Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1670
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo IRAP

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova sufficiente dell'autonoma organizzazione. Le spese per due assistenti part-time, corrispondenti a circa 6.412,15 € ciascuna, non eccedono la soglia di un collaboratore a tempo pieno e non dimostrano un'organizzazione autonoma. Pertanto, il presupposto impositivo per l'IRAP non sussiste.

  • Rigettato
    Censura della sentenza di primo grado sull'IRAP

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito sufficienti prove dell'autonoma organizzazione. L'importo delle spese per lavoro dipendente, ripartito tra due assistenti part-time, non supera la soglia di un collaboratore a tempo pieno e non dimostra un'organizzazione autonoma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1670
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1670
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo