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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 541 del 2024, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BALSAMO ANGELO e Parte_1
CONA ANGELA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26.2.2024 conveniva l' innanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Agrigento esponendo di aver prestato attività lavorativa come operaio alle dipendenze della ditta di Licata e di aver subito in data 26.5.2022 un CP_2 incidente sul lavoro con esiti di “rottura traumatica del capo lungo del bicipite omerale inserzionale distale”. Veniva istruita la pratica infortunistica presso l' e, a seguito delle rituali visite CP_1 medico-legali, l'Istituto, con una nota del 26/02/2021, comunicava al ricorrente che la menomazione subita aveva determinato un grado di invalidità pari al 16%. Avverso tale comunicazione il ricorrente proponeva opposizione e veniva sottoposto a visita collegiale, all'esito della quale l'Istituto confermava la menomazione nella misura precedentemente stabilita. Ritenendo erronea la valutazione dell' , il ricorrente adiva il Tribunale CP_3 chiedendo di “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo del 26.05.2022 ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 20% come da relazione di ctp della Dott.ssa o una percentuale Per_1 che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e la conseguente indennità; 2) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rapp.te pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente le somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 20% o nella misura che risulterà a seguito CTU, e la conseguente indennità prevista, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere sorto in merito alla revisione operata dall'ente resistente, il quale ha, a seguito di visita di revisione, riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica.
Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'esame clinico si evince che in data 26.5.2022 il Sig. è rimasto Pt_1 coinvolto in un infortunio sul lavoro, a causa del quale riportava una lesione del bicipite brachiale. In seguito alla visita peritale, il CTU nominato ha rilevato: “un deficit funzionale di spalla nei movimenti di abduzione, elevazione anteriore, di pronazione e di flesso- estensione del gomito nonostante intervento chirurgico, che anzi si è complicato per disturbi trofico-sensitivi in sede di braccio e dita della mano non dominante. (Presenza di parestesie e movimenti involontari (tremori) osservabili all'estensione del gomito)”, menomazioni che hanno impedito al ricorrente di poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa. Pertanto, considerando le voci previste dal DM 12.7.2000, l'ausiliario del giudice ha provveduto ad attribuire al periziando le relative percentuali:
“-228. Esiti di lezioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza Fino a 6%;
-36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche
Fino a 5%;
- 230. Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera -
n.d. 15%
163. Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità Fino a 7 %”
Sulla base della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico, il CTU ha espresso diagnosi di: “Esiti di
Rottura del capo lungo del bicipite brachiale di sinistra trattato chirurgicamente, cicatrice chirurgica, Limitazione funzionale residua con esiti neurologici”, riconoscendo un danno pari al 17% che, cumulato ad altro danno preesistente, raggiunge un grado complessivo del 20%.
L'Ausiliario, inoltre, ha ampiamente risposto alle osservazioni mosse alla bozza dell'elaborato peritale dal CTP secondo cui, la percentuale riconosciuta risulterebbe spropositata in considerazione del fatto che “il tendine è stato suturato, e pertanto la lesione è stata in parte emendata chirurgicamente”; che, con riferimento all'articolazione del gomito, “non c'è un blocco totale dell'articolazione ma una limitazione funzionale che si aggira in misura inferiore ad 1/3”; che: “i danni neurologici secondo il codice 163 non risultano documentati da esami strumentali”.
Invero, il CTU ha ben spiegato come “gli esiti riparativi del tendine abbiano determinato la comparsa di un manicotto che avvolge il nervo ulnare e l'arteria radiale, dimostrando quindi la comparsa di complicanze postchirurgiche severe. Lo specialista neurologo un anno dopo descriveva all'esame obiettivo: Disestesie in territorio di innervazione n mediano di sin e cutaneo laterale antebrachiale e prescriveva esame strumentale invasivo (EMG) che il periziato non è riuscito a tollerare. Da tale ampia documentazione appare evidente come il quadro funzionale sia in nesso di causalità con il sinistro in oggetto, per l'esclusione anamnestica di altre cause, per rapporto cronologico, quali-quantitativo ed una continuità fenomenologica dall'intervento chirurgico”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso va pertanto accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara che la percentuale di danno biologico correlata ai postumi presentati dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio in data 26.5.2022 è pari al 20%; condanna a corrispondere quanto dovuto a titolo di differenza della rendita, CP_1 oltre interessi;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00, oltre CP_1 spese, IVA e CPA, da distrarsi.
Spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 08/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano