Articolo 11 della Legge 3 febbraio 1965, n. 14
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 marzo 1965
Art. 11.
In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati.
E' in facolta' dell'azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria, previa autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile e per il traffico:
1) per sopravvenuta inidoneita' ed impossibilita' dell'assuntore ad assolvere l'incarico;
2) per ingiustificato allontanamento dell'assuntore, dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre;
3) per intervenuta condanna penale per delitto non colposo, sia pure con sospensione condizionale della pena;
4) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformita' della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;
5) per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso.
La facolta' di cui al secondo comma compete all'azienda nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria.
In tal caso l'assuntore sara' preferito nell'assegnazione di altri appalti.
Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965
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