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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3678/2021, con ordinanza del 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 24/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3678/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. 9254/21 del 15.07.2021, pronunciata dal Tribunale di
Napoli, comunicata il 15.07.2021, notificata in data 16.07.2021, pendente
TRA
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore rappresentante legale, rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti
LI TO, (C.F.: e RA EM, C.F._1
( ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3
in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti IC PU (C.F.
) e RI TI ES (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLATA
NONCHE'
(C.F./ P. IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di pag. 2/38 procura come in atti, dagli Avv.ti Prof. IC de Luca
( e AZ M. D'EL ( ); C.F._6 C.F._7
APPELLATA
E
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti Faustino NF, (C.F.
) e LA NF, (C.F. C.F._8
); C.F._9
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni:
per l'SL: “.. nel merito, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata ordinanza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del
Tribunale di Napoli, la domanda così come proposta dall'appellato ricorrente .. in via gradata condannare a manlevare e/o garantire la ASL da ogni addebito di quanto eventualmente riconosciuto, a qualsiasi titolo, ragione o causa, al ricorrente ovvero a disporre la condanna in via diretta esclusivamente della e/o della Controparte_4
e della DI OB SE, in persona dei loro Controparte_3
legali rapp.ti pro tempore, al risarcimento dei danni a parte ricorrente in luogo della condannare l'appellato o chi di ragione Parte_2
al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo
pag. 3/38 grado e del presente giudizio, o quanto meno, in via gradata disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio ..”.
per : “rigettare integralmente l'appello proposto Controparte_1
dall' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del 13 luglio 2021
(rep. n. 9254/2021 del 15 luglio 2021) emessa dal Tribunale di Napoli,
VIII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Fiammetta
Lo Bianco, nella causa civile di I grado iscritta al n. 30583/2018 R.G.; .. con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti Legali anticipatari”.
Per “
1. In via principale, rigettare Controparte_2
l'appello in relazione al motivo inerente al rapporto di garanzia tra
e , siccome infondato per le ragioni meglio esposte CP_2 Parte_2
in narrativa e, per l'effetto, confermare il relativo capo dell'Ordinanza gravata;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale dell'appello e di riforma dell'Ordinanza gravata, ritenere e dichiarare che è tenuta a garantire e manlevare soltanto nei CP_2 Parte_2
limiti contrattuali della quota di responsabilità, della franchigia e del massimale;
3. con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Per “perché la Corte, disattesa ogni Controparte_3
avversa eccezione, deduzione e richiesta, lo dichiari ex art. 348 bis cpc inammissibile con ordinanza, ovvero in subordine lo dichiari tale ed infondato con sentenza, e, in entrambi i casi, comunque, lo rigetti, pag. 4/38 condannando l' oltre al pagamento delle spese e delle Parte_3
competenze del giudizio anche al risarcimento dei danni per lite temeraria/abuso del processo ex art. 96 cpc da liquidarsi in misura equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21 novembre 2018, ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017, e nelle more della definizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incardinato presso lo stesso Tribunale ed avente per oggetto i medesimi fatti di causa, conveniva in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Napoli, la l , per i danni da Parte_2
essa patiti a seguito di un ricovero presso il Controparte_5
, per sentire accogliere le conclusioni ivi rassegnate, di seguito
[...]
trascritte: “Accertare e dichiarare la responsabilità della in Parte_2
relazione alle condotte colpose poste in essere, ai danni della IG.ra
, in occasione del ricovero del 18/4/2005 presso il Controparte_1
, e del ricovero del 19/4/2005 presso Controparte_5
l'Ospedale “Card. Ascalesi” di secondo quanto esposto nella parte Pt_1
in fatto del presente ricorso .. Accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra , per le Controparte_1
causali in narrativa, e, per l'effetto, condannare la , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento, in favore della ricorrente, della somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e
pag. 5/38 danni per svalutazione monetaria, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia ..”.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che: “In data
18/4/2005, l'odierna ricorrente accedeva al Controparte_5
per praticare esame gastroscopico .. In corso di esecuzione del
[...]
predetto esame, gli operatori si rendevano responsabili della perforazione iatrogena dell'esofago cervicale, con conseguente insorgenza di flemmone cervico-mediastinico .. In ragione di quanto innanzi, l'indomani si rendeva necessario un secondo intervento di esplorazione cervico-mediastinica e drenaggio del mediastino, nei fatti effettuato presso l' di .. Anche tale trattamento Controparte_6 Pt_1
non veniva eseguito a regola d'arte, dal momento che nel suo contesto si verificava una trombosi venosa di succlavia ed ascellare sinistra, con sclerosi vascolare .. Allo stato attuale, in diretta conseguenza delle condotte colpose innanzi rappresentate, la IG.ra riporta CP_1
postumi altamente invalidanti, quali vistoso edema dell'arto superiore sinistro – associato a senso di peso ed impaccio funzionale – e grave disfagia e dolenzia da drenaggio in sede emitoracica posteriore destra ..”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, Parte_2
richiamando la relazione istruttoria del 12.06.2015 redatta dal Dott.
, che aveva effettuato l'endoscopia, controfirmata Persona_1
dall'Infermiere Professionale Rosario Zeno, sosteneva che “la paziente, nonostante correttamente pre sedata ( 5 mmg di Diazepam ), nel corso della effettuazione dimostrò un atteggiamento poco collaborativo e in particolare “ quando era in corso la manovra di retroversione con
l'endoscopio per esplorare corpo e fondo gastrico, la paziente pag. 6/38 all'improvviso, benché avvisata di non compiere gesti inconsulti con le mani, cosa che viene raccomandata sempre a tutti i pazienti, e nonostante fosse stata praticata premedicazione con sedativi, tentò di strapparsi da bocca l'endoscopio, che rimase incarcerato per qualche istante in esofago prima che si riuscisse a rimuoverlo.” ..”.
Contestata, quindi, la sussistenza dei presupposti per una sua affermazione di responsabilità, chiedeva, altresì, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda, di essere tenuta indenne, in forza delle polizze assicurative con le stesse concluse, dalla
[...]
DI OB SE, che Controparte_2 Controparte_3
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano le indicate imprese assicurative, resistendo, per quanto di ragione, alle domande contro di esse proposte.
Depositata CTU medico legale, acquisiti chiarimenti, all'esito il Giudice pronunciava l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “In accoglimento della domanda giudiziale, condanna
[...]
, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Parte_2
65.875,00 titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
condanna, la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €. 9500,00, di cui €. 450,00 per spese vive e il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. pag. 7/38 IC PU e all'avv. RI TI ES che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
pone, definitivamente, a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.;
Rigetta le domande di manleva ..”.
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, l proponeva appello, Parte_2
con atto notificato il 25.8.2021, tempestivamente rispetto al termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., censurandola nelle parti in cui aveva accolto la domanda della ricorrente e rigettato le proposte domande di manleva.
Si costituivano le parti appellate, Controparte_1 [...]
resistendo, ciascuna Controparte_2 Controparte_3
per quanto di ragione, alle avverse censure.
DI Global SE, benché ritualmente citata, ometteva di costituirsi.
Disattesa dalla Corte l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2023, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con successive ordinanze tale termine, sempre per esigenze di ruolo, era più volte differito, da ultimo al 24.10.2025, disponendosi che esso tenesse luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Infine, con provvedimento del 18.7.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore, dott. Antonio Quaranta, ed assegnata alla relazione del Consigliere, dott. Massimiliano Sacchi. pag. 8/38 Quindi, decorso il termine ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa in decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, ricondotta la pretesa della all'alveo della CP_1
responsabilità contrattuale, riteneva sussistente la responsabilità dei sanitari del di , presso il quale, Controparte_7 CP_5
in data 18.4.2005, la paziente era stata sottoposta ad indagine gastroscopica.
Valorizzando gli esiti della CTU svolta in sede di ATP e depositata dalla ricorrente nel corso del procedimento sommario di cognizione, il
Giudice rilevava che “..
1. L'indicazione all'esame gastroscopico nel caso esaminato - in considerazione dell'età della paziente (47 anni) e delle sue condizioni cliniche, e della sintomatologia - sussisteva ampiamente e peraltro si ritiene corretto ed adeguato eseguire la suddetta indagine in regime di DH, anche in ragione dell'assenza di altre condizioni morbose cardiocircolatorie controindicanti e della crescente attuale consolidata tecnica, che in mani adeguate richiede solo pochi minuti nella procedura diagnostica.
2. Inidonea e censurabile è stata la procedura posta in essere dai sanitari che praticarono l'indagine gastroscopica;
sussiste nesso di causalita' tra l'errata manovra diagnostica nel corso dell'indagine e la perforazione iatrogena dell'esofago cervicale, verificatasi durante
l'introduzione dello strumento, in quanto qualsiasi lesione avvenuta durante la manovra di retroposizione dello strumento stesso nello stomaco, avrebbe comportato verosimilmente per le motivazioni sopra descritte, una lesione anche a livello cardiale e dell'esofageo basso. A seguito della perforazione dell'esofago cervicale si determinava la pag. 9/38 formazione di un flemmone mediastinico, per il quale la perizianda era sottoposta ad intervento chirurgico.
3. In considerazione delle adeguate cognizioni mediche specialistiche correnti, la procedura diagnostica essendo stata eseguita da medici specialisti esperti della materia, il caso in esame non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
(art. 2236 cc). Ciò detto in ragione del criterio giuridico corrente “del più probabile che non”, alla luce dei fatti, si può concludere, che nel caso clinico di specie, ricorrono profili di condotta commissiva censurabile da parte dei sanitari del di Controparte_8
(18.4.05) che non operarono con tutta la dovuta perizia, che il caso CP_5
imponeva”.
Poste tali premesse, quindi, il Giudice osservava: ”.. Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva sia all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere “a)” [se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta e l'evento lesivo] che al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera “b)”
[se la condotta della struttura sanitaria convenuta è stata contraria alle leges artis ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”].
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende
l'accoglimento della domanda giudiziale ..”.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'ASL, nel censurare l'ordinanza, ne lamentava l'erroneità, per avere ritenuto sussistente il nesso causale tra le prestazioni rese dal personale sanitario ed i danni lamentati dalla paziente. pag. 10/38 Sul punto, lamentava che il Giudice si era acriticamente appiattito sulle risultanze della CTU, omettendo di prendere posizione in ordine ai rilievi che essa resistente, per il tramite dei suoi consulenti tecnici, aveva formulato in relazione alle affermazioni degli ausiliari.
In particolare, richiamando il contenuto della relazione istruttoria del
12.06.2015, redatta dal Dott. che aveva effettato Persona_1
l'endoscopia, già prodotta in primo grado, opinava che la lesione prodottasi era da ascrivere non a colpa dei sanitari, ma ad un atteggiamento poco collaborativo della la quale, quando era in CP_1
corso la manovra di retroversione con l'endoscopio per esplorare corpo e fondo gastrico, all'improvviso, benché avvisata di non compiere gesti inconsulti con le mani, e nonostante fosse stata praticata premedicazione con sedativi, tentava di strapparsi da bocca l'endoscopio, che rimaneva incarcerato per qualche istante in esofago prima che si riuscisse a rimuoverlo.
Quindi, secondo l'appellante, i danni sarebbero da ascrivere ad una condotta della paziente che, colta probabilmente da un attacco di panico, aveva tentato di strapparsi da bocca il sondino.
Deduceva, inoltre, che, comunque, a seguito di accertamenti radiografici svolti il giorno successivo, da cui emergeva uno pneumomediastino, la era trasportata a mezzo autoambulanza CP_1
del 118 al reparto di Chirurgia Toracica dell' dal Controparte_6
quale veniva dimessa in data 7 maggio 2005, completamente guarita con le opportune indicazioni.
Rilevava, pertanto, che l'ASL non poteva ritenersi responsabile dei danni, in quanto era chiaramente emerso un fatto casuale ed pag. 11/38 imponderabile, non dipendente da errata condotta dei sanitari, poiché inaspettatamente, la paziente, blandamente sedata, come previsto dai protocolli sanitari, in preda ad un probabile attacco di panico, non ascoltando le esortazioni a collaborare, si strappava violentemente il gastroscopio.
§ 5.
Il motivo è inammissibile, in quanto non conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c..
Invero, l'ordinanza impugnata aveva specificamente preso posizione sui rilievi difensivi dell'ASL e, in specie, sull'ipotesi alternativa dalla stessa prospettata in relazione al nesso causale, ma l'aveva disattesa, ritenendo convincente la risposta al riguardo fornita dai CTU anche in sede di chiarimenti.
Ed invero, nella gravata ordinanza, si legge chiaramente “.. “L'ipotesi configurata dalla CTP sulla possibilità che la lesione sia stata Per_2
prodotta dall'apparecchio piegato a “C” in inversione è ampiamente contraddetta - come più volte ribadito nella relazione definitiva - dall'ampiezza (dimensione molto piccola) e dalla sede lesione dell'esofago cervicale. Se a produrla fosse stato l'apparecchio in inversione incurvato a C, la sede sarebbe stata più bassa, e l'ampiezza della lesione sarebbe stata più grande. Deve precisarsi che il calibro di un gastroscopio è di circa un centimetro, mentre quando è piegato su sé stesso in inversione occupa un'ampiezza di tre-quattro centimetri pertanto corrispondente al caso esaminato. Inoltre la sede della lesione
(esofago cervicale) contrasta con la mancanza di lesioni nel terzo inferiore e medio in cui l'apparecchio curvato a “C” avrebbe sicuramente pag. 12/38 creato danni. Inoltre, se l'apparecchio invece fosse stato estratto senza essere curvato in inversione, nessuna lesione si sarebbe potuta creare visto che avrebbe seguito la linea naturale dell'esofago senza potersi incastrare in alcun modo.
Ciò premesso, le lesioni prodotte sono compatibili con la prima fase della esecuzione della Pt_4
Infine, per quanto attiene l'ipotesi che la paziente, nel corso dell'esame, abbia presentato una crisi di panico ed abbia tentato di strapparsi
l'endoscopio dalla bocca, con un movimento brusco, non può ravvisare concorso colposo da parte della paziente, in quanto come sopra ribadito per la sede e per le dimensioni della lesione (determinata dall'introduzione del gastroscopio). Ciò premesso, si ribadisce inoltre, un ulteriore elemento che rinforza l'esclusione di alcun concorso colposo, poiché' la signora - nel corso dell'indagine, svolta in regime di CP_1
sedazione cosciente - doveva in ogni caso essere adeguatamente controllata dal medico e dell'infermiera, proprio allo scopo di eseguire
l'indagine strumentale, adottando tutte le cautele (immobilizzazione), per evitare ogni rischio di procurarsi una lesione iatrogena a seguito di manovre o movimenti inconsulti primitivi o secondari ad un attacco di panico”.
Rispetto a tale chiara conclusione dei CTU, fatta propria dal Giudice,
l'ASL si limitava a reiterare la tesi della riconducibilità della lesione ad una condotta inattesa della paziente, senza, tuttavia, offrire alcun elemento che permetta di superare l'affermazione degli ausiliari, a tenore della quale la lesione si verificava nella prima fase dell'esecuzione della Pt_4
pag. 13/38 E', infatti, evidente che, secondo l'ipotesi ricostruttiva dei CTU, il fatto dannoso interveniva ben prima che la paziente ponesse in essere le condotte lamentate dall'SL e, quindi, sotto tale profilo tali comportamenti si rivelerebbero, anche ove in concreto avvenuti, inidonei ad incidere sul verificarsi del danno.
Del pari, poi, risulta carente la critica all'affermazione del Giudice che, sempre valorizzando gli esiti della CTU, rilevava l'assenza dei presupposti per potere riconoscere un concorso di colpa, evidenziando come era pur sempre onere dei sanitari approntare gli accorgimenti necessari per evitare gesti inconsulti della CP_1
La censura, quindi, risulta in radice inammissibile, in quanto non contiene una critica circostanziata idonea a fare emergere, anche solo in astratto, l'erroneità del percorso argomentativo fatto proprio dal
Giudice.
§ 6.
Ciò posto, l'ordinanza impugnata deve, quindi, essere confermata nella parte in cui affermava la responsabilità dell'SL in ordine ai danni occorsi alla paziente, che, poi, sulla scorta della CTU, determinava in misura pari al 16% di danno biologico permanente, in giorni 40 di ITT, in giorni 100 di ITP al 50% e, quindi, in applicazione delle tabelle di
Milano, liquidava in euro 35.307,00 comprensivo della percentuale per danno morale soggettivo (euro 917,05) per danno biologico permanente, oltre ad euro 8.910,00, per 40 giorni di ITT e 100 di ITP al
50%, per un importo complessivo di euro € 55.515,00, all'attualità, somma sulla quale, poi, previa la relativa devalutazione alla data dell'evento dannoso e la sua annuale rivalutazione, calcolava gli pag. 14/38 interessi dal sinistro alla data di pubblicazione della pronuncia, giungendo, infine a stimare la somma complessiva dovuta di euro
“65.875,00 (arrotondato all'unità) a titolo risarcitorio”.
Sul punto, deve, poi, per completezza evidenziarsi che, rispetto al capo di ordinanza che stimava il danno sulla scorta della CTU e lo liquidava nei termini appena riportati, l'SL non formulava alcun motivo di appello, sicché, in parte qua, la decisione è passata in giudicato per acquiescenza.
§ 7.
Il Tribunale, esaminando le domande di manleva proposte dall'SL, le respingeva.
Al riguardo, osservava che “.. la polizza n. 42188273/R, con la CP_9
e la coassicuratrice (oggi e DI Global SE) fosse Parte_5 CP_3
stata stipulata con decorrenza dal 20/12/04 al 20/12/05, ed era subordinata alla condizione che la richiesta di risarcimento le fosse pervenuta durante il periodo di effetto della stessa (cd. a richiesta fatta), mentre la richiesta risarcitoria della è pervenuta in data CP_1
10.3.2015.
La polizza n. ITOMM140254 con la con decorrenza dal CP_2
31.3.2014 prevede che «l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto. pag. 15/38 Orbene è pacifico anche in questo caso che il fatto colposo sia stato commesso ben prima del termine biennale”.
Dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in ordine alla vexata questio della validità delle clausole cd. a richiesta fatta, il Giudice valorizzava l'arresto di cui alla sentenza n. 22437/18 delle Sezioni Unite della S.C., evidenziando che, in base ad essa, “ Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1,
c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare
l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in
pag. 16/38 termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Ciò posto, rilevava che, quelli sottoposti al suo vaglio, erano contratti conclusi in regime di clausola claims made c.d. impura, in quanto “nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché, con riguardo a quella con la anche in relazione a fatti CP_2
posti in essere nei due anni anteriori”.
Ribadiva che, in adesione alla più recente giurisprudenza, tale tipologia di contratto, essendo tipica, non fosse assoggettabile al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ., né potesse essere qualificata come vessatoria.
Rilevava, tuttavia, che, nella fase prodromica alla conclusione del contratto "on claims made basis", dovessero essere osservati gli obblighi informativi da parte dell'impresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente, ed osservava che,
l'eventuale violazione di tali obblighi, poteva determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio, nella specie, peraltro, non invocati dall'SL.
Valorizzando la documentazione prodotta dalla poneva in CP_3
risalto il fatto che, nella specie, le modalità operative della polizza erano state oggetto di specifiche richieste della SL, nell'indizione della gara per l'appalto, in qualità di stazione appaltante, e che, in ragione di pag. 17/38 tanto, non potesse configurarsi alcuna inosservanza degli obblighi informativi e nessuno squilibrio contrattuale, posto che la limitazione dell'oggetto assicurato era stato “oggetto di contrattazione (rectius di predisposizione da parte della stazione appaltante) ..”.
Ad abundantiam rilevava che, anche ad ipotizzare una nullità della clausola, il Giudice non avrebbe potuto sostituire il tipo negoziale prescelto con quello modellato sul sistema codicistico del loss occurrence, secondo cui la garanzia assicurativa si estende a tutti i fatti commessi durante il periodo di efficacia del contratto, in quanto la clausola claims made "pura", con la quale le parti, in deroga al tipo contrattuale di cui all'art. 1917 c.c., individuano quale oggetto dell'assicurazione proprio le denunce avvenute in costanza di polizza, in quanto non vessatoria, né "immeritevole" di tutela, doveva ritenersi lecita.
Pertanto, il Giudice sosteneva che, al limite, la nullità avrebbe potuto colpire solo la parte di clausola che avesse previsto un'effettiva limitazione della responsabilità, comportando la totale esclusione della c.d. "retroactive date", ossia dell'estensione alle condotte negligenti tenute dal sanitario nel passato.
A ben vedere, tuttavia, escludeva che tale situazione ricorresse nella specie, poiché la polizza stipulata dall'SL con la compagnia in CP_2
costanza della quale interveniva la richiesta risarcitoria, prevedeva un meccanismo di retroactive date, esteso sino al biennio precedente.
Riguardo, poi, alla domanda proposta dalla ASL nei confronti di e di DI OB SE (quest'ultima, già CP_3 Parte_5
coassicuratrice con la , il Giudice rilevava, infine, che non CP_10
pag. 18/38 si poneva nemmeno la questione dinanzi esaminata, atteso che la polizza prevedeva una copertura assicurativa (seppur per eccedenza) per fatti antecedenti e che il fatto lesivo si era verificato durante la pendenza della stessa.
§ 8.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, la riportata parte di ordinanza, l'ASL operava una sostanziale trasposizione, nel corpo dell'atto, del contenuto delle argomentazioni svolte in primo grado a supporto della chiamata in garanzia delle imprese assicurative.
Tale modo di redazione dell'atto rende finanche poco agevole comprendere con esattezza se sia al cospetto di una mera riproposizione delle difese di primo grado o di una critica circostanziata all'ordinanza impugnata.
Così, in particolare, deve rilevarsi che, a pagina 43 del suo scritto, l'SL, citando Cassazione a Sezioni Unite n. 9140/16, chiedeva “al Giudice di pronunciarsi in ordine alla meritevolezza della clausola apposta dall'Assicurazione”.
Orbene, in disparte la tecnica di redazione dell'atto, che chiaramente è una mera trasposizione della comparsa di primo grado, per cui, già solo in ragione di tanto, il motivo risulta inammissibile, appare evidente come l'ASL non abbia tenuto conto dell'affermazione del Tribunale che, valorizzando le sezioni unite n. 22437/18, testualmente affermava che il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale schema contrattuale tipico, non doveva intendersi assoggettato “al controllo di meritevolezza di cui all'art.
1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., pag. 19/38 della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso
l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale”.
§ 9.
L'appellante, poi, rilevato che la legislazione vigente in materia (la l.
24/2017 legge Gelli Bianco), prevedeva, tra i requisiti della polizza obbligatoria da stipulare a copertura della responsabilità per colpa medica, che essa avesse una retroattività decennale, domandava che la
Corte volesse dichiarare nulle le polizze, in quanto le stesse andrebbero considerate immeritevoli di tutela.
Tanto, invero, perché tali polizze, escludendo la copertura assicurativa, risultavano essere oltremodo penalizzanti per la ASL.
Al riguardo, deduceva la sussistenza di un abuso del diritto da parte della società assicuratrice, “alla stregua del carattere gravemente penalizzante della clausola de qua per l'assicurato, tenuto conto anche, e non da ultimo, della ingente misura del premio, così come da polizza versata in atti, a fronte della reale, limitatissima portata, della garanzia prestata”.
Sosteneva, pertanto, che la clausola "claims made" di cui alla polizza stipulata con le società di assicurazioni appellate doveva ritenersi nulla, perché determinava “una limitazione di responsabilità che riduce il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione), per il quale vi è l'obbligo per la compagnia assicuratrice chiamata in causa di tenere indenne la ASL”.
pag. 20/38 La clausola, in definitiva, sarebbe nulla perché creerebbe un contrasto tra la previsione codicistica che estende a 10 anni il termine di prescrizione per un evento dannoso e la disciplina pattizia introdotta, in base alla quale la copertura assicurativa è limitata dalla condizione che il sinistro venga ad essere denunciato entro il ristretto ambito temporale di operatività della polizza.
A questo punto, quindi, l'appellante sollecitava ancora una volta la
Corte a voler esprimere “un giudizio di non meritevolezza della validità della clausola claims made contenuta nel contratto assicurativo polizza n
ITOMM1402054 e nella polizza 4188273/R, ( decorrenza 20.12.2004 -
20.12.2005) ritenendo che la presenza della stessa determinasse un si- gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto , tenuto conto dei danni cagionati e degli effetti pregiudizievoli conseguenti ad una mancata copertura”.
L'SL deduceva, altresì, che clausole come quelle previste nei contratti in atti necessitavano di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto “per il loro contenuto, sono obiettivamente preordinate a creare uno squilibrio tra le posizioni che si traduce, generalmente, in un vantaggio per chi quelle clausole ha predisposto ed imposto all'altro contraente”.
Asseriva, poi, che “la clausola di cui si discute e di cui il giudice di primo grado ha correttamente disposto la nullità a seguito di valutazione di immeritevolezza, riducendo il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione), per il quale vi è l'obbligo per le compagnie assicuratrici chiamate in causa di tenere indenne la ASL, determina
pag. 21/38 senza dubbio una limitazione di responsabilità ed una sproporzione tra la posizione dell'assicurato e della compagnia assicurativa”.
Sosteneva che “.. in ordine alla fase precontrattuale non risulta provato da parte delle società chiamate in garanzia di aver assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della ASL, nell'ottica di far conseguire a quest'ultima una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze”.
Lamentava, altresì, che la polizza conclusa con la corrente dal CP_2
31.03.2014 al 31.03.2017 e pendente al momento della denuncia del sinistro, contenendo una claims made impura, coprendo sinistri per i quali la richiesta di risarcimento avvenga nella vigenza del contratto, nonché i fatti dannosi verificatisi solo due anni prima e soltanto le richieste di risarcimento pervenute non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del contratto, esponeva l'SL a “buchi di copertura”,
“vuoti di garanzia” determinati dal fatto che la polizza non era sufficientemente retroattiva né sufficientemente ultra attiva.
Rilevava cha la polizza de qua, nel determinare una siffatta limitazione di copertura, avvantaggiava ingiustamente la società assicuratrice e non rispondeva alle esigenze della ASL, che nello stipulare la polizza, naturalmente mirava ad avere una idonea ed appropriata copertura assicurativa, considerando i costi elevati, con un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio annuo pagato (totale premio annuo €
4.870.000,00), con una franchigia aggregata annua di €.4.000.000,00.
Deduceva, quindi, che, al fine di porre rimedio allo squilibrio evidenziato, questa Corte, dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 c.c., secondo comma, la nullità parziale di tale clausola, contenuta nell'art. 2 pag. 22/38 delle condizioni di polizza, nella parte in cui limitava la copertura ai fatti dannosi verificatisi solo due anni prima ed alle richieste di risarcimento pervenute non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del contratto, avrebbe dovuto ritenere estesa la copertura a tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto, così come previsto da norme vigenti ed, in particolare, dall'art.11 Legge 8/3/17 n. 24, da cui era possibile attingere per integrare il contenuto contrattuale, in linea con la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 22437/18.
Riguardo, poi, alla polizza stipulata con l'istante deduceva CP_3
che sussisteva la nullità non prevedendosi la copertura per fatti commessi durante la vigenza del contratto, ancorché oggetto di richieste successive. A tal fine richiamava quanto affermato dalla
Cassazione in una nota pronuncia, 28 aprile 2017, n. 10506, in cui si era sostenuta l'immeritevolezza delle clausole claims made che escludano dalla copertura le richieste postume rispetto alla scadenza del vincolo contrattuale.
Affermava, quindi, che essendo il sinistro oggetto di causa avvenuto il
18.04.2005, nel periodo dicembre 2004/dicembre 2005 e, dunque, in pendenza della polizza assicurativa 4188273/R, la domanda di garanzia impropria avanzata nei confronti della avrebbe CP_3
dovuto accogliersi.
Sul punto, deduceva di avere denunciato il sinistro alla compagnia in data 3.6.2015, avendo ricevuto la prima richiesta di risarcimento del pag. 23/38 danno in data 16/03/2015, e che, quindi, la clausola che escludeva la copertura, per essere la denuncia intervenuta dopo la scadenza della polizza, che pure era operativa quando il fatto si verificava, doveva ritenersi nulla o inefficace, in quanto non approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, comunque, mancanza di causa e per contraddittorietà a norme imperative.
Assumeva che, siccome tali clausole limitavano il lasso di tempo per il quale l'assicurazione è obbligata all'indennizzo, le stesse dovevano ritenersi vessatorie e richiedevano la specifica approvazione per iscritto.
Assumeva che tali clausole esponevano la ASL ad evidenti ed inevitabili
“buchi di copertura”, “vuoti di garanzia”, non contemplando un'adeguata postuma e quindi, non coprendo sinistri che, pur insorti sotto la vigenza delle polizze, avevano fatto registrare una richiesta di risarcimento danni dopo la scadenza del contratto ma, così come previsto dalla legge, comunque nell'arco dei dieci anni successivi alla scoperta dello stesso.
Clausole siffatte, quindi, a detta dell'appellante, avvantaggiavano ingiustamente la società assicuratrice e non rispondevano alle esigenze della ASL, che nello stipulare la polizza, mirava al chiaro fine di avere una idonea copertura assicurativa. Del resto, a tal fine, occorreva considerare il forte squilibrio tra rischi assicurati e premi annui pagati
(totale premio annuo per la polizza n. 4188273/R € 2.743.995,74, come emerge dalle polizze in atti), con una franchigia di €
25.000.000,00 (come indicato nella polizza in atti).
pag. 24/38 Trattandosi di contratto cui la SL aveva aderito, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la clausola immeritevole di tutela e dichiarare la nullità parziale di tali clausole, nella parte in cui escludevano dalla copertura le richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione del contratto, come quella oggetto di causa, ma, nel rispetto dei termini di prescrizione, decennali, previsti dalla legge.
Ciò, invero, anche alla luce del fatto che, nella fase precontrattuale, non risultava provato, da parte delle Compagnie assicurative, di aver assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della ASL, nell'ottica di far conseguire a questa una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze, anziché esporre la stessa a “buchi di copertura” e “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non fosse sufficientemente ultrattiva.
§ 10.
Il complesso motivo dinanzi riassunto deve ritenersi in parte inammissibile e, in parte, comunque, infondato.
Certamente inammissibili, in quanto assolutamente disancorati dall'ordinanza che pure si dichiarava di voler impugnare, sono i plurimi riferimenti operati dall'appellante alla necessità di sottoporre, le clausole in esame, ad un controllo di meritevolezza ed a rilevarne la vessatorietà in quanto idonee a determinare, di per sé, una situazione di disequilibrio tra le parti in danno dell'assicurato.
Infatti, nel formulare tali rilievi, l'appellante ha completamente omesso di confrontarsi con l'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale, a seguito della pronuncia n. 22437/18, resa dalle Sezioni Unite, le pag. 25/38 clausole claims made non dovevano più ritenersi assoggettate ad un controllo di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., né potevano, secondo quanto ritenuto in numerosi precedenti del giudice di legittimità, considerarsi vessatorie.
Ne segue che la mera reiterazione, con l'appello, di deduzioni, già svolte in primo grado, tese a conseguire un accertamento nei termini appena riportati, si ponga in aperto contrasto con l'art. 342 c.p.c., non traducendosi in una critica specificamente calibrata sul contenuto della decisione impugnata.
§ 11.
Il motivo in esame si rivela, del pari, inammissibile laddove, in relazione ad entrambe le polizze azionate in giudizio, sosteneva che si sarebbe al cospetto di contratti contenenti clausole a richiesta fatta impure le quali, determinando un significativo squilibrio contrattuale, avrebbero dovuto essere necessariamente approvate per iscritto dall'assicurato.
Del pari inammissibile, almeno riguardo alla polizza risulta CP_3
la censura laddove si sosteneva che vi era stata violazione degli obblighi informativi in fase precontrattuale.
Ed invero, sul punto, si è dinanzi visto che, riguardo alla polizza stipulata con il primo Giudice era stato chiaro nell'affermare CP_3
che, trattandosi di una polizza che era stata finanche predisposta dalla stessa SL, quale stazione appaltante per la scelta del contraente, non poteva ravvisarsi alcuna inosservanza di obblighi informativi.
Al cospetto di tale ratio decidendi, l'SL reiterava la deduzione della necessità di approvazione specifica per iscritto e di violazione degli pag. 26/38 obblighi informativi, senza, tuttavia, ancora una volta confrontarsi con la motivazione dell'impugnata ordinanza.
E' chiaro, infatti, che, avendo il Giudice ritenuto assolti gli obblighi informativi per essere il contratto stato finanche approntato dalla SL in fase di gara di appalto, non possa pervicacemente continuare a discorrersi di deficit informativi e di necessaria approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., senza, prima, confutare i rilievi del Tribunale.
§ 12.
Riguardo, poi, alla polizza la censura è infondata. CP_2
Sul punto, giova premettere che detta polizza conteneva all'articolo 2 una clausola del seguente tenore: “l'assicurazione è prestata nella forma
“claims made” e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto …” (cfr. comparsa di costituzione dell'appellata assicurazione che la riproduceva testualmente).
Orbene, dall'esame del fascicolo di parte dell'SL relativo al primo grado, riprodotto nel fascicolo telematico dalla medesima appellante, si ricava che la clausola di cui all'art. 2 della polizza, appena riportata, era stata oggetto di separata e specifica approvazione, unitamente ad altre, da parte dell'assicurata.
Quindi, la deduzione afferente alla pretesa violazione dell'art. 1341 co.
2 c.c., a prescindere dalla sua, già dinanzi evidenziata, infondatezza, trattandosi di clausole che per loro natura delimitano l'oggetto del pag. 27/38 contratto e non, invece, la responsabilità dell'assicuratore, è sconfessata dal contenuto del citato documento.
In ordine, poi, a pretese carenze informative dell'SL, rispetto alla polizza merita rimarcare, in contrario, che tale contratto CP_2
veniva stipulato nel 2014 e che esso, come puntualmente dedotto dall'appellata, in difetto, sul punto, di contrarie deduzioni dell'appellante, non è il primo concluso tra le parti.
Amtrust, infatti, rilevava come “ASL è stata assicurata con Pt_6 CP_2
– sebbene con una soluzione di continuità – sin dal 01-12-2009. La
Polizza ITOMM09B0026 venne stipulata con il predecessore di CP_2
, con una durata originariamente fissata Controparte_11
fino al 30-11-2010, ma prorogata fino al 30-11-2011; questa polizza prevedeva un periodo di retroattività di un anno, un premio totale di
Euro 8.313.459,54, un massimale per sinistro di 5 milioni e aggregato annuo di 30 milioni, una franchigia aggregata di Euro 2.000.000,00 (poi diminuita a Euro 1.000.000,00, con l'aggiunta di una franchigia fissa per sinistro di Euro 50.000.000,00). Alla scadenza dell'ultimo rinnovo della
Polizza ITOMM09B0026, ha avuto un buco assicurativo fino al Pt_7
31-12-2012 (buco volontario per non aver sottoscritto i contratti ..), data nella quale ha stipulato, sempre con la Polizza ITOMM1200026 CP_2
con validità fino al 31-12-2014: questa polizza prevedeva una retroattività quinquennale, un premio totale di Euro 4.990.000,00, ma con clausola di regolazione del premio al termine del periodo assicurativo, un massimale per sinistro di 5 milioni, per i sinistri in retroattività pari a Euro 3.000.000,00, una franchigia aggregata di Euro
4.000.000,00. Successivamente, alla Polizza ITOMM1200026 ha fatto pag. 28/38 seguito la Polizza ITOMM1402054, con validità fino al 31-03-2017: questa polizza prevedeva una retroattività biennale, un premio di Euro
5.953.575,00, un massimale per i sinistri in retroattività pari a Euro
2.500.000,00, e una franchigia aggregata di Euro 4.000.000,00. Da ultimo è stata convenuta sempre con la Polizza ITOMM170003, CP_2
con decorrenza dal 31-03-2017 al 31-03-2018, costituente proroga tecnica della precedente” (cfr. pagine 18, 19 della comparsa di CP_2
relativa al grado di appello).
Sulla scorta di tali deduzioni, come detto, non contestate dall'SL, appare evidente come questa, nel 2014, quando ha concluso la polizza azionata in giudizio, era perfettamente consapevole del CP_2
regime contrattuale delle claims made impure, trattandosi di pattuizioni presenti in tutti i contratti già in precedenza stipulati.
Non è allora fondatamente sostenibile che la SL fosse all'oscuro del significato della clausola cd. a richiesta fatta e che non abbia avuto modo di valutare la convenienza di tale pattuizione e la idoneità della stessa a garantire la sua posizione.
Tanto, come detto, sia per la pregressa conclusione di plurimi contratti dello stesso tipo, sia perché, come dinanzi osservato rispetto alla polizza l'SL in più occasioni affidava la predisposizione di CP_3
tali contratti a broker professionali, che, evidentemente, li modulavano secondo le specifiche esigenze e richieste, anche e soprattutto, di carattere economico (in termini di rapporto tra costi e benefici) della stazione appaltante.
Pertanto, appare oggettivamente inverosimile e non sostenibile l'assunto di un deficit informativo dell'assicurato. pag. 29/38 § 13.
Riguardo alla pretesa idoneità delle polizze in esame ad alterare l'equilibrio sinallagmatico, deve rilevarsi che, come detto, l'unica valutazione possibile, secondo la condivisibile affermazione operata dal primo Giudice, è quella afferente alla non conformità della clausola al tipo contrattuale prescelto (assicurazione della responsabilità civile).
Orbene, le deduzioni svolte dall'appellante non consentono di pervenire alla conclusione che le polizze in esame siano nulle per contrarietà a norma imperativa.
Muovendo dalla polizza per la quale l'appellante sosteneva la CP_2
nullità perché la stessa, vigente alla data di presentazione della prima richiesta risarcitoria della risalente al 10.3.2015, non CP_1
estendeva la retroattività oltre i due anni prima del 31.3.2014, laddove il sinistro si verificava in data 18.4.2005, giova rilevare che l'assunto non può essere condiviso.
Ed invero, ”.. se “la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola
e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass.
Sez. 3, sent. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv. 592154-01; in senso conforme
Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n. 23941, Rv. 610016-01), non può sostenersi che la necessità di “evitare scoperture” rappresenti la “sintesi” degli interessi di entrambe le parti”, tale essendo, al limite, il motivo che ha orientato la condotta della sola SL. Pertanto “Non può .. addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il pag. 30/38 concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” (cfr. in termini Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 2024).
Ora, nella specie, come dinanzi ampiamente detto, può ritenersi che l'SL sia un contraente dotato di adeguata conoscenza dello strumento assicurativo e delle sue molteplici declinazioni, sia in ragione dell'attività da essa istituzionalmente espletata, sia perché, come è reso evidente dalle difese svolte da la polizza di cui si discorre CP_2
succedeva, salva una soluzione di continuità di due anni tra il 2012 ed il 2014, ad altre tra le medesime parti.
Orbene, ciascuna di tali polizze contemplava, come detto, periodi di retroattività diversamente modulati e variava anche nell'ammontare dei premi e delle franchigie. Tali indicazioni inducono a ritenere plausibile che tali polizze venissero, volta per volta, modulate tenute presenti le richieste dell'SL e, verosimilmente, l'esigenza di contemperare una copertura quanto più possibile estesa nel tempo al contenimento dei costi.
Quanto precede, oltre ad escludere il paventato deficit informativo, induce, altresì, a disattendere l'assunto di un significativo squilibrio tra rischio assicurato ed ammontare del premio annuo.
pag. 31/38 Infatti, al riguardo, la deduzione dell'appellante appare genericamente formulata, essendo basata solo sull'entità del premio di polizza, senza offrire alcun elemento che consenta, in concreto, di saggiarne l'adeguatezza in rapporto all'estensione del rischio, sia sul piano del numero di presidi ospedalieri coinvolti, che di bacino di utenza, che di durata temporale.
Né, invero, la previsione, nel modello assicurativo delineato dalla legge n. 24 del 2017, di una retroattività decennale, deve indurre a ritenere affette da nullità parziale tutte le polizze che, come quella di specie, prevedano periodi inferiori di retroattività, sia in quanto la legge in questione non è applicabile a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, sia perché essa rappresenta un parametro di riferimento al quale il Giudice del merito deve attingere nello stabilire, quando accerti la nullità della clausola contrattuale, la disciplina sostitutiva.
Del resto, a conforto di quanto appena osservato, deve rimarcarsi che
Cass. civ. n. 17893/2025, nel confermare la sentenza n. 2477/22 di questa Corte vertente su fattispecie analoga, affermava: “… Ciò detto, la clausola non può dirsi contrastante con la legge solo perché non copre il rischio per tutti i dieci anni di prescrizione, ma solo per sette di essi. La circostanza stessa che l'obbligo di assicurare per almeno dieci anni sia stato introdotto dopo (con legge n. 124 del 2017) è significativa sul piano della interpretazione. Poiché quella norma non si può applicare retroattivamente, in quanto, quando è entrata in vigore il contratto era stato già stipulato e definito, significa, per contro, che al momento della
pag. 32/38 stipula un tale vincolo non operava ed i contraenti non vi erano tenuti.
Proprio la circostanza che il vincolo è stato introdotto dopo impedisce di dire che al momento della stipula quel vincolo operava e le parti avrebbero dovuto rispettarlo, pena la nullità del contratto. Dunque, non si può dire che la clausola è contraria a legge, nella accezione fatta propria dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, poiché la legge al momento della stipula ancora non c'era. Né ovviamente può dirsi che la legge (124 del 2017) ha recepito un principio già insito nel sistema, principio che quindi era vigente al momento della stipula, ed obbligava le parti. Ciò equivale ad una sua applicazione retroattiva: come dire che la legge si limita a dichiarare e non a costituire una regola, che era già vigente ed obbligava le parti. Efficacia, questa, che non può predicarsi di una norma di legge innovativa del preesistente sistema di significati. Altra censura di illegittimità riguarda il fatto che la clausola non ha previsto la copertura per fatti postumi, e che anche in tale sua carenza contrasta con norme di legge nella accezione in cui tale contrasto è postulato dalla già citata decisione delle Sezioni unite. Anche in tal caso va osservato che il vincolo di prevedere un periodo di ultrattività è stato, si, introdotto, dalla legge 124 del 2017, ma per il caso di cessazione dell'attività professionale (“In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura”). E quindi, anche in tal caso, il vincolo, al momento della stipula non c'era. In altri pag. 33/38 termini, proprio il fatto che quei due vincoli- prevedere una copertura di almeno dieci anni e prevederla anche per fatti successivi alla scadenza della polizza- siano stati introdotti dopo la conclusione del contratto in questione significa che prima non operavano, non potendosi attribuire alla legge che li ha introdotti una portata meramente ricognitiva di obblighi già preesistenti, portata che non avrebbe di suo neanche senso alcuno ..”.
In altri termini, il periodo di retroattività previsto dalla legge Pt_8
non è il modello al quale riferirsi per saggiare la validità di una
[...]
polizza stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore, ma, piuttosto, il criterio informatore della scelta della disciplina sostitutiva da applicarsi in luogo di quella colpita da nullità.
Tra l'altro, l'estensione della copertura a fatti commessi prima della stipula del contratto, come pure l'ampiezza del periodo di retroattività non sono elementi che connotano sempre, nel regime anteriore a quello delineato dalla riforma del 2017, le polizze assicurative strutturate secondo il modello claims made, essendo, in definitiva, rimessa alla libera contrattazione delle parti la scelta di inserirvi siffatta pattuizione, che inevitabilmente incide sull'ammontare del premio.
Peraltro, al cospetto di una polizza che, come quella in esame, prevedeva una durata di tre anni, dal 31.3.2014 al 31.3.2017, con estensione retroattiva a fatti denunciati in costanza di polizza e verificatisi fino al 31.3.2012, per una durata della copertura pari complessivamente a cinque anni, non è, in difetto di ulteriori e più pag. 34/38 specifiche allegazioni, prospettabile il denunciato squilibrio, né ravvisabile uno svuotamento della funzione di garanzia cui il contratto era destinato ad assolvere. Ciò, soprattutto, se si considera che si trattava di una polizza preceduta e seguita da altre, stipulate con la stessa compagnia, per cui, in definitiva, in questa prospettiva, la copertura, se correttamente modulata in occasione della stipula ed evitando di incorrere nel mancato rinnovo alle varie scadenze pattuite
(come si è visto essere accaduto per il biennio 2012/2014), avrebbe consentito di salvaguardare gli interessi di entrambe le parti del rapporto.
Riguardo, poi, alla polizza la deduzione di una sua pretesa CP_3
nullità, per essere la copertura non operante in ragione di una richiesta di risarcimento intervenuta a marzo 2015 e distanza di quasi dieci anni dalla scadenza del contratto, risulta chiaramente infondata.
Essa, infatti, muove dalla premessa che la claims made, di per sé, per il solo fatto di subordinare la copertura alla condizione che il claim intervenga durante la vigenza del contratto, sia nulla.
Ma una simile conclusione, come correttamente evidenziato dal primo
Giudice, non è, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, fondatamente sostenibile.
Né, del resto, soccorre il richiamo, operato dall'appellante, a precedenti della S.C. intervenuti in epoca anteriore alla pronuncia delle Sezioni
Unite del 2018 e sconfessati da tale pronuncia e dalla giurisprudenza successiva.
pag. 35/38 In particolare, non è fondatamente sostenibile che la polizza in esame, subordinando l'operare della copertura assicurativa all'indicata previsione, costituita dalla necessità che la richiesta di risarcimento pervenisse all'assicurato entro il termine di cessazione dell'efficacia del contratto, si ponga in contrasto con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.
Infatti, come chiarito dalla Cassazione, “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n.
12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia "loss occurrence"” (cfr. Cass. Civ. n.22964/23).
In definitiva, quindi, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
§ 14.
pag. 36/38 Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'SL alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, tanto nei confronti della che di d CP_1 CP_2 CP_3
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.00,00, con riconoscimento dei compensi medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare congruo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. RI
TI ES e dell'Avv. IC PU, dichiaratisi antistatari.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla nei confronti dell'SL, non ravvisandosi colpa grave CP_3
nella proposizione del pur infondato appello.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 37/38 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, Parte_1
in favore di , Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali del grado Controparte_3
di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. RI
TI ES e dell'Avv. IC PU;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 38/38
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3678/2021, con ordinanza del 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 24/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3678/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. 9254/21 del 15.07.2021, pronunciata dal Tribunale di
Napoli, comunicata il 15.07.2021, notificata in data 16.07.2021, pendente
TRA
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore rappresentante legale, rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti
LI TO, (C.F.: e RA EM, C.F._1
( ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3
in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti IC PU (C.F.
) e RI TI ES (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLATA
NONCHE'
(C.F./ P. IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di pag. 2/38 procura come in atti, dagli Avv.ti Prof. IC de Luca
( e AZ M. D'EL ( ); C.F._6 C.F._7
APPELLATA
E
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti Faustino NF, (C.F.
) e LA NF, (C.F. C.F._8
); C.F._9
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni:
per l'SL: “.. nel merito, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata ordinanza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del
Tribunale di Napoli, la domanda così come proposta dall'appellato ricorrente .. in via gradata condannare a manlevare e/o garantire la ASL da ogni addebito di quanto eventualmente riconosciuto, a qualsiasi titolo, ragione o causa, al ricorrente ovvero a disporre la condanna in via diretta esclusivamente della e/o della Controparte_4
e della DI OB SE, in persona dei loro Controparte_3
legali rapp.ti pro tempore, al risarcimento dei danni a parte ricorrente in luogo della condannare l'appellato o chi di ragione Parte_2
al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo
pag. 3/38 grado e del presente giudizio, o quanto meno, in via gradata disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio ..”.
per : “rigettare integralmente l'appello proposto Controparte_1
dall' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del 13 luglio 2021
(rep. n. 9254/2021 del 15 luglio 2021) emessa dal Tribunale di Napoli,
VIII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Fiammetta
Lo Bianco, nella causa civile di I grado iscritta al n. 30583/2018 R.G.; .. con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti Legali anticipatari”.
Per “
1. In via principale, rigettare Controparte_2
l'appello in relazione al motivo inerente al rapporto di garanzia tra
e , siccome infondato per le ragioni meglio esposte CP_2 Parte_2
in narrativa e, per l'effetto, confermare il relativo capo dell'Ordinanza gravata;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale dell'appello e di riforma dell'Ordinanza gravata, ritenere e dichiarare che è tenuta a garantire e manlevare soltanto nei CP_2 Parte_2
limiti contrattuali della quota di responsabilità, della franchigia e del massimale;
3. con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Per “perché la Corte, disattesa ogni Controparte_3
avversa eccezione, deduzione e richiesta, lo dichiari ex art. 348 bis cpc inammissibile con ordinanza, ovvero in subordine lo dichiari tale ed infondato con sentenza, e, in entrambi i casi, comunque, lo rigetti, pag. 4/38 condannando l' oltre al pagamento delle spese e delle Parte_3
competenze del giudizio anche al risarcimento dei danni per lite temeraria/abuso del processo ex art. 96 cpc da liquidarsi in misura equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21 novembre 2018, ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017, e nelle more della definizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incardinato presso lo stesso Tribunale ed avente per oggetto i medesimi fatti di causa, conveniva in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Napoli, la l , per i danni da Parte_2
essa patiti a seguito di un ricovero presso il Controparte_5
, per sentire accogliere le conclusioni ivi rassegnate, di seguito
[...]
trascritte: “Accertare e dichiarare la responsabilità della in Parte_2
relazione alle condotte colpose poste in essere, ai danni della IG.ra
, in occasione del ricovero del 18/4/2005 presso il Controparte_1
, e del ricovero del 19/4/2005 presso Controparte_5
l'Ospedale “Card. Ascalesi” di secondo quanto esposto nella parte Pt_1
in fatto del presente ricorso .. Accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra , per le Controparte_1
causali in narrativa, e, per l'effetto, condannare la , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento, in favore della ricorrente, della somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e
pag. 5/38 danni per svalutazione monetaria, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia ..”.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che: “In data
18/4/2005, l'odierna ricorrente accedeva al Controparte_5
per praticare esame gastroscopico .. In corso di esecuzione del
[...]
predetto esame, gli operatori si rendevano responsabili della perforazione iatrogena dell'esofago cervicale, con conseguente insorgenza di flemmone cervico-mediastinico .. In ragione di quanto innanzi, l'indomani si rendeva necessario un secondo intervento di esplorazione cervico-mediastinica e drenaggio del mediastino, nei fatti effettuato presso l' di .. Anche tale trattamento Controparte_6 Pt_1
non veniva eseguito a regola d'arte, dal momento che nel suo contesto si verificava una trombosi venosa di succlavia ed ascellare sinistra, con sclerosi vascolare .. Allo stato attuale, in diretta conseguenza delle condotte colpose innanzi rappresentate, la IG.ra riporta CP_1
postumi altamente invalidanti, quali vistoso edema dell'arto superiore sinistro – associato a senso di peso ed impaccio funzionale – e grave disfagia e dolenzia da drenaggio in sede emitoracica posteriore destra ..”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, Parte_2
richiamando la relazione istruttoria del 12.06.2015 redatta dal Dott.
, che aveva effettuato l'endoscopia, controfirmata Persona_1
dall'Infermiere Professionale Rosario Zeno, sosteneva che “la paziente, nonostante correttamente pre sedata ( 5 mmg di Diazepam ), nel corso della effettuazione dimostrò un atteggiamento poco collaborativo e in particolare “ quando era in corso la manovra di retroversione con
l'endoscopio per esplorare corpo e fondo gastrico, la paziente pag. 6/38 all'improvviso, benché avvisata di non compiere gesti inconsulti con le mani, cosa che viene raccomandata sempre a tutti i pazienti, e nonostante fosse stata praticata premedicazione con sedativi, tentò di strapparsi da bocca l'endoscopio, che rimase incarcerato per qualche istante in esofago prima che si riuscisse a rimuoverlo.” ..”.
Contestata, quindi, la sussistenza dei presupposti per una sua affermazione di responsabilità, chiedeva, altresì, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda, di essere tenuta indenne, in forza delle polizze assicurative con le stesse concluse, dalla
[...]
DI OB SE, che Controparte_2 Controparte_3
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano le indicate imprese assicurative, resistendo, per quanto di ragione, alle domande contro di esse proposte.
Depositata CTU medico legale, acquisiti chiarimenti, all'esito il Giudice pronunciava l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “In accoglimento della domanda giudiziale, condanna
[...]
, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Parte_2
65.875,00 titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
condanna, la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €. 9500,00, di cui €. 450,00 per spese vive e il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. pag. 7/38 IC PU e all'avv. RI TI ES che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
pone, definitivamente, a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.;
Rigetta le domande di manleva ..”.
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, l proponeva appello, Parte_2
con atto notificato il 25.8.2021, tempestivamente rispetto al termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., censurandola nelle parti in cui aveva accolto la domanda della ricorrente e rigettato le proposte domande di manleva.
Si costituivano le parti appellate, Controparte_1 [...]
resistendo, ciascuna Controparte_2 Controparte_3
per quanto di ragione, alle avverse censure.
DI Global SE, benché ritualmente citata, ometteva di costituirsi.
Disattesa dalla Corte l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2023, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con successive ordinanze tale termine, sempre per esigenze di ruolo, era più volte differito, da ultimo al 24.10.2025, disponendosi che esso tenesse luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Infine, con provvedimento del 18.7.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore, dott. Antonio Quaranta, ed assegnata alla relazione del Consigliere, dott. Massimiliano Sacchi. pag. 8/38 Quindi, decorso il termine ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa in decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, ricondotta la pretesa della all'alveo della CP_1
responsabilità contrattuale, riteneva sussistente la responsabilità dei sanitari del di , presso il quale, Controparte_7 CP_5
in data 18.4.2005, la paziente era stata sottoposta ad indagine gastroscopica.
Valorizzando gli esiti della CTU svolta in sede di ATP e depositata dalla ricorrente nel corso del procedimento sommario di cognizione, il
Giudice rilevava che “..
1. L'indicazione all'esame gastroscopico nel caso esaminato - in considerazione dell'età della paziente (47 anni) e delle sue condizioni cliniche, e della sintomatologia - sussisteva ampiamente e peraltro si ritiene corretto ed adeguato eseguire la suddetta indagine in regime di DH, anche in ragione dell'assenza di altre condizioni morbose cardiocircolatorie controindicanti e della crescente attuale consolidata tecnica, che in mani adeguate richiede solo pochi minuti nella procedura diagnostica.
2. Inidonea e censurabile è stata la procedura posta in essere dai sanitari che praticarono l'indagine gastroscopica;
sussiste nesso di causalita' tra l'errata manovra diagnostica nel corso dell'indagine e la perforazione iatrogena dell'esofago cervicale, verificatasi durante
l'introduzione dello strumento, in quanto qualsiasi lesione avvenuta durante la manovra di retroposizione dello strumento stesso nello stomaco, avrebbe comportato verosimilmente per le motivazioni sopra descritte, una lesione anche a livello cardiale e dell'esofageo basso. A seguito della perforazione dell'esofago cervicale si determinava la pag. 9/38 formazione di un flemmone mediastinico, per il quale la perizianda era sottoposta ad intervento chirurgico.
3. In considerazione delle adeguate cognizioni mediche specialistiche correnti, la procedura diagnostica essendo stata eseguita da medici specialisti esperti della materia, il caso in esame non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
(art. 2236 cc). Ciò detto in ragione del criterio giuridico corrente “del più probabile che non”, alla luce dei fatti, si può concludere, che nel caso clinico di specie, ricorrono profili di condotta commissiva censurabile da parte dei sanitari del di Controparte_8
(18.4.05) che non operarono con tutta la dovuta perizia, che il caso CP_5
imponeva”.
Poste tali premesse, quindi, il Giudice osservava: ”.. Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva sia all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere “a)” [se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta e l'evento lesivo] che al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera “b)”
[se la condotta della struttura sanitaria convenuta è stata contraria alle leges artis ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”].
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende
l'accoglimento della domanda giudiziale ..”.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'ASL, nel censurare l'ordinanza, ne lamentava l'erroneità, per avere ritenuto sussistente il nesso causale tra le prestazioni rese dal personale sanitario ed i danni lamentati dalla paziente. pag. 10/38 Sul punto, lamentava che il Giudice si era acriticamente appiattito sulle risultanze della CTU, omettendo di prendere posizione in ordine ai rilievi che essa resistente, per il tramite dei suoi consulenti tecnici, aveva formulato in relazione alle affermazioni degli ausiliari.
In particolare, richiamando il contenuto della relazione istruttoria del
12.06.2015, redatta dal Dott. che aveva effettato Persona_1
l'endoscopia, già prodotta in primo grado, opinava che la lesione prodottasi era da ascrivere non a colpa dei sanitari, ma ad un atteggiamento poco collaborativo della la quale, quando era in CP_1
corso la manovra di retroversione con l'endoscopio per esplorare corpo e fondo gastrico, all'improvviso, benché avvisata di non compiere gesti inconsulti con le mani, e nonostante fosse stata praticata premedicazione con sedativi, tentava di strapparsi da bocca l'endoscopio, che rimaneva incarcerato per qualche istante in esofago prima che si riuscisse a rimuoverlo.
Quindi, secondo l'appellante, i danni sarebbero da ascrivere ad una condotta della paziente che, colta probabilmente da un attacco di panico, aveva tentato di strapparsi da bocca il sondino.
Deduceva, inoltre, che, comunque, a seguito di accertamenti radiografici svolti il giorno successivo, da cui emergeva uno pneumomediastino, la era trasportata a mezzo autoambulanza CP_1
del 118 al reparto di Chirurgia Toracica dell' dal Controparte_6
quale veniva dimessa in data 7 maggio 2005, completamente guarita con le opportune indicazioni.
Rilevava, pertanto, che l'ASL non poteva ritenersi responsabile dei danni, in quanto era chiaramente emerso un fatto casuale ed pag. 11/38 imponderabile, non dipendente da errata condotta dei sanitari, poiché inaspettatamente, la paziente, blandamente sedata, come previsto dai protocolli sanitari, in preda ad un probabile attacco di panico, non ascoltando le esortazioni a collaborare, si strappava violentemente il gastroscopio.
§ 5.
Il motivo è inammissibile, in quanto non conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c..
Invero, l'ordinanza impugnata aveva specificamente preso posizione sui rilievi difensivi dell'ASL e, in specie, sull'ipotesi alternativa dalla stessa prospettata in relazione al nesso causale, ma l'aveva disattesa, ritenendo convincente la risposta al riguardo fornita dai CTU anche in sede di chiarimenti.
Ed invero, nella gravata ordinanza, si legge chiaramente “.. “L'ipotesi configurata dalla CTP sulla possibilità che la lesione sia stata Per_2
prodotta dall'apparecchio piegato a “C” in inversione è ampiamente contraddetta - come più volte ribadito nella relazione definitiva - dall'ampiezza (dimensione molto piccola) e dalla sede lesione dell'esofago cervicale. Se a produrla fosse stato l'apparecchio in inversione incurvato a C, la sede sarebbe stata più bassa, e l'ampiezza della lesione sarebbe stata più grande. Deve precisarsi che il calibro di un gastroscopio è di circa un centimetro, mentre quando è piegato su sé stesso in inversione occupa un'ampiezza di tre-quattro centimetri pertanto corrispondente al caso esaminato. Inoltre la sede della lesione
(esofago cervicale) contrasta con la mancanza di lesioni nel terzo inferiore e medio in cui l'apparecchio curvato a “C” avrebbe sicuramente pag. 12/38 creato danni. Inoltre, se l'apparecchio invece fosse stato estratto senza essere curvato in inversione, nessuna lesione si sarebbe potuta creare visto che avrebbe seguito la linea naturale dell'esofago senza potersi incastrare in alcun modo.
Ciò premesso, le lesioni prodotte sono compatibili con la prima fase della esecuzione della Pt_4
Infine, per quanto attiene l'ipotesi che la paziente, nel corso dell'esame, abbia presentato una crisi di panico ed abbia tentato di strapparsi
l'endoscopio dalla bocca, con un movimento brusco, non può ravvisare concorso colposo da parte della paziente, in quanto come sopra ribadito per la sede e per le dimensioni della lesione (determinata dall'introduzione del gastroscopio). Ciò premesso, si ribadisce inoltre, un ulteriore elemento che rinforza l'esclusione di alcun concorso colposo, poiché' la signora - nel corso dell'indagine, svolta in regime di CP_1
sedazione cosciente - doveva in ogni caso essere adeguatamente controllata dal medico e dell'infermiera, proprio allo scopo di eseguire
l'indagine strumentale, adottando tutte le cautele (immobilizzazione), per evitare ogni rischio di procurarsi una lesione iatrogena a seguito di manovre o movimenti inconsulti primitivi o secondari ad un attacco di panico”.
Rispetto a tale chiara conclusione dei CTU, fatta propria dal Giudice,
l'ASL si limitava a reiterare la tesi della riconducibilità della lesione ad una condotta inattesa della paziente, senza, tuttavia, offrire alcun elemento che permetta di superare l'affermazione degli ausiliari, a tenore della quale la lesione si verificava nella prima fase dell'esecuzione della Pt_4
pag. 13/38 E', infatti, evidente che, secondo l'ipotesi ricostruttiva dei CTU, il fatto dannoso interveniva ben prima che la paziente ponesse in essere le condotte lamentate dall'SL e, quindi, sotto tale profilo tali comportamenti si rivelerebbero, anche ove in concreto avvenuti, inidonei ad incidere sul verificarsi del danno.
Del pari, poi, risulta carente la critica all'affermazione del Giudice che, sempre valorizzando gli esiti della CTU, rilevava l'assenza dei presupposti per potere riconoscere un concorso di colpa, evidenziando come era pur sempre onere dei sanitari approntare gli accorgimenti necessari per evitare gesti inconsulti della CP_1
La censura, quindi, risulta in radice inammissibile, in quanto non contiene una critica circostanziata idonea a fare emergere, anche solo in astratto, l'erroneità del percorso argomentativo fatto proprio dal
Giudice.
§ 6.
Ciò posto, l'ordinanza impugnata deve, quindi, essere confermata nella parte in cui affermava la responsabilità dell'SL in ordine ai danni occorsi alla paziente, che, poi, sulla scorta della CTU, determinava in misura pari al 16% di danno biologico permanente, in giorni 40 di ITT, in giorni 100 di ITP al 50% e, quindi, in applicazione delle tabelle di
Milano, liquidava in euro 35.307,00 comprensivo della percentuale per danno morale soggettivo (euro 917,05) per danno biologico permanente, oltre ad euro 8.910,00, per 40 giorni di ITT e 100 di ITP al
50%, per un importo complessivo di euro € 55.515,00, all'attualità, somma sulla quale, poi, previa la relativa devalutazione alla data dell'evento dannoso e la sua annuale rivalutazione, calcolava gli pag. 14/38 interessi dal sinistro alla data di pubblicazione della pronuncia, giungendo, infine a stimare la somma complessiva dovuta di euro
“65.875,00 (arrotondato all'unità) a titolo risarcitorio”.
Sul punto, deve, poi, per completezza evidenziarsi che, rispetto al capo di ordinanza che stimava il danno sulla scorta della CTU e lo liquidava nei termini appena riportati, l'SL non formulava alcun motivo di appello, sicché, in parte qua, la decisione è passata in giudicato per acquiescenza.
§ 7.
Il Tribunale, esaminando le domande di manleva proposte dall'SL, le respingeva.
Al riguardo, osservava che “.. la polizza n. 42188273/R, con la CP_9
e la coassicuratrice (oggi e DI Global SE) fosse Parte_5 CP_3
stata stipulata con decorrenza dal 20/12/04 al 20/12/05, ed era subordinata alla condizione che la richiesta di risarcimento le fosse pervenuta durante il periodo di effetto della stessa (cd. a richiesta fatta), mentre la richiesta risarcitoria della è pervenuta in data CP_1
10.3.2015.
La polizza n. ITOMM140254 con la con decorrenza dal CP_2
31.3.2014 prevede che «l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto. pag. 15/38 Orbene è pacifico anche in questo caso che il fatto colposo sia stato commesso ben prima del termine biennale”.
Dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in ordine alla vexata questio della validità delle clausole cd. a richiesta fatta, il Giudice valorizzava l'arresto di cui alla sentenza n. 22437/18 delle Sezioni Unite della S.C., evidenziando che, in base ad essa, “ Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1,
c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare
l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in
pag. 16/38 termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Ciò posto, rilevava che, quelli sottoposti al suo vaglio, erano contratti conclusi in regime di clausola claims made c.d. impura, in quanto “nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché, con riguardo a quella con la anche in relazione a fatti CP_2
posti in essere nei due anni anteriori”.
Ribadiva che, in adesione alla più recente giurisprudenza, tale tipologia di contratto, essendo tipica, non fosse assoggettabile al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ., né potesse essere qualificata come vessatoria.
Rilevava, tuttavia, che, nella fase prodromica alla conclusione del contratto "on claims made basis", dovessero essere osservati gli obblighi informativi da parte dell'impresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente, ed osservava che,
l'eventuale violazione di tali obblighi, poteva determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio, nella specie, peraltro, non invocati dall'SL.
Valorizzando la documentazione prodotta dalla poneva in CP_3
risalto il fatto che, nella specie, le modalità operative della polizza erano state oggetto di specifiche richieste della SL, nell'indizione della gara per l'appalto, in qualità di stazione appaltante, e che, in ragione di pag. 17/38 tanto, non potesse configurarsi alcuna inosservanza degli obblighi informativi e nessuno squilibrio contrattuale, posto che la limitazione dell'oggetto assicurato era stato “oggetto di contrattazione (rectius di predisposizione da parte della stazione appaltante) ..”.
Ad abundantiam rilevava che, anche ad ipotizzare una nullità della clausola, il Giudice non avrebbe potuto sostituire il tipo negoziale prescelto con quello modellato sul sistema codicistico del loss occurrence, secondo cui la garanzia assicurativa si estende a tutti i fatti commessi durante il periodo di efficacia del contratto, in quanto la clausola claims made "pura", con la quale le parti, in deroga al tipo contrattuale di cui all'art. 1917 c.c., individuano quale oggetto dell'assicurazione proprio le denunce avvenute in costanza di polizza, in quanto non vessatoria, né "immeritevole" di tutela, doveva ritenersi lecita.
Pertanto, il Giudice sosteneva che, al limite, la nullità avrebbe potuto colpire solo la parte di clausola che avesse previsto un'effettiva limitazione della responsabilità, comportando la totale esclusione della c.d. "retroactive date", ossia dell'estensione alle condotte negligenti tenute dal sanitario nel passato.
A ben vedere, tuttavia, escludeva che tale situazione ricorresse nella specie, poiché la polizza stipulata dall'SL con la compagnia in CP_2
costanza della quale interveniva la richiesta risarcitoria, prevedeva un meccanismo di retroactive date, esteso sino al biennio precedente.
Riguardo, poi, alla domanda proposta dalla ASL nei confronti di e di DI OB SE (quest'ultima, già CP_3 Parte_5
coassicuratrice con la , il Giudice rilevava, infine, che non CP_10
pag. 18/38 si poneva nemmeno la questione dinanzi esaminata, atteso che la polizza prevedeva una copertura assicurativa (seppur per eccedenza) per fatti antecedenti e che il fatto lesivo si era verificato durante la pendenza della stessa.
§ 8.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, la riportata parte di ordinanza, l'ASL operava una sostanziale trasposizione, nel corpo dell'atto, del contenuto delle argomentazioni svolte in primo grado a supporto della chiamata in garanzia delle imprese assicurative.
Tale modo di redazione dell'atto rende finanche poco agevole comprendere con esattezza se sia al cospetto di una mera riproposizione delle difese di primo grado o di una critica circostanziata all'ordinanza impugnata.
Così, in particolare, deve rilevarsi che, a pagina 43 del suo scritto, l'SL, citando Cassazione a Sezioni Unite n. 9140/16, chiedeva “al Giudice di pronunciarsi in ordine alla meritevolezza della clausola apposta dall'Assicurazione”.
Orbene, in disparte la tecnica di redazione dell'atto, che chiaramente è una mera trasposizione della comparsa di primo grado, per cui, già solo in ragione di tanto, il motivo risulta inammissibile, appare evidente come l'ASL non abbia tenuto conto dell'affermazione del Tribunale che, valorizzando le sezioni unite n. 22437/18, testualmente affermava che il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale schema contrattuale tipico, non doveva intendersi assoggettato “al controllo di meritevolezza di cui all'art.
1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., pag. 19/38 della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso
l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale”.
§ 9.
L'appellante, poi, rilevato che la legislazione vigente in materia (la l.
24/2017 legge Gelli Bianco), prevedeva, tra i requisiti della polizza obbligatoria da stipulare a copertura della responsabilità per colpa medica, che essa avesse una retroattività decennale, domandava che la
Corte volesse dichiarare nulle le polizze, in quanto le stesse andrebbero considerate immeritevoli di tutela.
Tanto, invero, perché tali polizze, escludendo la copertura assicurativa, risultavano essere oltremodo penalizzanti per la ASL.
Al riguardo, deduceva la sussistenza di un abuso del diritto da parte della società assicuratrice, “alla stregua del carattere gravemente penalizzante della clausola de qua per l'assicurato, tenuto conto anche, e non da ultimo, della ingente misura del premio, così come da polizza versata in atti, a fronte della reale, limitatissima portata, della garanzia prestata”.
Sosteneva, pertanto, che la clausola "claims made" di cui alla polizza stipulata con le società di assicurazioni appellate doveva ritenersi nulla, perché determinava “una limitazione di responsabilità che riduce il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione), per il quale vi è l'obbligo per la compagnia assicuratrice chiamata in causa di tenere indenne la ASL”.
pag. 20/38 La clausola, in definitiva, sarebbe nulla perché creerebbe un contrasto tra la previsione codicistica che estende a 10 anni il termine di prescrizione per un evento dannoso e la disciplina pattizia introdotta, in base alla quale la copertura assicurativa è limitata dalla condizione che il sinistro venga ad essere denunciato entro il ristretto ambito temporale di operatività della polizza.
A questo punto, quindi, l'appellante sollecitava ancora una volta la
Corte a voler esprimere “un giudizio di non meritevolezza della validità della clausola claims made contenuta nel contratto assicurativo polizza n
ITOMM1402054 e nella polizza 4188273/R, ( decorrenza 20.12.2004 -
20.12.2005) ritenendo che la presenza della stessa determinasse un si- gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto , tenuto conto dei danni cagionati e degli effetti pregiudizievoli conseguenti ad una mancata copertura”.
L'SL deduceva, altresì, che clausole come quelle previste nei contratti in atti necessitavano di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto “per il loro contenuto, sono obiettivamente preordinate a creare uno squilibrio tra le posizioni che si traduce, generalmente, in un vantaggio per chi quelle clausole ha predisposto ed imposto all'altro contraente”.
Asseriva, poi, che “la clausola di cui si discute e di cui il giudice di primo grado ha correttamente disposto la nullità a seguito di valutazione di immeritevolezza, riducendo il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione), per il quale vi è l'obbligo per le compagnie assicuratrici chiamate in causa di tenere indenne la ASL, determina
pag. 21/38 senza dubbio una limitazione di responsabilità ed una sproporzione tra la posizione dell'assicurato e della compagnia assicurativa”.
Sosteneva che “.. in ordine alla fase precontrattuale non risulta provato da parte delle società chiamate in garanzia di aver assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della ASL, nell'ottica di far conseguire a quest'ultima una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze”.
Lamentava, altresì, che la polizza conclusa con la corrente dal CP_2
31.03.2014 al 31.03.2017 e pendente al momento della denuncia del sinistro, contenendo una claims made impura, coprendo sinistri per i quali la richiesta di risarcimento avvenga nella vigenza del contratto, nonché i fatti dannosi verificatisi solo due anni prima e soltanto le richieste di risarcimento pervenute non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del contratto, esponeva l'SL a “buchi di copertura”,
“vuoti di garanzia” determinati dal fatto che la polizza non era sufficientemente retroattiva né sufficientemente ultra attiva.
Rilevava cha la polizza de qua, nel determinare una siffatta limitazione di copertura, avvantaggiava ingiustamente la società assicuratrice e non rispondeva alle esigenze della ASL, che nello stipulare la polizza, naturalmente mirava ad avere una idonea ed appropriata copertura assicurativa, considerando i costi elevati, con un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio annuo pagato (totale premio annuo €
4.870.000,00), con una franchigia aggregata annua di €.4.000.000,00.
Deduceva, quindi, che, al fine di porre rimedio allo squilibrio evidenziato, questa Corte, dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 c.c., secondo comma, la nullità parziale di tale clausola, contenuta nell'art. 2 pag. 22/38 delle condizioni di polizza, nella parte in cui limitava la copertura ai fatti dannosi verificatisi solo due anni prima ed alle richieste di risarcimento pervenute non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del contratto, avrebbe dovuto ritenere estesa la copertura a tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto, così come previsto da norme vigenti ed, in particolare, dall'art.11 Legge 8/3/17 n. 24, da cui era possibile attingere per integrare il contenuto contrattuale, in linea con la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 22437/18.
Riguardo, poi, alla polizza stipulata con l'istante deduceva CP_3
che sussisteva la nullità non prevedendosi la copertura per fatti commessi durante la vigenza del contratto, ancorché oggetto di richieste successive. A tal fine richiamava quanto affermato dalla
Cassazione in una nota pronuncia, 28 aprile 2017, n. 10506, in cui si era sostenuta l'immeritevolezza delle clausole claims made che escludano dalla copertura le richieste postume rispetto alla scadenza del vincolo contrattuale.
Affermava, quindi, che essendo il sinistro oggetto di causa avvenuto il
18.04.2005, nel periodo dicembre 2004/dicembre 2005 e, dunque, in pendenza della polizza assicurativa 4188273/R, la domanda di garanzia impropria avanzata nei confronti della avrebbe CP_3
dovuto accogliersi.
Sul punto, deduceva di avere denunciato il sinistro alla compagnia in data 3.6.2015, avendo ricevuto la prima richiesta di risarcimento del pag. 23/38 danno in data 16/03/2015, e che, quindi, la clausola che escludeva la copertura, per essere la denuncia intervenuta dopo la scadenza della polizza, che pure era operativa quando il fatto si verificava, doveva ritenersi nulla o inefficace, in quanto non approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, comunque, mancanza di causa e per contraddittorietà a norme imperative.
Assumeva che, siccome tali clausole limitavano il lasso di tempo per il quale l'assicurazione è obbligata all'indennizzo, le stesse dovevano ritenersi vessatorie e richiedevano la specifica approvazione per iscritto.
Assumeva che tali clausole esponevano la ASL ad evidenti ed inevitabili
“buchi di copertura”, “vuoti di garanzia”, non contemplando un'adeguata postuma e quindi, non coprendo sinistri che, pur insorti sotto la vigenza delle polizze, avevano fatto registrare una richiesta di risarcimento danni dopo la scadenza del contratto ma, così come previsto dalla legge, comunque nell'arco dei dieci anni successivi alla scoperta dello stesso.
Clausole siffatte, quindi, a detta dell'appellante, avvantaggiavano ingiustamente la società assicuratrice e non rispondevano alle esigenze della ASL, che nello stipulare la polizza, mirava al chiaro fine di avere una idonea copertura assicurativa. Del resto, a tal fine, occorreva considerare il forte squilibrio tra rischi assicurati e premi annui pagati
(totale premio annuo per la polizza n. 4188273/R € 2.743.995,74, come emerge dalle polizze in atti), con una franchigia di €
25.000.000,00 (come indicato nella polizza in atti).
pag. 24/38 Trattandosi di contratto cui la SL aveva aderito, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la clausola immeritevole di tutela e dichiarare la nullità parziale di tali clausole, nella parte in cui escludevano dalla copertura le richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione del contratto, come quella oggetto di causa, ma, nel rispetto dei termini di prescrizione, decennali, previsti dalla legge.
Ciò, invero, anche alla luce del fatto che, nella fase precontrattuale, non risultava provato, da parte delle Compagnie assicurative, di aver assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della ASL, nell'ottica di far conseguire a questa una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze, anziché esporre la stessa a “buchi di copertura” e “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non fosse sufficientemente ultrattiva.
§ 10.
Il complesso motivo dinanzi riassunto deve ritenersi in parte inammissibile e, in parte, comunque, infondato.
Certamente inammissibili, in quanto assolutamente disancorati dall'ordinanza che pure si dichiarava di voler impugnare, sono i plurimi riferimenti operati dall'appellante alla necessità di sottoporre, le clausole in esame, ad un controllo di meritevolezza ed a rilevarne la vessatorietà in quanto idonee a determinare, di per sé, una situazione di disequilibrio tra le parti in danno dell'assicurato.
Infatti, nel formulare tali rilievi, l'appellante ha completamente omesso di confrontarsi con l'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale, a seguito della pronuncia n. 22437/18, resa dalle Sezioni Unite, le pag. 25/38 clausole claims made non dovevano più ritenersi assoggettate ad un controllo di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., né potevano, secondo quanto ritenuto in numerosi precedenti del giudice di legittimità, considerarsi vessatorie.
Ne segue che la mera reiterazione, con l'appello, di deduzioni, già svolte in primo grado, tese a conseguire un accertamento nei termini appena riportati, si ponga in aperto contrasto con l'art. 342 c.p.c., non traducendosi in una critica specificamente calibrata sul contenuto della decisione impugnata.
§ 11.
Il motivo in esame si rivela, del pari, inammissibile laddove, in relazione ad entrambe le polizze azionate in giudizio, sosteneva che si sarebbe al cospetto di contratti contenenti clausole a richiesta fatta impure le quali, determinando un significativo squilibrio contrattuale, avrebbero dovuto essere necessariamente approvate per iscritto dall'assicurato.
Del pari inammissibile, almeno riguardo alla polizza risulta CP_3
la censura laddove si sosteneva che vi era stata violazione degli obblighi informativi in fase precontrattuale.
Ed invero, sul punto, si è dinanzi visto che, riguardo alla polizza stipulata con il primo Giudice era stato chiaro nell'affermare CP_3
che, trattandosi di una polizza che era stata finanche predisposta dalla stessa SL, quale stazione appaltante per la scelta del contraente, non poteva ravvisarsi alcuna inosservanza di obblighi informativi.
Al cospetto di tale ratio decidendi, l'SL reiterava la deduzione della necessità di approvazione specifica per iscritto e di violazione degli pag. 26/38 obblighi informativi, senza, tuttavia, ancora una volta confrontarsi con la motivazione dell'impugnata ordinanza.
E' chiaro, infatti, che, avendo il Giudice ritenuto assolti gli obblighi informativi per essere il contratto stato finanche approntato dalla SL in fase di gara di appalto, non possa pervicacemente continuare a discorrersi di deficit informativi e di necessaria approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., senza, prima, confutare i rilievi del Tribunale.
§ 12.
Riguardo, poi, alla polizza la censura è infondata. CP_2
Sul punto, giova premettere che detta polizza conteneva all'articolo 2 una clausola del seguente tenore: “l'assicurazione è prestata nella forma
“claims made” e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo, escluso per la RCT USA, Canada e Messico, e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto …” (cfr. comparsa di costituzione dell'appellata assicurazione che la riproduceva testualmente).
Orbene, dall'esame del fascicolo di parte dell'SL relativo al primo grado, riprodotto nel fascicolo telematico dalla medesima appellante, si ricava che la clausola di cui all'art. 2 della polizza, appena riportata, era stata oggetto di separata e specifica approvazione, unitamente ad altre, da parte dell'assicurata.
Quindi, la deduzione afferente alla pretesa violazione dell'art. 1341 co.
2 c.c., a prescindere dalla sua, già dinanzi evidenziata, infondatezza, trattandosi di clausole che per loro natura delimitano l'oggetto del pag. 27/38 contratto e non, invece, la responsabilità dell'assicuratore, è sconfessata dal contenuto del citato documento.
In ordine, poi, a pretese carenze informative dell'SL, rispetto alla polizza merita rimarcare, in contrario, che tale contratto CP_2
veniva stipulato nel 2014 e che esso, come puntualmente dedotto dall'appellata, in difetto, sul punto, di contrarie deduzioni dell'appellante, non è il primo concluso tra le parti.
Amtrust, infatti, rilevava come “ASL è stata assicurata con Pt_6 CP_2
– sebbene con una soluzione di continuità – sin dal 01-12-2009. La
Polizza ITOMM09B0026 venne stipulata con il predecessore di CP_2
, con una durata originariamente fissata Controparte_11
fino al 30-11-2010, ma prorogata fino al 30-11-2011; questa polizza prevedeva un periodo di retroattività di un anno, un premio totale di
Euro 8.313.459,54, un massimale per sinistro di 5 milioni e aggregato annuo di 30 milioni, una franchigia aggregata di Euro 2.000.000,00 (poi diminuita a Euro 1.000.000,00, con l'aggiunta di una franchigia fissa per sinistro di Euro 50.000.000,00). Alla scadenza dell'ultimo rinnovo della
Polizza ITOMM09B0026, ha avuto un buco assicurativo fino al Pt_7
31-12-2012 (buco volontario per non aver sottoscritto i contratti ..), data nella quale ha stipulato, sempre con la Polizza ITOMM1200026 CP_2
con validità fino al 31-12-2014: questa polizza prevedeva una retroattività quinquennale, un premio totale di Euro 4.990.000,00, ma con clausola di regolazione del premio al termine del periodo assicurativo, un massimale per sinistro di 5 milioni, per i sinistri in retroattività pari a Euro 3.000.000,00, una franchigia aggregata di Euro
4.000.000,00. Successivamente, alla Polizza ITOMM1200026 ha fatto pag. 28/38 seguito la Polizza ITOMM1402054, con validità fino al 31-03-2017: questa polizza prevedeva una retroattività biennale, un premio di Euro
5.953.575,00, un massimale per i sinistri in retroattività pari a Euro
2.500.000,00, e una franchigia aggregata di Euro 4.000.000,00. Da ultimo è stata convenuta sempre con la Polizza ITOMM170003, CP_2
con decorrenza dal 31-03-2017 al 31-03-2018, costituente proroga tecnica della precedente” (cfr. pagine 18, 19 della comparsa di CP_2
relativa al grado di appello).
Sulla scorta di tali deduzioni, come detto, non contestate dall'SL, appare evidente come questa, nel 2014, quando ha concluso la polizza azionata in giudizio, era perfettamente consapevole del CP_2
regime contrattuale delle claims made impure, trattandosi di pattuizioni presenti in tutti i contratti già in precedenza stipulati.
Non è allora fondatamente sostenibile che la SL fosse all'oscuro del significato della clausola cd. a richiesta fatta e che non abbia avuto modo di valutare la convenienza di tale pattuizione e la idoneità della stessa a garantire la sua posizione.
Tanto, come detto, sia per la pregressa conclusione di plurimi contratti dello stesso tipo, sia perché, come dinanzi osservato rispetto alla polizza l'SL in più occasioni affidava la predisposizione di CP_3
tali contratti a broker professionali, che, evidentemente, li modulavano secondo le specifiche esigenze e richieste, anche e soprattutto, di carattere economico (in termini di rapporto tra costi e benefici) della stazione appaltante.
Pertanto, appare oggettivamente inverosimile e non sostenibile l'assunto di un deficit informativo dell'assicurato. pag. 29/38 § 13.
Riguardo alla pretesa idoneità delle polizze in esame ad alterare l'equilibrio sinallagmatico, deve rilevarsi che, come detto, l'unica valutazione possibile, secondo la condivisibile affermazione operata dal primo Giudice, è quella afferente alla non conformità della clausola al tipo contrattuale prescelto (assicurazione della responsabilità civile).
Orbene, le deduzioni svolte dall'appellante non consentono di pervenire alla conclusione che le polizze in esame siano nulle per contrarietà a norma imperativa.
Muovendo dalla polizza per la quale l'appellante sosteneva la CP_2
nullità perché la stessa, vigente alla data di presentazione della prima richiesta risarcitoria della risalente al 10.3.2015, non CP_1
estendeva la retroattività oltre i due anni prima del 31.3.2014, laddove il sinistro si verificava in data 18.4.2005, giova rilevare che l'assunto non può essere condiviso.
Ed invero, ”.. se “la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola
e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass.
Sez. 3, sent. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv. 592154-01; in senso conforme
Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n. 23941, Rv. 610016-01), non può sostenersi che la necessità di “evitare scoperture” rappresenti la “sintesi” degli interessi di entrambe le parti”, tale essendo, al limite, il motivo che ha orientato la condotta della sola SL. Pertanto “Non può .. addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il pag. 30/38 concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” (cfr. in termini Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 2024).
Ora, nella specie, come dinanzi ampiamente detto, può ritenersi che l'SL sia un contraente dotato di adeguata conoscenza dello strumento assicurativo e delle sue molteplici declinazioni, sia in ragione dell'attività da essa istituzionalmente espletata, sia perché, come è reso evidente dalle difese svolte da la polizza di cui si discorre CP_2
succedeva, salva una soluzione di continuità di due anni tra il 2012 ed il 2014, ad altre tra le medesime parti.
Orbene, ciascuna di tali polizze contemplava, come detto, periodi di retroattività diversamente modulati e variava anche nell'ammontare dei premi e delle franchigie. Tali indicazioni inducono a ritenere plausibile che tali polizze venissero, volta per volta, modulate tenute presenti le richieste dell'SL e, verosimilmente, l'esigenza di contemperare una copertura quanto più possibile estesa nel tempo al contenimento dei costi.
Quanto precede, oltre ad escludere il paventato deficit informativo, induce, altresì, a disattendere l'assunto di un significativo squilibrio tra rischio assicurato ed ammontare del premio annuo.
pag. 31/38 Infatti, al riguardo, la deduzione dell'appellante appare genericamente formulata, essendo basata solo sull'entità del premio di polizza, senza offrire alcun elemento che consenta, in concreto, di saggiarne l'adeguatezza in rapporto all'estensione del rischio, sia sul piano del numero di presidi ospedalieri coinvolti, che di bacino di utenza, che di durata temporale.
Né, invero, la previsione, nel modello assicurativo delineato dalla legge n. 24 del 2017, di una retroattività decennale, deve indurre a ritenere affette da nullità parziale tutte le polizze che, come quella di specie, prevedano periodi inferiori di retroattività, sia in quanto la legge in questione non è applicabile a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, sia perché essa rappresenta un parametro di riferimento al quale il Giudice del merito deve attingere nello stabilire, quando accerti la nullità della clausola contrattuale, la disciplina sostitutiva.
Del resto, a conforto di quanto appena osservato, deve rimarcarsi che
Cass. civ. n. 17893/2025, nel confermare la sentenza n. 2477/22 di questa Corte vertente su fattispecie analoga, affermava: “… Ciò detto, la clausola non può dirsi contrastante con la legge solo perché non copre il rischio per tutti i dieci anni di prescrizione, ma solo per sette di essi. La circostanza stessa che l'obbligo di assicurare per almeno dieci anni sia stato introdotto dopo (con legge n. 124 del 2017) è significativa sul piano della interpretazione. Poiché quella norma non si può applicare retroattivamente, in quanto, quando è entrata in vigore il contratto era stato già stipulato e definito, significa, per contro, che al momento della
pag. 32/38 stipula un tale vincolo non operava ed i contraenti non vi erano tenuti.
Proprio la circostanza che il vincolo è stato introdotto dopo impedisce di dire che al momento della stipula quel vincolo operava e le parti avrebbero dovuto rispettarlo, pena la nullità del contratto. Dunque, non si può dire che la clausola è contraria a legge, nella accezione fatta propria dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, poiché la legge al momento della stipula ancora non c'era. Né ovviamente può dirsi che la legge (124 del 2017) ha recepito un principio già insito nel sistema, principio che quindi era vigente al momento della stipula, ed obbligava le parti. Ciò equivale ad una sua applicazione retroattiva: come dire che la legge si limita a dichiarare e non a costituire una regola, che era già vigente ed obbligava le parti. Efficacia, questa, che non può predicarsi di una norma di legge innovativa del preesistente sistema di significati. Altra censura di illegittimità riguarda il fatto che la clausola non ha previsto la copertura per fatti postumi, e che anche in tale sua carenza contrasta con norme di legge nella accezione in cui tale contrasto è postulato dalla già citata decisione delle Sezioni unite. Anche in tal caso va osservato che il vincolo di prevedere un periodo di ultrattività è stato, si, introdotto, dalla legge 124 del 2017, ma per il caso di cessazione dell'attività professionale (“In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura”). E quindi, anche in tal caso, il vincolo, al momento della stipula non c'era. In altri pag. 33/38 termini, proprio il fatto che quei due vincoli- prevedere una copertura di almeno dieci anni e prevederla anche per fatti successivi alla scadenza della polizza- siano stati introdotti dopo la conclusione del contratto in questione significa che prima non operavano, non potendosi attribuire alla legge che li ha introdotti una portata meramente ricognitiva di obblighi già preesistenti, portata che non avrebbe di suo neanche senso alcuno ..”.
In altri termini, il periodo di retroattività previsto dalla legge Pt_8
non è il modello al quale riferirsi per saggiare la validità di una
[...]
polizza stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore, ma, piuttosto, il criterio informatore della scelta della disciplina sostitutiva da applicarsi in luogo di quella colpita da nullità.
Tra l'altro, l'estensione della copertura a fatti commessi prima della stipula del contratto, come pure l'ampiezza del periodo di retroattività non sono elementi che connotano sempre, nel regime anteriore a quello delineato dalla riforma del 2017, le polizze assicurative strutturate secondo il modello claims made, essendo, in definitiva, rimessa alla libera contrattazione delle parti la scelta di inserirvi siffatta pattuizione, che inevitabilmente incide sull'ammontare del premio.
Peraltro, al cospetto di una polizza che, come quella in esame, prevedeva una durata di tre anni, dal 31.3.2014 al 31.3.2017, con estensione retroattiva a fatti denunciati in costanza di polizza e verificatisi fino al 31.3.2012, per una durata della copertura pari complessivamente a cinque anni, non è, in difetto di ulteriori e più pag. 34/38 specifiche allegazioni, prospettabile il denunciato squilibrio, né ravvisabile uno svuotamento della funzione di garanzia cui il contratto era destinato ad assolvere. Ciò, soprattutto, se si considera che si trattava di una polizza preceduta e seguita da altre, stipulate con la stessa compagnia, per cui, in definitiva, in questa prospettiva, la copertura, se correttamente modulata in occasione della stipula ed evitando di incorrere nel mancato rinnovo alle varie scadenze pattuite
(come si è visto essere accaduto per il biennio 2012/2014), avrebbe consentito di salvaguardare gli interessi di entrambe le parti del rapporto.
Riguardo, poi, alla polizza la deduzione di una sua pretesa CP_3
nullità, per essere la copertura non operante in ragione di una richiesta di risarcimento intervenuta a marzo 2015 e distanza di quasi dieci anni dalla scadenza del contratto, risulta chiaramente infondata.
Essa, infatti, muove dalla premessa che la claims made, di per sé, per il solo fatto di subordinare la copertura alla condizione che il claim intervenga durante la vigenza del contratto, sia nulla.
Ma una simile conclusione, come correttamente evidenziato dal primo
Giudice, non è, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, fondatamente sostenibile.
Né, del resto, soccorre il richiamo, operato dall'appellante, a precedenti della S.C. intervenuti in epoca anteriore alla pronuncia delle Sezioni
Unite del 2018 e sconfessati da tale pronuncia e dalla giurisprudenza successiva.
pag. 35/38 In particolare, non è fondatamente sostenibile che la polizza in esame, subordinando l'operare della copertura assicurativa all'indicata previsione, costituita dalla necessità che la richiesta di risarcimento pervenisse all'assicurato entro il termine di cessazione dell'efficacia del contratto, si ponga in contrasto con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.
Infatti, come chiarito dalla Cassazione, “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n.
12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia "loss occurrence"” (cfr. Cass. Civ. n.22964/23).
In definitiva, quindi, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
§ 14.
pag. 36/38 Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'SL alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, tanto nei confronti della che di d CP_1 CP_2 CP_3
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.00,00, con riconoscimento dei compensi medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare congruo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. RI
TI ES e dell'Avv. IC PU, dichiaratisi antistatari.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla nei confronti dell'SL, non ravvisandosi colpa grave CP_3
nella proposizione del pur infondato appello.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 37/38 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, Parte_1
in favore di , Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali del grado Controparte_3
di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. RI
TI ES e dell'Avv. IC PU;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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