Ordinanza collegiale 9 aprile 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2024, proposto da
RA RC, RA AN, RA MI, VA OR, OR RI NA, RA GA, OS NI e RA IC, ed inoltre nell’interesse specifico e per conto degli altri coeredi sigg. CE GI, CE MI, CE AN, RA AN, RA HI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Damiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza comunale n. 17 del 16 gennaio 2024, emessa al fine dell’eliminazione della situazione di pericolo e messa in sicurezza dei terreni agricoli ad uso civico di comproprietà dei ricorrenti siti in Gaeta (LT), località Sant’Agostino e precisamente ubicati alla Via-OMISSIS-e censiti agli Atti dell’Agenzia delle Entrate, al foglio n. -OMISSIS-part. -OMISSIS-, così come riporta l’ordinanza, con “ordine di provvedere a propria cura e spese entro 10 giorni alla successiva messa in sicurezza del costone roccioso, avvertendo che in caso di inadempimento il Comune avrebbe provveduto direttamente e con rivalsa di spese, e trasmesso rapporto all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa ES AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 4 giugno 2024, i ricorrenti come in epigrafe specificati, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2024 emessa dal Comune di Gaeta (LT), con cui è stato loro ordinato, in qualità di proprietari dei terreni siti in Gaeta, Via Grotta del Serpente, censiti agli Atti dell’Agenzia delle Entrate, al foglio n. -OMISSIS-part. -OMISSIS-, a propria cura e a proprie spese, la messa in sicurezza del costone roccioso al fine dell’eliminazione della situazione di pericolo, entro il termine di dieci giorni, decorso il quale provvederà il Comune con diritto di rivalsa di spese, stimate per circa € 25.000.
2. I ricorrenti espongono in fatto di essere coeredi e proprietari dei terreni siti in Gaeta (LT), alla Via Grotta del serpente, località S. Agostino- Gaeta (LT) così come censiti ed identificati alla particella n. 53 del foglio -OMISSIS-del Comune di Gaeta.
In data 2 settembre 2023, veniva segnalato nella medesima località Sant’Agostino nel territorio del Comune di Gaeta (LT) un cedimento di massi da una parete rocciosa a strapiombo ed adiacente alla Via Grotta (aperta al pubblico) che si riversavano sulla predetta strada pubblica denominata Via Grotta del Serpente.
In conseguenza di ciò, veniva eseguito un sopralluogo del personale del Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco di Gaeta unitamente al personale del Comando Polizia e dell’Ufficio Manutenzione Stradale per la messa in sicurezza della via.
In data 28 settembre 2023, su richiesta del Comune di Gaeta, il dott. geologo Davide Marchese, effettuato un sopralluogo in Via Grotta del Serpente, redigeva una perizia in cui affermava che i punti natii a “sorgente” del distaccamento roccioso sono collocati ed individuati in un tratto sommitale della parete stessa, senza tuttavia menzionare alcuna particella e i punti di distacco, affermando invece che dall’analisi della dinamica dell’evento poteva ipotizzare che il distaccamento del primo masso possa aver innescato, urtandoli, il distacco e il crollo degli altri due, osservando pure che “nella parte sommitale della parete siano presenti diversi massi di dimensioni anche metrica superiore in condizioni di stabilità precaria” e stabilendo che le condizioni geomorfologiche generali del pendio erano da considerare in continua evoluzione.
Nella suddetta perizia, prot. LT 56/23, il dott. Marchese, ha stimato il fronte interessato in misura di circa 1000/1200 mq e, considerando che il costo dei disgaggi sul mercato varia tra 15 e 20 euro al mq, stabiliva per tale lavorazione una spesa di almeno 24.000 euro.
Sulla base di tale perizia, il Comune di Gaeta emetteva l’ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2024 volta all’eliminazione della situazione di pericolo e messa in sicurezza del costone roccioso ai comproprietari dei terreni relativi alle particelle -OMISSIS-.
3. Avverso tale ordinanza, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 27 aprile 2024.
II. Violazione degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 241/90, in quanto il Comune avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento.
III. Violazione art. 21 octies, l. n. 241/90, per eccesso di potere perché l’ordinanza gravata si fonderebbe su relazioni peritali sommarie.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta dichiarando di aver osteso tutta la documentazione richiesta dai ricorrenti con l’istanza di accesso e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. All’esito della pubblica udienza del 2 aprile 2025, con ordinanza collegiale n. 291/2025 è stato disposto un adempimento istruttorio, a carico dell’amministrazione comunale in contraddittorio con la parte ricorrente con facoltà di nomina di un proprio tecnico di parte, volto stabilire l’esatta ubicazione dei terreni dai quali ha avuto origine il distacco dei massi.
6. Constatato l’inadempimento dell’ordine istruttorio da parte dell’amministrazione, alla pubblica udienza del 24 settembre 2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di accesso in corso di causa di parte ricorrente, in quanto risulta agli l’avvenuta ostensione da parte dell’amministrazione comunale di tutta la documentazione inerente al procedimento per cui è causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
La fattispecie in esame è riconducibile nell’ambito dell’art. 31 “Manutenzione delle ripe”, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che al comma 1, stabilisce che “i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi” .
In base alla norma menzionata spetta, dunque, ai proprietari l’obbligo di provvedere alle opere di sostegno nelle ripe, per tale intendendosi, secondo la definizione recata dall’art. 3, n. 44, del d.lgs. n. 285/1992, la “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada” .
La giurisprudenza ha del resto ben chiarito, al riguardo, come le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, d. lgs. n. 285/1992 delineino un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione delle relative opere di mantenimento, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno ovvero alla caduta di massi o altro materiale sulla strada (cfr. in tal senso Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4184).
In tale prospettiva, "l'art. -OMISSIS-del codice della strada assegna all'ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale cfr., in particolare, l'art. 14, comma 1, lett. a), ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade. Le ripe, ai sensi dell'art. 31 del codice della strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale" (Cons. Stato, I, 9 maggio 2012, parere n. 2158).
Alla luce di ciò, incombono dunque sui proprietari gli obblighi manutentivi relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell'art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, nei sensi sopra evidenziati (così, da ultimo, Cons. St., V, 5 maggio 2025, n. 3773).
2. Ciò posto, nella fattispecie in esame non risulta, tuttavia, essere stato provato in modo certo da quale fondo si sia distaccato il masso che ha provocato la frana che ha interessato, in data 2 settembre 2023, la via Grotta del Serpente.
Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 291/2025, nel gravato provvedimento si afferma unicamente che “ si è accertato che l’area interessata dal distacco dei massi, è contraddistinta negli Atti dell’Agenzia delle Entrate, al foglio n. -OMISSIS-part. -OMISSIS- ”.
Dalla documentazione procedimentale versata in atti, al contempo, risulta che:
a) nella nota di sopralluogo del 28 settembre 2023, allegata in atti dal Comune di Gaeta, non vi è alcun espresso riferimento all’accertamento delle particelle dalle quali sarebbe provenuto il distacco dei massi;
b) al contrario nella perizia allegata in atti da parte ricorrente, redatta dal geometra Salmeri in data 27 maggio 2024, si afferma che la frana sarebbe originata dalla diversa particella n. 54 foglio n. 14, non di proprietà dei ricorrenti.
Rilevata la suddetta discrasia, tra quanto rilevato nella nota di sopralluogo del Comune di Gaeta e nella relazione peritale di parte, il collegio ha chiesto al Comune un nuovo accertamento istruttorio, nel contraddittorio delle parti, volto ad appurare l’esatta ubicazione dei terreni dai quali ha avuto origine il distacco dei massi, al fine di stabilire se tale distacco è avvenuto nelle particelle di proprietà dei ricorrenti (foglio n. 14, part. -OMISSIS-) ovvero nella diversa particella foglio n. 14, part. 54.
Nel termine assegnato dal collegio, l’ordine istruttorio non è stato, tuttavia, adempiuto, cosicché allo stato degli atti non può che essere accertata dal collegio una carenza nella motivazione del provvedimento nonché un difetto di istruttoria in merito all’esatta individuazione del terreno dal quale è provenuto il distacco dei massi che ha interessato la strada comunale in oggetto.
3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2024, impregiudicati i poteri dell’amministrazione di riesame del procedimento attraverso un’adeguata istruttoria da svolgersi nel contraddittorio con le parti interessate, volta ad appurare chi siano, nel caso in esame, i soggetti responsabili ai sensi dell’art. 31, codice della strada, alla manutenzione della riva interessata dal distacco dei massi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza.
Condanna il Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p.t, al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 3.500 (euro tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT AL, Presidente
ES AN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AN | AT AL |
IL SEGRETARIO