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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1864/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Tiberio)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Tuminelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 35 del 13/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - a conclusione di quattro distinti giudizi, poi riuniti - in parziale accoglimento delle opposizioni proposte dalla (d'ora in poi, breviter, Parte_1 Part CP_
“ o “ ”) nei confronti dell' , da un lato, si annullavano gli avvisi di addebito n. 347 2016 Pt_1
0003858225 000 e n. 347 2017 0000413261 000, per intervenuto sgravio totale, e, dall'altro, riguardo ai rimanenti avvisi di addebito n. 347 2016 0003856407 000 e n. 347 2017 0000414473 000, a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali della gestione pubblica dell'anno 2012 e del mese di maggio 2016, oggetto solo di sgravio parziale, si condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'Istituto, delle somme, rispettivamente, di € 138.069,68 e di € 54.550,11 (sanzioni incluse), e, quindi, complessivi €
192.619,79, compensando le spese di lite e ponendo a carico di entrambe le parti in solido quelle di CTU. Part CP_ La interponeva gravame, cui resisteva l' .
Acquisita CTU e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l invoca la riforma parziale della suddetta Pt_1 CP_ sentenza, sostenendo, invece, di nulla dovere all , stante la totale infondatezza della pretesa creditoria avanzata con gli ultimi due avvisi di addebito di cui sopra, e rimproverando al Tribunale di non aver tenuto conto, per un verso, dei pagamenti contributivi relativi ai propri dipendenti e, per altro verso, delle osservazioni del CT di parte alla perizia d'ufficio svoltasi nel giudizio di primo grado.
Alla luce delle censure sollevate dall'appellante e procedendo ad valutazione critica dell'elaborato depositato in primo grado, si è dato ingresso ad una nuova CTU contabile, demandando all'ausiliario il compito di riesaminare tutta la documentazione presente agli atti - in particolare, quella allegata alla nota di Part deposito del 27/2/2019 (alleg. n. 3 fascicolo e la relazione di CTP sul metodo di calcolo (prodotta CP_ contestualmente alla nota di deposito del 30/10/2019) - verificando se i crediti vantati dall' fossero stati integralmente estinti anche in forza di pagamenti in corso di causa o se permanessero ragioni creditorie insoddisfatte, specificando, nel secondo caso, quali fossero e quale importo residuasse ancora. Part Sul punto, il perito d'ufficio ha concluso nel senso che l'importo complessivamente dovuto dall' CP_ all ammonta a € 85.632,13, oltre sanzioni e interessi, per l'annualità 2012, e a € 19.514,44, oltre sanzioni e interessi, per la mensilità di maggio 2016, per un totale complessivo di € 105.146,57, oltre sanzioni e interessi, a fronte dell'iniziale debito accertato di € 120.856,64 (a titolo di soli contributi, rispettivamente, € 77.665,80 + € 43.190,84).
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da tali conteggi - fondati su seri e completi accertamenti documentali nonché sorretti da corrette argomentazioni contabili - che resistono alle osservazioni (di metodo e di merito) mosse dall'odierno appellante, a cui il CTU ha prontamente replicato con diffusi rilievi qui condivisi.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferma nel resto.
La parziale reciproca soccombenza, l'ulteriore riduzione del debito contributivo accertato in capo CP_ all e l'erronea compilazione delle denunce contributive da parte dell' inducono a ritenere la Pt_1 sussistenza di giusti motivi per compensare (anche) le spese del presente grado.
Le spese di CTU - liquidate con decreto a parte - vanno poste a carico solidale degli odierni contendenti.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, Part condanna l' al pagamento della complessiva somma di € 105.146,57, oltre sanzioni ed interessi;
b - compensa le spese del grado;
c - pone le spese di CTU in solido a carico delle parti.
Roma, 25/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB TE)