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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1848/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1848/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Del Greco alla via V. Veneto n. Parte_1
26, presso lo studio dell'avvocato Giacomo Grazioli, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Rosario Luccio, in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
, residente in [...] CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla Via Mastanielli n. 18 presso lo studio dell'avvocato Umberto Annunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI Attore e convenuta: si riportata ai propri scritti difensivi e alle proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nella data del 12/13-4-2021, evocava Parte_1 in giudizio e al fine di sentirli condannare, in CP_1 Controparte_2 solido, ai sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti – nella misura di euro 299.301,10 oltre interessi e svalutazione - a seguito del sinistro verificatosi in data 7-9-2015, verso le ore 14.00 in ER alla via Divina Costiera.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, l'autovettura
Hyundai Getz targata CH231GP di colore grigio scuro, di proprietà di e CP_1 condotta dallo stesso, assicurata per la r.c.a con Org_1 Controparte_3
percorreva a velocità sostenuta la via Divina Costiera con direzione Furore;
giunto
[...] all'altezza del civico 31, posto a sinistra rispetto al senso di marcia percorso, il conducente, per evitare la colonna di autovetture parcheggiate sul lato destro, sterzava improvvisamente verso sinistra e, transitando rasente gli accessi dei fabbricati di via Divina
Costiera posti alla sua sinistra, l'auto andava ad impattare con la parte anteriore sinistra la parte anteriore destra del ciclomotore GG AL 50 c.c. targato X6VPY2; il ciclomotore era fermo sul cavalletto a motore spento nella rientranza d'accesso al fabbricato avente civico 31, non occupando la sede stradale, posizionato in modo perpendicolare rispetto al cancello d'ingresso con la sua ruota anteriore rivolta verso la strada, e su di esso era seduto l'attore; a seguito del violento impatto, veniva sobbalzato dallo Parte_1 scooter per poi terminare violentemente a terra, mentre il ciclomotore terminava contro il muro di cinta e la ringhiera del fabbricato con la ruota anteriore rivolta verso l'alto incastrata tra la siepe ed i ferri ivi esistenti;
sul luogo del sinistro intervenivano i
Carabinieri della Stazione di Pianillo di ER, che redigevano apposito verbale dell'accaduto; avendo riportato gravi lesioni, veniva soccorso e condotto tramite l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso del P.O. “ ” di Castellammare di Org_2
Stabia (NA), dove gli veniva diagnosticato “politrauma, trauma cranico, ematoma extradurale fronto-temporale destro in stato di coma, con prognosi riservata” e ne veniva disposto il trasferimento al P.O. “ ” di Napoli;
ivi, in data 8-9-2015, Organizzazione_3 veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico d'urgenza di “craniotomia ed asportazione di ematoma epidurale sub-durale e sub-aracnoideo”; in data 21-9-2015 veniva dimesso e seguivano ulteriori esami strumentali e visite specialistiche neurochirurgiche presso lo stesso P.O. “ ”; seguivano, altresì, visite dermatologiche e oculistiche, Organizzazione_3 visite specialistiche per le articolazioni temporo-mandibolari, della spalla destra e del ginocchio destro, nonché cicli di fisioterapia e visite psicologiche e psichiatriche per sintomi ansioso-depressivi, fino alla guarigione con postumi certificata in data 16-11-2020.
Deduceva, altresì, che: aveva inoltrato richiesta di risarcimento dei danni sia a
[...]
assicuratrice della sia a Parte_2 Org_4 Controparte_4
aveva integrato la richiesta trasmettendo tutta la documentazione medica;
era
[...] stato sottoposto a visita medico legale (in data 25-9-2020) dal dott. , Persona_1 fiduciario della a seguito della richiesta di Parte_2 accesso agli atti ex art. 146 d.lgs. n. 209/2005, Parte_2 trasmetteva la relazione di visita medico-legale del dott. , comunicando Persona_1
l'impossibilità di poter proseguire la trattazione del sinistro per danni superiori al limite del
9% di invalidità permanente e comunicando la trasmissione della documentazione medica a Controparte_2
L'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva l'improponibilità della domanda per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi previsti dagli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, nonché la carenza di legittimazione delle parti;
disconosceva la documentazione prodotta in copia e, inoltre, contestava i fatti dedotti dall'attore, ritenendolo responsabile dell'evento dannoso sulla base delle risultanze del rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute e della diversa dinamica ivi emersa, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato a causa della negligente condotta di guida dello stesso attore, che si immetteva sulla strada pubblica provenendo dal luogo privato, guidando lo scooter senza il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità o improponibilità della domanda o, in subordine il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva CP_1 rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per l'assunta violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (doc. da 8 a 16 allegati dall'attore unitamente all'atto introduttivo: costituzione in mora ricevuta da entrambe le società assicuratrici in data 4-4- 2016 a mezzo p.e.c. e in data 8-4-2016 a mezzo raccomandata a/r, richiesta di risarcimento ricevuta da entrambe le compagnie a mezzo p.e.c. del 20-2-2018 e successiva integrazione a mezzo p.e.c. del 9-7-2018; ulteriore richiesta di risarcimento del
22-6-2020, richiesta di nomina di medico legale per l'accertamento dei danni a mezzo p.e.c. del 21-7-2020, invito a visita medico-legale del fiduciario di
[...]
richiesta di accesso agli atti a mezzo p.e.c. del 17-12-2020, Parte_2 comunicazione di del 21-12-2020 con allegata Parte_2 relazione di visita medico-legale) non lascia dubbi di sorta.
Invero, l'attore ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché con allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni subite;
è, altresì, provato, che il danneggiato, dopo aver sollecitato la nomina del medico-legale e dopo l'invito a visita-medico-legale da parte del dott. , si è sottoposto a visita Persona_1 presso lo studio medico fiduciario della la quale Parte_2 ha poi comunicato al danneggiato di non poter risarcire il danno in quanto superiore al limite del 9% di invalidità permanente e di dover trasmettere la documentazione medica alla compagnia del veicolo del responsabile.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro. Dalla documentazione prodotta dalle parti, anzi, non può affermarsi che il danneggiato abbia avuto un comportamento poco collaborativo, atteso che lo stesso ha trasmesso ad entrambe le compagnie la documentazione medica relativa alle lesioni subite ed ha sollecitato la nomina del medico-legale, si è sottoposto a visita medico-legale presso il fiduciario della la quale ha comunicato di Parte_2 dover trasmettere la documentazione medica a;
lo stesso, Controparte_2 pertanto, ha certamente fornito alla impresa assicuratrice convenuta elementi sufficienti per le valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla
Controparte_2
3. Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva e passiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva dei convenuti, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di ed assicurato per CP_1 la r.c.a. con la ed avendo citato in giudizio i soggetti Controparte_2 legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
4. Riguardo alle contestazioni sollevate dalla parte convenuta in merito alla documentazione prodotta dal danneggiato, in quanto depositata in copia, si evidenzia che i documenti in questione sono in gran parte in originale, mentre quelli in copia non sono stati specificatamente contestati;
si ricorda, infatti, che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez. III, 3-4-2014, n. 7775;
Cass. civ., sez. VI, 3-9-2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ. sez. I, 27-2-2017, n.
4912; Cass. civ., sez. I, 27-2-2017, n. 4912; Cass. civ., sez. II, 30-12-2009 n. 28096).
5. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (documentazione medica, relazione di incidente stradale ed annotazione di P.G. del Comando Legione Carabinieri – stazione di Pianillo di
ER, costituzione in mora, c.t.p. medico-legale di parte attrice e relazione medico- legale del fiduciario della dalla c.t.u. medico- Parte_2 legale, sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1226/2021), può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
In particolare, i testi escussi, indicati da parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
, - indifferenti alle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare
[...] per la completezza e congruità delle loro dichiarazioni - hanno confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero il giorno 7-9-2015 verso le ore 14.00 in ER alla via Divina Costiera, l'istante si trovava Parte_1 seduto sul sedile del ciclomotore di colore arancione e nero, fermo a motore Org_5 spento sul suo cavalletto nella rientranza d'accesso al civico 31 con la sua parte anteriore rivolta verso la strada, quando veniva investito dall'autovettura Hyundai Getz di colore grigio condotta da un uomo;
tale auto, procedeva con direzione Furore e, per evitare i veicoli parcheggiati alla sua destra, sterzava verso sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia e si avvicinava agli ingressi dei fabbricati alla sua sinistra, tanto da impattare con la propria parte anteriore sinistra la parte anteriore destra del ciclomotore GG AL su cui era seduto . Parte_1
I testi hanno dichiarato che il ciclomotore a causa dell'urto subito sbalzava verso destra contro il muro di cinta del civico 31 e la ringhiera, in cui rimaneva incastrata la ruota anteriore del ciclomotore, mentre l'attore, dopo lo sbalzo, rovinava al suolo perdendo conoscenza, per cui venivano chiamate sia l'ambulanza che le autorità; hanno aggiunto, concordemente, che il ciclomotore GG SL al momento dell'impatto si trovava fermo nella rientranza del fabbricato senza occupare la strada pubblica, indicando nelle foto dei luoghi in atti il punto d'impatto all'esterno della sede stradale;
in particolare il teste ha precisato che “il motorino era parcheggiato in modo tale da non Testimone_1 invadere la strada ... si trovava proprio all'interno della rientranza posta lungo la strada” ed il teste ha ribadito che “il motociclo si trovava nella rientranza”. Testimone_2
Il teste , indicato dalla impresa assicuratrice convenuta - indifferente Testimone_3 alle parti, il cui nominativo è riportato nell'annotazione di P.G. relativa al sinistro dei
Carabinieri della Stazione di Pianillo di ER (sia pure erroneamente indicato come
) -, pur confermando il verificarsi del sinistro, nulla ha riferito in ordine alla Testimone_4 dinamica dell'incidente, essendo sopraggiunto sul posto dalla vicina abitazione sita al civico
29 dopo aver sentito le urla provenienti dalla strada, quando il ragazzo era ancora riverso al suolo ma i veicoli coinvolti erano già stati spostati dalla posizione assunta subito dopo l'impatto.
Le deposizioni rese dai testi indicati dall'attore trovano conferma nel contenuto del verbale di pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti.
Nel verbale di pronto soccorso n. 2015/54645 del 7-9-2015 dell'“ Organizzazione_6
”, risulta che veniva trasportato al pronto soccorso
[...] Parte_1 nell'immediatezza del sinistro, alle ore 15.04, e che lo stesso riferiva, quale causa dell'evento dannoso, “incidente stradale” verificatosi in ER alla via Divina Costiera n.
33, alle ore 14.00, con responsabilità di terzi;
nell'anamnesi prossima è riportato che il paziente “riferisce trauma della strada in ER alle ore 14.00 circa”.
Dal rapporto d'incidente dei Carabinieri della Stazione di Pianillo di ER, emerge, invece, che gli agenti verbalizzanti, sopraggiunti sul posto dopo circa 45 minuti dal verificarsi del sinistro, trovando i veicoli incidentati già rimossi e non rinvenendo i soggetti coinvolti e persone estranee al sinistro in grado di testimoniare in merito alla dinamica dello stesso, provvedevano ai rilievi del caso anche fotografici, ad identificare i veicoli coinvolti riportando i relativi danni, nonchè ad individuare poi i soggetti coinvolti;
successivamente, provvedevano a raccogliere le spontanee dichiarazioni rese dal solo conducente del veicolo Hyundai Getz, il quale riferiva: “alle precedenti ore 14.00 circa mi trovavo alla guida della mia autovettura Hyundai Getz di colore grigop targata CH231GP.
Stavo percorrendo la via Divina Costiera con direzione ER-Furore quando, all'improvviso, all'altezza del civico 33, vedevo uscire un ciclomotore che non riuscivo a schivare ed andava ad impattare contro la parte anteriore sx della mia autovettura ... ho cercato di schivarlo ma non ci sono riuscito anche a causa delle auto che erano parcate sulla parte dx della carreggiata e che mi hanno costretto ad accentrare la mia marcia ...
l'impatto è avvenuto proprio nei pressi del civico ove abita il ragazzo ...”.; gli agenti verbalizzanti ricostruivano la seguente presunta dinamica del sinistro: “il veicolo A
(autovettura Hyundai Getz) con direzione di marcia verso Furore nel percorrere la via
Divina Costiera, giunto all'altezza del civico 31, andava ad impattare contro il veicolo B
(ciclomotore GG), che si trovava all'ingresso dell'abitazione del medesimo civico”.
Nell'annotazione di P.G., gli agenti descrivono lo stato dei luoghi, riferendo che “la via
Divina Costiera è strada comunale ad una carreggiata a doppio senso di circolazione. Il tratto di strada teatro del sinistro è rettilineo, condizioni di traffico scarse, pavimentazione asfaltata anche se in pessimo stato di manutenzione ... sul manto stradale non venivano rinvenuti segni di frenate e/o strisciature”.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle
Autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti per cui la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, tuttavia la ricostruzione da questi effettuata, non difforme da quella emergente dalle dichiarazioni testimoniali, non può che essere condivisa.
La dinamica del sinistro dedotta dalla , secondo cui il Controparte_2 ciclomotore , “fuoriusciva (e quindi non trovavasi, come riferito, fermo in sosta) Org_5 improvvisamente da un luogo privato per immettersi su Via Divina Costiera” causando l'impatto, invece, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali né emergono dai rilievi effettuati dagli agenti elementi obiettivi (es. tracce di frenata del ciclomotore;
segni d'urto più centrale) in base ai quali poter sostenere che il ciclomotore fosse in Org_5 movimento.
Dalle foto allegate al rapporto d'incidente e dalla descrizione dei veicoli danneggiati, inoltre, emergono danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura, compatibili con la dinamica del sinistro in oggetto.
Si aggiunge a tale quadro probatorio, anche la sentenza n. 1226/21 del giudice di pace di Gragnano, relativa al giudizio n. 4589/18 R.G., passata in giudicato, prodotta dall'attore, da cui risulta che - in accoglimento della domanda proposta da Parte_3 proprietario del ciclomotore , nei confronti di e di CP_5 CP_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal Parte_2 ciclomotore nello stesso sinistro -, è stato riconosciuto quale unico responsabile del sinistro ed è stata condannata, per l'effetto, CP_1 Parte_2 al pagamento dei danni riportati dal veicolo nonché alla refusione delle spese di lite.
[...]
Pur non essendo vincolante la sentenza che ha definito il precedente giudizio, considerato che nelle due cause, che pure hanno ad oggetto lo stesso fatto storico, non vi
è coincidenza tra tutte le parti e vi è diversità di petitum, essendo il primo giudizio promosso dal proprietario del ciclomotore per il risarcimento dei danni al veicolo ed il secondo per i danni conseguenti alle lesioni subite dal conducente, si ricorda che “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n. 4241/2013, n. 19492/2007, n. 5763/2005). Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre – come prima indicato
- dalla costituzione in mora descritta e dal contenuto delle consulenze mediche sia di parte attrice che della nonché della c.t.u., da cui Parte_2 emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
6. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del veicolo Mercedes sono certamente ravvisabili più infrazioni stradali.
L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) al primo comma prevede che “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre nei successivi comma 2 e 3 prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... deve regolare la velocità nei tratti di strada ... nei passaggi stretti o ingombrati, ... nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 143 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima. L'art. 148 comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), dispone che “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.
Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura Hyundai, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 141, 143 e 148 sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente.
A fronte del comportamento del convenuto, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di alcun comportamento colposo dell'attore, che si trovava seduto sul suo motociclo fermo in sosta nello spazio antistante il fabbricato del civico 33, al di fuori della carreggiata, quando veniva impattato dall'autovettura che per superare i veicoli in sosta invadeva l'opposta corsia spingendosi ad oltrepassare la sede stradale.
Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura Hyundai Getz assicurata per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta.
7. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur e, quindi, passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
7.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale
è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972
– 26973 – 26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2021.
7.2 Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 26-11-2023 dal dott. dott. (effettuata oltre che mediante la Persona_2 visita diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta) è risultato che , che all'epoca dei fatti (7-9-2015) Parte_1 aveva 16 anni, ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in:
“Trauma cranico con frattura fronto-temporale dx con ematoma epidurale omolaterale”.
Per le lesioni riportate il danneggiato veniva condotto al pronto soccorso dell'”
[...]
, dove gli veniva diagnosticato “Trauma cranico facciale con FLC cuoio Organizzazione_6 capelluto e della mucosa nasale ed orale;
ricovero in chirurgia generale;
prognosi 15 gg.”
(cfr. doc. 1 di parte attrice: verbale pronto soccorso n. 2015/54645 del 7-9-2015); veniva poi trasferito il giorno successivo presso Organizzazione_7 [...]
per “Intervento chirurgico: craniotomia fronto-temporale dx ed asportazione CP_6 dell'ematoma epidurale” per essere dimesso in data 21-9-2015 (cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice: cartella clinica n. 21136/2015; relazione clinica di dimissione); seguivano ulteriori esami strumentali e visite di controllo presso l' Org_6 Organizzazione_8
; l'attore, inoltre, eseguiva visite dermatologiche con prescrizione di terapie
[...] farmacologiche e visite oculistiche con esami strumentali del campo visivo, campimetria ed esame del fondo oculare con relativa terapia;
effettuava visite specialistiche maxillo-facciali per la ridotta apertura della bocca e la limitata escursione dei condili mandibolari nei movimenti, visite specialistiche ortopediche per il trauma contusivo della spalla destra e del ginocchio destro, nonché cicli di fisioterapia e visite psicologiche e psichiatriche per sintomi ansioso-depressivi, fino alla guarigione con postumi certificata in data 16-11-2020.
L'ausiliario ha precisato che dalle lesioni riportate al danneggiato sono residuati postumi di “Trauma cranico con frattura fronto-temporale dx con ematoma epidurale omolaterale, limitazione ai massimi gradi della Articolazione temporo mandibolare e disturbo post traumatico da stress cronico di grado medio”.
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro (cfr. c.t.u. pag. 15: “Avuto riguardo alla classica criteriologia medico-legale appare chiaro ed evidente il rapporto causale tra la dinamica dei fatti così come descritti in citazione e la lesività rilevata nel corso dell'iter clinico/strumentale percorso dall'attore a far data dal 07-09-2015”) e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 75%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 50%;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 30% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2021, riconoscendo al danneggiato:
➢ la somma di euro 10.395,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 2.970,00 per
I.T.T (giorni 30 per euro 99,00); la somma di euro 4.455,00 per I.T.P al 75 % (giorni
60 per euro 74,25 pari al 75% di euro 99,00); la somma di euro 2.970,00 per ITP al 50
% (giorni 60 per euro 49,50 pari al 50% di euro 99,00); ➢ la somma di euro 119.548,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 30%.
7.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il lungo periodo di degenza e per il complesso intervento chirurgico, dello stato ansioso-depressivo certificato, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita di un soggetto giovane di età; deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 54.993,00.
7.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
7.5. Non vi è prova, altresì, di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa del danneggiato. Si ricorda che la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico e che può dar luogo ad una personalizzazione del danno stesso. Il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro, invece, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni (Cass. civ. n. 3290 del 12-2-2013, Cass. civ. n. 16541 del 28-9-2012).
7.6. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore di la somma di euro 958,10 a titolo di spese mediche documentate Parte_1 dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u., rivalutata in attuali euro 1.143,97.
7.7. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 186.079,97.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 15.666,12 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, il danneggiato ha subito un danno per euro 201.746,09.
Per tutto quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 201.746,09 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano – tenuto conto di quanto richiesto nella nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c. in atti -, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro
2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.243,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e di in persona del
[...] CP_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di
[...]
, della complessiva somma di euro 201.746,09, oltre interessi legali Parte_1 dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna e in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in euro 554,65 per esborsi ed euro 14.103,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Giacomo Grazioli Rosario Luccio, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Torre Annunziata, 29 maggio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1848/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Del Greco alla via V. Veneto n. Parte_1
26, presso lo studio dell'avvocato Giacomo Grazioli, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Rosario Luccio, in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
, residente in [...] CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla Via Mastanielli n. 18 presso lo studio dell'avvocato Umberto Annunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI Attore e convenuta: si riportata ai propri scritti difensivi e alle proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nella data del 12/13-4-2021, evocava Parte_1 in giudizio e al fine di sentirli condannare, in CP_1 Controparte_2 solido, ai sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti – nella misura di euro 299.301,10 oltre interessi e svalutazione - a seguito del sinistro verificatosi in data 7-9-2015, verso le ore 14.00 in ER alla via Divina Costiera.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, l'autovettura
Hyundai Getz targata CH231GP di colore grigio scuro, di proprietà di e CP_1 condotta dallo stesso, assicurata per la r.c.a con Org_1 Controparte_3
percorreva a velocità sostenuta la via Divina Costiera con direzione Furore;
giunto
[...] all'altezza del civico 31, posto a sinistra rispetto al senso di marcia percorso, il conducente, per evitare la colonna di autovetture parcheggiate sul lato destro, sterzava improvvisamente verso sinistra e, transitando rasente gli accessi dei fabbricati di via Divina
Costiera posti alla sua sinistra, l'auto andava ad impattare con la parte anteriore sinistra la parte anteriore destra del ciclomotore GG AL 50 c.c. targato X6VPY2; il ciclomotore era fermo sul cavalletto a motore spento nella rientranza d'accesso al fabbricato avente civico 31, non occupando la sede stradale, posizionato in modo perpendicolare rispetto al cancello d'ingresso con la sua ruota anteriore rivolta verso la strada, e su di esso era seduto l'attore; a seguito del violento impatto, veniva sobbalzato dallo Parte_1 scooter per poi terminare violentemente a terra, mentre il ciclomotore terminava contro il muro di cinta e la ringhiera del fabbricato con la ruota anteriore rivolta verso l'alto incastrata tra la siepe ed i ferri ivi esistenti;
sul luogo del sinistro intervenivano i
Carabinieri della Stazione di Pianillo di ER, che redigevano apposito verbale dell'accaduto; avendo riportato gravi lesioni, veniva soccorso e condotto tramite l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso del P.O. “ ” di Castellammare di Org_2
Stabia (NA), dove gli veniva diagnosticato “politrauma, trauma cranico, ematoma extradurale fronto-temporale destro in stato di coma, con prognosi riservata” e ne veniva disposto il trasferimento al P.O. “ ” di Napoli;
ivi, in data 8-9-2015, Organizzazione_3 veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico d'urgenza di “craniotomia ed asportazione di ematoma epidurale sub-durale e sub-aracnoideo”; in data 21-9-2015 veniva dimesso e seguivano ulteriori esami strumentali e visite specialistiche neurochirurgiche presso lo stesso P.O. “ ”; seguivano, altresì, visite dermatologiche e oculistiche, Organizzazione_3 visite specialistiche per le articolazioni temporo-mandibolari, della spalla destra e del ginocchio destro, nonché cicli di fisioterapia e visite psicologiche e psichiatriche per sintomi ansioso-depressivi, fino alla guarigione con postumi certificata in data 16-11-2020.
Deduceva, altresì, che: aveva inoltrato richiesta di risarcimento dei danni sia a
[...]
assicuratrice della sia a Parte_2 Org_4 Controparte_4
aveva integrato la richiesta trasmettendo tutta la documentazione medica;
era
[...] stato sottoposto a visita medico legale (in data 25-9-2020) dal dott. , Persona_1 fiduciario della a seguito della richiesta di Parte_2 accesso agli atti ex art. 146 d.lgs. n. 209/2005, Parte_2 trasmetteva la relazione di visita medico-legale del dott. , comunicando Persona_1
l'impossibilità di poter proseguire la trattazione del sinistro per danni superiori al limite del
9% di invalidità permanente e comunicando la trasmissione della documentazione medica a Controparte_2
L'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva l'improponibilità della domanda per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi previsti dagli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, nonché la carenza di legittimazione delle parti;
disconosceva la documentazione prodotta in copia e, inoltre, contestava i fatti dedotti dall'attore, ritenendolo responsabile dell'evento dannoso sulla base delle risultanze del rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute e della diversa dinamica ivi emersa, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato a causa della negligente condotta di guida dello stesso attore, che si immetteva sulla strada pubblica provenendo dal luogo privato, guidando lo scooter senza il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità o improponibilità della domanda o, in subordine il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva CP_1 rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per l'assunta violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (doc. da 8 a 16 allegati dall'attore unitamente all'atto introduttivo: costituzione in mora ricevuta da entrambe le società assicuratrici in data 4-4- 2016 a mezzo p.e.c. e in data 8-4-2016 a mezzo raccomandata a/r, richiesta di risarcimento ricevuta da entrambe le compagnie a mezzo p.e.c. del 20-2-2018 e successiva integrazione a mezzo p.e.c. del 9-7-2018; ulteriore richiesta di risarcimento del
22-6-2020, richiesta di nomina di medico legale per l'accertamento dei danni a mezzo p.e.c. del 21-7-2020, invito a visita medico-legale del fiduciario di
[...]
richiesta di accesso agli atti a mezzo p.e.c. del 17-12-2020, Parte_2 comunicazione di del 21-12-2020 con allegata Parte_2 relazione di visita medico-legale) non lascia dubbi di sorta.
Invero, l'attore ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché con allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni subite;
è, altresì, provato, che il danneggiato, dopo aver sollecitato la nomina del medico-legale e dopo l'invito a visita-medico-legale da parte del dott. , si è sottoposto a visita Persona_1 presso lo studio medico fiduciario della la quale Parte_2 ha poi comunicato al danneggiato di non poter risarcire il danno in quanto superiore al limite del 9% di invalidità permanente e di dover trasmettere la documentazione medica alla compagnia del veicolo del responsabile.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro. Dalla documentazione prodotta dalle parti, anzi, non può affermarsi che il danneggiato abbia avuto un comportamento poco collaborativo, atteso che lo stesso ha trasmesso ad entrambe le compagnie la documentazione medica relativa alle lesioni subite ed ha sollecitato la nomina del medico-legale, si è sottoposto a visita medico-legale presso il fiduciario della la quale ha comunicato di Parte_2 dover trasmettere la documentazione medica a;
lo stesso, Controparte_2 pertanto, ha certamente fornito alla impresa assicuratrice convenuta elementi sufficienti per le valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla
Controparte_2
3. Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva e passiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva dei convenuti, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di ed assicurato per CP_1 la r.c.a. con la ed avendo citato in giudizio i soggetti Controparte_2 legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
4. Riguardo alle contestazioni sollevate dalla parte convenuta in merito alla documentazione prodotta dal danneggiato, in quanto depositata in copia, si evidenzia che i documenti in questione sono in gran parte in originale, mentre quelli in copia non sono stati specificatamente contestati;
si ricorda, infatti, che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez. III, 3-4-2014, n. 7775;
Cass. civ., sez. VI, 3-9-2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ. sez. I, 27-2-2017, n.
4912; Cass. civ., sez. I, 27-2-2017, n. 4912; Cass. civ., sez. II, 30-12-2009 n. 28096).
5. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (documentazione medica, relazione di incidente stradale ed annotazione di P.G. del Comando Legione Carabinieri – stazione di Pianillo di
ER, costituzione in mora, c.t.p. medico-legale di parte attrice e relazione medico- legale del fiduciario della dalla c.t.u. medico- Parte_2 legale, sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1226/2021), può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
In particolare, i testi escussi, indicati da parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
, - indifferenti alle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare
[...] per la completezza e congruità delle loro dichiarazioni - hanno confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero il giorno 7-9-2015 verso le ore 14.00 in ER alla via Divina Costiera, l'istante si trovava Parte_1 seduto sul sedile del ciclomotore di colore arancione e nero, fermo a motore Org_5 spento sul suo cavalletto nella rientranza d'accesso al civico 31 con la sua parte anteriore rivolta verso la strada, quando veniva investito dall'autovettura Hyundai Getz di colore grigio condotta da un uomo;
tale auto, procedeva con direzione Furore e, per evitare i veicoli parcheggiati alla sua destra, sterzava verso sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia e si avvicinava agli ingressi dei fabbricati alla sua sinistra, tanto da impattare con la propria parte anteriore sinistra la parte anteriore destra del ciclomotore GG AL su cui era seduto . Parte_1
I testi hanno dichiarato che il ciclomotore a causa dell'urto subito sbalzava verso destra contro il muro di cinta del civico 31 e la ringhiera, in cui rimaneva incastrata la ruota anteriore del ciclomotore, mentre l'attore, dopo lo sbalzo, rovinava al suolo perdendo conoscenza, per cui venivano chiamate sia l'ambulanza che le autorità; hanno aggiunto, concordemente, che il ciclomotore GG SL al momento dell'impatto si trovava fermo nella rientranza del fabbricato senza occupare la strada pubblica, indicando nelle foto dei luoghi in atti il punto d'impatto all'esterno della sede stradale;
in particolare il teste ha precisato che “il motorino era parcheggiato in modo tale da non Testimone_1 invadere la strada ... si trovava proprio all'interno della rientranza posta lungo la strada” ed il teste ha ribadito che “il motociclo si trovava nella rientranza”. Testimone_2
Il teste , indicato dalla impresa assicuratrice convenuta - indifferente Testimone_3 alle parti, il cui nominativo è riportato nell'annotazione di P.G. relativa al sinistro dei
Carabinieri della Stazione di Pianillo di ER (sia pure erroneamente indicato come
) -, pur confermando il verificarsi del sinistro, nulla ha riferito in ordine alla Testimone_4 dinamica dell'incidente, essendo sopraggiunto sul posto dalla vicina abitazione sita al civico
29 dopo aver sentito le urla provenienti dalla strada, quando il ragazzo era ancora riverso al suolo ma i veicoli coinvolti erano già stati spostati dalla posizione assunta subito dopo l'impatto.
Le deposizioni rese dai testi indicati dall'attore trovano conferma nel contenuto del verbale di pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti.
Nel verbale di pronto soccorso n. 2015/54645 del 7-9-2015 dell'“ Organizzazione_6
”, risulta che veniva trasportato al pronto soccorso
[...] Parte_1 nell'immediatezza del sinistro, alle ore 15.04, e che lo stesso riferiva, quale causa dell'evento dannoso, “incidente stradale” verificatosi in ER alla via Divina Costiera n.
33, alle ore 14.00, con responsabilità di terzi;
nell'anamnesi prossima è riportato che il paziente “riferisce trauma della strada in ER alle ore 14.00 circa”.
Dal rapporto d'incidente dei Carabinieri della Stazione di Pianillo di ER, emerge, invece, che gli agenti verbalizzanti, sopraggiunti sul posto dopo circa 45 minuti dal verificarsi del sinistro, trovando i veicoli incidentati già rimossi e non rinvenendo i soggetti coinvolti e persone estranee al sinistro in grado di testimoniare in merito alla dinamica dello stesso, provvedevano ai rilievi del caso anche fotografici, ad identificare i veicoli coinvolti riportando i relativi danni, nonchè ad individuare poi i soggetti coinvolti;
successivamente, provvedevano a raccogliere le spontanee dichiarazioni rese dal solo conducente del veicolo Hyundai Getz, il quale riferiva: “alle precedenti ore 14.00 circa mi trovavo alla guida della mia autovettura Hyundai Getz di colore grigop targata CH231GP.
Stavo percorrendo la via Divina Costiera con direzione ER-Furore quando, all'improvviso, all'altezza del civico 33, vedevo uscire un ciclomotore che non riuscivo a schivare ed andava ad impattare contro la parte anteriore sx della mia autovettura ... ho cercato di schivarlo ma non ci sono riuscito anche a causa delle auto che erano parcate sulla parte dx della carreggiata e che mi hanno costretto ad accentrare la mia marcia ...
l'impatto è avvenuto proprio nei pressi del civico ove abita il ragazzo ...”.; gli agenti verbalizzanti ricostruivano la seguente presunta dinamica del sinistro: “il veicolo A
(autovettura Hyundai Getz) con direzione di marcia verso Furore nel percorrere la via
Divina Costiera, giunto all'altezza del civico 31, andava ad impattare contro il veicolo B
(ciclomotore GG), che si trovava all'ingresso dell'abitazione del medesimo civico”.
Nell'annotazione di P.G., gli agenti descrivono lo stato dei luoghi, riferendo che “la via
Divina Costiera è strada comunale ad una carreggiata a doppio senso di circolazione. Il tratto di strada teatro del sinistro è rettilineo, condizioni di traffico scarse, pavimentazione asfaltata anche se in pessimo stato di manutenzione ... sul manto stradale non venivano rinvenuti segni di frenate e/o strisciature”.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle
Autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti per cui la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, tuttavia la ricostruzione da questi effettuata, non difforme da quella emergente dalle dichiarazioni testimoniali, non può che essere condivisa.
La dinamica del sinistro dedotta dalla , secondo cui il Controparte_2 ciclomotore , “fuoriusciva (e quindi non trovavasi, come riferito, fermo in sosta) Org_5 improvvisamente da un luogo privato per immettersi su Via Divina Costiera” causando l'impatto, invece, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali né emergono dai rilievi effettuati dagli agenti elementi obiettivi (es. tracce di frenata del ciclomotore;
segni d'urto più centrale) in base ai quali poter sostenere che il ciclomotore fosse in Org_5 movimento.
Dalle foto allegate al rapporto d'incidente e dalla descrizione dei veicoli danneggiati, inoltre, emergono danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura, compatibili con la dinamica del sinistro in oggetto.
Si aggiunge a tale quadro probatorio, anche la sentenza n. 1226/21 del giudice di pace di Gragnano, relativa al giudizio n. 4589/18 R.G., passata in giudicato, prodotta dall'attore, da cui risulta che - in accoglimento della domanda proposta da Parte_3 proprietario del ciclomotore , nei confronti di e di CP_5 CP_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal Parte_2 ciclomotore nello stesso sinistro -, è stato riconosciuto quale unico responsabile del sinistro ed è stata condannata, per l'effetto, CP_1 Parte_2 al pagamento dei danni riportati dal veicolo nonché alla refusione delle spese di lite.
[...]
Pur non essendo vincolante la sentenza che ha definito il precedente giudizio, considerato che nelle due cause, che pure hanno ad oggetto lo stesso fatto storico, non vi
è coincidenza tra tutte le parti e vi è diversità di petitum, essendo il primo giudizio promosso dal proprietario del ciclomotore per il risarcimento dei danni al veicolo ed il secondo per i danni conseguenti alle lesioni subite dal conducente, si ricorda che “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n. 4241/2013, n. 19492/2007, n. 5763/2005). Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre – come prima indicato
- dalla costituzione in mora descritta e dal contenuto delle consulenze mediche sia di parte attrice che della nonché della c.t.u., da cui Parte_2 emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
6. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del veicolo Mercedes sono certamente ravvisabili più infrazioni stradali.
L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) al primo comma prevede che “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre nei successivi comma 2 e 3 prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... deve regolare la velocità nei tratti di strada ... nei passaggi stretti o ingombrati, ... nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 143 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima. L'art. 148 comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), dispone che “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.
Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura Hyundai, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 141, 143 e 148 sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente.
A fronte del comportamento del convenuto, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di alcun comportamento colposo dell'attore, che si trovava seduto sul suo motociclo fermo in sosta nello spazio antistante il fabbricato del civico 33, al di fuori della carreggiata, quando veniva impattato dall'autovettura che per superare i veicoli in sosta invadeva l'opposta corsia spingendosi ad oltrepassare la sede stradale.
Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura Hyundai Getz assicurata per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta.
7. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur e, quindi, passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
7.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale
è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972
– 26973 – 26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2021.
7.2 Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 26-11-2023 dal dott. dott. (effettuata oltre che mediante la Persona_2 visita diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta) è risultato che , che all'epoca dei fatti (7-9-2015) Parte_1 aveva 16 anni, ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in:
“Trauma cranico con frattura fronto-temporale dx con ematoma epidurale omolaterale”.
Per le lesioni riportate il danneggiato veniva condotto al pronto soccorso dell'”
[...]
, dove gli veniva diagnosticato “Trauma cranico facciale con FLC cuoio Organizzazione_6 capelluto e della mucosa nasale ed orale;
ricovero in chirurgia generale;
prognosi 15 gg.”
(cfr. doc. 1 di parte attrice: verbale pronto soccorso n. 2015/54645 del 7-9-2015); veniva poi trasferito il giorno successivo presso Organizzazione_7 [...]
per “Intervento chirurgico: craniotomia fronto-temporale dx ed asportazione CP_6 dell'ematoma epidurale” per essere dimesso in data 21-9-2015 (cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice: cartella clinica n. 21136/2015; relazione clinica di dimissione); seguivano ulteriori esami strumentali e visite di controllo presso l' Org_6 Organizzazione_8
; l'attore, inoltre, eseguiva visite dermatologiche con prescrizione di terapie
[...] farmacologiche e visite oculistiche con esami strumentali del campo visivo, campimetria ed esame del fondo oculare con relativa terapia;
effettuava visite specialistiche maxillo-facciali per la ridotta apertura della bocca e la limitata escursione dei condili mandibolari nei movimenti, visite specialistiche ortopediche per il trauma contusivo della spalla destra e del ginocchio destro, nonché cicli di fisioterapia e visite psicologiche e psichiatriche per sintomi ansioso-depressivi, fino alla guarigione con postumi certificata in data 16-11-2020.
L'ausiliario ha precisato che dalle lesioni riportate al danneggiato sono residuati postumi di “Trauma cranico con frattura fronto-temporale dx con ematoma epidurale omolaterale, limitazione ai massimi gradi della Articolazione temporo mandibolare e disturbo post traumatico da stress cronico di grado medio”.
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro (cfr. c.t.u. pag. 15: “Avuto riguardo alla classica criteriologia medico-legale appare chiaro ed evidente il rapporto causale tra la dinamica dei fatti così come descritti in citazione e la lesività rilevata nel corso dell'iter clinico/strumentale percorso dall'attore a far data dal 07-09-2015”) e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 75%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 50%;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 30% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2021, riconoscendo al danneggiato:
➢ la somma di euro 10.395,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 2.970,00 per
I.T.T (giorni 30 per euro 99,00); la somma di euro 4.455,00 per I.T.P al 75 % (giorni
60 per euro 74,25 pari al 75% di euro 99,00); la somma di euro 2.970,00 per ITP al 50
% (giorni 60 per euro 49,50 pari al 50% di euro 99,00); ➢ la somma di euro 119.548,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 30%.
7.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il lungo periodo di degenza e per il complesso intervento chirurgico, dello stato ansioso-depressivo certificato, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita di un soggetto giovane di età; deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 54.993,00.
7.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
7.5. Non vi è prova, altresì, di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa del danneggiato. Si ricorda che la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico e che può dar luogo ad una personalizzazione del danno stesso. Il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro, invece, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni (Cass. civ. n. 3290 del 12-2-2013, Cass. civ. n. 16541 del 28-9-2012).
7.6. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore di la somma di euro 958,10 a titolo di spese mediche documentate Parte_1 dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u., rivalutata in attuali euro 1.143,97.
7.7. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 186.079,97.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 15.666,12 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, il danneggiato ha subito un danno per euro 201.746,09.
Per tutto quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 201.746,09 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano – tenuto conto di quanto richiesto nella nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c. in atti -, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro
2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.243,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e di in persona del
[...] CP_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di
[...]
, della complessiva somma di euro 201.746,09, oltre interessi legali Parte_1 dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna e in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in euro 554,65 per esborsi ed euro 14.103,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Giacomo Grazioli Rosario Luccio, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Torre Annunziata, 29 maggio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola