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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 690/2025
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 17 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 690 del ruolo generale dell'anno 2025 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FILIPPO AUGUSTO e con l'Avv. NICOLA NETTIS, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “in via principale e di merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o dichiararsi inefficace e/o annullarsi il decreto di espulsione nr. 30/A18/2025 di data 11.03.2025 emesso dal Questore della Provincia Autonoma di nei confronti del Sig. CP_1 nato a [...] il [...]. − sempre in via principale: in riforma Parte_1 parziale del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. 48/A12/2024/Imm, emesso dal Questore della Provincia di , accertare il diritto del CP_1 ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 lettere b) o c) D. Lgs 286/1998; − in via subordinata: accertare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1 in relazione all 'art. 5 comma 6 D. Lgs 286/1998 e art 8 CEDU;
− in via istruttoria (omissis)”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, con riferimento all'impugnazione del decreto di revoca;
Dichiarare il difetto di competenza del Giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di , con riferimento all'impugnazione del decreto di espulsione, ove tra l'altro CP_1 risulta già incardinato un procedimento avente ad oggetto il medesimo provvedimento (R.G. n. 1605/2025 Giudice di Pace di ); Nel merito, previa separazione dei giudizi, respingere CP_1 il ricorso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, adottando ogni conseguente provvedimento, con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria (omissis)”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto, il ricorrente risulta destinatario di provvedimento dd. 25-7-2024, con cui è stata disposta la “revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo”.
Nella parte motiva il provvedimento reitera il richiamo all'art. 9, comma 7, secondo cui il permesso di soggiorno UE viene revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 (doc. 2 ric.).
Allo stesso ha fatto seguito l'11-3-2025 il decreto di espulsione con richiamo all'art. 13 T.U.I.
(doc. 1).
Oggetto di impugnazione è, in particolare, il predetto decreto di espulsione.
2. La difesa, seppur invero svolgendo distinguo con riferimento al provvedimento in senso proprio impugnato (ossia quello di espulsione) e al contempo informando dell'intervenuta proposizione di giudizio innanzi al giudice amministrativo (cfr. note conclusive, pag. 2 e doc.
6), richiede altresì, a quanto consta ai fini di pretesa “riforma parziale del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, l'accertamento del diritto a permesso ex art. 30 lett. b) o lett. c) d.lgs. n. 286/1998 o art. 19, comma 1, in relazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e art. 8 CEDU.
Vale nondimeno precisare che il permesso oggetto di revoca non appare essere stato oggetto di rilascio in modo specifico in ragione di motivi familiari, né sussistono elementi onde svolgere una siffatta assunzione, lo stesso riconducendosi, invece, alla disciplina più complessiva di cui all'art. 9 T.U.I. che prevede il relativo rilascio in favore dello straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre alla disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ivi altresì con la previsione per cui
“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis”.
Se, peraltro, non consta espresso richiamo al comma 4, concernente l'eventuale verifica di pericolosità al momento del rilascio (“Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”), nondimeno il comma 7 dell'art. 9 cit. dispone che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: (…) c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.
pag. 2/7 Si prevede, inoltre, da un lato, che “
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni” e, dall'altro lato, che “
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
Deve, pertanto, innanzitutto osservarsi che alla decisione di revoca del permesso UE non consegue alcun automatismo espulsivo, né la stessa preclude il rilascio di altro titolo di soggiorno.
3. In punto di riparto giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
In concreto va osservato che il vaglio in ordine al provvedimento di revoca investe in primis la verifica della ricorrenza dei presupposti onde procedere alla revoca, vaglio che, sulla scorta dell'art. 6 comma 10 T.U.I., deve intendersi rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Per ciò che concerne ancora l'accertamento della sussistenza di titolo ulteriore di soggiorno, ex art. 30 o ex art. 19 T.U.I., esso appare nondimeno presupporre nel caso concreto la conferma della pur censurata revoca o comunque poter sovvenire in un momento successivo alla disamina in ordine al provvedimento di espulsione eventualmente e non necessariamente emesso a fronte della predetta revoca.
Del resto, se è vero, infatti, altresì che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo pag. 3/7 l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30658), nondimeno nel caso de quo non soltanto non consta alcuna istanza in sede amministrativa volta al rilascio di permesso di soggiorno atto a radicare la giurisdizione del giudice ordinario, ma le domande in tal senso avanzate nella presente sede non elidono la esiziale considerazione per cui il vaglio del provvedimento di revoca del permesso UE non concerne controversia inerente al diritto all'unità familiare, il cui apprezzamento può sovvenire in momento logicamente successivo, previa verifica quanto alla predetta revoca innanzi al giudice amministrativo.
Va, pertanto, rammentato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego;
al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile;
e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo)”
(Cass. Sez. Un., 16/10/2006, n. 22217; v. nel medesimo senso anche di recente Cass. Sez. 2,
10/09/2020, n. 18788).
Deve, quindi, innanzitutto concludersi, in adesione all'eccezione sollevata dall'amministrazione, per la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo quanto al provvedimento di revoca.
pag. 4/7 4. Per ciò che diversamente concerne il provvedimento di espulsione, detta ipotesi appare regolata con riguardo alla fattispecie in esame dal comma 10 dell'art. 9 cit., secondo cui
“10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza
l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3”.
La disciplina di cui all'art. 13 T.U.I. è richiamata soltanto in parte e non potrebbe comunque incidere sulla previsione espressa circa il rinvio all'art. 17 d.lgs. n. 150/2011, che, quanto alle controversie “in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari”, prevede la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato
Deve, pertanto, innanzitutto, ritenersi la competenza del Tribunale adito in riferimento al decreto di espulsione.
5. Ciò detto venendo, al merito, da un lato, il comma 11 dell'art. 9 TUI espressamente dispone che “Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine”, dall'altro lato, la giurisprudenza espressasi in ordine all'art. 13 comma 2 bis T.U.I., che per l'analogia delle circostanze di fatto rilevanti non può che trovare applicazione anche nel caso in esame, ha chiarito che “in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 19, comma
1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i
pag. 5/7 principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri
"legami familiari" di fatto” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023), secondo disposizione che riveste peraltro valenza di norma protettiva di carattere generale (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023; v. anche Cass. Sez. 1, 23/05/2023, n. 14167;
Sez. 1, Ordinanza n. 8724 del 28/03/2023).
Sulla scorta dei superiori principi, non soltanto nel caso concreto non revocabile in dubbio è il radicamento sul territorio anche tenuto conto della durata ultraventennale del soggiorno, ma in via dirimente costituisce elemento preclusivo dell'espulsione la presenza in Italia dell'intero nucleo familiare composto dalla moglie e dalle tre figlie, queste ultime tutte nate in Italia e minorenni (in quanto nate, rispettivamente, nel 2009, 2010 e 2015) oltre che titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (doc. 3 ric.).
Un siffatto radicamento in primis familiare, in considerazione degli effetti che l'espulsione altresì determinerebbe sulle figlie minorenni, rende necessariamente illegittimo il provvedimento impugnato, senza che peraltro, anche in un'operazione di equilibrato bilanciamento, ciò possa intendersi in alcun modo contraddetto dalla ricorrenza di una condanna per giunta risalente all'anno 2021 e confluita nella concessione di beneficio della sospensione condizionale della pena (docc. 7 e 8 res.), ancor meno in considerazione di fatti allo stato non emersi in alcun accertamento giudiziale (doc. 9 res.).
Per quanto sopra l'opposizione è in parte qua fondata e deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di espulsione impugnato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo alle cause di valore sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le fasi sole di studio, introduttiva e decisionale, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, tenuto conto della novità e della complessità della questione, previa compensazione parziale per la metà, e quindi nel finale importo di euro 849,50, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
pag. 6/7 1. dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento al provvedimento di revoca in quanto munito di giurisdizione è il giudice amministrativo;
2. annulla il decreto di espulsione nr. 30/A18/2025 di data 11.03.2025 emesso dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti del Sig. nato a [...] Parte_1
(Pakistan) il 01/01/1972;
3. condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in € 849,25 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 05/12/2025
Il Giudice
IC OL
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 690/2025
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 17 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 690 del ruolo generale dell'anno 2025 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FILIPPO AUGUSTO e con l'Avv. NICOLA NETTIS, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “in via principale e di merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o dichiararsi inefficace e/o annullarsi il decreto di espulsione nr. 30/A18/2025 di data 11.03.2025 emesso dal Questore della Provincia Autonoma di nei confronti del Sig. CP_1 nato a [...] il [...]. − sempre in via principale: in riforma Parte_1 parziale del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. 48/A12/2024/Imm, emesso dal Questore della Provincia di , accertare il diritto del CP_1 ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 lettere b) o c) D. Lgs 286/1998; − in via subordinata: accertare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1 in relazione all 'art. 5 comma 6 D. Lgs 286/1998 e art 8 CEDU;
− in via istruttoria (omissis)”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, con riferimento all'impugnazione del decreto di revoca;
Dichiarare il difetto di competenza del Giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di , con riferimento all'impugnazione del decreto di espulsione, ove tra l'altro CP_1 risulta già incardinato un procedimento avente ad oggetto il medesimo provvedimento (R.G. n. 1605/2025 Giudice di Pace di ); Nel merito, previa separazione dei giudizi, respingere CP_1 il ricorso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, adottando ogni conseguente provvedimento, con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria (omissis)”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto, il ricorrente risulta destinatario di provvedimento dd. 25-7-2024, con cui è stata disposta la “revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo”.
Nella parte motiva il provvedimento reitera il richiamo all'art. 9, comma 7, secondo cui il permesso di soggiorno UE viene revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 (doc. 2 ric.).
Allo stesso ha fatto seguito l'11-3-2025 il decreto di espulsione con richiamo all'art. 13 T.U.I.
(doc. 1).
Oggetto di impugnazione è, in particolare, il predetto decreto di espulsione.
2. La difesa, seppur invero svolgendo distinguo con riferimento al provvedimento in senso proprio impugnato (ossia quello di espulsione) e al contempo informando dell'intervenuta proposizione di giudizio innanzi al giudice amministrativo (cfr. note conclusive, pag. 2 e doc.
6), richiede altresì, a quanto consta ai fini di pretesa “riforma parziale del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, l'accertamento del diritto a permesso ex art. 30 lett. b) o lett. c) d.lgs. n. 286/1998 o art. 19, comma 1, in relazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e art. 8 CEDU.
Vale nondimeno precisare che il permesso oggetto di revoca non appare essere stato oggetto di rilascio in modo specifico in ragione di motivi familiari, né sussistono elementi onde svolgere una siffatta assunzione, lo stesso riconducendosi, invece, alla disciplina più complessiva di cui all'art. 9 T.U.I. che prevede il relativo rilascio in favore dello straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre alla disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ivi altresì con la previsione per cui
“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis”.
Se, peraltro, non consta espresso richiamo al comma 4, concernente l'eventuale verifica di pericolosità al momento del rilascio (“Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”), nondimeno il comma 7 dell'art. 9 cit. dispone che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: (…) c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.
pag. 2/7 Si prevede, inoltre, da un lato, che “
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni” e, dall'altro lato, che “
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
Deve, pertanto, innanzitutto osservarsi che alla decisione di revoca del permesso UE non consegue alcun automatismo espulsivo, né la stessa preclude il rilascio di altro titolo di soggiorno.
3. In punto di riparto giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
In concreto va osservato che il vaglio in ordine al provvedimento di revoca investe in primis la verifica della ricorrenza dei presupposti onde procedere alla revoca, vaglio che, sulla scorta dell'art. 6 comma 10 T.U.I., deve intendersi rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Per ciò che concerne ancora l'accertamento della sussistenza di titolo ulteriore di soggiorno, ex art. 30 o ex art. 19 T.U.I., esso appare nondimeno presupporre nel caso concreto la conferma della pur censurata revoca o comunque poter sovvenire in un momento successivo alla disamina in ordine al provvedimento di espulsione eventualmente e non necessariamente emesso a fronte della predetta revoca.
Del resto, se è vero, infatti, altresì che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo pag. 3/7 l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30658), nondimeno nel caso de quo non soltanto non consta alcuna istanza in sede amministrativa volta al rilascio di permesso di soggiorno atto a radicare la giurisdizione del giudice ordinario, ma le domande in tal senso avanzate nella presente sede non elidono la esiziale considerazione per cui il vaglio del provvedimento di revoca del permesso UE non concerne controversia inerente al diritto all'unità familiare, il cui apprezzamento può sovvenire in momento logicamente successivo, previa verifica quanto alla predetta revoca innanzi al giudice amministrativo.
Va, pertanto, rammentato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego;
al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile;
e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo)”
(Cass. Sez. Un., 16/10/2006, n. 22217; v. nel medesimo senso anche di recente Cass. Sez. 2,
10/09/2020, n. 18788).
Deve, quindi, innanzitutto concludersi, in adesione all'eccezione sollevata dall'amministrazione, per la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo quanto al provvedimento di revoca.
pag. 4/7 4. Per ciò che diversamente concerne il provvedimento di espulsione, detta ipotesi appare regolata con riguardo alla fattispecie in esame dal comma 10 dell'art. 9 cit., secondo cui
“10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza
l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3”.
La disciplina di cui all'art. 13 T.U.I. è richiamata soltanto in parte e non potrebbe comunque incidere sulla previsione espressa circa il rinvio all'art. 17 d.lgs. n. 150/2011, che, quanto alle controversie “in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari”, prevede la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato
Deve, pertanto, innanzitutto, ritenersi la competenza del Tribunale adito in riferimento al decreto di espulsione.
5. Ciò detto venendo, al merito, da un lato, il comma 11 dell'art. 9 TUI espressamente dispone che “Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine”, dall'altro lato, la giurisprudenza espressasi in ordine all'art. 13 comma 2 bis T.U.I., che per l'analogia delle circostanze di fatto rilevanti non può che trovare applicazione anche nel caso in esame, ha chiarito che “in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 19, comma
1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i
pag. 5/7 principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri
"legami familiari" di fatto” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023), secondo disposizione che riveste peraltro valenza di norma protettiva di carattere generale (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023; v. anche Cass. Sez. 1, 23/05/2023, n. 14167;
Sez. 1, Ordinanza n. 8724 del 28/03/2023).
Sulla scorta dei superiori principi, non soltanto nel caso concreto non revocabile in dubbio è il radicamento sul territorio anche tenuto conto della durata ultraventennale del soggiorno, ma in via dirimente costituisce elemento preclusivo dell'espulsione la presenza in Italia dell'intero nucleo familiare composto dalla moglie e dalle tre figlie, queste ultime tutte nate in Italia e minorenni (in quanto nate, rispettivamente, nel 2009, 2010 e 2015) oltre che titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (doc. 3 ric.).
Un siffatto radicamento in primis familiare, in considerazione degli effetti che l'espulsione altresì determinerebbe sulle figlie minorenni, rende necessariamente illegittimo il provvedimento impugnato, senza che peraltro, anche in un'operazione di equilibrato bilanciamento, ciò possa intendersi in alcun modo contraddetto dalla ricorrenza di una condanna per giunta risalente all'anno 2021 e confluita nella concessione di beneficio della sospensione condizionale della pena (docc. 7 e 8 res.), ancor meno in considerazione di fatti allo stato non emersi in alcun accertamento giudiziale (doc. 9 res.).
Per quanto sopra l'opposizione è in parte qua fondata e deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di espulsione impugnato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo alle cause di valore sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le fasi sole di studio, introduttiva e decisionale, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, tenuto conto della novità e della complessità della questione, previa compensazione parziale per la metà, e quindi nel finale importo di euro 849,50, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
pag. 6/7 1. dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento al provvedimento di revoca in quanto munito di giurisdizione è il giudice amministrativo;
2. annulla il decreto di espulsione nr. 30/A18/2025 di data 11.03.2025 emesso dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti del Sig. nato a [...] Parte_1
(Pakistan) il 01/01/1972;
3. condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in € 849,25 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 05/12/2025
Il Giudice
IC OL
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