Articolo 4 della Legge 17 ottobre 1991, n. 334
Articolo 3
Versione
13 novembre 1991
Art. 4. 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 40 miliardi nel 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 novembre 1991