interessi legali.
A seguito di ciò l'Ufficio notificava ad Resistente_1 S.p.a. l'avviso di liquidazione oggetto di impugnazione nel presente giudizio, con cui veniva richiesta Imposta di registro per atto dell'autorità giudiziaria ex artt. 37,
57 e art. 8, Tariffa parte 1, lett. b), D.P.R. 131/1986, in relazione alla ordinanza del Tribunale civile di Milano, in misura proporzionale con applicazione dell'aliquota al 3% sulla somma oggetto di condanna pari ad euro
25.000,83, per un importo complessivo di euro 784,00.
Il contenzioso tra Resistente_1 S.p.a. e Agenzia delle Entrate ruota intorno alla debenza nel caso in esame della imposta di registro, calcolata in misura proporzionale come da avviso di liquidazione. Secondo la ricorrente, nel rispetto del principio di alternatività IVA / registro, l'imposta in misura proporzionale non può trovare applicazione posto che nel caso in esame vi è stata condanna alla restituzione di somme su cui è stata applicata l'IVA.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso sul rilievo che “sulle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza la Ricorrente abbia a suo tempo corrisposto l'IVA, poiché l'IVA, stabilita con il D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica sull'imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse). Pertanto, la restituzione non può che riguardare somme sulle quali è stata applicata l'IVA e per le quali opera il principio di alternatività IVA/Registro, con la conseguenza che la tassazione sulla condanna al pagamento di somme sconta l'imposta di registro in misura fissa” (così dalla parte motiva della sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio.
Si costituiva in giudizio la ricorrente, con controdeduzioni e memoria integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto e deve trovare integrale conferma la decisione di primo grado.
Secondo l'Ufficio appellante “Con la ordinanza oggetto di tassazione, il Giudice civile condannava la Resistente_1 srl alla restituzione in favore della Società_2 SRL (società cliente, ndr.) della somma di
€ 25.000,83 in ragione della sua natura indebita (ab origine). Orbene, trattandosi di versamenti dichiarati dalla sentenza tassata <> fin dal momento della loro esecuzione, è sempre mancato il carattere della corrispettività e con esso, quindi, il presupposto applicativo dell'IVA. L'ovvia conseguenza è che nel caso di specie il principio di alternatività IVA/Registro non viene neppure in rilievo”. Solo in via subordinata e con riguardo ai motivi di ricorso introduttivi del giudizio e assorbiti nella decisione di primo grado, l'Ufficio prendeva posizione ribadendone l'infondatezza.
I motivi a fondamento della impugnazione appaiono infondati. E' infatti pacifico che le somme oggetto di restituzione siano state assoggettate ad IVA, trattandosi di fornitura di energia elettrica. La circostanza invocata dall'Ufficio porterebbe a risultati paradossali, come non ha mancato di rilevare correttamente la parte resistente in particolare nella memoria integrativa. L'obbligo di restituzione scaturisce infatti dalla illegittimità di una imposta addizionale, per contrasto al diritto dell'Unione Europea. Il presupposto economico – il pagamento dell'IVA – è dunque fuori discussione, in quanto pacificamente avvenuto, ricadendosi quindi nel principio generale di alternatività IVA / registro. Il fatto che si tratti di somma che presenta “natura indebita” non discende da una mera controversia tra privati, ma ha origine in una pretesa erariale ritenuta priva di titolo. Ragionare diversamente significa rimuovere dagli orizzonti della decisione come la catena che ha dato impulso a questa vertenza discende da un atto illegittimo dello Stato. E da un factum principis illegittimo non può discendere alcuna obbligazione per la parte.
Al pari di quanto statuito con la sentenza di primo grado, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura della controversia e le questioni giuridiche che vi sono sottese.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello dell'ufficio e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano in data 15 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
(dott. Annamaria Epicoco) (dott. Gaetano Ruta)