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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3318/2018 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, introitata per la decisione all'udienza del 04/11/2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Fiammella, appellante contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, appellato nonché
1
(P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentanto e difeso dall'avv.
Domenico Licastro, appellato e
, Controparte_3
in persona dell'Amministratore Giudiziario e legale rappresentante pro tempore, appellato contumace
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1447/2018 del 18.06.2018, depositata in cancelleria in data 21.06.2018 e notificata al difensore del a mezzo Parte_1
pec in data 06.07.2018, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. da e per CP_1
l'effetto ha condannato il convenuto al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale in favore dell'attore, liquidato in €3.851,00, somma già rivalutata alla data della sentenza, oltre interessi compensativi come da motivazione. Ha, invece, dichiarato improcedibile la domanda di manleva spiegata dal nei confronti del Parte_1 [...]
e dichiarato la carenza di legittimazione passiva Controparte_3
della ditta poiché all'epoca dei fatti non faceva parte del Controparte_2
dunque, non era più operativa all'interno del cantiere. Controparte_3
Ha, infine, condannato l a rifondere le spese di lite Controparte_4
all'attore, liquidate in €1.325,00, di cui €125,00 per esborsi, oltre I.V.A. e
2 C.P.A., con distrazione in favore del difensore antistatario, e compensato tra le altre parti le spese processuali.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione spedito per la notifica il 24.08.2018, il affidandosi a Parte_1
quattro motivi e chiedendo: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, anche in forma parziale;
In via principale: previa dichiarazione dell'azione come procedibile nei confronti del dichiarare Controparte_3
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito e dichiarare la competenza del Tribunale delle Misure di Prevenzione (ai sensi dell'art. 52
e ss del D.Lgs. 150/2011) disponendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti per la rimessione della causa innanzi al corretto Organo
Giudiziario competente;
in subordine, provvedendo a dichiarare
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito e per l'effetto ordinando, in riforma del provvedimento impugnato, l'adozione dei provvedimenti conseguenti per la rimessione della causa innanzi al corretto Organo Giudiziario competente da individuarsi nel Tribunale
Civile. In via principale, nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1447 del 2018 R.G. Sent. Giudice di Pace di Reggio Calabria, Egr. dott.ssa Maria Grazia Amato, pubblicata il 18.06.2018 e depositata il
21.06.2018: 1) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata sua in fatto che in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche del primo grado di giudizio, oltre che Iva e cpa come per legge;
2) in via subordinata, previo riconoscimento di un corresponsabilità in capo all'attore per violazione degli art. CP_1
3 2051 c.c. e/o art. 1227 c.c. e/o art. 2043 c.c. per le ragioni sopra spiegate,
e una responsabilità in capo ai terzi intervenuti: Amministrazione giudiziaria del , in persona Controparte_3
dell'amministratore giudiziario quale rapp.te legale pro tempore e/o in capo all' in persona del legale rapp.te pro tempore, ridurre Controparte_2
il quantum debeatur posto a carico del perché Parte_1
eccessivamente determinato in ragione di una minore riconosciuta percentuale di responsabilità per colpa e, per l'effetto, condannare controparte e/o i terzi intervenuti al pagamento di spese e competenze del primo grado di giudizio e del presente giudizio o in via subordinata ridurre le stesse relative al primo grado di giudizio proporzionalmente alla percentuale riconosciuta di responsabilità”.
§3. Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e CP_1
chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza proposta ai sensi degli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. e nel merito di “rigettare l'appello proposto dal
perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e Parte_1
confermare la Sentenza n. 1447/18 emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria – in persona della Dr.ssa Amato Maria Teresa emessa il
18.06.2018 e depositata il 21.06.2018; Per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente Parte_1
giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
§4. Si è costituta in giudizio anche la società Controparte_2
, assumendo l'infondatezza del gravame e chiedendo al
[...]
Tribunale adito di confermare “la mancanza di legittimazione passiva” della medesima e tenerla “indenne dall'onere di corrispondere eventuali
4 indennizzi, che dovessero essere eventualmente riconosciuti e liquidati a qualsiasi titolo a favore del sig. ”. CP_1
§5. Il , nonostante la Controparte_5
regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, non si è costituito in giudizio.
§6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disattesa con ordinanza del 31.03.2020 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del
04.11.2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§7. Ciò premesso, si procede all'esame dei motivi di appello.
§7.1- Con il primo motivo di gravame il si duole che il Parte_1
giudice di pace abbia dichiarato l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 24 l. fall., della domanda proposta nei confronti del
[...]
, senza tener conto: Controparte_5
-che la società era stata attinta da una misura di prevenzione patrimoniale, per cui semmai avrebbe dovuto rimettere la questione al
Tribunale delle misure di prevenzione di Roma;
-che, anche a voler ritenere (per quanto erroneamente) applicabile l'art. 24 l.fall., avrebbe dovuto rimettere la causa al tribunale fallimentare.
§7.2- Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia disatteso l'eccezione di incompetenza per valore, sul presupposto che la somma indicata in citazione ammonterebbe, al netto dell'Iva, ad
€4.874,67, nel mentre, contenendo l'atto introduttivo del giudizio di primo
5 grado il riferimento al preventivo di spesa di €5.847,14 al lordo dell'imposta, la competenza sarebbe stata del Tribunale.
§7.3- Con il terzo motivo di appello il censura la Parte_1
sentenza per il mancato riconoscimento di una “responsabilità esclusiva o parziaria dell'attore ex art. 2051 c.c., 1227 c.c., 2043 c.c.”, e di una
“responsabilità esclusiva o parziaria dei terzi intervenuti”, chiedendo di rideterminare la percentuale di responsabilità tra le parti ed il quantum debeatur.
In particolare, deduce l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in debita considerazione:
che l'attore aveva parcheggiato in un'aerea non destinata al parcheggio pubblico, visibilmente fuori dalla careggiata, in adiacenza al costone, ovvero in una area di cantiere, delimitata sin dal 2012;
che oltretutto lo stesso non poteva non conoscere i luoghi e non sapere dell'esistenza del cantiere, essendo residente nel Comune di ed essendo nota ai residenti la realizzazione in quell'area di un Pt_1
ascensore per collegare la Marina bassa con la parte alta del Comune;
che l'area in questione era per l'appunto area di cantiere ed era
“inibita al transito” per la presenza di un pozzo di aereazione della galleria sottostante;
che i testimoni, che non hanno assistito al sinistro, non hanno fornito la prova sufficiente del nesso eziologico, limitandosi a confermare la presenza di massi sull'autoveicolo del senza collocare CP_1
temporalmente i fatti;
che, dunque, il comportamento imprudente del danneggiato non poteva non escludere o quantomeno ridurre la responsabilità dell'ente, in quanto il pericolo era evidente e prevedibile;
6 che la responsabilità del , quale appaltatore, non poteva CP_3
venire meno sulla base del “Regolamento n. 3”, denominato
“Assegnazione ed esecuzione dei lavori tra la società consortile e le imprese associate”, in forza del quale la ditta esecutrice ( CP_2
si assumeva ogni responsabilità in merito alla gestione dei
[...]
lavori e del cantiere, trattandosi di un atto interno non opponibile al
Comune;
che era pertanto necessaria la rideterminazione della responsabilità tra tutte le parti coinvolte, ai sensi degli artt. 2051 c.c. 1227 c.c. e
2043 c.c.
§7.4- Infine, con il quarto motivo, l'appellante chiede di modificare la statuizione sulle spese in accoglimento delle tesi esposte in sede di impugnazione.
§8. L'appello non è meritevole di accoglimento.
§8.1- Si legge nella sentenza impugnata: “Con riferimento all'eccezione di incompetenza per valore si evidenzia che la stessa è infondata e come tale va rigettata. Infatti è pur vero che laddove si inserisce la clausola "per la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia" (clausola di stile) senza poi aggiungere "entro i limiti di competenza del giudice adito" la domanda potrebbe risultare indeterminata e come tale non di competenza del giudice di pace, così come è vero che viceversa la clausola citata di contenimento della domanda entro la competenza del giudice adito per sé dovrebbe risultare risolutiva di ogni dubbio (né valga la pur sostenuta opinione contraria che vorrebbe ridurre anche tale clausola a mera inserzione di stile); in ogni caso e non di meno, anche nel primo caso, la precisa dizione dell'articolo 14 (in mancanza di precisa indicazione la causa si presume di competenza del giudice adito) appare risolutiva per
7 quasi ogni caso dubbio od incerto, nel senso che la causa resta appunto di competenza del giudice adito (Cass. 9541/09 - 24030/09).
Entrambi i convenuti, quindi, nel costituirsi in giudizio, eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, attribuendo, ciascuno, all'altro soggetto chiamato in causa, l'eventuale responsabilità relativa al risarcimento del danno preteso dall'attore.
Quanto sopra premesso, va, innanzitutto, rilevato che non può essere posto in alcun dubbio l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, così come descritto nell'atto di citazione in giudizio ed, in particolare, la sua correlazione con i detriti e sassi staccatisi dal crostone soprastante l'area in cui era parcheggiata l'auto.
Infatti, le circostanze poste dall'attore a fondamento della propria domanda risultano confermate dalle deposizioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio e dalla relazione di servizio redatta dal responsabile area vigilanza del Comune di , intervenuto sul luogo del sinistro (cfr. Pt_1
dichiarazioni testimoniali di , e v. Controparte_6 Testimone_1
foto allegate al fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, deve, dunque, passarsi all'esame della questione relativa all'individuazione del soggetto responsabile del suddetto evento dannoso.
Ed allora, non può non ricordarsi come, con costante orientamento giurisprudenza, ripetutamente confermato nel tempo, la Corte di
Cassazione ha affermato che il non occasionale potere esercitato sulla strada dall'ente proprietario impone, in ogni caso, a quest'ultimo quell'obbligo di vigilanza sulla cosa in custodia idoneo ad impedire danni
a terzi e la cui mancata osservanza comporta le conseguenze previste dall'art. 2051 del codice civile. E da ultimo, sul punto, ha ulteriormente ribadito che: " l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito
8 si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe" (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 24529 del 20 novembre 2009).
La riconducibilità, dunque, della fattispecie in esame all'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c., comporta come conseguenza che la prova dell'interruzione del nesso eziologico tra il danno e la cosa, necessaria al fine di escludere la suddetta responsabilità oggettiva della P.A. deve essere fornita da quest'ultima poiché "ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
Ne consegue che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità" (Cass.
Civ. Sez. III, sent. n.5741 del 10.03.2009).
Ora, nel caso che ci occupa, l'ente convenuto non ha fornito alcuna prova idonea ad escluderne la responsabilità, secondo i suddetti canoni interpretativi. Non risulta, invero, dalle emergenze processuali, né che, tenendo conto della situazione strutturale e delle particolari caratteristiche della strada, l'Amministrazione non avrebbe potuto evitare in alcun modo
9 l'incidente, né che quest'ultimo sia ascrivibile alla condotta tenuta dall'attore.
In buona sostanza, l'onere della prova risulta, pertanto, assolto dall'attore, avendo questi provato che un fatto dannoso si è verificato su proprietà comunale a causa della condizione in cui, in quel frangente, si trovava il tratto di strada in cui sostava il veicolo dell'attore, mentre non risulta provato, dal convenuto che ne avrebbe avuto l'onere, che il Pt_1
fatto dannoso sia dipeso dal caso fortuito, inteso nel senso di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. (in tal senso Trib. Milano Sez. XII, Sent., 22-06-2012).
Accertata la responsabilità del per i danni riportati Parte_1
dall'autovettura dell'attore in relazione al suo generico dovere di vigilare sulle cose in custodia, non rimane esente dalle responsabilità che gli derivano dalla legge nei confronti dei terzi.
Ritenuto, altresì, che la domanda di manleva nei confronti del
[...]
in persona dell'Amministratore Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, sottoposta a procedura fallimentare, non trova accoglimento, in quanto, qualsiasi azione proposta, anche in garanzia, potrebbe essere connessa alla vis attractiva con cursus di cui all'art.24 L.F., che attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore, ciò non fa che determinare l'improcedibilità della domanda di manleva nei confronti di quest'ultima. Per quanto riguarda, invece, la ditta
va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in quanto CP_2
l'incidente per cui è causa è avvenuto in data 02.11.2015 e a tale data la non faceva più parte del pertanto, non CP_2 Controparte_3
10 aveva alcun ruolo operativo all'interno del cantiere, come desumibile dalla delibera di esclusione del 07.11.2013.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, l'attore ha prodotto in causa un preventivo spese dell'autocarrozzeria Body
[...]
dell'importo senza iva di € 4.814,67. Parte_2
Al sopra citato documento di spesa, pur non potendo essere tuttavia attribuito valore di prova piena idonea a dimostrare l'entità del pregiudizio economico subito, deve riconoscersi anche a motivo della sostanziale corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in esso e la dinamica del sinistro così come emersa dall'istruttoria- che lo stesso costituisce un'utile base per la determinazione del danno in via equitativa. Ciò considerato, valutato lo sconto che è d'uso applicare, scomputata l'Iva non corrisposta e facendo anche riferimento a dati di comune esperienza, il danno può essere liquidato equitativamente operando una detrazione del venti per cento, intesa a determinare una più attendibile valutazione dei costi dei materiali dei tempi di lavoro occorrenti per la riparazione e del costo di manodopera per ogni ora di lavoro - in € 3.851,00 (€ 4.814,67 x0,20), Iva compresa.
La somma cui ammonta il risarcimento complessivo del danno dovuto a
è pertanto di € 3.851,00, che dovrà essere corrisposta dal CP_1
. Parte_1
Riguardo poi agli accessori sulla predetta somma risarcitoria riconosciuta è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dal 02.11.2015 fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita.
Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione
11 Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sopra stabilita e si liquidano come in dispositivo con distrazione a favore dell'avv. Antonella
Smiriglia Fava, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 cpc.”
§8.2- Tali argomentazioni resistono nel complesso alle censure dell'appellante.
§8.3- In particolare, il primo motivo di impugnazione, che mira, previa declaratoria della procedibilità della domanda spiegata nei confronti del
, a far dichiarare l'incompetenza per materia del giudice di pace e CP_3
la competenza del “Tribunale delle Misure di Prevenzione (ai sensi dell'art. 52 e ss. del D.Lgs. 150/2011)”, non coglie nel segno.
Il invero, non tiene conto della circostanza che il Parte_1
è stato sottoposto Controparte_7
a sequestro di prevenzione con decreto del Tribunale di Roma depositato il
18 giugno 2015, ossia anteriormente al sinistro per cui è causa, e che il richiamato art. 52 D.lgs. n. 150/2011 prevede che “
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che
12 l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditor dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità… 2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
Risulta pertanto evidente che i diritti di credito formatisi in data anteriore al sequestro devono essere accertati dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, nell'ambito dell'apposita procedura delineata dagli articoli da ultimo menzionati, mentre ciò non vale per le domande di contenuto patrimoniale successive al sequestro.
I crediti sorti successivamente al provvedimento di sequestro sono, cioè, sottratti alla competenza del Tribunale che ha disposto il sequestro di prevenzione, in quanto viene meno la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 52 sopra riportato e, segnatamente, “che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”.
Ne consegue che il motivo di gravame, sia nei termini in cui è stato formulato, ossia presupponendo l'applicazione degli artt. 52 ss. del c.d.
Codice Antimafia, sia avuto riguardo alla statuizione cui mira (la rimessione degli atti al “Tribunale delle Misure di Prevenzione”), non può essere accolto.
§8.4- Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, dal momento che la domanda spiegata in primo grado dal al di là del CP_1
riferimento al preventivo menzionato dall'appellante, è espressamente limitata all'importo di €5.000,00 (v. pag. 3 della citazione) e nelle
13 conclusioni non è contenuta alcuna formula afferente alla somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, per cui è indubbia la competenza per valore del giudice di pace adito.
§8.5- Non è meritevole di accoglimento neanche il terzo motivo di appello.
Giova anzitutto rammentare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
La disposizione codicistica ruota, difatti, intorno a due presupposti: il primo è costituito dalla riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, ossia deve essere causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la res, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
È, altresì, noto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Corte di cassazione, la responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. può certamente predicarsi anche in capo alla pubblica amministrazione per i danni derivanti agli utenti della strada o luoghi pubblici da omessa o difettosa manutenzione (cfr. tra le tante Cass. n. 6101 del 2013; Cass. n. 3253 del 2012).
Precisamente, secondo tale orientamento:
a) la responsabilità della p.a. per danni cagionati dalla mancante o difettosa gestione delle strade o luoghi pubblici ben può - e di regola, anzi,
14 deve - essere fondata sulla norma dell'art. 2051 c.c., la cui applicabilità non può a priori essere esclusa;
b) la responsabilità ex art. 2051 per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
c) in altri termini, la disposizione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così, sempre, Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
d) tale tipo di responsabilità è escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato;
e) il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere
15 del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
f) inoltre, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in specie, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale [v., oltre alla citata Cass., sez. un., n. 20943 del 2022,
Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del 2023, Cass. n. 27724 del 2023 e
Cass. n. 21675 del 2023, in cui si ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno
16 delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole].
Ne discende che, sotto tale profilo, a responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa: a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v.
Cass. n. 22898 del 2012) o che, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v.
Cass. n. 13681 del 2012); b) dalla condotta colposa della vittima, che abbia fatto uso della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v.
Cass. n. 21727 del 2012); c) dal fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile.
È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. n. 26258 del 2019, che ha escluso, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una CP_8
macchia scivolosa ben visibile;
Cass. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe).
Inoltre, come già detto, la condotta colposa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere
17 valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
§8.5.1- Ciò posto, nel caso in esame, in primo luogo va confermata la valutazione del giudice di pace in ordine all'assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., alla luce delle dichiarazioni testimoniali, delle foto allegate e della relazione di servizio datata 05.11.2015. Se è vero, infatti, che solo il teste ha dichiarato di aver “visto la scena”, tuttavia anche Controparte_6
gli altri testi hanno confermato la presenza di pietre sull'autovettura ed all'interno di essa. Inoltre, non può sottacersi che lo stato dei luoghi e del mezzo è raffigurato nella summenzionata relazione di servizio e nelle fotografie in atti, che mostrano (tra l'altro) il materiale roccioso presente sull'autovettura. Infine, la circostanza che l'autoveicolo fosse parcheggiato con la parte anteriore rivolta verso il costone di roccia e che si sia frantumato il parabrezza anteriore convalida ulteriormente l'assunto dell'originario attore.
In secondo luogo, va esclusa la dedotta responsabilità esclusiva o corresponsabilità del giacché non risulta che in quell'area vi fosse CP_1
alcun divieto di sosta o segnale di pericolo (tantomeno in dipendenza delle condizioni del costone di roccia), né che la zona fosse transennata. Né in senso contrario può argomentarsi dalla nota del 29.06.2016 a firma del geom. (richiamata dall'appellante), atteso che la Controparte_9
delimitazione dell'intera area alla data del sinistro è smentita dalle già citate fotografie e che nella nota non si dà atto dell'apposizione di alcun segnale di divieto, né dell'esistenza di significative anomalie (atte a far desumere la percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio e l'evitabilità dello stesso).
18 §8.5.2- Sotto altro versante, escluso che in questa sede sia possibile far valere “una eventuale responsabilità, o almeno corresponsabilità, in capo al ” (v. atto di appello, pag. 11), dato il rigetto del primo motivo CP_3
di gravame, non vi è spazio neanche per riformare la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della
Impresig.
Sul punto, non si disconosce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando l'area pubblica su cui si verificano eventi dannosi venga occupata anche transitoriamente per esecuzione di lavori e quindi – benché ancora adibita al pubblico utilizzo a fini di circolazione – su di essa insista un cantiere, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste (oltre che a carico dell'Ente proprietario della strada) anche a carico dell'appaltatore, su cui grava l'obbligo di allestire rimedi e strumenti atti ad evitarne la pericolosità (v. Cass. n. 26780 del 2023; Cass. n. 7096 del 2019; Cass. n. 18325 del 2018; Cass. n. 15882 del 2013). In particolare, l'obbligo di custodia grava in via esclusiva sull'appaltatore laddove l'area di cantiere sia completamente enucleata, delimitata ed affidata alla sua custodia, con divieto assoluto del transito veicolare, mentre se l'area risulta adibita al traffico e quindi utilizzata ai fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. (cfr. le sentenze succitate, nonché Cass. n. 1146 del 2015 e Cass. n. 20825 del 2006).
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di pace ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'impresa (pur essendo più corretto parlare di difetto di titolarità passiva), in quanto alla data del sinistro (02.11.2015) la stessa non faceva più parte del e non aveva alcun ruolo operativo CP_3
nel cantiere, come dimostrato dalla delibera di esclusione del 07.11.2013.
19 Orbene, nessun elemento di segno contrario è stato offerto dal Pt_1
che si è limitato a ritenere inattendibili nei suoi confronti i “rapporti documentali e cartolari – interni – intervenuti” tra il e CP_3
l (v. pag. 12 dell'atto di appello), senza considerare (a tacer CP_2
d'altro) che il dato è confermato anche dalla dichiarazione del teste secondo cui all'epoca del fatto “non vi era alcun cantiere”. CP_6
§9. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
§10. Dato l'esito del giudizio, il deve essere Parte_1
condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore di ciascuna delle controparti costituite come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in rapporto al valore della controversia, con distrazione dell'importo liquidato a CP_1
in favore dell'avv. Antonella Smiriglia Fava ai sensi dell'art. 93 del
[...]
codice di rito.
§11. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore di in €1.276,50 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, con distrazione
20 del relativo importo in favore dell'avv. Antonella Smiriglia Fava ai sensi dell'art. 93 del codice di rito, ed in favore della in €1.064,00 Controparte_2
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 08/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3318/2018 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, introitata per la decisione all'udienza del 04/11/2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Fiammella, appellante contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, appellato nonché
1
(P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentanto e difeso dall'avv.
Domenico Licastro, appellato e
, Controparte_3
in persona dell'Amministratore Giudiziario e legale rappresentante pro tempore, appellato contumace
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1447/2018 del 18.06.2018, depositata in cancelleria in data 21.06.2018 e notificata al difensore del a mezzo Parte_1
pec in data 06.07.2018, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. da e per CP_1
l'effetto ha condannato il convenuto al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale in favore dell'attore, liquidato in €3.851,00, somma già rivalutata alla data della sentenza, oltre interessi compensativi come da motivazione. Ha, invece, dichiarato improcedibile la domanda di manleva spiegata dal nei confronti del Parte_1 [...]
e dichiarato la carenza di legittimazione passiva Controparte_3
della ditta poiché all'epoca dei fatti non faceva parte del Controparte_2
dunque, non era più operativa all'interno del cantiere. Controparte_3
Ha, infine, condannato l a rifondere le spese di lite Controparte_4
all'attore, liquidate in €1.325,00, di cui €125,00 per esborsi, oltre I.V.A. e
2 C.P.A., con distrazione in favore del difensore antistatario, e compensato tra le altre parti le spese processuali.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione spedito per la notifica il 24.08.2018, il affidandosi a Parte_1
quattro motivi e chiedendo: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, anche in forma parziale;
In via principale: previa dichiarazione dell'azione come procedibile nei confronti del dichiarare Controparte_3
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito e dichiarare la competenza del Tribunale delle Misure di Prevenzione (ai sensi dell'art. 52
e ss del D.Lgs. 150/2011) disponendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti per la rimessione della causa innanzi al corretto Organo
Giudiziario competente;
in subordine, provvedendo a dichiarare
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito e per l'effetto ordinando, in riforma del provvedimento impugnato, l'adozione dei provvedimenti conseguenti per la rimessione della causa innanzi al corretto Organo Giudiziario competente da individuarsi nel Tribunale
Civile. In via principale, nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1447 del 2018 R.G. Sent. Giudice di Pace di Reggio Calabria, Egr. dott.ssa Maria Grazia Amato, pubblicata il 18.06.2018 e depositata il
21.06.2018: 1) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata sua in fatto che in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche del primo grado di giudizio, oltre che Iva e cpa come per legge;
2) in via subordinata, previo riconoscimento di un corresponsabilità in capo all'attore per violazione degli art. CP_1
3 2051 c.c. e/o art. 1227 c.c. e/o art. 2043 c.c. per le ragioni sopra spiegate,
e una responsabilità in capo ai terzi intervenuti: Amministrazione giudiziaria del , in persona Controparte_3
dell'amministratore giudiziario quale rapp.te legale pro tempore e/o in capo all' in persona del legale rapp.te pro tempore, ridurre Controparte_2
il quantum debeatur posto a carico del perché Parte_1
eccessivamente determinato in ragione di una minore riconosciuta percentuale di responsabilità per colpa e, per l'effetto, condannare controparte e/o i terzi intervenuti al pagamento di spese e competenze del primo grado di giudizio e del presente giudizio o in via subordinata ridurre le stesse relative al primo grado di giudizio proporzionalmente alla percentuale riconosciuta di responsabilità”.
§3. Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e CP_1
chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza proposta ai sensi degli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. e nel merito di “rigettare l'appello proposto dal
perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e Parte_1
confermare la Sentenza n. 1447/18 emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria – in persona della Dr.ssa Amato Maria Teresa emessa il
18.06.2018 e depositata il 21.06.2018; Per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente Parte_1
giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
§4. Si è costituta in giudizio anche la società Controparte_2
, assumendo l'infondatezza del gravame e chiedendo al
[...]
Tribunale adito di confermare “la mancanza di legittimazione passiva” della medesima e tenerla “indenne dall'onere di corrispondere eventuali
4 indennizzi, che dovessero essere eventualmente riconosciuti e liquidati a qualsiasi titolo a favore del sig. ”. CP_1
§5. Il , nonostante la Controparte_5
regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, non si è costituito in giudizio.
§6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disattesa con ordinanza del 31.03.2020 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del
04.11.2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§7. Ciò premesso, si procede all'esame dei motivi di appello.
§7.1- Con il primo motivo di gravame il si duole che il Parte_1
giudice di pace abbia dichiarato l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 24 l. fall., della domanda proposta nei confronti del
[...]
, senza tener conto: Controparte_5
-che la società era stata attinta da una misura di prevenzione patrimoniale, per cui semmai avrebbe dovuto rimettere la questione al
Tribunale delle misure di prevenzione di Roma;
-che, anche a voler ritenere (per quanto erroneamente) applicabile l'art. 24 l.fall., avrebbe dovuto rimettere la causa al tribunale fallimentare.
§7.2- Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia disatteso l'eccezione di incompetenza per valore, sul presupposto che la somma indicata in citazione ammonterebbe, al netto dell'Iva, ad
€4.874,67, nel mentre, contenendo l'atto introduttivo del giudizio di primo
5 grado il riferimento al preventivo di spesa di €5.847,14 al lordo dell'imposta, la competenza sarebbe stata del Tribunale.
§7.3- Con il terzo motivo di appello il censura la Parte_1
sentenza per il mancato riconoscimento di una “responsabilità esclusiva o parziaria dell'attore ex art. 2051 c.c., 1227 c.c., 2043 c.c.”, e di una
“responsabilità esclusiva o parziaria dei terzi intervenuti”, chiedendo di rideterminare la percentuale di responsabilità tra le parti ed il quantum debeatur.
In particolare, deduce l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in debita considerazione:
che l'attore aveva parcheggiato in un'aerea non destinata al parcheggio pubblico, visibilmente fuori dalla careggiata, in adiacenza al costone, ovvero in una area di cantiere, delimitata sin dal 2012;
che oltretutto lo stesso non poteva non conoscere i luoghi e non sapere dell'esistenza del cantiere, essendo residente nel Comune di ed essendo nota ai residenti la realizzazione in quell'area di un Pt_1
ascensore per collegare la Marina bassa con la parte alta del Comune;
che l'area in questione era per l'appunto area di cantiere ed era
“inibita al transito” per la presenza di un pozzo di aereazione della galleria sottostante;
che i testimoni, che non hanno assistito al sinistro, non hanno fornito la prova sufficiente del nesso eziologico, limitandosi a confermare la presenza di massi sull'autoveicolo del senza collocare CP_1
temporalmente i fatti;
che, dunque, il comportamento imprudente del danneggiato non poteva non escludere o quantomeno ridurre la responsabilità dell'ente, in quanto il pericolo era evidente e prevedibile;
6 che la responsabilità del , quale appaltatore, non poteva CP_3
venire meno sulla base del “Regolamento n. 3”, denominato
“Assegnazione ed esecuzione dei lavori tra la società consortile e le imprese associate”, in forza del quale la ditta esecutrice ( CP_2
si assumeva ogni responsabilità in merito alla gestione dei
[...]
lavori e del cantiere, trattandosi di un atto interno non opponibile al
Comune;
che era pertanto necessaria la rideterminazione della responsabilità tra tutte le parti coinvolte, ai sensi degli artt. 2051 c.c. 1227 c.c. e
2043 c.c.
§7.4- Infine, con il quarto motivo, l'appellante chiede di modificare la statuizione sulle spese in accoglimento delle tesi esposte in sede di impugnazione.
§8. L'appello non è meritevole di accoglimento.
§8.1- Si legge nella sentenza impugnata: “Con riferimento all'eccezione di incompetenza per valore si evidenzia che la stessa è infondata e come tale va rigettata. Infatti è pur vero che laddove si inserisce la clausola "per la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia" (clausola di stile) senza poi aggiungere "entro i limiti di competenza del giudice adito" la domanda potrebbe risultare indeterminata e come tale non di competenza del giudice di pace, così come è vero che viceversa la clausola citata di contenimento della domanda entro la competenza del giudice adito per sé dovrebbe risultare risolutiva di ogni dubbio (né valga la pur sostenuta opinione contraria che vorrebbe ridurre anche tale clausola a mera inserzione di stile); in ogni caso e non di meno, anche nel primo caso, la precisa dizione dell'articolo 14 (in mancanza di precisa indicazione la causa si presume di competenza del giudice adito) appare risolutiva per
7 quasi ogni caso dubbio od incerto, nel senso che la causa resta appunto di competenza del giudice adito (Cass. 9541/09 - 24030/09).
Entrambi i convenuti, quindi, nel costituirsi in giudizio, eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, attribuendo, ciascuno, all'altro soggetto chiamato in causa, l'eventuale responsabilità relativa al risarcimento del danno preteso dall'attore.
Quanto sopra premesso, va, innanzitutto, rilevato che non può essere posto in alcun dubbio l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, così come descritto nell'atto di citazione in giudizio ed, in particolare, la sua correlazione con i detriti e sassi staccatisi dal crostone soprastante l'area in cui era parcheggiata l'auto.
Infatti, le circostanze poste dall'attore a fondamento della propria domanda risultano confermate dalle deposizioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio e dalla relazione di servizio redatta dal responsabile area vigilanza del Comune di , intervenuto sul luogo del sinistro (cfr. Pt_1
dichiarazioni testimoniali di , e v. Controparte_6 Testimone_1
foto allegate al fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, deve, dunque, passarsi all'esame della questione relativa all'individuazione del soggetto responsabile del suddetto evento dannoso.
Ed allora, non può non ricordarsi come, con costante orientamento giurisprudenza, ripetutamente confermato nel tempo, la Corte di
Cassazione ha affermato che il non occasionale potere esercitato sulla strada dall'ente proprietario impone, in ogni caso, a quest'ultimo quell'obbligo di vigilanza sulla cosa in custodia idoneo ad impedire danni
a terzi e la cui mancata osservanza comporta le conseguenze previste dall'art. 2051 del codice civile. E da ultimo, sul punto, ha ulteriormente ribadito che: " l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito
8 si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe" (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 24529 del 20 novembre 2009).
La riconducibilità, dunque, della fattispecie in esame all'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c., comporta come conseguenza che la prova dell'interruzione del nesso eziologico tra il danno e la cosa, necessaria al fine di escludere la suddetta responsabilità oggettiva della P.A. deve essere fornita da quest'ultima poiché "ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
Ne consegue che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità" (Cass.
Civ. Sez. III, sent. n.5741 del 10.03.2009).
Ora, nel caso che ci occupa, l'ente convenuto non ha fornito alcuna prova idonea ad escluderne la responsabilità, secondo i suddetti canoni interpretativi. Non risulta, invero, dalle emergenze processuali, né che, tenendo conto della situazione strutturale e delle particolari caratteristiche della strada, l'Amministrazione non avrebbe potuto evitare in alcun modo
9 l'incidente, né che quest'ultimo sia ascrivibile alla condotta tenuta dall'attore.
In buona sostanza, l'onere della prova risulta, pertanto, assolto dall'attore, avendo questi provato che un fatto dannoso si è verificato su proprietà comunale a causa della condizione in cui, in quel frangente, si trovava il tratto di strada in cui sostava il veicolo dell'attore, mentre non risulta provato, dal convenuto che ne avrebbe avuto l'onere, che il Pt_1
fatto dannoso sia dipeso dal caso fortuito, inteso nel senso di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. (in tal senso Trib. Milano Sez. XII, Sent., 22-06-2012).
Accertata la responsabilità del per i danni riportati Parte_1
dall'autovettura dell'attore in relazione al suo generico dovere di vigilare sulle cose in custodia, non rimane esente dalle responsabilità che gli derivano dalla legge nei confronti dei terzi.
Ritenuto, altresì, che la domanda di manleva nei confronti del
[...]
in persona dell'Amministratore Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, sottoposta a procedura fallimentare, non trova accoglimento, in quanto, qualsiasi azione proposta, anche in garanzia, potrebbe essere connessa alla vis attractiva con cursus di cui all'art.24 L.F., che attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore, ciò non fa che determinare l'improcedibilità della domanda di manleva nei confronti di quest'ultima. Per quanto riguarda, invece, la ditta
va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in quanto CP_2
l'incidente per cui è causa è avvenuto in data 02.11.2015 e a tale data la non faceva più parte del pertanto, non CP_2 Controparte_3
10 aveva alcun ruolo operativo all'interno del cantiere, come desumibile dalla delibera di esclusione del 07.11.2013.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, l'attore ha prodotto in causa un preventivo spese dell'autocarrozzeria Body
[...]
dell'importo senza iva di € 4.814,67. Parte_2
Al sopra citato documento di spesa, pur non potendo essere tuttavia attribuito valore di prova piena idonea a dimostrare l'entità del pregiudizio economico subito, deve riconoscersi anche a motivo della sostanziale corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in esso e la dinamica del sinistro così come emersa dall'istruttoria- che lo stesso costituisce un'utile base per la determinazione del danno in via equitativa. Ciò considerato, valutato lo sconto che è d'uso applicare, scomputata l'Iva non corrisposta e facendo anche riferimento a dati di comune esperienza, il danno può essere liquidato equitativamente operando una detrazione del venti per cento, intesa a determinare una più attendibile valutazione dei costi dei materiali dei tempi di lavoro occorrenti per la riparazione e del costo di manodopera per ogni ora di lavoro - in € 3.851,00 (€ 4.814,67 x0,20), Iva compresa.
La somma cui ammonta il risarcimento complessivo del danno dovuto a
è pertanto di € 3.851,00, che dovrà essere corrisposta dal CP_1
. Parte_1
Riguardo poi agli accessori sulla predetta somma risarcitoria riconosciuta è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dal 02.11.2015 fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita.
Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione
11 Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sopra stabilita e si liquidano come in dispositivo con distrazione a favore dell'avv. Antonella
Smiriglia Fava, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 cpc.”
§8.2- Tali argomentazioni resistono nel complesso alle censure dell'appellante.
§8.3- In particolare, il primo motivo di impugnazione, che mira, previa declaratoria della procedibilità della domanda spiegata nei confronti del
, a far dichiarare l'incompetenza per materia del giudice di pace e CP_3
la competenza del “Tribunale delle Misure di Prevenzione (ai sensi dell'art. 52 e ss. del D.Lgs. 150/2011)”, non coglie nel segno.
Il invero, non tiene conto della circostanza che il Parte_1
è stato sottoposto Controparte_7
a sequestro di prevenzione con decreto del Tribunale di Roma depositato il
18 giugno 2015, ossia anteriormente al sinistro per cui è causa, e che il richiamato art. 52 D.lgs. n. 150/2011 prevede che “
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che
12 l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditor dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità… 2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
Risulta pertanto evidente che i diritti di credito formatisi in data anteriore al sequestro devono essere accertati dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, nell'ambito dell'apposita procedura delineata dagli articoli da ultimo menzionati, mentre ciò non vale per le domande di contenuto patrimoniale successive al sequestro.
I crediti sorti successivamente al provvedimento di sequestro sono, cioè, sottratti alla competenza del Tribunale che ha disposto il sequestro di prevenzione, in quanto viene meno la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 52 sopra riportato e, segnatamente, “che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”.
Ne consegue che il motivo di gravame, sia nei termini in cui è stato formulato, ossia presupponendo l'applicazione degli artt. 52 ss. del c.d.
Codice Antimafia, sia avuto riguardo alla statuizione cui mira (la rimessione degli atti al “Tribunale delle Misure di Prevenzione”), non può essere accolto.
§8.4- Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, dal momento che la domanda spiegata in primo grado dal al di là del CP_1
riferimento al preventivo menzionato dall'appellante, è espressamente limitata all'importo di €5.000,00 (v. pag. 3 della citazione) e nelle
13 conclusioni non è contenuta alcuna formula afferente alla somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, per cui è indubbia la competenza per valore del giudice di pace adito.
§8.5- Non è meritevole di accoglimento neanche il terzo motivo di appello.
Giova anzitutto rammentare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
La disposizione codicistica ruota, difatti, intorno a due presupposti: il primo è costituito dalla riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, ossia deve essere causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la res, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
È, altresì, noto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Corte di cassazione, la responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. può certamente predicarsi anche in capo alla pubblica amministrazione per i danni derivanti agli utenti della strada o luoghi pubblici da omessa o difettosa manutenzione (cfr. tra le tante Cass. n. 6101 del 2013; Cass. n. 3253 del 2012).
Precisamente, secondo tale orientamento:
a) la responsabilità della p.a. per danni cagionati dalla mancante o difettosa gestione delle strade o luoghi pubblici ben può - e di regola, anzi,
14 deve - essere fondata sulla norma dell'art. 2051 c.c., la cui applicabilità non può a priori essere esclusa;
b) la responsabilità ex art. 2051 per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
c) in altri termini, la disposizione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così, sempre, Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
d) tale tipo di responsabilità è escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato;
e) il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere
15 del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
f) inoltre, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in specie, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale [v., oltre alla citata Cass., sez. un., n. 20943 del 2022,
Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del 2023, Cass. n. 27724 del 2023 e
Cass. n. 21675 del 2023, in cui si ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno
16 delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole].
Ne discende che, sotto tale profilo, a responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa: a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v.
Cass. n. 22898 del 2012) o che, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v.
Cass. n. 13681 del 2012); b) dalla condotta colposa della vittima, che abbia fatto uso della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v.
Cass. n. 21727 del 2012); c) dal fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile.
È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. n. 26258 del 2019, che ha escluso, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una CP_8
macchia scivolosa ben visibile;
Cass. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe).
Inoltre, come già detto, la condotta colposa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere
17 valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
§8.5.1- Ciò posto, nel caso in esame, in primo luogo va confermata la valutazione del giudice di pace in ordine all'assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., alla luce delle dichiarazioni testimoniali, delle foto allegate e della relazione di servizio datata 05.11.2015. Se è vero, infatti, che solo il teste ha dichiarato di aver “visto la scena”, tuttavia anche Controparte_6
gli altri testi hanno confermato la presenza di pietre sull'autovettura ed all'interno di essa. Inoltre, non può sottacersi che lo stato dei luoghi e del mezzo è raffigurato nella summenzionata relazione di servizio e nelle fotografie in atti, che mostrano (tra l'altro) il materiale roccioso presente sull'autovettura. Infine, la circostanza che l'autoveicolo fosse parcheggiato con la parte anteriore rivolta verso il costone di roccia e che si sia frantumato il parabrezza anteriore convalida ulteriormente l'assunto dell'originario attore.
In secondo luogo, va esclusa la dedotta responsabilità esclusiva o corresponsabilità del giacché non risulta che in quell'area vi fosse CP_1
alcun divieto di sosta o segnale di pericolo (tantomeno in dipendenza delle condizioni del costone di roccia), né che la zona fosse transennata. Né in senso contrario può argomentarsi dalla nota del 29.06.2016 a firma del geom. (richiamata dall'appellante), atteso che la Controparte_9
delimitazione dell'intera area alla data del sinistro è smentita dalle già citate fotografie e che nella nota non si dà atto dell'apposizione di alcun segnale di divieto, né dell'esistenza di significative anomalie (atte a far desumere la percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio e l'evitabilità dello stesso).
18 §8.5.2- Sotto altro versante, escluso che in questa sede sia possibile far valere “una eventuale responsabilità, o almeno corresponsabilità, in capo al ” (v. atto di appello, pag. 11), dato il rigetto del primo motivo CP_3
di gravame, non vi è spazio neanche per riformare la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della
Impresig.
Sul punto, non si disconosce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando l'area pubblica su cui si verificano eventi dannosi venga occupata anche transitoriamente per esecuzione di lavori e quindi – benché ancora adibita al pubblico utilizzo a fini di circolazione – su di essa insista un cantiere, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste (oltre che a carico dell'Ente proprietario della strada) anche a carico dell'appaltatore, su cui grava l'obbligo di allestire rimedi e strumenti atti ad evitarne la pericolosità (v. Cass. n. 26780 del 2023; Cass. n. 7096 del 2019; Cass. n. 18325 del 2018; Cass. n. 15882 del 2013). In particolare, l'obbligo di custodia grava in via esclusiva sull'appaltatore laddove l'area di cantiere sia completamente enucleata, delimitata ed affidata alla sua custodia, con divieto assoluto del transito veicolare, mentre se l'area risulta adibita al traffico e quindi utilizzata ai fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. (cfr. le sentenze succitate, nonché Cass. n. 1146 del 2015 e Cass. n. 20825 del 2006).
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di pace ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'impresa (pur essendo più corretto parlare di difetto di titolarità passiva), in quanto alla data del sinistro (02.11.2015) la stessa non faceva più parte del e non aveva alcun ruolo operativo CP_3
nel cantiere, come dimostrato dalla delibera di esclusione del 07.11.2013.
19 Orbene, nessun elemento di segno contrario è stato offerto dal Pt_1
che si è limitato a ritenere inattendibili nei suoi confronti i “rapporti documentali e cartolari – interni – intervenuti” tra il e CP_3
l (v. pag. 12 dell'atto di appello), senza considerare (a tacer CP_2
d'altro) che il dato è confermato anche dalla dichiarazione del teste secondo cui all'epoca del fatto “non vi era alcun cantiere”. CP_6
§9. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
§10. Dato l'esito del giudizio, il deve essere Parte_1
condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore di ciascuna delle controparti costituite come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in rapporto al valore della controversia, con distrazione dell'importo liquidato a CP_1
in favore dell'avv. Antonella Smiriglia Fava ai sensi dell'art. 93 del
[...]
codice di rito.
§11. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore di in €1.276,50 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, con distrazione
20 del relativo importo in favore dell'avv. Antonella Smiriglia Fava ai sensi dell'art. 93 del codice di rito, ed in favore della in €1.064,00 Controparte_2
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 08/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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