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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1670/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2020 depositato il 13/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2308/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T400623/2012 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, ha proposto appello
contro
Resistente_1 per la parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n.2308/2019, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TY701T400623/2012, emesso in materia di Irpef
e di Irap per l'anno 2008.
Il ricorrente, esercente l'attività professionale di odontoiatra, formulava quattro motivi d'impugnazione: 1)
Carenza di motivazione;
2) Infondatezza della pretesa impositiva;
3) Violazione dell'art.11 del D.Lgs.
n.446/1997; 4) Inapplicabilità delle sanzioni in forza dell'art.6 del D.Lgs. n.472/1997.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, si costituiva in giudizio:
- deducendo di avere accolto limitatamente all'Irpef l'istanza di reclamo/mediazione presentata dal contribuente;
- chiedendo il rigetto del ricorso limitatamente all'Irap.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso il contribuente confermava di avere definito la controversia quanto all'Irpef, ma insisteva per l'annullamento dell'avviso di accertamento in relazione all'Irap.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'Irpef;
- accolto il ricorso quanto all'Irap;
- compensato le spese.
In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente “il presupposto all'assoggettabilità proprio dell'attività all'Irap in quanto il ricorrente, medico odontoiatra, spende soltanto la propria opera con l'impiego di beni strumentali necessari all'esercizio della libera professione e l'utilizzo di un dipendente non prova l'esistenza di un'attività organizzata (Cass. n.8189/2018)”.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, ha insistito per il rigetto del ricorso limitatamente all'Irap ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado:
- evidenziando che, dal quadro RE11 e dall'allegato studio di settore, risulta che lo stesso contribuente ha dichiarato di essersi avvalso nello svolgimento dell'attività professionale di due assistenti di studio (
Nominativo_1 e Nominativo_2 alle quali ha corrisposto compensi per un totale di € 15.533,00;
- richiamando la sentenza n.9451/2016, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la collaborazione di un dipendente (segretaria) non costituisce elemento di autonoma organizzazione, ma che la presenza di due dipendenti depone in ogni caso per la sussistenza del presupposto impositivo ai fini dell'Irap.
Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, controdeducendo che:
- per il loro importo complessivo (pari ad € 15.333,00, corrispondente, peraltro, ad un ammontare di poco superiore al 10% dei compensi dichiarati dal professionista per € 139.183,00) le spese per lavoro dipendente non possono che essere riferite a rapporti a tempo parziale;
- siffatta collaborazione non può affatto recare alcun apporto integrativo e complementare all'attività professionale, né integrare in alcun modo la presenza di un'autonoma organizzazione;
- la C.T.P. di Siracusa, con due separate sentenze (la n.4691/2018 e la n.697/2020) ha annullato gli avvisi di accertamento emessi in materia di Irap per gli anni 2009 e 2010.
La controversia è stata trattata in pubblica udienza il 23/02/2026, alla quale hanno partecipato: il rappresentante dell'Ufficio, in collegamento da remoto, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello, e il difensore del contribuente, in presenza, che ha richiamato la recente sentenza n.4051/2025, già passata in giudicato, con la quale la C.G.T. di Secondo Grado della Sicilia, Sezione IV^, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento Irap relativo all'anno 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.2, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, istitutivo dell'imposta sulle attività produttive (Irap), stabilisce che “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Il successivo art.3, comma 1, individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta e, in particolare, annovera tra i soggetti passivi “le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art.5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del medesimo testo unico”.
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.156/2001, l'esercizio della professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, costituisce presupposto dell'Irap soltanto qualora si tratti di attività
“autonomamente organizzata”.
In numerosissime pronunce della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, confermate anche dalle
Sezioni Unite (n.12108/2009 e n.12111/2009), la suddetta formula astratta è stata riempita di significato concreto con un approccio empirico-induttivo, mediante l'indicazione di talune circostanze di fatto valutate come di per sè stesse idonee a manifestare la sussistenza del requisito impositivo.
In base a tale orientamento, il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste se il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. Civ., Sez. Trib., 21/03/2012 n.4490; 14/04/2011 n.8556 e 16/02/2007,
n.3678).
Successivamente la Suprema Corte ha precisato che non può affermarsi, in linea astratta, che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali, costituisca sempre, a prescindere da qualunque valutazione di contesto in ordine al contenuto di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione, ed ha chiarito che, comunque, l'apporto di un inserviente part- time che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente, rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (n.22024/2013, n.26991/2014 e n.1544/2015).
Con la sentenza n.9451/2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno puntualizzato che “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore” ed hanno affermato che, conseguentemente, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente “sia avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
In relazione all'attività di medico convenzionato col S.S.N. è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. n.9786/2018, n.26197/2020;
n.29398/2019; n.4420/2019), della collaborazione part time di un terzo (n.25637/2020), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass., n.22675/2019; n.12084/2018).
Per quanto qui interessa, va evidenziato che la Corte di Cassazione ha, poi, condivisibilmente affermato in diverse pronunce la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part-time ad una sola unità lavorativa a tempo pieno (n.383/2017; 11060/2017; n.23466/2017 e n.32110/2023), procedendo, poi, alla qualificazione dell'attività come non autonomamente organizzata anche alla luce degli altri fattori (spese per fornitura di apparecchi e materiale ortodontico e beni strumentali).
Tanto premesso, va ricordato che:
- l'onere della prova della insussistenza dell'autonoma organizzazione spetta al contribuente nei casi in cui lo stesso chieda il rimborso dell'imposta versata o nel caso in cui presenti la dichiarazione fiscale, affermando di essere soggetto IRAP, ma non provveda al versamento (Cass. n.18581 del 30.6.2021e n.6239 del
5.3.2020);
- nel caso invece, come quello di specie, in cui il contribuente non si sia dichiarato debitore dell'imposta, ma sia l'Ufficio che avanzi la pretesa tributaria, spetta ad quest'ultimo, in base agli ordinari principi di ripartizione dell'onere della prova, l'onere di provare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, questa Corte osserva che nel caso in esame la pretesa impositiva è infondata, atteso che l'appellante Agenzia delle Entrate, sulla quale gravava l'onere della prova, si è limitata ad evidenziare l'importo complessivo delle spese per lavoro dipendente sostenute dal professionista per due “assistenti”.
Senonché, ciò non è sufficiente a dimostrare, per sé solo, la sussistenza dell'autonoma organizzazione che costituisce il presupposto impositivo in materia di Irap.
Questa Corte rileva, infatti, che dal conto economico al 31/12/2008, relativo all'attività professionale del Dott.
Resistente_1, risultano costi per il personale per € 15.532,77, dei quali € 12.824,29 per salari e stipendi.
L'importo complessivo lordo percepito dalle due “assistenti” nel corso dell'anno 2008 ammonta, quindi, ad
€ 12.824,29.
In mancanza di alcuna prova contraria da parte dell'Ufficio, deve ritenersi che ad ognuna delle due assistenti nel corso dell'anno 2008 sia stato corrisposto uno salario di € 6.412,15 (pari al 50% di € 12.824,29). Risulta, quindi, condivisibile l'assunto dell'appellato (non contestato dall'appellante) secondo il quale siamo in presenza di due unità lavorative part-time, con mansioni esecutive, il cui apporto non eccede quello di una sola unità lavorativa a tempo pieno e non accresce le potenzialità professionali del medico.
Ne deriva l'insussistenza del presupposto impositivo.
Alla luce di tale situazione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Considerato che la controversia è decisa in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi (con l'ordinanza della Corte di Cassazione n.32110/2023 dopo la proposizione dell'appello) le spese del secondo grado debbono essere compensate.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.T.P. di Siracusa n.2308/2019 appellata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Siracusa.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
BE MA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2020 depositato il 13/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2308/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T400623/2012 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, ha proposto appello
contro
Resistente_1 per la parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n.2308/2019, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TY701T400623/2012, emesso in materia di Irpef
e di Irap per l'anno 2008.
Il ricorrente, esercente l'attività professionale di odontoiatra, formulava quattro motivi d'impugnazione: 1)
Carenza di motivazione;
2) Infondatezza della pretesa impositiva;
3) Violazione dell'art.11 del D.Lgs.
n.446/1997; 4) Inapplicabilità delle sanzioni in forza dell'art.6 del D.Lgs. n.472/1997.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, si costituiva in giudizio:
- deducendo di avere accolto limitatamente all'Irpef l'istanza di reclamo/mediazione presentata dal contribuente;
- chiedendo il rigetto del ricorso limitatamente all'Irap.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso il contribuente confermava di avere definito la controversia quanto all'Irpef, ma insisteva per l'annullamento dell'avviso di accertamento in relazione all'Irap.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'Irpef;
- accolto il ricorso quanto all'Irap;
- compensato le spese.
In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente “il presupposto all'assoggettabilità proprio dell'attività all'Irap in quanto il ricorrente, medico odontoiatra, spende soltanto la propria opera con l'impiego di beni strumentali necessari all'esercizio della libera professione e l'utilizzo di un dipendente non prova l'esistenza di un'attività organizzata (Cass. n.8189/2018)”.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, ha insistito per il rigetto del ricorso limitatamente all'Irap ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado:
- evidenziando che, dal quadro RE11 e dall'allegato studio di settore, risulta che lo stesso contribuente ha dichiarato di essersi avvalso nello svolgimento dell'attività professionale di due assistenti di studio (
Nominativo_1 e Nominativo_2 alle quali ha corrisposto compensi per un totale di € 15.533,00;
- richiamando la sentenza n.9451/2016, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la collaborazione di un dipendente (segretaria) non costituisce elemento di autonoma organizzazione, ma che la presenza di due dipendenti depone in ogni caso per la sussistenza del presupposto impositivo ai fini dell'Irap.
Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, controdeducendo che:
- per il loro importo complessivo (pari ad € 15.333,00, corrispondente, peraltro, ad un ammontare di poco superiore al 10% dei compensi dichiarati dal professionista per € 139.183,00) le spese per lavoro dipendente non possono che essere riferite a rapporti a tempo parziale;
- siffatta collaborazione non può affatto recare alcun apporto integrativo e complementare all'attività professionale, né integrare in alcun modo la presenza di un'autonoma organizzazione;
- la C.T.P. di Siracusa, con due separate sentenze (la n.4691/2018 e la n.697/2020) ha annullato gli avvisi di accertamento emessi in materia di Irap per gli anni 2009 e 2010.
La controversia è stata trattata in pubblica udienza il 23/02/2026, alla quale hanno partecipato: il rappresentante dell'Ufficio, in collegamento da remoto, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello, e il difensore del contribuente, in presenza, che ha richiamato la recente sentenza n.4051/2025, già passata in giudicato, con la quale la C.G.T. di Secondo Grado della Sicilia, Sezione IV^, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento Irap relativo all'anno 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.2, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, istitutivo dell'imposta sulle attività produttive (Irap), stabilisce che “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Il successivo art.3, comma 1, individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta e, in particolare, annovera tra i soggetti passivi “le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art.5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del medesimo testo unico”.
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.156/2001, l'esercizio della professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, costituisce presupposto dell'Irap soltanto qualora si tratti di attività
“autonomamente organizzata”.
In numerosissime pronunce della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, confermate anche dalle
Sezioni Unite (n.12108/2009 e n.12111/2009), la suddetta formula astratta è stata riempita di significato concreto con un approccio empirico-induttivo, mediante l'indicazione di talune circostanze di fatto valutate come di per sè stesse idonee a manifestare la sussistenza del requisito impositivo.
In base a tale orientamento, il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste se il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. Civ., Sez. Trib., 21/03/2012 n.4490; 14/04/2011 n.8556 e 16/02/2007,
n.3678).
Successivamente la Suprema Corte ha precisato che non può affermarsi, in linea astratta, che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali, costituisca sempre, a prescindere da qualunque valutazione di contesto in ordine al contenuto di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione, ed ha chiarito che, comunque, l'apporto di un inserviente part- time che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente, rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (n.22024/2013, n.26991/2014 e n.1544/2015).
Con la sentenza n.9451/2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno puntualizzato che “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore” ed hanno affermato che, conseguentemente, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente “sia avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
In relazione all'attività di medico convenzionato col S.S.N. è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. n.9786/2018, n.26197/2020;
n.29398/2019; n.4420/2019), della collaborazione part time di un terzo (n.25637/2020), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass., n.22675/2019; n.12084/2018).
Per quanto qui interessa, va evidenziato che la Corte di Cassazione ha, poi, condivisibilmente affermato in diverse pronunce la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part-time ad una sola unità lavorativa a tempo pieno (n.383/2017; 11060/2017; n.23466/2017 e n.32110/2023), procedendo, poi, alla qualificazione dell'attività come non autonomamente organizzata anche alla luce degli altri fattori (spese per fornitura di apparecchi e materiale ortodontico e beni strumentali).
Tanto premesso, va ricordato che:
- l'onere della prova della insussistenza dell'autonoma organizzazione spetta al contribuente nei casi in cui lo stesso chieda il rimborso dell'imposta versata o nel caso in cui presenti la dichiarazione fiscale, affermando di essere soggetto IRAP, ma non provveda al versamento (Cass. n.18581 del 30.6.2021e n.6239 del
5.3.2020);
- nel caso invece, come quello di specie, in cui il contribuente non si sia dichiarato debitore dell'imposta, ma sia l'Ufficio che avanzi la pretesa tributaria, spetta ad quest'ultimo, in base agli ordinari principi di ripartizione dell'onere della prova, l'onere di provare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, questa Corte osserva che nel caso in esame la pretesa impositiva è infondata, atteso che l'appellante Agenzia delle Entrate, sulla quale gravava l'onere della prova, si è limitata ad evidenziare l'importo complessivo delle spese per lavoro dipendente sostenute dal professionista per due “assistenti”.
Senonché, ciò non è sufficiente a dimostrare, per sé solo, la sussistenza dell'autonoma organizzazione che costituisce il presupposto impositivo in materia di Irap.
Questa Corte rileva, infatti, che dal conto economico al 31/12/2008, relativo all'attività professionale del Dott.
Resistente_1, risultano costi per il personale per € 15.532,77, dei quali € 12.824,29 per salari e stipendi.
L'importo complessivo lordo percepito dalle due “assistenti” nel corso dell'anno 2008 ammonta, quindi, ad
€ 12.824,29.
In mancanza di alcuna prova contraria da parte dell'Ufficio, deve ritenersi che ad ognuna delle due assistenti nel corso dell'anno 2008 sia stato corrisposto uno salario di € 6.412,15 (pari al 50% di € 12.824,29). Risulta, quindi, condivisibile l'assunto dell'appellato (non contestato dall'appellante) secondo il quale siamo in presenza di due unità lavorative part-time, con mansioni esecutive, il cui apporto non eccede quello di una sola unità lavorativa a tempo pieno e non accresce le potenzialità professionali del medico.
Ne deriva l'insussistenza del presupposto impositivo.
Alla luce di tale situazione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Considerato che la controversia è decisa in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi (con l'ordinanza della Corte di Cassazione n.32110/2023 dopo la proposizione dell'appello) le spese del secondo grado debbono essere compensate.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.T.P. di Siracusa n.2308/2019 appellata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Siracusa.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
BE MA