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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/06/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 472 /2024 del R.G. azionato su domanda congiunta avente ad oggetto avente ad oggetto separazione personale dei coniugi da nata il [...] a [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Toscano e domiciliata come in atti e CP_1
nato il [...] ad [...] c.f. rappresentato e difeso
[...] C.F._2
dall'avv. Michele Salvatore De Piano ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI
Con il parere del P.M. del 6.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate rappresentando il venire meno della comunione materiale e spirituale per continui e inconciliabili contrasti.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Con note scritte depositate per l'udienza del 29.4.2024 i ricorrenti si sono riportati alle conclusioni già rassegnate in ricorso e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda congiunta volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi è fondata.
1/2 In ordine alle condizioni di separazione vale rilevare che le pattuizioni contenute nel ricorso non risultano in contrasto con l'interesse del figlio minore o con le norme imperative.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti contenuti nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2