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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2438/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2438/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica condizioni di divorzio” promossa da codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.5.1969, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dario Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale nata ad [...] il CP_1 C.F._2
12.11.1976, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gaspare Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
pagina 1 di 5 dell'avvocato SARCIA' SALVATRICE, codice fiscale , nella C.F._3 qualità di curatore speciale della minore , codice Persona_1 fiscale , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio;
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 22.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c,. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di legge stante l'esito bonario della lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 87/2023 del 12.1.2023 il Tribunale di Siracusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, omologando le condizioni concordate dalle parti e, in dettaglio, per quel che rileva in questo procedimento, prevedeva l'obbligo posto a carico di di corrispondere a la Parte_1 CP_1 complessiva somma di euro 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli
(2001), (2006) e (2008). Per_2 Per_3 Persona_1
Con ricorso depositato in data 8.7.2024 domandava al Tribunale di Parte_1
Siracusa di revocare il contributo di mantenimento per la figlia primogenita, evidenziando che quest'ultima, ormai ampiamente maggiorenne, non si era attivata per trovare un impiego e non frequentava nessun corso scolastico.
A sostegno della domanda, deduceva, per altro verso, la contrazione reddituale subita in ragione dell'avvenuto pensionamento, nonché dalla nascita di una figlia nel 2019 da una nuova relazione.
In seno al ricorso, inoltre, avanzava domanda di disconoscimento di paternità rispetto alla minore con conseguente revoca del contributo di mantenimento per Persona_1 quest'ultima, ritenendo di non essere padre biologico della ragazza.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore appositamente nominato dal Tribunale, il quale in via preliminare eccepiva la prescrizione pagina 2 di 5 dell'azione di disconoscimento di paternità, essendo stata avanzata oltre il termine prescritto dalla legge. Nel merito, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda avversaria;
in subordine, in caso di accoglimento, chiedeva che la minore mantenesse il cognome “Manenti” e, in via riconvenzionale, domandava la condanna del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale determinato nell'importo di euro 100.000,00.
Si costituiva in giudizio in data 25.2.2025 la quale contestava la CP_1 rappresentazione dei fatti evidenziata dall'ex coniuge. In via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione di disconoscimento di paternità, proposta oltre il termine prescritto dalla legge. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento nei suoi confronti di una somma non inferiore ad euro 5.000,00.
All'udienza del 18.9.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia e chiedevano un rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
Con note congiunte depositate in data 15.10.2025 i difensori delle parti depositavano un accordo finalizzato a definire bonariamente l'intera controversia, che prevedeva quanto segue:
“
1. il mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio per i tre figli Persona_4
, e nella somma mensile di € 900,00
[...] Persona_5 Persona_1 viene ridotto alla somma mensile di € 600,00 eliminando il mantenimento per Per_5
, atteso che quest'ultimo è divenuto economicamente indipendente;
[...]
2. resta stabilito che, qualora il figlio dovesse perdere l'indipendenza Persona_5 economica – atteso che attualmente svolge attività lavorativa suscettibile di non essere prorogata in futuro – l'assegno di mantenimento verrà automaticamente ricondotto all'originario importo di euro 900,00 mensili a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultima retribuzione percepita da;
Persona_5
pagina 3 di 5
3. il sig. dichiara di rinunciare, per come in effetti rinuncia con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto, alla domanda di disconoscimento di paternità avanzata nell'ambito del presente giudizio nei confronti della figlia minore;
Persona_1
4. la sig.ra e l'Avv. Salvatrice Sarcià, quest'ultima nella qualità di curatore CP_1 speciale della minore , ferma la prescrizione della domanda di Persona_1 disconoscimento di paternità avanzata da nei confronti della suddetta Parte_1 figlia minore, prendono tuttavia atto della rinuncia da parte del ricorrente Pt_1 alla luce della maturata prescrizione e dichiarano con la sottoscrizione del
[...] presente atto di accettarla;
5. le parti chiedono che le spese e i compensi professionali del presente giudizio si intendano integralmente compensati tra le parti”.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, con provvedimento del 22.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio senza i termini di legge, avendone le parti rinunciato.
Passando al merito, l'accordo raggiunto dalle parti va integralmente condiviso e recepito da questo Collegio, in quanto non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia ed appare idoneo a tutelare gli interessi della figlia minore della coppia, anche tenuto conto delle ragioni sottese alla rinuncia all'azione di disconoscimento della paternità.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2438/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: prende atto della rinuncia all'azione di disconoscimento della paternità originariamente formulata dal ricorrente e dell'accettazione della controparte;
dispone la modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 87/2023 dal
Tribunale di Siracusa in data 12.1.2023, nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Siracusa, il 24.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2438/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica condizioni di divorzio” promossa da codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.5.1969, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dario Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale nata ad [...] il CP_1 C.F._2
12.11.1976, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gaspare Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
pagina 1 di 5 dell'avvocato SARCIA' SALVATRICE, codice fiscale , nella C.F._3 qualità di curatore speciale della minore , codice Persona_1 fiscale , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio;
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 22.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c,. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di legge stante l'esito bonario della lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 87/2023 del 12.1.2023 il Tribunale di Siracusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, omologando le condizioni concordate dalle parti e, in dettaglio, per quel che rileva in questo procedimento, prevedeva l'obbligo posto a carico di di corrispondere a la Parte_1 CP_1 complessiva somma di euro 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli
(2001), (2006) e (2008). Per_2 Per_3 Persona_1
Con ricorso depositato in data 8.7.2024 domandava al Tribunale di Parte_1
Siracusa di revocare il contributo di mantenimento per la figlia primogenita, evidenziando che quest'ultima, ormai ampiamente maggiorenne, non si era attivata per trovare un impiego e non frequentava nessun corso scolastico.
A sostegno della domanda, deduceva, per altro verso, la contrazione reddituale subita in ragione dell'avvenuto pensionamento, nonché dalla nascita di una figlia nel 2019 da una nuova relazione.
In seno al ricorso, inoltre, avanzava domanda di disconoscimento di paternità rispetto alla minore con conseguente revoca del contributo di mantenimento per Persona_1 quest'ultima, ritenendo di non essere padre biologico della ragazza.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore appositamente nominato dal Tribunale, il quale in via preliminare eccepiva la prescrizione pagina 2 di 5 dell'azione di disconoscimento di paternità, essendo stata avanzata oltre il termine prescritto dalla legge. Nel merito, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda avversaria;
in subordine, in caso di accoglimento, chiedeva che la minore mantenesse il cognome “Manenti” e, in via riconvenzionale, domandava la condanna del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale determinato nell'importo di euro 100.000,00.
Si costituiva in giudizio in data 25.2.2025 la quale contestava la CP_1 rappresentazione dei fatti evidenziata dall'ex coniuge. In via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione di disconoscimento di paternità, proposta oltre il termine prescritto dalla legge. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento nei suoi confronti di una somma non inferiore ad euro 5.000,00.
All'udienza del 18.9.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia e chiedevano un rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
Con note congiunte depositate in data 15.10.2025 i difensori delle parti depositavano un accordo finalizzato a definire bonariamente l'intera controversia, che prevedeva quanto segue:
“
1. il mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio per i tre figli Persona_4
, e nella somma mensile di € 900,00
[...] Persona_5 Persona_1 viene ridotto alla somma mensile di € 600,00 eliminando il mantenimento per Per_5
, atteso che quest'ultimo è divenuto economicamente indipendente;
[...]
2. resta stabilito che, qualora il figlio dovesse perdere l'indipendenza Persona_5 economica – atteso che attualmente svolge attività lavorativa suscettibile di non essere prorogata in futuro – l'assegno di mantenimento verrà automaticamente ricondotto all'originario importo di euro 900,00 mensili a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultima retribuzione percepita da;
Persona_5
pagina 3 di 5
3. il sig. dichiara di rinunciare, per come in effetti rinuncia con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto, alla domanda di disconoscimento di paternità avanzata nell'ambito del presente giudizio nei confronti della figlia minore;
Persona_1
4. la sig.ra e l'Avv. Salvatrice Sarcià, quest'ultima nella qualità di curatore CP_1 speciale della minore , ferma la prescrizione della domanda di Persona_1 disconoscimento di paternità avanzata da nei confronti della suddetta Parte_1 figlia minore, prendono tuttavia atto della rinuncia da parte del ricorrente Pt_1 alla luce della maturata prescrizione e dichiarano con la sottoscrizione del
[...] presente atto di accettarla;
5. le parti chiedono che le spese e i compensi professionali del presente giudizio si intendano integralmente compensati tra le parti”.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, con provvedimento del 22.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio senza i termini di legge, avendone le parti rinunciato.
Passando al merito, l'accordo raggiunto dalle parti va integralmente condiviso e recepito da questo Collegio, in quanto non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia ed appare idoneo a tutelare gli interessi della figlia minore della coppia, anche tenuto conto delle ragioni sottese alla rinuncia all'azione di disconoscimento della paternità.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2438/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: prende atto della rinuncia all'azione di disconoscimento della paternità originariamente formulata dal ricorrente e dell'accettazione della controparte;
dispone la modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 87/2023 dal
Tribunale di Siracusa in data 12.1.2023, nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Siracusa, il 24.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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