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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 639/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CANALE Parte_1 C.F._1 MAURO elettivamente domiciliato in Via Volturno 38, 65123 PESCARA presso il difensore avv. CANALE MAURO ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SCOPONI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Regina Elena N°66 65100 PESCARA presso il difensore avv. SCOPONI ANDREA CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue.
L'attore ha chiesto che il Tribunali dichiari “ex art. 2051 c.c. e/o ex 2043 c.c., nonché ex art.2055, c.c., la responsabilità del in persona del sindaco legale rapp.te pro tempore e/o Controparte_2 chi per esso, per la causazione dei danni accertati sull'immobile, oltre che sui beni materiali ivi riposti
e, per l'effetto, - Condannare il locale ente, al pagamento dei relativi danni subiti, così come di seguito nuovamente indicati, relativi - alle spese di pulitura e tinteggiatura del locale interrato allagato in data
10.07.2019, quantificato dal TU in € 1538,10 al netto di iva - ai beni ivi riposti e quantificati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice del in € 1180,00 - alle spese di riparazione e CP_1 ripristino del motociclo marca BMW modello 1200 GS tg.DX37603, quantificate dal concessionario interpellato in € 7864,45, ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
- oltre al pregiudizio determinato dal mancato godimento del bene per lungo termine come danno in re ipsa,
pagina 1 di 13 che il sig. Giudice adito vorrà quantificare anche con il ricorso al criterio equitativo;
- oltre che al pagamento delle spese di procedimento di ATP ex art.696 bis cpc e del relativo compenso liquidato al
TU incaricato IN. , come da relativo allegato decreto Con vittoria di spese e compensi Persona_1 di giudizio.”
Il ha chiesto che il Tribunale, voglia “in via principale: rigettare la Controparte_1 domanda perché infondata nell'an e nel quantum, accertando la ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito;
- in via subordinata: accertare la responsabilità concorrente del sig. ai Parte_1 sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere mantenuto pulito ed efficiente il tombino di deflusso delle acque posto all'interno del suo garage, nonché ai sensi dell'art. 2055 c.c., quale condomino del
[...]
, per le rilevate carenze del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque Controparte_3 meteoriche condominiali ed il numero insufficiente delle griglie;
- in ogni caso: limitare il risarcimento dovuto ai danni effettivamente subiti e provati, tenuto conto delle condizioni d'uso e di manutenzione dei beni e degli arredi che si assumono danneggiati.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 14.2.2023 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il deducendo che, a seguito di un violento nubifragio Controparte_1 verificatosi il 10 luglio 2019, il proprio box auto seminterrato, sito in e facente parte del CP_1 complesso residenziale “ , era stato invaso da acque meteoriche fino ad un'altezza di Controparte_3 circa due metri, con danni al locale, ai beni in esso custoditi ed al motociclo BMW R1200 GS ivi parcheggiato. Esponeva che la causa dell'allagamento andava individuata nell'inadeguatezza del sistema pubblico di smaltimento delle acque meteoriche che defluiscono in via Italo Calvino e in via
Primo Levi, caratterizzato dall'assenza di griglie trasversali e di pozzetti sufficienti a raccogliere il deflusso dell'acqua in caso di precipitazioni intense, nonché dalla presenza, in luogo della prevista rINhiera, di un muro in cemento armato, posto a protezione di una cabina Enel che, impedendo il naturale deflusso delle acque verso il sottostante fosso Valle Carbone, determina un effetto di riflusso verso la rampa di accesso dei garages CP_4
Richiamava, a sostegno di quanto dedotto, gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal
TU IN. , che aveva segnalato le criticità progettuali e costruttive delle opere realizzate dal Per_1
evidenziando la ricorrenza di allagamenti analoghi, già verificatisi in passato, noti Controparte_1 al convenuto, che solo nel 2022 aveva provveduto ad eseguire alcune opere di adeguamento. CP_1
Tutto ciò premesso chiedeva l'accertamento della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in € 1.538,10 oltre IVA per spese di pulizia del box, in euro 1.935,00 per i danni subiti ai pagina 2 di 13 mobili presenti nel box ed in € 7.864,45 per spese di riparazione del motociclo custodito nel garage al momento dell'allagamento.
Chiedeva inoltre il rimborso delle spese del presente giudizio e di quelle sostenute nella fase di ATP.
2. Con comparsa depositata il 27.4.2023 si costituiva il assumendo, in via Controparte_1 principale, che l'evento doveva ascriversi a caso fortuito, considerato il carattere eccezionale e imprevedibile del nubifragio del 10 luglio 2019, come attestato dai dati pluviometrici (125 litri per metro quadro nella giornata con picco orario di 87,2 mm e intensa grandinata).
In subordine, allegava la concorrente responsabilità del e dello stesso attore, evidenziando CP_3 che la conformazione della rampa, posta nel punto più basso e la presenza di griglie condominiali inadeguate avevano avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento, aggravato dalla mancata manutenzione del tombino di raccolta, collocato a fine rampa, ostruito al momento dei fatti e che, una volta liberato, aveva consentito il rapido deflusso delle acque.
Contestava anche l'entità dei danni richiesti, assumendo che non fosse stata fornita prova dei beni asseritamente custoditi nel box e che il preventivo, relativo agli interventi eseguiti sul motociclo, immatricolato nel 2011, con oltre 40.000 km di percorrenza, era eccessivo, tenuto conto della valutazione assicurativa notevolmente inferiore.
3. Acquisto telematicamente il fascicolo di ATP n. 4324/2021, erano state ammesse ed assunte le prove testimoniali articolate dalle parti.
4. All'esito dell'udienza del 5 aprile 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
Dopo la scadenza dei termini assegnati la causa è stata incamerata per la decisione.
***
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La fattispecie in esame rientra nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Sulla base di tale norma vanno accertati gli obblighi gravanti sugli Enti territoriali per i danni cagionati dalla omessa manutenzione della rete stradale e delle opere pubbliche/accessorie di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
In tale schema, il criterio di imputazione è oggettivo: è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la “res” in custodia (sede viaria, pertinenze, griglie, caditoie, muri e manufatti connessi) e l'evento lesivo. Incombe, invece, sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore pagina 3 di 13 esterno idoneo a interrompere il nesso eziologico (fatto naturale, del terzo o della vittima), connotato, in termini oggettivi, da imprevedibilità e inevitabilità.
Occorre considerare che, in relazione ai danni da precipitazioni, l'eccezionalità dell'evento atmosferico, isolatamente considerata, non è di per sé sufficiente ad integrare il fortuito, ma occorre che l'eccezionalità si coniughi con l'imprevedibilità e l'inevitabilità accertate secondo criteri scientifici e statistici, mediante dati pluviometrici di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa in custodia.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 15187/2025, ha chiarito che il mero carattere intenso o atipico del fenomeno non esonera il custode, dovendosi verificare, con riscontri oggettivi, se il nubifragio fosse davvero non prevedibile né evitabile, anche alla luce del mutato quadro di rischio idrogeologico e climatico;
in un contesto di cambiamenti climatici, infatti, nubifragi e precipitazioni concentrate non possono più essere automaticamente qualificati come imprevedibili, imponendosi una lettura dinamica della prevedibilità, alla stregua delle conoscenze attuali e delle serie storiche locali.
In coerenza, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che delibere o atti che dichiarino lo “stato di calamità naturale” non valgono, da soli, a dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento meteorico, trattandosi di valutazioni amministrative non sostitutive dell'accertamento giudiziale sul nesso causale e sull'esimente (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2024, n. 21461). Ancora, è stato precisato che l'indagine sulla riconducibilità dell'evento piovoso al fortuito deve essere guidata da dati scientifici
(pluviometria, periodi di ritorno, intensità-durata-frequenza) riferiti all'area interessata, considerata nello stato in cui si presentava al momento del fatto;
sono, invece, irrilevanti, ai fini della sola esimente, i profili di diligenza soggettiva del custode nella realizzazione o manutenzione dei deflussi, poiché l'art. 2051 c.c. prescinde dalla colpa (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4588). Ne discende che l'ente pubblico, custode della sede stradale e delle sue pertinenze, potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che, nonostante l'ordinaria prevedibilità di precipitazioni intense, lo specifico evento aveva connotati oggettivi tali da renderlo, per frequenza e magnitudo statistiche riferite allo specifico luogo, imprevedibile e inevitabile e che, altresì, il danno non sarebbe stato evitabile neppure con ordinari presidi e opere coerenti con il rischio noto o conoscibile.
Questo assetto si salda con i principi affermati anche dalla giurisprudenza di merito secondo cui la ricorrenza di piogge torrentizie, frequenti nel medesimo contesto territoriale, esclude il fortuito, poiché accresce la probabilità del danno e rende l'evento ragionevolmente prevedibile, imponendo al custode di governare il rischio con adeguate cautele infrastrutturali e gestionali (Corte d'appello Palermo, 25 novembre 2021, n. 1913).
pagina 4 di 13 In tale prospettiva, assumono rilievo, nell'analisi causale, non solo l'intensità e la durata della precipitazione, ma anche l'orografia dei luoghi, la conformazione delle sedi viarie e delle aree di impluvio, la continuità e l'efficienza della rete di smaltimento (griglie trasversali, caditoie, collettori), la presenza di manufatti che possano ostacolare o deviare il deflusso (muri, marciapiedi, cordoli), nonché la storicità di precedenti allagamenti nell'area e le eventuali opere successive di adeguamento.
Questi elementi, valutati unitariamente, concorrono a stabilire, da un lato, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno da ruscellamento;
dall'altro, la non configurabilità del fortuito, non potendo il custode invocare l'eccezionalità in assenza di un solido riscontro statistico locale e di una dimostrazione dell'inevitabilità dell'evento rispetto a un assetto coerente con il rischio conoscibile.
Resta fermo che il fatto del terzo o della vittima può integrare il fortuito quando abbia efficienza causale esclusiva, mentre, ove emerga un concorso causale (ad esempio per condotte imputabili a soggetti estranei alla sfera di controllo del custode o per condotte imprudenti del danneggiato), troveranno applicazione i criteri di cui agli artt. 1227 e 2055 c.c., con riparto proporzionale delle responsabilità (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566).
Tuttavia, anche in tali ipotesi, la prova della causa esclusiva o del concorso rilevante grava su chi la eccepisce e non può essere surrogata da affermazioni generiche sull'intensità della pioggia o su presunte prassi manutentive altrui.
In definitiva, il giudizio andrà condotto verificando se l'attore abbia dimostrato il nesso tra la cosa in custodia e l'allagamento e se il abbia, a sua volta, fornito un serio riscontro, fondato su dati CP_1 scientifici locali, dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento o dell'intervento causale esclusivo di terzi o della vittima;
solo in tale evenienza potrà dirsi integrata l'esimente del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.
B. Sul fatto dedotto in giudizio e sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Alla luce dei principi sopra richiamati occorre verificare se, nella fattispecie, l'attore ha assolto all'onere probatorio relativo al nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno subito e se, correlativamente, il convenuto abbia fornito la prova liberatoria del caso fortuito. CP_1
È pacifico che in data 10 luglio 2019 si era verificato un evento meteorico che aveva determinato l'allagamento dei locali garage siti in via Italo Calvino e via Primo Levi, ivi compreso il box di proprietà dell'attore. Tale circostanza emerge sia dalla relazione tecnica, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo con RG n. 4324/2021, che dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa.
Il teste sentito all'udienza 20 marzo 2024, ha dichiarato: “non ho visto l'acqua che Testimone_1 impegnava per circa due metri il garage ma ho visto il segno lasciato dall'acqua che raggiungeva i pagina 5 di 13 due metri e quindi copriva quasi interamente il vano garage”. Ha inoltre precisato che era stato chiamato dalla compagna “che aveva messo la macchina nel tunnel dei garage per Parte_2 proteggerla dalle avverse condizioni meteo. Per fortuna era stata consigliata da tale , altro Per_2 condomino, di togliere la macchina dal tunnel perché il pericolo era quello dell'allagamento del tunnel, che era già successo ma non con quegli esiti”. Tale deposizione attesta due elementi fondamentali: l'entità dell'allagamento e la ripetitività del fenomeno.
Il teste ha a sua volta riferito che gli allagamenti si erano verificati dopo la sostituzione Per_2 della rINhiera con un muro in cemento armato, avvenuta nel 2010.
Tali dichiarazioni individuano una chiara correlazione tra l'opera pubblica (muro in cemento armato posto a protezione della cabina Enel) come ostacolo al deflusso delle acque, ponendo in luce una criticità strutturale nota e reiterata nel tempo.
Il teste ha dichiarato “confermo che era tutto allagato, sia il vano di accesso ai Testimone_2 garage, sia i garage. Quando sono entrato ho visto che nei garage c'era circa un metro e mezzo di acqua. Preciso che l'acqua mi arrivava al bacino”.
Complessivamente, le deposizioni convergono nell'evidenziare la reiterazione degli allagamenti negli anni successivi alla costruzione del muro comunale, posto a protezione della cabina Enel, la gravità dell'evento del 2019, con livello d'acqua fino a due metri e l'inidoneità del sistema di deflusso a fronteggiare fenomeni meteorici non eccezionali.
A conferma di ciò, le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svolto dall'IN. , Persona_1 nominato come TU nel fasc. di ATP iscritto al n. 4324/2021 R.G., rivestono valore decisivo ai fini della ricostruzione causale.
Il consulente tecnico, all'esito del sopralluogo e previa acquisizione della documentazione necessaria, aveva evidenziato che, “Sulla scorta delle risultanze dei sopraluoghi esperiti, dalle indagini condotte, dalla documentazione in atti o acquisita, lo scrivente ha riscontrato, data la conformazione dell'area, che i fenomeni lamentati siano derivati da una inadeguata rete di smaltimento delle acque bianche e dalla presenza di un muro e marciapiede in cemento armato tali da costituire un argine al deflusso delle acque piovane”(Perizia ATP a firma del Dott. Ing. , pag. 48). Persona_1
L'elaborato evidenzia che la conformazione dei luoghi non garantiva un sufficiente smaltimento delle acque piovane in caso di precipitazioni di intensità medio-alta. In particolare, il muro in cemento armato, costruito a protezione della cabina Enel, in luogo della rINhiera originariamente prevista, aveva determinato “un effetto diga”, ostacolando il deflusso verso valle, con formazione di ristagni e rigurgiti verso la rampa di accesso ai garage (cfr pag. 42 Perizia ATP).
pagina 6 di 13 Per_ Tale valutazione è coerente con quanto riferito dai testi e che hanno individuato proprio Tes_1 nella costruzione del muro il momento di insorgenza dei problemi di allagamento.
Il consulente ha inoltre escluso che l'evento meteorico potesse qualificarsi come eccezionale in senso tecnico, affermando che le precipitazioni, sebbene di notevole intensità, non presentavano caratteri di eccezionalità statistica rispetto al contesto territoriale, risultando analoghi fenomeni già verificatisi negli anni precedenti.
Di rilievo è anche l'annotazione del perito circa gli interventi realizzati dal solo nel 2022. CP_1
Il perito precisa che “le origini degli allagamenti non possono essere ascritte ad eventi eccezionali o non prevedibili ma, data la conformazione geomorfologica dell'area, dalla mancanza di opportune griglie e pozzetti di raccolta dell'acqua piovana;
tali opere sono state realizzate solamente nell'anno
2022” (Perizia ATP a firma del Dott. Ing. , pag. 42). Tali opere, pur non costituendo Persona_1 ammissione di responsabilità, sono forte indizio della preesistenza di una criticità strutturale della rete comunale, idonea a determinare il danno oggetto di causa, alla quale si era posto rimedio con l'esecuzione delle opere realizzate dal nel 2022 che avevano interessato sia via Controparte_1
Trilussa, che l'area prospiciente la rampa dei garage (cfr pag. 33 e 34 TU)
Dalla combinazione delle prove testimoniali e della perizia tecnica emerge, con chiarezza, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dall'attore.
Dall'istruttoria svolta è quindi emerso che il sistema comunale di smaltimento delle acque meteoriche, favorito dalla conformazione dei luoghi, tale da far confluire tutta l'acqua proveniente dalla collina nel fosso di scolo posto all'intersezione tra Via Calvino, con notevole pendenza e Via Primo Levi, in quanto ostacolato dalla presenza di un'opera muraria in cemento armato, realizzata dal di CP_1
dopo la costruzione del complesso condominiale denominato , convogliava CP_1 Controparte_3
l'acqua di prima pioggia in direzione della rampa condominiale dove era collocato, sotto il livello stradale, il garage dell'attore.
Quanto alla possibile incidenza causale, nella verificazione dei fatti, della dedotta ostruzione del tombino condominiale, presente all'interno della rampa dei garage, va evidenziato che il teste Tes_2 sentito all'udienza del 20.3.2024, ha precisato che, quando era arrivato, l'acqua era già ad un metro e mezzo e solo successivamente, dopo aver sollevato la griglia del tombino, l'acqua aveva cominciato a defluire.
Nel corso dell'esame il teste aveva riconosciuto che la griglia, che aveva sollevato, è quella che si vede all'angolo, alla fine della rampa, prima dell'inizio del vano condominiale di accesso ai garage.
pagina 7 di 13 Come risulta dall'esame delle fotografie allegate dall'attore, alla II memoria ex art. 183 cpc, appare evidente che, per facilitare il deflusso dell'acqua presente nel garage, il teste aveva sollevato il coperchio di un tombino di ispezione e non una griglia, posta a protezione di un canale di scolo.
L'acqua accumulata, dopo l'apertura del tombino, era quindi naturalmente defluita nel sottosuolo tramite un'apertura non deputata a tale funzione.
Nessun rilievo assume poi la dedotta inidoneità della rete di smaltimento delle acque superficiali, realizzata dal , di cui il garage faceva parte, considerato che i testi hanno concordemente CP_3 riferito che gli allagamenti dei garage si erano verificati solo dopo la realizzazione, da parte del del muro di cemento armato posto a protezione della cabina Enel. Controparte_1
Considerato che il in quanto custode della rete viaria e delle relative opere di smaltimento, CP_1 risponde dei danni cagionati ex art. 2051 c.c. va evidenziato che nessun rilievo assume la diligenza eventualmente osservata dall'ente nella manutenzione dell'opera, trattandosi di responsabilità oggettiva, da cui il custode può liberarsi solo provando l'intervento del fortuito, prova che nella specie non è stata fornita.
In definitiva, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno risulta provato in maniera puntuale e coerente.
C. Sulla prova liberatoria dell'invocato caso fortuito
Il ha invocato, a sua discolpa il caso fortuito, sostenendo la natura eccezionale ed CP_1 imprevedibile dell'evento, richiamando i dati pluviometrici dai quali emerge che, in data 10 luglio
2019, erano caduti, in un solo giorno 125 litri d'acqua per metro quadrato e 87,2 mm in un'ora, in concomitanza con una violenta grandinata.
Trattasi di prospettazione inidonea a soddisfare gli oneri probatori imposti dall'art. 2051 c.c.
La Cassazione ha chiarito che il fortuito richiede la dimostrazione non solo della straordinarietà quantitativa dell'evento, ma anche della sua imprevedibilità e inevitabilità oggettiva, da valutarsi attraverso parametri scientifici di lungo periodo riferiti al luogo specifico (Cass. 4588/2022).
La stessa Corte, con ordinanza n. 15187/2025, ha sottolineato che il carattere eccezionale di un evento atmosferico non basta di per sé a configurare il caso fortuito, essendo necessario verificare l'imprevedibilità e l'inevitabilità con criteri scientifici e statistici, tenendo conto del contesto di dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici, che rendono tali fenomeni tutt'altro che imprevedibili.
Nel caso in esame, il non ha prodotto alcuna analisi comparativa con serie pluviometriche CP_1 storiche del territorio, limitandosi a valorizzare i dati dell'evento isolato. Tale impostazione non è conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza, la quale esclude la rilevanza della sola intensità del fenomeno, imponendo un accertamento più articolato e contestualizzato. pagina 8 di 13 Le deposizioni testimoniali hanno poi confermato che episodi di allagamento analoghi si erano già Per_ verificati in passato. Il teste ha chiarito che «era già successo», mentre il teste ha riferito Tes_1 che i problemi erano insorti a seguito dalla costruzione del muro, realizzato dal nel Controparte_1
2010 a protezione della Cabina Enel. Tali elementi smentiscono radicalmente la tesi dell'imprevedibilità, ponendo in evidenza che il rischio era già noto e segnalato al CP_1
CP_ Deve quindi concludersi che l' convenuto non ha assolto all'onere di dimostrare l'intervento del fortuito, restando così integrata la sua responsabilità oggettiva quale custode.
D. Sul pregiudizio da mancato godimento del bene
L'attore ha richiesto, in aggiunta al ristoro per i danni materiali subiti dal garage e dai beni in esso custoditi, anche il risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene a seguito dell'allagamento.
Il tema del danno da mancato godimento di un immobile, sia esso qualificato come danno emergente
(perdita della concreta possibilità di fruizione) o come lucro cessante (mancato guadagno da locazione o da diversa utilizzazione economica) costituisce questione da tempo controversa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non si tratta di un danno in re ipsa, poiché tale concetto identifica il danno con l'evento dannoso e configura un vero e proprio danno punitivo.
Parte della giurisprudenza ha talvolta ricondotto il danno da mancata utilizzazione del bene a un pregiudizio presunto, ravvisandolo nel mero impedimento oggettivo all'uso dell'immobile (Cass. civ.,
09/10/2020, n. 21835). Tuttavia, un indirizzo più rigoroso e oggi prevalente richiede la prova di occasioni concrete di utilizzo o locazione perdute, escludendo che la mera presenza di infiltrazioni o di un allagamento sia sufficiente a integrare un danno risarcibile (App. Palermo 11/01/2022, n. 6235;
Trib. Sassari 03/01/2024, n. 9).
Le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 15/11/2022, n. 33645) hanno ribadito che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è rappresentato dalla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto), che deve tradursi in una perdita attuale e specifica e non meramente potenziale. La prova e l'entità di tale pregiudizio, che può essere fornita anche per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., deve essere fornita dalla parte danneggiata.
Più di recente, la Corte di cassazione ha riaffermato che il danno risarcibile, in caso di mancato godimento di un immobile, è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, precisando che il ricorso alla liquidazione equitativa presuppone, comunque, la dimostrazione della perdita attuale di tale facoltà (Cass. civ., sez. II, 03/04/2025, n. 8868).
In questo senso, la giurisprudenza ha sottolineato che la parte danneggiata deve fornire la dimostrazione, anche per presunzioni, di aver effettivamente perso un'utilità: ad esempio, di aver subito pagina 9 di 13 l'impossibilità di locare l'immobile nonostante specifici tentativi (Cass. civ., sez. I, 23/10/2024, n.
27553; Corte app. L'Aquila, 03/03/2025, n. 262).
L'attore si è limitato a formulare la richiesta di risarcimento del pregiudizio da mancato godimento del garage allagato, senza tuttavia fornire alcuna allegazione o prova specifica, idonea a dimostrare la durata effettiva dell'indisponibilità del box, le concrete utilità che avrebbe potuto trarre dal bene (uso personale o locazione a terzi), le eventuali spese sostenute per reperire un locale alternativo, l'esistenza di occasioni di guadagno effettivamente perse a causa dell'indisponibilità del bene.
Non ha dedotto di aver subito limitazioni ad un'attività economica o di aver tentato senza successo di concedere il box in locazione. Né ha provato di aver sopportato costi aggiuntivi per la custodia altrove del motociclo o degli altri beni personali ivi custoditi. In assenza di tali elementi, manca la dimostrazione della concreta perdita patrimoniale che giustifica il risarcimento.
È vero che la liquidazione equitativa può intervenire quando la quantificazione puntuale del danno sia impossibile o estremamente difficile, ex artt. 1226 e 2056 c.c., ma essa presuppone pur sempre che sia stato assolto l'onere probatorio circa l'esistenza di un danno risarcibile. In difetto di tale prova, la liquidazione equitativa si risolverebbe in un indebito automatismo risarcitorio, in contrasto con il principio per cui il danno non può presumersi.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la voce di danno, da mancato godimento del garage, non è stata provata dall'attore.
E. Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., occorre procedere alla quantificazione dei CP_1 danni, con riguardo alle altre voci di danno specificamente allegate dall'attore: danni al locale garage e ai beni ivi custoditi, tra cui un motociclo BMW.
e.1. La perizia tecnica preventiva svolta dal TU, IN. , ha quantificato in € 1.538,10 oltre Per_1
IVA, quindi in € 1896,48, i lavori necessari per il ripristino del box allagato. Si tratta di una stima basata su sopralluogo diretto, con analisi puntuale dello stato dei luoghi ed elaborazione di computo metrico dettagliato, che tiene conto delle operazioni di pulizia, rasatura, tinteggiatura e ripristino delle superfici compromesse.
e.2. Quanto ai beni mobili custoditi nel box, l'attore ha allegato un danno quantificato in € 1.935,00, Per_ documentato da fotografie e confermato dalla narrazione dei testi. In particolare, e che Tes_1 hanno descritto come l'allagamento avesse sommerso completamente il garage, compromettendo non soltanto la moto, ma anche altri beni ivi custoditi.
pagina 10 di 13 La prova del danno può essere data anche attraverso presunzioni e documentazione fotografica, quando la situazione di fatto, come nel caso di specie, rende altamente verosimile la perdita o il deterioramento dei beni. In tali ipotesi, la liquidazione può avvenire anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Va tuttavia rilevata la divergenza tra le richieste effettuate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni e quelle richiamate nella successiva comparsa conclusionale, depositata ex art. 190 c.p.c.
Secondo l'ordinario sviluppo processuale, la precisazione delle conclusioni costituisce l'atto con cui la parte cristallizza, in via definitiva, le proprie domande: esso segna il perimetro del thema decidendum su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi.
La comparsa conclusionale ha invece natura meramente argomentativa, avendo la funzione di illustrare in diritto e di commentare le risultanze istruttorie, ma non di modificare o ampliare le conclusioni già precisate.
Nel caso di specie, nella precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la voce relativa ai danni ai beni mobili presenti nel garage, ad € 1.180,00, conformandosi alla stima del perito assicurativo del
CP_1
Nella comparsa conclusionale, successivamente depositata, ha invece richiamato l'originaria quantificazione di € 1.935,00.
Orbene, la precisazione delle conclusioni prevale sulla comparsa conclusionale, in quanto unico atto idoneo a delimitare, in via vincolante, l'oggetto del giudizio. Non può pertanto riconoscersi efficacia modificativa alle richieste contenute in una comparsa conclusionale successiva, dovendosi considerare quelle già fissate in sede di precisazione come le sole rilevanti ai fini della decisione.
Ne consegue che il giudice deve attenersi alle conclusioni come precisate in udienza e non a quelle, più ampie, riproposte nella comparsa conclusionale, priva di idoneità modificativa.
Nel caso in esame, considerato che la minor somma di euro 1.180,00 è stata confermata dal perito assicurativo del tale voce di danno deve essere integralmente risarcita. CP_1
e.3. La richiesta risarcitoria più significativa riguarda il motociclo BMW R1200 GS, per il quale l'attore ha allegato danni pari a € 7.864,45, sulla base del preventivo redatto da un'officina autorizzata
BMW.
Sul punto, la prova testimoniale si è rivelata determinante. Il teste responsabile Testimone_3 dell'officina, ha confermato che l'acqua aveva compromesso le centraline elettriche del veicolo, precisando che i lavori, riportati nel preventivo, erano necessari per rimettere in funzione il veicolo.
Tale deposizione, provenendo da un soggetto terzo, qualificato e direttamente interessato alla riparazione del mezzo, ha pieno valore probatorio e può essere confutata solo da adeguata prova contraria. pagina 11 di 13 Il ha tentato di opporre una stima assicurativa più contenuta (circa € 3.500,00), ma tale CP_1 valutazione si fonda su rilievi di parte, privi di autonoma verifica tecnica e non supportati da riscontri documentali comparabili con il preventivo dell'officina autorizzata, confermato dal teste in udienza.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito che il preventivo di un'officina specializzata, corroborato da testimonianza tecnica attendibile, può integrare sufficiente prova del quantum risarcitorio, specialmente in assenza di elementi concreti idonei a confutarlo (Cfr. Cass. III, ordinanza n. 17670 del 26 giugno 2024).
Nessun rilievo assume poi la circostanza che il veicolo fosse stato immatricolato nel 2011 con percorrenza di oltre 40.000 km, considerato che parte convenuta non ha neppure dedotto che il valore del veicolo superasse il costo delle riparazioni.
Deve quindi concludersi che la richiesta dell'attore è sorretta da prova sufficiente e che il danno al motociclo deve essere integralmente riconosciuto nella misura di € 7.864,45.
e.4 Il va quindi condannato a versare all'attore, a titolo di risarcimento danni Controparte_1
l'importo complessivo di € 10.920,93 (1876,48+1180,00+7864,45).
A tale importo vanno aggiunti, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 10.7.2019, data dell'allagamento, sino alla data odierna.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
F. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite trova applicazione il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Il convenuto è risultato integralmente soccombente, avendo contestato in radice la propria CP_1 responsabilità e dedotto l'esimente del caso fortuito, poi rivelatasi infondata. Il parziale accoglimento delle domande formulate dall'attore, non integra soccombenza reciproca, né giustifica una compensazione, trattandosi di fisiologico accertamento giudiziale.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste interamente a carico del con Controparte_1 liquidazione secondo i parametri forensi vigenti, avuto riguardo alla natura ed al valore accertato della controversia.
Devono essere inoltre rimborsate all'attore le spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c., poiché strettamente collegate all'accertamento del danno e rese necessarie dall'inerzia dell'ente custode. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 639/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA ex art. 2051 c.c. la responsabilità esclusiva del in relazione al sinistro avvenuto il 10 luglio CP_1
2019,
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 10.920,93, oltre accessori. Controparte_1
RIGETTA la domanda relativa al ristoro del pregiudizio da mancato godimento del bene, per difetto di prova.
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che liquida, per il presente Controparte_1 giudizio, in € 291,2 per esborsi (237,00+27,00+27,2) ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite sostenute dall'attore nel Controparte_1 giudizio di ATP iscritto al n. 4324/2021 che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico del le spese della TU svolta nel giudizio di ATP, n. Controparte_1
4324/2021 liquidate come da separato decreto, con conseguente diritto dell'attore ad ottenere, dal il rimborso delle spese da lui sostenute a tale titolo. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 16/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
Dott. Francesco Vincelli.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 639/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CANALE Parte_1 C.F._1 MAURO elettivamente domiciliato in Via Volturno 38, 65123 PESCARA presso il difensore avv. CANALE MAURO ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SCOPONI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Regina Elena N°66 65100 PESCARA presso il difensore avv. SCOPONI ANDREA CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue.
L'attore ha chiesto che il Tribunali dichiari “ex art. 2051 c.c. e/o ex 2043 c.c., nonché ex art.2055, c.c., la responsabilità del in persona del sindaco legale rapp.te pro tempore e/o Controparte_2 chi per esso, per la causazione dei danni accertati sull'immobile, oltre che sui beni materiali ivi riposti
e, per l'effetto, - Condannare il locale ente, al pagamento dei relativi danni subiti, così come di seguito nuovamente indicati, relativi - alle spese di pulitura e tinteggiatura del locale interrato allagato in data
10.07.2019, quantificato dal TU in € 1538,10 al netto di iva - ai beni ivi riposti e quantificati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice del in € 1180,00 - alle spese di riparazione e CP_1 ripristino del motociclo marca BMW modello 1200 GS tg.DX37603, quantificate dal concessionario interpellato in € 7864,45, ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
- oltre al pregiudizio determinato dal mancato godimento del bene per lungo termine come danno in re ipsa,
pagina 1 di 13 che il sig. Giudice adito vorrà quantificare anche con il ricorso al criterio equitativo;
- oltre che al pagamento delle spese di procedimento di ATP ex art.696 bis cpc e del relativo compenso liquidato al
TU incaricato IN. , come da relativo allegato decreto Con vittoria di spese e compensi Persona_1 di giudizio.”
Il ha chiesto che il Tribunale, voglia “in via principale: rigettare la Controparte_1 domanda perché infondata nell'an e nel quantum, accertando la ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito;
- in via subordinata: accertare la responsabilità concorrente del sig. ai Parte_1 sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere mantenuto pulito ed efficiente il tombino di deflusso delle acque posto all'interno del suo garage, nonché ai sensi dell'art. 2055 c.c., quale condomino del
[...]
, per le rilevate carenze del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque Controparte_3 meteoriche condominiali ed il numero insufficiente delle griglie;
- in ogni caso: limitare il risarcimento dovuto ai danni effettivamente subiti e provati, tenuto conto delle condizioni d'uso e di manutenzione dei beni e degli arredi che si assumono danneggiati.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 14.2.2023 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il deducendo che, a seguito di un violento nubifragio Controparte_1 verificatosi il 10 luglio 2019, il proprio box auto seminterrato, sito in e facente parte del CP_1 complesso residenziale “ , era stato invaso da acque meteoriche fino ad un'altezza di Controparte_3 circa due metri, con danni al locale, ai beni in esso custoditi ed al motociclo BMW R1200 GS ivi parcheggiato. Esponeva che la causa dell'allagamento andava individuata nell'inadeguatezza del sistema pubblico di smaltimento delle acque meteoriche che defluiscono in via Italo Calvino e in via
Primo Levi, caratterizzato dall'assenza di griglie trasversali e di pozzetti sufficienti a raccogliere il deflusso dell'acqua in caso di precipitazioni intense, nonché dalla presenza, in luogo della prevista rINhiera, di un muro in cemento armato, posto a protezione di una cabina Enel che, impedendo il naturale deflusso delle acque verso il sottostante fosso Valle Carbone, determina un effetto di riflusso verso la rampa di accesso dei garages CP_4
Richiamava, a sostegno di quanto dedotto, gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal
TU IN. , che aveva segnalato le criticità progettuali e costruttive delle opere realizzate dal Per_1
evidenziando la ricorrenza di allagamenti analoghi, già verificatisi in passato, noti Controparte_1 al convenuto, che solo nel 2022 aveva provveduto ad eseguire alcune opere di adeguamento. CP_1
Tutto ciò premesso chiedeva l'accertamento della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in € 1.538,10 oltre IVA per spese di pulizia del box, in euro 1.935,00 per i danni subiti ai pagina 2 di 13 mobili presenti nel box ed in € 7.864,45 per spese di riparazione del motociclo custodito nel garage al momento dell'allagamento.
Chiedeva inoltre il rimborso delle spese del presente giudizio e di quelle sostenute nella fase di ATP.
2. Con comparsa depositata il 27.4.2023 si costituiva il assumendo, in via Controparte_1 principale, che l'evento doveva ascriversi a caso fortuito, considerato il carattere eccezionale e imprevedibile del nubifragio del 10 luglio 2019, come attestato dai dati pluviometrici (125 litri per metro quadro nella giornata con picco orario di 87,2 mm e intensa grandinata).
In subordine, allegava la concorrente responsabilità del e dello stesso attore, evidenziando CP_3 che la conformazione della rampa, posta nel punto più basso e la presenza di griglie condominiali inadeguate avevano avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento, aggravato dalla mancata manutenzione del tombino di raccolta, collocato a fine rampa, ostruito al momento dei fatti e che, una volta liberato, aveva consentito il rapido deflusso delle acque.
Contestava anche l'entità dei danni richiesti, assumendo che non fosse stata fornita prova dei beni asseritamente custoditi nel box e che il preventivo, relativo agli interventi eseguiti sul motociclo, immatricolato nel 2011, con oltre 40.000 km di percorrenza, era eccessivo, tenuto conto della valutazione assicurativa notevolmente inferiore.
3. Acquisto telematicamente il fascicolo di ATP n. 4324/2021, erano state ammesse ed assunte le prove testimoniali articolate dalle parti.
4. All'esito dell'udienza del 5 aprile 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
Dopo la scadenza dei termini assegnati la causa è stata incamerata per la decisione.
***
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La fattispecie in esame rientra nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Sulla base di tale norma vanno accertati gli obblighi gravanti sugli Enti territoriali per i danni cagionati dalla omessa manutenzione della rete stradale e delle opere pubbliche/accessorie di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
In tale schema, il criterio di imputazione è oggettivo: è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la “res” in custodia (sede viaria, pertinenze, griglie, caditoie, muri e manufatti connessi) e l'evento lesivo. Incombe, invece, sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore pagina 3 di 13 esterno idoneo a interrompere il nesso eziologico (fatto naturale, del terzo o della vittima), connotato, in termini oggettivi, da imprevedibilità e inevitabilità.
Occorre considerare che, in relazione ai danni da precipitazioni, l'eccezionalità dell'evento atmosferico, isolatamente considerata, non è di per sé sufficiente ad integrare il fortuito, ma occorre che l'eccezionalità si coniughi con l'imprevedibilità e l'inevitabilità accertate secondo criteri scientifici e statistici, mediante dati pluviometrici di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa in custodia.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 15187/2025, ha chiarito che il mero carattere intenso o atipico del fenomeno non esonera il custode, dovendosi verificare, con riscontri oggettivi, se il nubifragio fosse davvero non prevedibile né evitabile, anche alla luce del mutato quadro di rischio idrogeologico e climatico;
in un contesto di cambiamenti climatici, infatti, nubifragi e precipitazioni concentrate non possono più essere automaticamente qualificati come imprevedibili, imponendosi una lettura dinamica della prevedibilità, alla stregua delle conoscenze attuali e delle serie storiche locali.
In coerenza, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che delibere o atti che dichiarino lo “stato di calamità naturale” non valgono, da soli, a dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento meteorico, trattandosi di valutazioni amministrative non sostitutive dell'accertamento giudiziale sul nesso causale e sull'esimente (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2024, n. 21461). Ancora, è stato precisato che l'indagine sulla riconducibilità dell'evento piovoso al fortuito deve essere guidata da dati scientifici
(pluviometria, periodi di ritorno, intensità-durata-frequenza) riferiti all'area interessata, considerata nello stato in cui si presentava al momento del fatto;
sono, invece, irrilevanti, ai fini della sola esimente, i profili di diligenza soggettiva del custode nella realizzazione o manutenzione dei deflussi, poiché l'art. 2051 c.c. prescinde dalla colpa (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4588). Ne discende che l'ente pubblico, custode della sede stradale e delle sue pertinenze, potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che, nonostante l'ordinaria prevedibilità di precipitazioni intense, lo specifico evento aveva connotati oggettivi tali da renderlo, per frequenza e magnitudo statistiche riferite allo specifico luogo, imprevedibile e inevitabile e che, altresì, il danno non sarebbe stato evitabile neppure con ordinari presidi e opere coerenti con il rischio noto o conoscibile.
Questo assetto si salda con i principi affermati anche dalla giurisprudenza di merito secondo cui la ricorrenza di piogge torrentizie, frequenti nel medesimo contesto territoriale, esclude il fortuito, poiché accresce la probabilità del danno e rende l'evento ragionevolmente prevedibile, imponendo al custode di governare il rischio con adeguate cautele infrastrutturali e gestionali (Corte d'appello Palermo, 25 novembre 2021, n. 1913).
pagina 4 di 13 In tale prospettiva, assumono rilievo, nell'analisi causale, non solo l'intensità e la durata della precipitazione, ma anche l'orografia dei luoghi, la conformazione delle sedi viarie e delle aree di impluvio, la continuità e l'efficienza della rete di smaltimento (griglie trasversali, caditoie, collettori), la presenza di manufatti che possano ostacolare o deviare il deflusso (muri, marciapiedi, cordoli), nonché la storicità di precedenti allagamenti nell'area e le eventuali opere successive di adeguamento.
Questi elementi, valutati unitariamente, concorrono a stabilire, da un lato, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno da ruscellamento;
dall'altro, la non configurabilità del fortuito, non potendo il custode invocare l'eccezionalità in assenza di un solido riscontro statistico locale e di una dimostrazione dell'inevitabilità dell'evento rispetto a un assetto coerente con il rischio conoscibile.
Resta fermo che il fatto del terzo o della vittima può integrare il fortuito quando abbia efficienza causale esclusiva, mentre, ove emerga un concorso causale (ad esempio per condotte imputabili a soggetti estranei alla sfera di controllo del custode o per condotte imprudenti del danneggiato), troveranno applicazione i criteri di cui agli artt. 1227 e 2055 c.c., con riparto proporzionale delle responsabilità (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566).
Tuttavia, anche in tali ipotesi, la prova della causa esclusiva o del concorso rilevante grava su chi la eccepisce e non può essere surrogata da affermazioni generiche sull'intensità della pioggia o su presunte prassi manutentive altrui.
In definitiva, il giudizio andrà condotto verificando se l'attore abbia dimostrato il nesso tra la cosa in custodia e l'allagamento e se il abbia, a sua volta, fornito un serio riscontro, fondato su dati CP_1 scientifici locali, dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento o dell'intervento causale esclusivo di terzi o della vittima;
solo in tale evenienza potrà dirsi integrata l'esimente del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.
B. Sul fatto dedotto in giudizio e sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Alla luce dei principi sopra richiamati occorre verificare se, nella fattispecie, l'attore ha assolto all'onere probatorio relativo al nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno subito e se, correlativamente, il convenuto abbia fornito la prova liberatoria del caso fortuito. CP_1
È pacifico che in data 10 luglio 2019 si era verificato un evento meteorico che aveva determinato l'allagamento dei locali garage siti in via Italo Calvino e via Primo Levi, ivi compreso il box di proprietà dell'attore. Tale circostanza emerge sia dalla relazione tecnica, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo con RG n. 4324/2021, che dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa.
Il teste sentito all'udienza 20 marzo 2024, ha dichiarato: “non ho visto l'acqua che Testimone_1 impegnava per circa due metri il garage ma ho visto il segno lasciato dall'acqua che raggiungeva i pagina 5 di 13 due metri e quindi copriva quasi interamente il vano garage”. Ha inoltre precisato che era stato chiamato dalla compagna “che aveva messo la macchina nel tunnel dei garage per Parte_2 proteggerla dalle avverse condizioni meteo. Per fortuna era stata consigliata da tale , altro Per_2 condomino, di togliere la macchina dal tunnel perché il pericolo era quello dell'allagamento del tunnel, che era già successo ma non con quegli esiti”. Tale deposizione attesta due elementi fondamentali: l'entità dell'allagamento e la ripetitività del fenomeno.
Il teste ha a sua volta riferito che gli allagamenti si erano verificati dopo la sostituzione Per_2 della rINhiera con un muro in cemento armato, avvenuta nel 2010.
Tali dichiarazioni individuano una chiara correlazione tra l'opera pubblica (muro in cemento armato posto a protezione della cabina Enel) come ostacolo al deflusso delle acque, ponendo in luce una criticità strutturale nota e reiterata nel tempo.
Il teste ha dichiarato “confermo che era tutto allagato, sia il vano di accesso ai Testimone_2 garage, sia i garage. Quando sono entrato ho visto che nei garage c'era circa un metro e mezzo di acqua. Preciso che l'acqua mi arrivava al bacino”.
Complessivamente, le deposizioni convergono nell'evidenziare la reiterazione degli allagamenti negli anni successivi alla costruzione del muro comunale, posto a protezione della cabina Enel, la gravità dell'evento del 2019, con livello d'acqua fino a due metri e l'inidoneità del sistema di deflusso a fronteggiare fenomeni meteorici non eccezionali.
A conferma di ciò, le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svolto dall'IN. , Persona_1 nominato come TU nel fasc. di ATP iscritto al n. 4324/2021 R.G., rivestono valore decisivo ai fini della ricostruzione causale.
Il consulente tecnico, all'esito del sopralluogo e previa acquisizione della documentazione necessaria, aveva evidenziato che, “Sulla scorta delle risultanze dei sopraluoghi esperiti, dalle indagini condotte, dalla documentazione in atti o acquisita, lo scrivente ha riscontrato, data la conformazione dell'area, che i fenomeni lamentati siano derivati da una inadeguata rete di smaltimento delle acque bianche e dalla presenza di un muro e marciapiede in cemento armato tali da costituire un argine al deflusso delle acque piovane”(Perizia ATP a firma del Dott. Ing. , pag. 48). Persona_1
L'elaborato evidenzia che la conformazione dei luoghi non garantiva un sufficiente smaltimento delle acque piovane in caso di precipitazioni di intensità medio-alta. In particolare, il muro in cemento armato, costruito a protezione della cabina Enel, in luogo della rINhiera originariamente prevista, aveva determinato “un effetto diga”, ostacolando il deflusso verso valle, con formazione di ristagni e rigurgiti verso la rampa di accesso ai garage (cfr pag. 42 Perizia ATP).
pagina 6 di 13 Per_ Tale valutazione è coerente con quanto riferito dai testi e che hanno individuato proprio Tes_1 nella costruzione del muro il momento di insorgenza dei problemi di allagamento.
Il consulente ha inoltre escluso che l'evento meteorico potesse qualificarsi come eccezionale in senso tecnico, affermando che le precipitazioni, sebbene di notevole intensità, non presentavano caratteri di eccezionalità statistica rispetto al contesto territoriale, risultando analoghi fenomeni già verificatisi negli anni precedenti.
Di rilievo è anche l'annotazione del perito circa gli interventi realizzati dal solo nel 2022. CP_1
Il perito precisa che “le origini degli allagamenti non possono essere ascritte ad eventi eccezionali o non prevedibili ma, data la conformazione geomorfologica dell'area, dalla mancanza di opportune griglie e pozzetti di raccolta dell'acqua piovana;
tali opere sono state realizzate solamente nell'anno
2022” (Perizia ATP a firma del Dott. Ing. , pag. 42). Tali opere, pur non costituendo Persona_1 ammissione di responsabilità, sono forte indizio della preesistenza di una criticità strutturale della rete comunale, idonea a determinare il danno oggetto di causa, alla quale si era posto rimedio con l'esecuzione delle opere realizzate dal nel 2022 che avevano interessato sia via Controparte_1
Trilussa, che l'area prospiciente la rampa dei garage (cfr pag. 33 e 34 TU)
Dalla combinazione delle prove testimoniali e della perizia tecnica emerge, con chiarezza, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dall'attore.
Dall'istruttoria svolta è quindi emerso che il sistema comunale di smaltimento delle acque meteoriche, favorito dalla conformazione dei luoghi, tale da far confluire tutta l'acqua proveniente dalla collina nel fosso di scolo posto all'intersezione tra Via Calvino, con notevole pendenza e Via Primo Levi, in quanto ostacolato dalla presenza di un'opera muraria in cemento armato, realizzata dal di CP_1
dopo la costruzione del complesso condominiale denominato , convogliava CP_1 Controparte_3
l'acqua di prima pioggia in direzione della rampa condominiale dove era collocato, sotto il livello stradale, il garage dell'attore.
Quanto alla possibile incidenza causale, nella verificazione dei fatti, della dedotta ostruzione del tombino condominiale, presente all'interno della rampa dei garage, va evidenziato che il teste Tes_2 sentito all'udienza del 20.3.2024, ha precisato che, quando era arrivato, l'acqua era già ad un metro e mezzo e solo successivamente, dopo aver sollevato la griglia del tombino, l'acqua aveva cominciato a defluire.
Nel corso dell'esame il teste aveva riconosciuto che la griglia, che aveva sollevato, è quella che si vede all'angolo, alla fine della rampa, prima dell'inizio del vano condominiale di accesso ai garage.
pagina 7 di 13 Come risulta dall'esame delle fotografie allegate dall'attore, alla II memoria ex art. 183 cpc, appare evidente che, per facilitare il deflusso dell'acqua presente nel garage, il teste aveva sollevato il coperchio di un tombino di ispezione e non una griglia, posta a protezione di un canale di scolo.
L'acqua accumulata, dopo l'apertura del tombino, era quindi naturalmente defluita nel sottosuolo tramite un'apertura non deputata a tale funzione.
Nessun rilievo assume poi la dedotta inidoneità della rete di smaltimento delle acque superficiali, realizzata dal , di cui il garage faceva parte, considerato che i testi hanno concordemente CP_3 riferito che gli allagamenti dei garage si erano verificati solo dopo la realizzazione, da parte del del muro di cemento armato posto a protezione della cabina Enel. Controparte_1
Considerato che il in quanto custode della rete viaria e delle relative opere di smaltimento, CP_1 risponde dei danni cagionati ex art. 2051 c.c. va evidenziato che nessun rilievo assume la diligenza eventualmente osservata dall'ente nella manutenzione dell'opera, trattandosi di responsabilità oggettiva, da cui il custode può liberarsi solo provando l'intervento del fortuito, prova che nella specie non è stata fornita.
In definitiva, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno risulta provato in maniera puntuale e coerente.
C. Sulla prova liberatoria dell'invocato caso fortuito
Il ha invocato, a sua discolpa il caso fortuito, sostenendo la natura eccezionale ed CP_1 imprevedibile dell'evento, richiamando i dati pluviometrici dai quali emerge che, in data 10 luglio
2019, erano caduti, in un solo giorno 125 litri d'acqua per metro quadrato e 87,2 mm in un'ora, in concomitanza con una violenta grandinata.
Trattasi di prospettazione inidonea a soddisfare gli oneri probatori imposti dall'art. 2051 c.c.
La Cassazione ha chiarito che il fortuito richiede la dimostrazione non solo della straordinarietà quantitativa dell'evento, ma anche della sua imprevedibilità e inevitabilità oggettiva, da valutarsi attraverso parametri scientifici di lungo periodo riferiti al luogo specifico (Cass. 4588/2022).
La stessa Corte, con ordinanza n. 15187/2025, ha sottolineato che il carattere eccezionale di un evento atmosferico non basta di per sé a configurare il caso fortuito, essendo necessario verificare l'imprevedibilità e l'inevitabilità con criteri scientifici e statistici, tenendo conto del contesto di dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici, che rendono tali fenomeni tutt'altro che imprevedibili.
Nel caso in esame, il non ha prodotto alcuna analisi comparativa con serie pluviometriche CP_1 storiche del territorio, limitandosi a valorizzare i dati dell'evento isolato. Tale impostazione non è conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza, la quale esclude la rilevanza della sola intensità del fenomeno, imponendo un accertamento più articolato e contestualizzato. pagina 8 di 13 Le deposizioni testimoniali hanno poi confermato che episodi di allagamento analoghi si erano già Per_ verificati in passato. Il teste ha chiarito che «era già successo», mentre il teste ha riferito Tes_1 che i problemi erano insorti a seguito dalla costruzione del muro, realizzato dal nel Controparte_1
2010 a protezione della Cabina Enel. Tali elementi smentiscono radicalmente la tesi dell'imprevedibilità, ponendo in evidenza che il rischio era già noto e segnalato al CP_1
CP_ Deve quindi concludersi che l' convenuto non ha assolto all'onere di dimostrare l'intervento del fortuito, restando così integrata la sua responsabilità oggettiva quale custode.
D. Sul pregiudizio da mancato godimento del bene
L'attore ha richiesto, in aggiunta al ristoro per i danni materiali subiti dal garage e dai beni in esso custoditi, anche il risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene a seguito dell'allagamento.
Il tema del danno da mancato godimento di un immobile, sia esso qualificato come danno emergente
(perdita della concreta possibilità di fruizione) o come lucro cessante (mancato guadagno da locazione o da diversa utilizzazione economica) costituisce questione da tempo controversa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non si tratta di un danno in re ipsa, poiché tale concetto identifica il danno con l'evento dannoso e configura un vero e proprio danno punitivo.
Parte della giurisprudenza ha talvolta ricondotto il danno da mancata utilizzazione del bene a un pregiudizio presunto, ravvisandolo nel mero impedimento oggettivo all'uso dell'immobile (Cass. civ.,
09/10/2020, n. 21835). Tuttavia, un indirizzo più rigoroso e oggi prevalente richiede la prova di occasioni concrete di utilizzo o locazione perdute, escludendo che la mera presenza di infiltrazioni o di un allagamento sia sufficiente a integrare un danno risarcibile (App. Palermo 11/01/2022, n. 6235;
Trib. Sassari 03/01/2024, n. 9).
Le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 15/11/2022, n. 33645) hanno ribadito che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è rappresentato dalla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto), che deve tradursi in una perdita attuale e specifica e non meramente potenziale. La prova e l'entità di tale pregiudizio, che può essere fornita anche per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., deve essere fornita dalla parte danneggiata.
Più di recente, la Corte di cassazione ha riaffermato che il danno risarcibile, in caso di mancato godimento di un immobile, è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, precisando che il ricorso alla liquidazione equitativa presuppone, comunque, la dimostrazione della perdita attuale di tale facoltà (Cass. civ., sez. II, 03/04/2025, n. 8868).
In questo senso, la giurisprudenza ha sottolineato che la parte danneggiata deve fornire la dimostrazione, anche per presunzioni, di aver effettivamente perso un'utilità: ad esempio, di aver subito pagina 9 di 13 l'impossibilità di locare l'immobile nonostante specifici tentativi (Cass. civ., sez. I, 23/10/2024, n.
27553; Corte app. L'Aquila, 03/03/2025, n. 262).
L'attore si è limitato a formulare la richiesta di risarcimento del pregiudizio da mancato godimento del garage allagato, senza tuttavia fornire alcuna allegazione o prova specifica, idonea a dimostrare la durata effettiva dell'indisponibilità del box, le concrete utilità che avrebbe potuto trarre dal bene (uso personale o locazione a terzi), le eventuali spese sostenute per reperire un locale alternativo, l'esistenza di occasioni di guadagno effettivamente perse a causa dell'indisponibilità del bene.
Non ha dedotto di aver subito limitazioni ad un'attività economica o di aver tentato senza successo di concedere il box in locazione. Né ha provato di aver sopportato costi aggiuntivi per la custodia altrove del motociclo o degli altri beni personali ivi custoditi. In assenza di tali elementi, manca la dimostrazione della concreta perdita patrimoniale che giustifica il risarcimento.
È vero che la liquidazione equitativa può intervenire quando la quantificazione puntuale del danno sia impossibile o estremamente difficile, ex artt. 1226 e 2056 c.c., ma essa presuppone pur sempre che sia stato assolto l'onere probatorio circa l'esistenza di un danno risarcibile. In difetto di tale prova, la liquidazione equitativa si risolverebbe in un indebito automatismo risarcitorio, in contrasto con il principio per cui il danno non può presumersi.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la voce di danno, da mancato godimento del garage, non è stata provata dall'attore.
E. Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., occorre procedere alla quantificazione dei CP_1 danni, con riguardo alle altre voci di danno specificamente allegate dall'attore: danni al locale garage e ai beni ivi custoditi, tra cui un motociclo BMW.
e.1. La perizia tecnica preventiva svolta dal TU, IN. , ha quantificato in € 1.538,10 oltre Per_1
IVA, quindi in € 1896,48, i lavori necessari per il ripristino del box allagato. Si tratta di una stima basata su sopralluogo diretto, con analisi puntuale dello stato dei luoghi ed elaborazione di computo metrico dettagliato, che tiene conto delle operazioni di pulizia, rasatura, tinteggiatura e ripristino delle superfici compromesse.
e.2. Quanto ai beni mobili custoditi nel box, l'attore ha allegato un danno quantificato in € 1.935,00, Per_ documentato da fotografie e confermato dalla narrazione dei testi. In particolare, e che Tes_1 hanno descritto come l'allagamento avesse sommerso completamente il garage, compromettendo non soltanto la moto, ma anche altri beni ivi custoditi.
pagina 10 di 13 La prova del danno può essere data anche attraverso presunzioni e documentazione fotografica, quando la situazione di fatto, come nel caso di specie, rende altamente verosimile la perdita o il deterioramento dei beni. In tali ipotesi, la liquidazione può avvenire anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Va tuttavia rilevata la divergenza tra le richieste effettuate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni e quelle richiamate nella successiva comparsa conclusionale, depositata ex art. 190 c.p.c.
Secondo l'ordinario sviluppo processuale, la precisazione delle conclusioni costituisce l'atto con cui la parte cristallizza, in via definitiva, le proprie domande: esso segna il perimetro del thema decidendum su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi.
La comparsa conclusionale ha invece natura meramente argomentativa, avendo la funzione di illustrare in diritto e di commentare le risultanze istruttorie, ma non di modificare o ampliare le conclusioni già precisate.
Nel caso di specie, nella precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la voce relativa ai danni ai beni mobili presenti nel garage, ad € 1.180,00, conformandosi alla stima del perito assicurativo del
CP_1
Nella comparsa conclusionale, successivamente depositata, ha invece richiamato l'originaria quantificazione di € 1.935,00.
Orbene, la precisazione delle conclusioni prevale sulla comparsa conclusionale, in quanto unico atto idoneo a delimitare, in via vincolante, l'oggetto del giudizio. Non può pertanto riconoscersi efficacia modificativa alle richieste contenute in una comparsa conclusionale successiva, dovendosi considerare quelle già fissate in sede di precisazione come le sole rilevanti ai fini della decisione.
Ne consegue che il giudice deve attenersi alle conclusioni come precisate in udienza e non a quelle, più ampie, riproposte nella comparsa conclusionale, priva di idoneità modificativa.
Nel caso in esame, considerato che la minor somma di euro 1.180,00 è stata confermata dal perito assicurativo del tale voce di danno deve essere integralmente risarcita. CP_1
e.3. La richiesta risarcitoria più significativa riguarda il motociclo BMW R1200 GS, per il quale l'attore ha allegato danni pari a € 7.864,45, sulla base del preventivo redatto da un'officina autorizzata
BMW.
Sul punto, la prova testimoniale si è rivelata determinante. Il teste responsabile Testimone_3 dell'officina, ha confermato che l'acqua aveva compromesso le centraline elettriche del veicolo, precisando che i lavori, riportati nel preventivo, erano necessari per rimettere in funzione il veicolo.
Tale deposizione, provenendo da un soggetto terzo, qualificato e direttamente interessato alla riparazione del mezzo, ha pieno valore probatorio e può essere confutata solo da adeguata prova contraria. pagina 11 di 13 Il ha tentato di opporre una stima assicurativa più contenuta (circa € 3.500,00), ma tale CP_1 valutazione si fonda su rilievi di parte, privi di autonoma verifica tecnica e non supportati da riscontri documentali comparabili con il preventivo dell'officina autorizzata, confermato dal teste in udienza.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito che il preventivo di un'officina specializzata, corroborato da testimonianza tecnica attendibile, può integrare sufficiente prova del quantum risarcitorio, specialmente in assenza di elementi concreti idonei a confutarlo (Cfr. Cass. III, ordinanza n. 17670 del 26 giugno 2024).
Nessun rilievo assume poi la circostanza che il veicolo fosse stato immatricolato nel 2011 con percorrenza di oltre 40.000 km, considerato che parte convenuta non ha neppure dedotto che il valore del veicolo superasse il costo delle riparazioni.
Deve quindi concludersi che la richiesta dell'attore è sorretta da prova sufficiente e che il danno al motociclo deve essere integralmente riconosciuto nella misura di € 7.864,45.
e.4 Il va quindi condannato a versare all'attore, a titolo di risarcimento danni Controparte_1
l'importo complessivo di € 10.920,93 (1876,48+1180,00+7864,45).
A tale importo vanno aggiunti, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 10.7.2019, data dell'allagamento, sino alla data odierna.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
F. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite trova applicazione il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Il convenuto è risultato integralmente soccombente, avendo contestato in radice la propria CP_1 responsabilità e dedotto l'esimente del caso fortuito, poi rivelatasi infondata. Il parziale accoglimento delle domande formulate dall'attore, non integra soccombenza reciproca, né giustifica una compensazione, trattandosi di fisiologico accertamento giudiziale.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste interamente a carico del con Controparte_1 liquidazione secondo i parametri forensi vigenti, avuto riguardo alla natura ed al valore accertato della controversia.
Devono essere inoltre rimborsate all'attore le spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c., poiché strettamente collegate all'accertamento del danno e rese necessarie dall'inerzia dell'ente custode. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 639/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA ex art. 2051 c.c. la responsabilità esclusiva del in relazione al sinistro avvenuto il 10 luglio CP_1
2019,
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 10.920,93, oltre accessori. Controparte_1
RIGETTA la domanda relativa al ristoro del pregiudizio da mancato godimento del bene, per difetto di prova.
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che liquida, per il presente Controparte_1 giudizio, in € 291,2 per esborsi (237,00+27,00+27,2) ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite sostenute dall'attore nel Controparte_1 giudizio di ATP iscritto al n. 4324/2021 che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico del le spese della TU svolta nel giudizio di ATP, n. Controparte_1
4324/2021 liquidate come da separato decreto, con conseguente diritto dell'attore ad ottenere, dal il rimborso delle spese da lui sostenute a tale titolo. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 16/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
Dott. Francesco Vincelli.
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