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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1760.
(Obblighi del mediatore professionale).
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia, sull'identita' della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
(Obblighi del mediatore professionale).
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia, sull'identita' della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Commentari • 7
- 1. Parere sullo schema di regolamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio - 12 marzo 2003 [1054779]Garante Privacy · 12 marzo 2003 · 39.732376
[…] Va preliminarmente rilevato che la norma permette di individuare solo indirettamente i soggetti ai quali è riconosciuta tale facoltà, diversamente dall´analoga disposizione del decreto legislativo (recupero crediti; trasporto o custodia di danaro o altri valori a mezzo di guardie giurate; commercio di cose antiche; case d´asta o gallerie d´arte; fabbricazione o commercio di preziosi: art. 4, comma 3, d.lg. n. 374/1999). Resta poi dubbio se la norma riguardi anche la mediazione immobiliare per la quale il citato decreto legislativo consente di integrare i dati con quelli richiesti ai sensi dell´articolo 1760, n. 3, del codice civile (categoria, questa, non richiamata dal citato articolo 4 dello schema).
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Giurisprudenza • 23
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 23/02/2023, n. 1424Provvedimento: […] a) annullare e/o riformare il capo della sentenza gravata che ha statuito la fondatezza e dunque accolto l'eccezione di decadenza ex art. 1760 c.c. in relazione ai lavori di cui alla fattura 61 del 28.11.2012 per €. 2.000,00 ed ai lavori di cui alla fattura 62 del 30.12.2013 per €. 9.000,00 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza della decadenza per dette fatture e che pertanto nulla è dovuto da Controparte_1 a Parte_1 a tale titolo;Leggi di più...
- art. 1670 c.c.·
- art. 1460 c.c.·
- contributo unificato·
- decadenza azione di garanzia·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- revoca decreto ingiuntivo·
- onere della prova·
- appello incidentale·
- inadempimento contrattuale·
- subappalto