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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 350/2022
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 350 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA , nato a [...] il giorno 08.02.1966, elettivamente Parte_1
domiciliato in Bianco (RC), alla via Magna Grecia n. 2, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Strangio, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
CO AL , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via
Spagnolio n. 36, presso lo studio dell'Avv. Valentina Palamara, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 09 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio e , per ottenere l'accoglimento delle CP_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_2
per i fatti di cui in narrativa;
accogliere la domanda e condannare i convenuti in
[...]
solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo come per legge, al risarcimento in favore del signor della somma di euro 26.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà Parte_1
accertata in corso di causa per il danno subito, inteso come biologico, patrimoniale e non patrimoniale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che: - in data 10.11.2018 alle ore 9:00 circa, si trovava insieme a a bordo della barca a motore Controparte_2
di quest'ultimo nel mare che territorialmente fa capo al Comune di Bianco (RC), in fase di rientro sulla terraferma a seguito di una battuta di pesca;
- in tale frangente, parte attrice è scesa dall'imbarcazione mentre questa era ancora col motore in funzione, al fine di favorire la spinta e il traino dell'imbarcazione; - a causa di una manovra avventata effettuata da , il motore della barca ancora Controparte_2
avviato ha colpito il piede sinistro di , causandogli gravissime lesioni;
Parte_1
- l'attore è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove le sono state prestate le cure di prima necessità; - dalle lesioni patite dall'attore a causa del sinistro sono residuati postumi di carattere permanente, in particolare un danno biologico quantificato nella misura del 10%, e un'inabilità temporanea per 135 giorni, pari a complessivi 42.489,50; - il natante a motore era assicurato per la responsabilità civile con - la società assicurativa convenuta, pur CP_1
ritualmente intimata, non ha provveduto, decorso il termine di legge, né a formulare offerta risarcitoria né ad indicare i motivi ostativi alla stessa;
- anche la procedura di negoziazione assistita ha avuto esito negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2022, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la ricostruzione dell'attore in punto di fatto CP_1
e di diritto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per inoperatività della garanzia assicurativa e genericità della richiesta, fermo restando la contestazione in toto dell'evento lesivo e della quantificazione del danno. La convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per i motivi spiegati in premessa;
nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari, nel merito rigettare integralmente la domanda avanzata dall'attore perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
sempre nel merito e gradatamente, ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa;
con vittoria di spese e competenze”.
Non si è costituito invece in giudizio , nonostante la rituale Controparte_2
notifica dell'atto di citazione, consegnato a mani proprie in data 09.03.2022.
All'udienza del 24.10.2022, il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
, quindi, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e ha
[...]
rinviata all'udienza del 23.01.2023. A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente, con ordinanza del
28.01.2023, è stata ammessa la prova per testi e la causa è stata rinviata all'udienza del 26.06.2023 per la loro escussione. All'esito della prova testimoniale è stata disposta la Ctu medico legale e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 05.12.2024 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 25.03.2025, il Giudice, rilevato un difetto di rappresentanza della convenuta, ha rimesso la causa sul ruolo per consentire ad di CP_1
regolarizzazione la costituzione in giudizio entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rinviando il giudizio all'udienza del 09.06.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. In primo luogo, occorre osservare che, ai sensi del vigente art. 182 c.p.c.,
l'osservanza del termine assegnato dal Giudice per sanare il difetto di rappresentanza riscontrato sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda e, analogamente, delle difese del convenuto. Prima della c.d. riforma Cartabia, tuttavia, non vi era chiarezza circa l'applicabilità della sanatoria anche alle ipotesi in cui una procura alla lite mancava del tutto, sebbene sul punto la dottrina maggioritaria si fosse espressa in senso favorevole. La questione attualmente risulta risolta dalla riforma del codice di rito, laddove si è incluso tra le verifiche preliminari anche l'eventuale mancanza della procura al difensore. Le modifiche introdotte, però, potranno trovare applicazione per i procedimenti instaurati a partire dal 28.02.2023, per cui la nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. non può trovare applicazione al presente giudizio, instaurato in data antecedente. Infatti, in punto di ratione temporis vigente di recente la Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 182 suddetto nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura". Nel novellato testo invece si parla espressamente di mancanza della procura e pertanto si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cfr. Cass. 28251/2023). US re perpensa, pertanto, ritiene il Tribunale che la produzione in giudizio della procura alle liti soltanto in data 25.03.2025, a seguito dell'assegnazione del termine da parte del
Tribunale, non possa produrre i suoi effetti fin dalla costituzione in giudizio con deposito della comparsa in data 30.06.2022, ma soltanto per gli atti successivi al
25.03.2025, con la conseguenza che l'assicurazione convenuta può far valere in giudizio soltanto le eccezioni rilevabili d'ufficio e le mere difese, per le quali non sono previste preclusioni.
§ 3. Va premesso, ancora, in ordina alla disciplina applicabile al caso in esame e al riparto dell'onere probatorio, che «il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art.
414 c.n., secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore
o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli;
è applicabile, invece, l'art.
47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del
d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art.
2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli» (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25771 del
14.10.2019, conf. Sez. 3, Sentenza n. 13224 del 26.06.2015).
Nel caso di specie, trova applicazione il d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto, tenuto conto dell'ambito applicativo delineato dall'art. 1 dello stesso decreto e della definizione di cui al successivo art. 3 lett. g (secondo cui “natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua”), definizione nella quale rientra il natante descritto dall'attore come responsabile del danno dallo stesso subito, per come accertato in corso di causa.
§ 3.1 Passando al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il fatto storico posto alla base della pretesa risarcitoria ha trovato conferma nella prova testimoniale. In particolare, il teste ha riferito: “verso i primi di novembre del Testimone_1
2018, in mattinata verso le 8:30 /9:30 circa, ho assistito a un incidente. Io e il mio amico,
eravamo a pescare a Bianco in spiaggia, pescavamo da terra con la canna da Persona_1
pesca, abbiamo visto arrivare una barca, era una barchetta di alluminio una lancia, con il motore;
il sig. è sceso dalla barca per portarla fuori, in quanto serviva che qualcuno Pt_1
aiutasse a portare la barca sui palloni per tirarla sulla spiaggia. La barca è arrivata in avanti, da prua, dopo di che il sig. ha preso un pallone e l'ha messo davanti, poi è andato dietro Pt_1
la barca a poppa, per spingerla sul pallone;
a questo punto è successo che la barca invece di andare in avanti, è andata all'indietro, e ha colpito il sig. alla gamba, mi sembra fosse Pt_1
la gamba sinistra;
noi abbiamo visto tutto da una distanza di circa 10 mt;
c'è stato del sangue che si è sparso in acqua;
il sig. ha urlato, all'inizio non sembrava nulla di che, ma quando Pt_1
ci siamo avvicinati abbiamo visto che la ferita era aperta;
non saprei dire quanto fosse grande la ferita, ma ricordo che era abbastanza profonda;
è stato colpito con l'elica del motore;
il motore era acceso;
l'acqua arrivava al sig. poco sotto il ginocchio, quindi la manovra è avvenuta Pt_1
praticamente a riva”. Tale dinamica dei fatti è stata confermata anche da Per_1
escusso alla successiva udienza del 02.10.2023, il quale ha riferito “i primi
[...]
giorni di novembre 2018, verso le 8:30-9:00 del mattino, c'è stato un incidente nella spiaggia di Bianco, dove io e altri due ragazzi, e , Persona_2 Testimone_1
stavamo pescando;
abbiamo visto sopraggiungere una barca che stava rientrando dal mare e da questa barca è sceso il sig. e stava scaricando l'attrezzatura usata per pescare;
era una Pt_1
piccola barca, in gergo chiamata Lancia, di circa 3-4 metri, con un motore;
dopo aver posato
l'attrezzatura sulla spiaggia, il sig. ha posizionato i palloni per facilitare il traino della Pt_1
barca sulla spiaggia;
la barca è arrivata puntando la prua verso la spiaggia;
dopo aver posizionato i palloni, il sig. è tornato in acqua ed è andato dietro la barca per farla girare Pt_1
e tirarla verso il largo, in modo da prendere velocità e riuscire a farla andare a riva con maggior facilità; sulla barca c'era un altro signore, che conosco di vista e che si chiama Controparte_2
quest'ultimo mentre il sig. era in acqua era al posto di guida ma non so cosa stesse Pt_1
facendo; il motore era acceso;
(…) mentre il sig. faceva il movimento in mare per spostare Pt_1
la barca, quest'ultima invece di andare in avanti è andata indietro, come se fosse inserita la retromarcia, e ha colpito il sig. facendolo cadere;
L'attore ha urlato e a quel punto ci Pt_1
siamo avvicinati per vedere cosa fosse successo e mi sono accorto che il sig. era ferito sul Pt_1
piede sinistro da cui usciva copiosamente sangue;
l'abbiamo aiutato a uscire dall'acqua e
l'abbiamo accompagnato fino alla macchina del sig. per poi portarlo in ospedale”. CP_2 I testimoni escussi hanno offerto una ricostruzione dei fatti coerente e priva di contraddizioni intrinseche ed estrinseche, per cui non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità.
§ 3.2 Tutto ciò considerato, va osservato, in punto di diritto, richiamando la giurisprudenza in materia di circolazione stradale che può essere considerata nel caso in esame in forza del richiamo all'art. 2054 c.c. operato dal codice dei natanti da riporto per come in precedenza osservato, che «In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017) e che «In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente»
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023).
Ciò posto, quanto alla prova liberatoria il cui onere ricade sui convenuti, va osservato che alcunché è stato allegato poiché il danneggiante non Controparte_2
si è costituito in giudizio e le difese della compagnia assicurativa possono essere validamente considerate solo a seguito della produzione della procura alle liti, in fase ormai decisoria.
Per cui la presunzione di responsabilità in capo al conducente del natante prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non è stata superata.
Tuttavia, occorre tener conto che «la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.» (Cass. Sez. 3, 17/01/2020, n. 842).
Dalle risultanze probatorie non è emersa una condotta imprevedibile e anomala dell'attore che stava eseguendo le attività per l'alaggio dell'imbarcazione, ma allo stesso può essere addebitabile una condotta colposa per essersi avvicinato all'imbarcazione ed essersi posto alle spalle della stessa, quando il motore era ancora acceso. In altri termini, è addebitabile all'attore un concorso di colpa che può essere quantificato nella misura del 50% (cfr. Cass. Sez. 3, 28/04/2025, n. 11138, sulla rilevabilità d'ufficio del concorso colposo del danneggiato).
§ 3.3 Passando alla liquidazione dei danni subiti dall'attore, quest'ultimo ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La CTU ha accertato, avvallando anche il nesso causale, che ha Parte_1
riportato nel sinistro “Trauma piede sx con FLC e lesione del tendine estensore del IV dito, trattata chirurgicamente con tenorrafia, con deficit funzionale””. Ciò posto, il Ctu ha concluso affermando che accertando le seguenti invalidità:
“Invalidità temporanea assoluta al 100% giorni 22 (ventidue);
Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 40 (quaranta);
Invalidità temporanea parziale al 50% giorni 37 (trentasette);
Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 37 (trentasette);
Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 4% (quattro per cento) della totale.”
Le argomentazioni del Consulente sono condivisibili, atteso il rigore dell'analisi svolta e la logicità delle conclusioni a cui è pervenuto, nonché tenuto conto della puntuale risposta alle osservazioni critiche di parte attrice alla consulenza (che a ben vedere, in alcuni punti, lamentano la mancata considerazione di deficit funzionali delle dita della mano, anziché del piede). Del resto, la bontà delle conclusioni non può essere nemmeno posta in dubbio dall'accertamento stragiudiziale effettuato dal medico legale della compagnia assicurativa (accertamento che non è stato prodotto in giudizio), considerando che anche tale valutazione, al pari della ctp di parte attrice, può essere considerata quale prospettazione di parte, non avente valore di prova nel giudizio. Il Tribunale, pertanto, ritiene che le conclusioni della Ctu possano essere poste alla base della decisione.
Considerato che al momento del sinistro aveva 52 anni, sulla Parte_1
base del D.M. 16 luglio 2024 pubblicato sulla G.U. il 25 luglio 2024, n. 173, il quale ha aggiornato i valori indicati dall'art. 139 del CO delle Assicurazioni si ottengono i seguenti importi:
€ 3.891,51 per 4 punti percentuali per una persona di anni 52 al momento del sinistro;
€ 1.215,28 (pari a euro 55,24 x 22) per ITT per 22 giorni;
€ 1.657,20 (pari a euro 41,43 x 40) per ITP al valore medio del 75% per 40 giorni;
€ 1.021,94 (pari a euro 27,62 x 37) per ITP al valore medio del 50% per 37 giorni;
€ 510,97 (pari a euro 13,81 x 37) per ITP al valore medio del 25% per 37 giorni.
Va detto che la tabella sulle micropermanenti, applicata per la liquidazione che precede, non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniali che va sotto il nome di danno morale, in virtù anche di quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, per cui il danno morale può essere liquidato attraverso l'aumento fino al quinto, ai sensi del terzo comma dell'art. 139
Cod. Ass.ni, sul detto importo. Tuttavia, tale ulteriore liquidazione non è automatica, ma come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione «In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento». (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Orbene, nel caso in esame alcun dato è stato offerto dall'attore per apprezzare l'incidenza della lesione patita, anche attraverso presunzioni, in termini di sofferenza, atteso che alcuna circostanza in merito è stata allegata né di conseguenza provata.
In totale, quindi, spetta ad la somma di € 4.148,45, somma Parte_1
decurtata del 50% tenuto conto del concorso di colpa dell'attore.
§ 3.4 In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive
e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 10 novembre 2018, ed il suo risarcimento (otto anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 4.148,45 svalutato all'epoca del sinistro, 10 novembre 2018, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,186 dell'ultima rilevazione (maggio 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad €
3.497,85 e quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 10 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 4.148,45
(che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità del convenuto , conducente del natante assicurato Controparte_2
con la compagnia riguardo all'evento dannoso di cui è causa nella CP_1
misura del 50% e, per l'effetto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.148,45, oltre interessi come sopra determinati.
§ 4. Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore , delle spese di lite che si liquidano Parte_1
con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando i valori medi dello scaglione tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro.
Le spese delle Consulenze tecniche d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
30.04.2024 e depositato il 06.05.2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009;
Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate o che saranno versate al Consulente in forza del già menzionato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di e di , ogni contraria e Pt_1 CP_1 Controparte_2
ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e dichiara la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
2. condanna, per l'effetto, e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
4.148,45, oltre interessi compensativi nella misura del 1,5 % annuo dal momento del sinistro, 10.11.2018, sul predetto importo svalutato a detta epoca
(ovverosia su euro 3.497,85), e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 10 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 4.148,45, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate come da decreto di liquidazione del 30.04.2024 e depositato il 06.05.2024, a carico dei convenuti, in solido tra loro;
4. condanna e , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2
in favore di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
euro 2.552,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 04 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 350 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA , nato a [...] il giorno 08.02.1966, elettivamente Parte_1
domiciliato in Bianco (RC), alla via Magna Grecia n. 2, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Strangio, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
CO AL , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via
Spagnolio n. 36, presso lo studio dell'Avv. Valentina Palamara, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 09 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio e , per ottenere l'accoglimento delle CP_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_2
per i fatti di cui in narrativa;
accogliere la domanda e condannare i convenuti in
[...]
solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo come per legge, al risarcimento in favore del signor della somma di euro 26.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà Parte_1
accertata in corso di causa per il danno subito, inteso come biologico, patrimoniale e non patrimoniale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che: - in data 10.11.2018 alle ore 9:00 circa, si trovava insieme a a bordo della barca a motore Controparte_2
di quest'ultimo nel mare che territorialmente fa capo al Comune di Bianco (RC), in fase di rientro sulla terraferma a seguito di una battuta di pesca;
- in tale frangente, parte attrice è scesa dall'imbarcazione mentre questa era ancora col motore in funzione, al fine di favorire la spinta e il traino dell'imbarcazione; - a causa di una manovra avventata effettuata da , il motore della barca ancora Controparte_2
avviato ha colpito il piede sinistro di , causandogli gravissime lesioni;
Parte_1
- l'attore è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove le sono state prestate le cure di prima necessità; - dalle lesioni patite dall'attore a causa del sinistro sono residuati postumi di carattere permanente, in particolare un danno biologico quantificato nella misura del 10%, e un'inabilità temporanea per 135 giorni, pari a complessivi 42.489,50; - il natante a motore era assicurato per la responsabilità civile con - la società assicurativa convenuta, pur CP_1
ritualmente intimata, non ha provveduto, decorso il termine di legge, né a formulare offerta risarcitoria né ad indicare i motivi ostativi alla stessa;
- anche la procedura di negoziazione assistita ha avuto esito negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2022, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la ricostruzione dell'attore in punto di fatto CP_1
e di diritto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per inoperatività della garanzia assicurativa e genericità della richiesta, fermo restando la contestazione in toto dell'evento lesivo e della quantificazione del danno. La convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per i motivi spiegati in premessa;
nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari, nel merito rigettare integralmente la domanda avanzata dall'attore perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
sempre nel merito e gradatamente, ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa;
con vittoria di spese e competenze”.
Non si è costituito invece in giudizio , nonostante la rituale Controparte_2
notifica dell'atto di citazione, consegnato a mani proprie in data 09.03.2022.
All'udienza del 24.10.2022, il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
, quindi, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e ha
[...]
rinviata all'udienza del 23.01.2023. A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente, con ordinanza del
28.01.2023, è stata ammessa la prova per testi e la causa è stata rinviata all'udienza del 26.06.2023 per la loro escussione. All'esito della prova testimoniale è stata disposta la Ctu medico legale e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 05.12.2024 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 25.03.2025, il Giudice, rilevato un difetto di rappresentanza della convenuta, ha rimesso la causa sul ruolo per consentire ad di CP_1
regolarizzazione la costituzione in giudizio entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rinviando il giudizio all'udienza del 09.06.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. In primo luogo, occorre osservare che, ai sensi del vigente art. 182 c.p.c.,
l'osservanza del termine assegnato dal Giudice per sanare il difetto di rappresentanza riscontrato sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda e, analogamente, delle difese del convenuto. Prima della c.d. riforma Cartabia, tuttavia, non vi era chiarezza circa l'applicabilità della sanatoria anche alle ipotesi in cui una procura alla lite mancava del tutto, sebbene sul punto la dottrina maggioritaria si fosse espressa in senso favorevole. La questione attualmente risulta risolta dalla riforma del codice di rito, laddove si è incluso tra le verifiche preliminari anche l'eventuale mancanza della procura al difensore. Le modifiche introdotte, però, potranno trovare applicazione per i procedimenti instaurati a partire dal 28.02.2023, per cui la nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. non può trovare applicazione al presente giudizio, instaurato in data antecedente. Infatti, in punto di ratione temporis vigente di recente la Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 182 suddetto nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura". Nel novellato testo invece si parla espressamente di mancanza della procura e pertanto si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cfr. Cass. 28251/2023). US re perpensa, pertanto, ritiene il Tribunale che la produzione in giudizio della procura alle liti soltanto in data 25.03.2025, a seguito dell'assegnazione del termine da parte del
Tribunale, non possa produrre i suoi effetti fin dalla costituzione in giudizio con deposito della comparsa in data 30.06.2022, ma soltanto per gli atti successivi al
25.03.2025, con la conseguenza che l'assicurazione convenuta può far valere in giudizio soltanto le eccezioni rilevabili d'ufficio e le mere difese, per le quali non sono previste preclusioni.
§ 3. Va premesso, ancora, in ordina alla disciplina applicabile al caso in esame e al riparto dell'onere probatorio, che «il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art.
414 c.n., secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore
o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli;
è applicabile, invece, l'art.
47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del
d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art.
2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli» (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25771 del
14.10.2019, conf. Sez. 3, Sentenza n. 13224 del 26.06.2015).
Nel caso di specie, trova applicazione il d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto, tenuto conto dell'ambito applicativo delineato dall'art. 1 dello stesso decreto e della definizione di cui al successivo art. 3 lett. g (secondo cui “natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua”), definizione nella quale rientra il natante descritto dall'attore come responsabile del danno dallo stesso subito, per come accertato in corso di causa.
§ 3.1 Passando al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il fatto storico posto alla base della pretesa risarcitoria ha trovato conferma nella prova testimoniale. In particolare, il teste ha riferito: “verso i primi di novembre del Testimone_1
2018, in mattinata verso le 8:30 /9:30 circa, ho assistito a un incidente. Io e il mio amico,
eravamo a pescare a Bianco in spiaggia, pescavamo da terra con la canna da Persona_1
pesca, abbiamo visto arrivare una barca, era una barchetta di alluminio una lancia, con il motore;
il sig. è sceso dalla barca per portarla fuori, in quanto serviva che qualcuno Pt_1
aiutasse a portare la barca sui palloni per tirarla sulla spiaggia. La barca è arrivata in avanti, da prua, dopo di che il sig. ha preso un pallone e l'ha messo davanti, poi è andato dietro Pt_1
la barca a poppa, per spingerla sul pallone;
a questo punto è successo che la barca invece di andare in avanti, è andata all'indietro, e ha colpito il sig. alla gamba, mi sembra fosse Pt_1
la gamba sinistra;
noi abbiamo visto tutto da una distanza di circa 10 mt;
c'è stato del sangue che si è sparso in acqua;
il sig. ha urlato, all'inizio non sembrava nulla di che, ma quando Pt_1
ci siamo avvicinati abbiamo visto che la ferita era aperta;
non saprei dire quanto fosse grande la ferita, ma ricordo che era abbastanza profonda;
è stato colpito con l'elica del motore;
il motore era acceso;
l'acqua arrivava al sig. poco sotto il ginocchio, quindi la manovra è avvenuta Pt_1
praticamente a riva”. Tale dinamica dei fatti è stata confermata anche da Per_1
escusso alla successiva udienza del 02.10.2023, il quale ha riferito “i primi
[...]
giorni di novembre 2018, verso le 8:30-9:00 del mattino, c'è stato un incidente nella spiaggia di Bianco, dove io e altri due ragazzi, e , Persona_2 Testimone_1
stavamo pescando;
abbiamo visto sopraggiungere una barca che stava rientrando dal mare e da questa barca è sceso il sig. e stava scaricando l'attrezzatura usata per pescare;
era una Pt_1
piccola barca, in gergo chiamata Lancia, di circa 3-4 metri, con un motore;
dopo aver posato
l'attrezzatura sulla spiaggia, il sig. ha posizionato i palloni per facilitare il traino della Pt_1
barca sulla spiaggia;
la barca è arrivata puntando la prua verso la spiaggia;
dopo aver posizionato i palloni, il sig. è tornato in acqua ed è andato dietro la barca per farla girare Pt_1
e tirarla verso il largo, in modo da prendere velocità e riuscire a farla andare a riva con maggior facilità; sulla barca c'era un altro signore, che conosco di vista e che si chiama Controparte_2
quest'ultimo mentre il sig. era in acqua era al posto di guida ma non so cosa stesse Pt_1
facendo; il motore era acceso;
(…) mentre il sig. faceva il movimento in mare per spostare Pt_1
la barca, quest'ultima invece di andare in avanti è andata indietro, come se fosse inserita la retromarcia, e ha colpito il sig. facendolo cadere;
L'attore ha urlato e a quel punto ci Pt_1
siamo avvicinati per vedere cosa fosse successo e mi sono accorto che il sig. era ferito sul Pt_1
piede sinistro da cui usciva copiosamente sangue;
l'abbiamo aiutato a uscire dall'acqua e
l'abbiamo accompagnato fino alla macchina del sig. per poi portarlo in ospedale”. CP_2 I testimoni escussi hanno offerto una ricostruzione dei fatti coerente e priva di contraddizioni intrinseche ed estrinseche, per cui non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità.
§ 3.2 Tutto ciò considerato, va osservato, in punto di diritto, richiamando la giurisprudenza in materia di circolazione stradale che può essere considerata nel caso in esame in forza del richiamo all'art. 2054 c.c. operato dal codice dei natanti da riporto per come in precedenza osservato, che «In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017) e che «In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente»
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023).
Ciò posto, quanto alla prova liberatoria il cui onere ricade sui convenuti, va osservato che alcunché è stato allegato poiché il danneggiante non Controparte_2
si è costituito in giudizio e le difese della compagnia assicurativa possono essere validamente considerate solo a seguito della produzione della procura alle liti, in fase ormai decisoria.
Per cui la presunzione di responsabilità in capo al conducente del natante prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non è stata superata.
Tuttavia, occorre tener conto che «la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.» (Cass. Sez. 3, 17/01/2020, n. 842).
Dalle risultanze probatorie non è emersa una condotta imprevedibile e anomala dell'attore che stava eseguendo le attività per l'alaggio dell'imbarcazione, ma allo stesso può essere addebitabile una condotta colposa per essersi avvicinato all'imbarcazione ed essersi posto alle spalle della stessa, quando il motore era ancora acceso. In altri termini, è addebitabile all'attore un concorso di colpa che può essere quantificato nella misura del 50% (cfr. Cass. Sez. 3, 28/04/2025, n. 11138, sulla rilevabilità d'ufficio del concorso colposo del danneggiato).
§ 3.3 Passando alla liquidazione dei danni subiti dall'attore, quest'ultimo ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La CTU ha accertato, avvallando anche il nesso causale, che ha Parte_1
riportato nel sinistro “Trauma piede sx con FLC e lesione del tendine estensore del IV dito, trattata chirurgicamente con tenorrafia, con deficit funzionale””. Ciò posto, il Ctu ha concluso affermando che accertando le seguenti invalidità:
“Invalidità temporanea assoluta al 100% giorni 22 (ventidue);
Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 40 (quaranta);
Invalidità temporanea parziale al 50% giorni 37 (trentasette);
Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 37 (trentasette);
Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 4% (quattro per cento) della totale.”
Le argomentazioni del Consulente sono condivisibili, atteso il rigore dell'analisi svolta e la logicità delle conclusioni a cui è pervenuto, nonché tenuto conto della puntuale risposta alle osservazioni critiche di parte attrice alla consulenza (che a ben vedere, in alcuni punti, lamentano la mancata considerazione di deficit funzionali delle dita della mano, anziché del piede). Del resto, la bontà delle conclusioni non può essere nemmeno posta in dubbio dall'accertamento stragiudiziale effettuato dal medico legale della compagnia assicurativa (accertamento che non è stato prodotto in giudizio), considerando che anche tale valutazione, al pari della ctp di parte attrice, può essere considerata quale prospettazione di parte, non avente valore di prova nel giudizio. Il Tribunale, pertanto, ritiene che le conclusioni della Ctu possano essere poste alla base della decisione.
Considerato che al momento del sinistro aveva 52 anni, sulla Parte_1
base del D.M. 16 luglio 2024 pubblicato sulla G.U. il 25 luglio 2024, n. 173, il quale ha aggiornato i valori indicati dall'art. 139 del CO delle Assicurazioni si ottengono i seguenti importi:
€ 3.891,51 per 4 punti percentuali per una persona di anni 52 al momento del sinistro;
€ 1.215,28 (pari a euro 55,24 x 22) per ITT per 22 giorni;
€ 1.657,20 (pari a euro 41,43 x 40) per ITP al valore medio del 75% per 40 giorni;
€ 1.021,94 (pari a euro 27,62 x 37) per ITP al valore medio del 50% per 37 giorni;
€ 510,97 (pari a euro 13,81 x 37) per ITP al valore medio del 25% per 37 giorni.
Va detto che la tabella sulle micropermanenti, applicata per la liquidazione che precede, non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniali che va sotto il nome di danno morale, in virtù anche di quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, per cui il danno morale può essere liquidato attraverso l'aumento fino al quinto, ai sensi del terzo comma dell'art. 139
Cod. Ass.ni, sul detto importo. Tuttavia, tale ulteriore liquidazione non è automatica, ma come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione «In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento». (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Orbene, nel caso in esame alcun dato è stato offerto dall'attore per apprezzare l'incidenza della lesione patita, anche attraverso presunzioni, in termini di sofferenza, atteso che alcuna circostanza in merito è stata allegata né di conseguenza provata.
In totale, quindi, spetta ad la somma di € 4.148,45, somma Parte_1
decurtata del 50% tenuto conto del concorso di colpa dell'attore.
§ 3.4 In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive
e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 10 novembre 2018, ed il suo risarcimento (otto anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 4.148,45 svalutato all'epoca del sinistro, 10 novembre 2018, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,186 dell'ultima rilevazione (maggio 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad €
3.497,85 e quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 10 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 4.148,45
(che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità del convenuto , conducente del natante assicurato Controparte_2
con la compagnia riguardo all'evento dannoso di cui è causa nella CP_1
misura del 50% e, per l'effetto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.148,45, oltre interessi come sopra determinati.
§ 4. Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore , delle spese di lite che si liquidano Parte_1
con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando i valori medi dello scaglione tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro.
Le spese delle Consulenze tecniche d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
30.04.2024 e depositato il 06.05.2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009;
Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate o che saranno versate al Consulente in forza del già menzionato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di e di , ogni contraria e Pt_1 CP_1 Controparte_2
ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e dichiara la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
2. condanna, per l'effetto, e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
4.148,45, oltre interessi compensativi nella misura del 1,5 % annuo dal momento del sinistro, 10.11.2018, sul predetto importo svalutato a detta epoca
(ovverosia su euro 3.497,85), e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 10 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 4.148,45, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate come da decreto di liquidazione del 30.04.2024 e depositato il 06.05.2024, a carico dei convenuti, in solido tra loro;
4. condanna e , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2
in favore di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
euro 2.552,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 04 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi