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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 13925 dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BALDI JACOPO per Parte_1 procura in atti ricorrente
E
, in p. del Controparte_1
l.rp.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
In ragione delle risultanze documentali e del più recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in punto ad indebito derivante da difetto di requisito sanitario delle prestazioni assistenziali in godimento, ( Cass. n. 24180/22), la domanda è rimasta infondata e pertanto non merita di essere accolta.
Si premette che il citato da parte ricorrente art. 55 comma 5 della legge 88/89, nel testo successivo all'intervento operato dall'art. 9 del D. L.vo n. 38/2000, dispone che “Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Il suddetto comma 5 dell'art. 55 L.88/89 in tema di indebito pensionistico non sancisce pertanto un generale divieto di ripetibilità delle somme erogate dall CP_1
ma limita il diritto dell' al recupero a situazione soggettiva del beneficiario, CP_1
di dolo.
Con riguardo tuttavia alla controversia in esame, si osserva che l'indebito assistenziale sorto in capo al ricorrente consegue agli esiti di una regolare visita di revisione sanitaria disposta sullo stesso in data 11 novembre 2024, in relazione ai quali il ricorrente è risultato privo dei requisiti sanitari sottostanti l'indennità di accompagnamento e la percezione in capo al ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento per i mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, come desumibile dalla comunicazione di indebito del 6 febbraio 2025 , oggetto di accertamento nel presente giudizio, atteso che gli importi richiesti in restituzione sono pari agli importi di indennità di accompagnamento stabiliti dai Decreti
Ministeriali per gli anni 2024 e 2025.
Non risulta inoltre dirimente l'allegazione svolta dal ricorrente sul legittimo affidamento da tutelare per effetto dell'assenza di richieste da parte dell' in CP_1 epoca successiva alla visita di revisione, atteso che come si legge nella delibera del Comitato Provinciale prodotta dallo stesso ricorrente in atti, il verbale di CP_1 revisione sanitario è stato comunicato al ricorrente in data 2 dicembre 2024 e pertanto da detta data è venuto meno il legittimo affidamento nella regolarità della percezione dell'indennità di accompagnamento. In tale senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione di recente in tema di indebito assistenziale per difetto del requisito sanitario ( Ordinanza n. 24180/22) secondo cui : “ In tema di indebito assistenziale trova applicazione in armonia con l'art. 38 della
Costituzione, la disciplina peculiare, diversa sia dalla quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri
Pag. 2 di 3 trattamenti previdenziali ..in particolare si è delineato il principio in base al quale nella materia in oggetto trova applicazione “ la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.. pertanto l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente .. “.
In ragione della dichiarata in ricorso sussistenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att cpc, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla parte ricorrente in epigrafe con ricorso depositato 15 aprile 2025 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 .Accerta e dichiara dovuto dal ricorrente all' l'importo pari ad euro 1.615, CP_1
80 e per l'effetto condanna il ricorrente a corrisponder all' detto importo;
CP_1
2. Dichiara irrepetibili le spese di lite.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 13925 dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BALDI JACOPO per Parte_1 procura in atti ricorrente
E
, in p. del Controparte_1
l.rp.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
In ragione delle risultanze documentali e del più recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in punto ad indebito derivante da difetto di requisito sanitario delle prestazioni assistenziali in godimento, ( Cass. n. 24180/22), la domanda è rimasta infondata e pertanto non merita di essere accolta.
Si premette che il citato da parte ricorrente art. 55 comma 5 della legge 88/89, nel testo successivo all'intervento operato dall'art. 9 del D. L.vo n. 38/2000, dispone che “Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Il suddetto comma 5 dell'art. 55 L.88/89 in tema di indebito pensionistico non sancisce pertanto un generale divieto di ripetibilità delle somme erogate dall CP_1
ma limita il diritto dell' al recupero a situazione soggettiva del beneficiario, CP_1
di dolo.
Con riguardo tuttavia alla controversia in esame, si osserva che l'indebito assistenziale sorto in capo al ricorrente consegue agli esiti di una regolare visita di revisione sanitaria disposta sullo stesso in data 11 novembre 2024, in relazione ai quali il ricorrente è risultato privo dei requisiti sanitari sottostanti l'indennità di accompagnamento e la percezione in capo al ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento per i mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, come desumibile dalla comunicazione di indebito del 6 febbraio 2025 , oggetto di accertamento nel presente giudizio, atteso che gli importi richiesti in restituzione sono pari agli importi di indennità di accompagnamento stabiliti dai Decreti
Ministeriali per gli anni 2024 e 2025.
Non risulta inoltre dirimente l'allegazione svolta dal ricorrente sul legittimo affidamento da tutelare per effetto dell'assenza di richieste da parte dell' in CP_1 epoca successiva alla visita di revisione, atteso che come si legge nella delibera del Comitato Provinciale prodotta dallo stesso ricorrente in atti, il verbale di CP_1 revisione sanitario è stato comunicato al ricorrente in data 2 dicembre 2024 e pertanto da detta data è venuto meno il legittimo affidamento nella regolarità della percezione dell'indennità di accompagnamento. In tale senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione di recente in tema di indebito assistenziale per difetto del requisito sanitario ( Ordinanza n. 24180/22) secondo cui : “ In tema di indebito assistenziale trova applicazione in armonia con l'art. 38 della
Costituzione, la disciplina peculiare, diversa sia dalla quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri
Pag. 2 di 3 trattamenti previdenziali ..in particolare si è delineato il principio in base al quale nella materia in oggetto trova applicazione “ la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.. pertanto l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente .. “.
In ragione della dichiarata in ricorso sussistenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att cpc, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla parte ricorrente in epigrafe con ricorso depositato 15 aprile 2025 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 .Accerta e dichiara dovuto dal ricorrente all' l'importo pari ad euro 1.615, CP_1
80 e per l'effetto condanna il ricorrente a corrisponder all' detto importo;
CP_1
2. Dichiara irrepetibili le spese di lite.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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