Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 762/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 762/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] (no) il 19.12.1980, residente Parte_1 C.F._1 in Bellinzago Novarese (no), Via Don Minzoni n.47, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (no), Via Guglielmo Marconi n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (no), Via Guglielmo Marconi n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del P.M. INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale sita in Bellinzago Novarese (no), Via Don Minzoni n. 47, meglio descritta e generalizzata nelle premesse, rimane assegnata al marito unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. La moglie trasferirà la propria residenza presso l'abitazione a lei concessa in comodato d'uso gratuito registrato (doc.10) sita in Bellinzago Novarese (no) Vicolo Delconti n.4 asportando i propri e rimanenti effetti personali che ancora si trovano presso la casa coniugale. AFFIDAMENTO,
4. ed restano collocate in regime paritario pur mantenendo la Per_1 Per_2 residenza presso il padre e staranno con i genitori secondo il seguente calendario: *Weekend alternato dal venerdì sera al lunedì mattina quando il genitore che le ha con sé le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo o dai nonni durante le festività e vacanze estive;
*in alternanza dal lunedì all'uscita di scuola-centro estivo o dai nonni al mercoledì mattina e dal mercoledì all'uscita da scuola-centro estivo o dai nonni fino al venerdì mattina. Periodo da alternarsi a seconda della cadenza del weekend con uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un genitore si trovi impossibilitato per ragioni lavorative, fatta salva l'urgenza o causa di forza maggiore, a tenere con sé le figlie secondo il calendario sopra stabilito dovrà comunicarlo all'altro almeno 7 giorni prima per evidenti ragioni organizzative. Sono sempre fatti salvi migliori accordi e sempre tenendo conto delle volontà, desideri ed impegni scolastici delle minori. Ciascun genitore dovrà adoperarsi per il contatto telefonico giornaliero di e con l'altro genitore. Ferie estive: Ciascuno Per_1 Per_2 dei genitori terrà con sé le figlie due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà ripartito equamente. Festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale sarà trascorso dalle minori con la madre mentre il giorno di Natale con il padre. Il giorno di S. Stefano seguirà l'alternanza fatto salvo eventuale e diverso desiderio delle minori che i genitori si impegnano a rispettare. Il Capodanno e il primo dell'anno le minori lo trascorreranno con la madre salvo diverso accordo. L'epifania seguirà l'ordinario calendario. Ciascun genitore previo accordo con l'altro e tenuto conto dei desideri delle minori se vorrà potrà tenerle con sé per un periodo consecutivo di più giorni da trascorrere anche fuori porta. I restanti giorni di festività nazionali compresi i ponti scolastici seguiranno il calendario ordinario e se possibile l'alternanza tenendo sempre in considerazione i desideri delle minori e i loro impegni. I giorni della Pasqua e QU seguiranno l'alternanza. Ciascun genitore provvederà a festeggiare ove e come meglio ritiene la festa per la Prima Comunione e la Santa Cresima a proprie spese. Il genitore che non festeggerà il giorno stesso lo farà la domenica seguente stante la compresenza di entrambi i genitori e dei parenti per la funzione religiosa. Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi.
5. In ragione della paritaria permanenza delle figlie presso ciascun genitore, ognuno di loro provvederà al mantenimento delle stesse in via diretta. L'assegno unico andrà a beneficio nella misura del 100% della IG.ra Il marito rinuncia alla propria quota in favore della stessa. Pt_1
Anche qualsiasi altro beneficio economico a favore delle minori sarà percepito dalla madre ed il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento. Il IG. si fa carico integralmente del pagamento della mensa scolastica delle minori.
6. Disporre CP_1 che le spese straordinarie per le figlie verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate secondo il protocollo del Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale adito qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
I genitori sono d'accordo di suddividere al 50% anche le ricariche telefoniche del cellulare ( ad oggi in possesso solo della figlia più grande). Per le spese di abbigliamento ciascuno dei genitori provvederà per quanto di necessità. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ed ANIMALI DOMESTICI 7. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed intendono regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro senza null'altro a pretendere reciprocamente.
8. Darsi atto che i coniugi procederanno alla ripartizione del 50% dei risparmi giacenti sul conto corrente bancario cointestato acceso presso BPM di Oleggio procedendo altresì alla chiusura.
9. Darsi atto che entro 24 mesi dalla sentenza di separazione, la IG.ra trasferirà a titolo gratuito, con i benefici di legge se previsti, la propria quota societaria Pt_1
(pari ad € 10,00) al marito, ma a spese notarili ed imposte a carico di quest'ultimo. Dal canto suo, il marito si impegna entro tale periodo ad incaricare un notaio di sua fiducia e predisporre tutto il necessario per la cessione della quota a suo favore o in alternativa procederà alla chiusura della società a sua discrezione. 10.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità. 11. I due cani intestati all'anagrafe canina alla IG.ra Pt_1 rimangono presso la casa familiare con il IG. che si farà carico della loro cura, custodia e CP_1 mantenimento, e comunque sarà effettuata la relativa comunicazione per il cambio intestazione. 12.Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti 13.Darsi atto che le parti attueranno le condizioni sopra concordate dal momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento.
******** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R
O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg.ri e in data 08.09.2018 nel Comune di Fobello, iscritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Fobello al nr. 1 parte II serie A - anno 2018 trascritto altresì nel registro di stato civile del Comune di Bellinzago Novarese (no) al n. 7, parte II, serie B, anno 22018 con ordine di annotazione all'ufficiale dello Stato civile del suddetto comune e di quello di trascrizione, alle seguenti CONDIZIONI 1.Confermare l'assegnazione della casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze sita in Bellinzago Novarese (no), Via Don Minzoni n. 47 al IG. che continuerà a viverci;
AFFIDAMENTO, PERMANENZA DELLE MINORI CP_1
PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO (piano genitoriale allegato) 14.Confermare e disporre che le figlie ed restano affidate ad entrambi i genitori, i qual i eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Ciascun genitore si impegna a seguire con attenzione le figlie nella gestione dello studio compresi i compiti, della scuola nel suo complesso e delle attività sportive quando le ha con sé rendendosi indipendente dall'altro genitore. 15.Disporre che ed restano collocate in regime paritario pur mantenendo la residenza Per_1 Per_2 presso il padre e staranno con i genitori secondo il seguente calendario: *Weekend alternato dal venerdì sera al lunedì mattina quando il genitore che le ha con sé le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo o dai nonni durante le festività e vacanze estive;
*in alternanza dal lunedì all'uscita di scuola-centro estivo o dai nonni al mercoledì mattina e dal mercoledì all'uscita da scuola-centro estivo o dai nonni fino al venerdì mattina. Periodo da alternarsi a seconda della cadenza del weekend con uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un genitore si trovi impossibilitato per ragioni lavorative, fatta salva l'urgenza o causa di forza maggiore, a tenere con sé le figlie secondo il calendario sopra stabilito dovrà comunicarlo all'altro almeno 7 giorni prima per evidenti ragione organizzative. Sono sempre fatti salvi migliori accordi e sempre tenendo conto delle volontà, desideri ed impegni scolastici delle minori. Ciascun genitore dovrà adoperarsi per il contatto telefonico giornaliero di e con l'altro genitore. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé le Per_1 Per_2 figlie due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà ripartito equamente. Festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale sarà trascorso dalle minori con la madre mentre il giorno di Natale con il padre. Il giorno di S. Stefano seguirà l'alternanza fatto salvo eventuale e diverso desiderio delle minori che i genitori si impegnano a rispettare. Il Capodanno e il primo dell'anno le minori lo trascorreranno con la madre salvo diverso accordo. L'epifania seguirà l'ordinario calendario. Ciascun genitore previo accordo con l'altro e tenuto conto dei desideri delle minori se vorrà potrà tenerle con sé per un periodo consecutivo di più giorni da trascorrere anche fuori porta. I restanti giorni di festività nazionali compresi i ponti scolastici seguiranno il calendario ordinario e se possibile l'alternanza tenendo sempre in considerazione dei desideri delle minori e dei loro impegni. I giorni della Pasqua e QU seguiranno l'alternanza. Ciascun genitore provvederà a festeggiare ove e come meglio ritiene la festa per la Prima Comunione di e la Per_2
Santa Cresima di entrambe a proprie spese. Il genitore che non festeggerà il giorno stesso lo farà la domenica seguente stante la compresenza di entrambi e dei parenti per la funzione religiosa. Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi. 16.Darsi atto che in ragione della paritaria permanenza delle figlie presso ciascun genitore, ognuno di loro provvederà al mantenimento delle stesse in via diretta. L'assegno unico andrà a beneficio nella misura del 100% della IG.ra Il marito rinuncia Pt_1 alla propria quota in favore della stessa. Anche qualsiasi altro beneficio economico a favore delle minori sarà percepito dalla madre ed il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento. Il IG. si fa carico integralmente del pagamento della mensa CP_1 scolastica delle minori. 17.Disporre che le spese straordinarie per le figlie verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate ed secondo il protocollo attuato dal Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale di Novara qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
I genitori sono d'accordo di suddividere al 50% anche le ricariche telefoniche del cellulare ( ad oggi in possesso solo della figlia più grande). Per le spese di abbigliamento ciascuno dei genitori provvederà per quanto di di necessità. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ed ANIMALI DOMESTICI 18.Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed intendono regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro senza null'altro a pretendere reciprocamente. 19.Darsi atto che entro 24 mesi dalla sentenza di separazione, la IG.ra trasferirà a titolo gratuito, con i benefici di legge se previsti, la Pt_1 propria quota societaria (pari ad € 10,00) al marito, ma a spese notarili ed imposte a carico di quest'ultimo. Dal canto suo, il marito si impegna entro tale periodo ad incaricare un notaio di sua fiducia e predisporre tutto il necessario per la cessione della quota a suo favore o in alternativa procederà alla chiusura della società a sua discrezione.. 20.Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità. 21. Darsi atto che i due cani oggi intestati alla IG.ra rimangono presso la casa familiare con il IG. Pt_1
che si farà carico della loro cura, custodia e mantenimento. Le parti procederanno al cambio CP_1 di proprietà all'anagrafe canina. 22.Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Per il PM:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. i signori e , Parte_1 CP_1 premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 8.9.2018 in Fobello e che dall'affectio coniugalis sono nate (il 12.05.2012) e (il 04.02.2016), hanno Per_1 Per_2 congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza del 4.6.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
⃰ La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno invero concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473- bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fobello (Atto n. 1, parte II, Serie A, anno 2018) di provvedere alle incombenze di legge;
5. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 25.10.2024.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin