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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 478/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.1.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 478/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione di ipoteca giudiziaria
TRA (C.F. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Piero Lorusso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, al Largo Messico n. 7;
Attore
CONTRO
(Partita VA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta, procura in atti, dall'Avv. Mario
Fuschino ( ) elettivamente domiciliata presso il suo domicilio C.F._2
digitale: Email_1
Convenuta
Conclusioni delle parti come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto è così sinteticamente ricostruibile. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale l al fine di Controparte_2 impugnare l'iscrizione ipotecaria iscritta con nota numero 372/44 del 26.1.2017 sull'immobilità di proprietà del stesso sito in Fornelli, alla contrada Bivio snc, Pt_1 catasto fabbricati, foglio 0018, particella 01232, subalterno 0011, per la somma di €
26.635,23 fondata su cartelle derivanti da vari tributi (IRPEF, IVS e sanzioni amministrative per violazione del CdS) e relativi interessi, sanzioni pecuniarie, compensi di riscossione e diritti di notifica.
In particolare, il contribuente, nel premettere di esser venuto a conoscenza del provvedimento per mera casualità, sollevava le seguenti eccezioni:
1. Opponibilità del fondo patrimoniale;
2. Nullità per difetto di notifica: violazione degli artt. 139 cpc, 50 co 1
DPR 602/1973 e eccesso di potere per insussistenza dei presupposti;
3. Omesso avviso all'ulteriore contraente del fondo patrimoniale;
4. Omessa o irregolare notificazione delle cartelle esattoriale, con estinzione per prescrizione dei crediti in essa riportati;
5. Decadenza per la mancata notificazione delle cartelle esattoriali entro il termine del 5 mese dalla consegna del ruolo;
6. Violazione dello statuto del contribuente;
7. Violazione dell'art. 24
Costituzione + art. 3 co 4 L. 241/1990 + art. 7 L. 212/2000; 8. Violazione dell'art. 47 co 1
DPR 602/1973; 9. Violazione degli artt. 7 e 8 L. 291/1990; 10. Nullità, irritualità, inesistenza ed illegittimità degli atti impositivi gravati;
11. Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione;
12. Illegittimità, nullità, invalidità della cartella di pagamento, degli atti presupposti e delle loro notificazioni;
13. Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 DPR 602/1973, 1335 cc e 2697 cc;
14. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti;
15. Intervenuta decadenza dell'accertamento degli artt. 36bis
DPR 602/1973 e 54bis DPR 633/1972; 16. Invalidità, nullità, inefficacia della cartella di pagamento;
17. Contestazione delle eventuali maggiorazioni applicate alle somme richieste;
18. Prescrizione del credito;
19. Inespropriabilità della prima casa.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca trascritta da QU sul bene immobile di proprietà del ricorrente sito nel comune di
Fornelli, alla contrada Bivio snc, catasto fabbricati, foglio 0018, particella 01232, subalterno 0011 e disporre la relativa cancellazione con il conseguente ordine al competente Conservatore;
dichiarare causativo di danno il relativo comportamento e condannare la convenuta QU al conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi per la somma di € 25.999, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, sollevava il difetto di CP_2
giurisdizione in favore del Giudice Tributario e di competenza in favore del Giudice di
Pace, essendo i ruoli sottesi all'ipoteca fondanti su crediti di natura tributaria e su violazioni del CdS;
nel merito, l'Agente della Riscossione contestava punto per punto le eccezioni doglianze dall'attore, chiedendo, inoltre, la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Autorità adita, contrariis rejectis, PRELIMINARMENTE: accertare e dichiarare il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito. NEL MERITO: rigettare la domanda perché infondata e condannare il ricorrente al pagamento di una somma – da determinarsi equitativamente – a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.”.
Esaurita l'istruttoria, il processo veniva rinviato più volte per la precisazione delle conclusioni e, in data 19.03.2024, veniva assegnato allo scrivente, che fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.c., assegnando alle parti termini per note.
* * * * * *
Preliminarmente, appare fondata l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Le Sezioni Unite, rilevato che l'art. 19, comma 1, lett. e-bis d.lgs. n. 546/1992 a seguito della modifica dovuta all'entrata in vigore dell'art. 35 comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio
2006, n.223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, prevede che l'iscrizione dell'ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni
Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, precisano che tale modifica non può essere intesa tout court a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca.
Pertanto, le Sezioni Unite, anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del giudice tributario avverso l'opposizione all'iscrizione di ipoteca, hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, essendo a tale fine irrilevante la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per la stessa iscrizione di ipoteca. Dunque, il giudice ordinario deve trattenere presso di sé la causa in relazione alle cartelle esattoriali relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione ed alla relativa domanda risarcitoria, e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento impugnato si riferisce a cartelle esattoriali relative a crediti di natura tributaria (S.U. 17111/2017 e 15641/2015 in cui si contestava che gli immobili ipotecati erano già stati destinati al fondo patrimoniale;
addirittura per Cass. sez. trib n. 4802/2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono devolute - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006, che ha carattere innovativo e non interpretativo - alla giurisdizione del giudice tributario, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia).
Dello stesso avviso appare il recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione che ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022 ha stabilito che “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
77, anche a seguito delle modifiche apportate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla
L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass., sez V. civ., n. 17111 del
11/07/2017; nello stesso senso anche Cass., sez V civ., n. 12749 del 21 marzo 2018).”
Nel caso oggetto del presente procedimento, va dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca esattoriale, iscritta nel 2017 per un debito complessivo di € 26.635,23, poiché i debiti non tributari, come evincibile dal prospetto della debitoria complessiva allegato alla comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca (cfr. allegato A doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), sono di importo inferiore ad €
20.000,00, mentre i debiti tributari sono complessivamente superiori a tale importo, sicché è sugli stessi che si basa l'iscrizione ipotecaria (ciò perché fino al 1° marzo 2012 non si poteva iscrivere ipoteca quando l'importo complessivo del debito era inferiore a 8 mila euro, mentre dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro).
Più nel dettaglio, dagli atti di causa si evince che i crediti di natura non tributaria corrispondono alla sola somma di € 3.073,75 (€ 3.039,20 dovuti al Comune per CP_3 violazione del CdS + € 34,55 dovuti al sempre per violazione del CdS) Controparte_4
laddove la restante somma deriva da crediti di natura tributaria.
Tanto premesso in ordine al difetto di giurisdizione, va evidenziato, poi, che, nonostante nel corpo dell'atto di citazione l'odierno attore non abbia argomentato o fatto alcun riferimento ad un'azione di risarcimento danni, lo stesso, nello spiegare le proprie conclusioni chiedeva
“dichiarare causativo di danno il relativo comportamento e condannare la convenuta
QU al conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi per la somma di € 25.999, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Ebbene, sempre in punto di giurisdizione, la Suprema Corte ha precisato che se la verifica della legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione rientra nella giurisdizione del giudice tributario se deriva da un debito fiscale, diversamente sulla domanda risarcitoria annessa decide il giudice ordinario, non essendo stata prospettata alcuna questione di natura tributaria (S.U. n. 20426/2016). Più in particolare, “ la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso – tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario, (cfr Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014 Sez. U, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013). Anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui
è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014).”
La domanda risarcitoria formulata dal dunque, rientra nella cognizione del giudice Pt_1
ordinario.
La stessa, però, va rigettata.
Ed infatti, nel caso di specie nessun comportamento colposo e causativo di danno può ravvisarsi in capo alla PA, tenuto conto che la domanda risarcitoria, come già accennato, risulta assolutamente carente di prova e, ancor prima, di allegazione.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
La temerarietà della lite, si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale
Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio, tenuto conto del valore della causa, considerata la complessità delle questioni trattate (bassa) sono liquidate, a carico dell'attore, in applicazione del d.m. 147/2022, in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del Dott. Marco
Ponsiglione definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca esattoriale, sussistendo su tale domanda la giurisdizione del giudice tributario;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente della
Riscossione convenuto, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall' Controparte_2
;
[...]
Isernia, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 478/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.1.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 478/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione di ipoteca giudiziaria
TRA (C.F. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Piero Lorusso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, al Largo Messico n. 7;
Attore
CONTRO
(Partita VA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta, procura in atti, dall'Avv. Mario
Fuschino ( ) elettivamente domiciliata presso il suo domicilio C.F._2
digitale: Email_1
Convenuta
Conclusioni delle parti come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto è così sinteticamente ricostruibile. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale l al fine di Controparte_2 impugnare l'iscrizione ipotecaria iscritta con nota numero 372/44 del 26.1.2017 sull'immobilità di proprietà del stesso sito in Fornelli, alla contrada Bivio snc, Pt_1 catasto fabbricati, foglio 0018, particella 01232, subalterno 0011, per la somma di €
26.635,23 fondata su cartelle derivanti da vari tributi (IRPEF, IVS e sanzioni amministrative per violazione del CdS) e relativi interessi, sanzioni pecuniarie, compensi di riscossione e diritti di notifica.
In particolare, il contribuente, nel premettere di esser venuto a conoscenza del provvedimento per mera casualità, sollevava le seguenti eccezioni:
1. Opponibilità del fondo patrimoniale;
2. Nullità per difetto di notifica: violazione degli artt. 139 cpc, 50 co 1
DPR 602/1973 e eccesso di potere per insussistenza dei presupposti;
3. Omesso avviso all'ulteriore contraente del fondo patrimoniale;
4. Omessa o irregolare notificazione delle cartelle esattoriale, con estinzione per prescrizione dei crediti in essa riportati;
5. Decadenza per la mancata notificazione delle cartelle esattoriali entro il termine del 5 mese dalla consegna del ruolo;
6. Violazione dello statuto del contribuente;
7. Violazione dell'art. 24
Costituzione + art. 3 co 4 L. 241/1990 + art. 7 L. 212/2000; 8. Violazione dell'art. 47 co 1
DPR 602/1973; 9. Violazione degli artt. 7 e 8 L. 291/1990; 10. Nullità, irritualità, inesistenza ed illegittimità degli atti impositivi gravati;
11. Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione;
12. Illegittimità, nullità, invalidità della cartella di pagamento, degli atti presupposti e delle loro notificazioni;
13. Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 DPR 602/1973, 1335 cc e 2697 cc;
14. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti;
15. Intervenuta decadenza dell'accertamento degli artt. 36bis
DPR 602/1973 e 54bis DPR 633/1972; 16. Invalidità, nullità, inefficacia della cartella di pagamento;
17. Contestazione delle eventuali maggiorazioni applicate alle somme richieste;
18. Prescrizione del credito;
19. Inespropriabilità della prima casa.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca trascritta da QU sul bene immobile di proprietà del ricorrente sito nel comune di
Fornelli, alla contrada Bivio snc, catasto fabbricati, foglio 0018, particella 01232, subalterno 0011 e disporre la relativa cancellazione con il conseguente ordine al competente Conservatore;
dichiarare causativo di danno il relativo comportamento e condannare la convenuta QU al conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi per la somma di € 25.999, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, sollevava il difetto di CP_2
giurisdizione in favore del Giudice Tributario e di competenza in favore del Giudice di
Pace, essendo i ruoli sottesi all'ipoteca fondanti su crediti di natura tributaria e su violazioni del CdS;
nel merito, l'Agente della Riscossione contestava punto per punto le eccezioni doglianze dall'attore, chiedendo, inoltre, la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Autorità adita, contrariis rejectis, PRELIMINARMENTE: accertare e dichiarare il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito. NEL MERITO: rigettare la domanda perché infondata e condannare il ricorrente al pagamento di una somma – da determinarsi equitativamente – a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.”.
Esaurita l'istruttoria, il processo veniva rinviato più volte per la precisazione delle conclusioni e, in data 19.03.2024, veniva assegnato allo scrivente, che fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.c., assegnando alle parti termini per note.
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Preliminarmente, appare fondata l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Le Sezioni Unite, rilevato che l'art. 19, comma 1, lett. e-bis d.lgs. n. 546/1992 a seguito della modifica dovuta all'entrata in vigore dell'art. 35 comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio
2006, n.223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, prevede che l'iscrizione dell'ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni
Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, precisano che tale modifica non può essere intesa tout court a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca.
Pertanto, le Sezioni Unite, anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del giudice tributario avverso l'opposizione all'iscrizione di ipoteca, hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, essendo a tale fine irrilevante la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per la stessa iscrizione di ipoteca. Dunque, il giudice ordinario deve trattenere presso di sé la causa in relazione alle cartelle esattoriali relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione ed alla relativa domanda risarcitoria, e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento impugnato si riferisce a cartelle esattoriali relative a crediti di natura tributaria (S.U. 17111/2017 e 15641/2015 in cui si contestava che gli immobili ipotecati erano già stati destinati al fondo patrimoniale;
addirittura per Cass. sez. trib n. 4802/2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono devolute - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006, che ha carattere innovativo e non interpretativo - alla giurisdizione del giudice tributario, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia).
Dello stesso avviso appare il recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione che ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022 ha stabilito che “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
77, anche a seguito delle modifiche apportate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla
L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass., sez V. civ., n. 17111 del
11/07/2017; nello stesso senso anche Cass., sez V civ., n. 12749 del 21 marzo 2018).”
Nel caso oggetto del presente procedimento, va dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca esattoriale, iscritta nel 2017 per un debito complessivo di € 26.635,23, poiché i debiti non tributari, come evincibile dal prospetto della debitoria complessiva allegato alla comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca (cfr. allegato A doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), sono di importo inferiore ad €
20.000,00, mentre i debiti tributari sono complessivamente superiori a tale importo, sicché è sugli stessi che si basa l'iscrizione ipotecaria (ciò perché fino al 1° marzo 2012 non si poteva iscrivere ipoteca quando l'importo complessivo del debito era inferiore a 8 mila euro, mentre dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro).
Più nel dettaglio, dagli atti di causa si evince che i crediti di natura non tributaria corrispondono alla sola somma di € 3.073,75 (€ 3.039,20 dovuti al Comune per CP_3 violazione del CdS + € 34,55 dovuti al sempre per violazione del CdS) Controparte_4
laddove la restante somma deriva da crediti di natura tributaria.
Tanto premesso in ordine al difetto di giurisdizione, va evidenziato, poi, che, nonostante nel corpo dell'atto di citazione l'odierno attore non abbia argomentato o fatto alcun riferimento ad un'azione di risarcimento danni, lo stesso, nello spiegare le proprie conclusioni chiedeva
“dichiarare causativo di danno il relativo comportamento e condannare la convenuta
QU al conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi per la somma di € 25.999, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Ebbene, sempre in punto di giurisdizione, la Suprema Corte ha precisato che se la verifica della legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione rientra nella giurisdizione del giudice tributario se deriva da un debito fiscale, diversamente sulla domanda risarcitoria annessa decide il giudice ordinario, non essendo stata prospettata alcuna questione di natura tributaria (S.U. n. 20426/2016). Più in particolare, “ la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso – tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario, (cfr Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014 Sez. U, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013). Anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui
è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014).”
La domanda risarcitoria formulata dal dunque, rientra nella cognizione del giudice Pt_1
ordinario.
La stessa, però, va rigettata.
Ed infatti, nel caso di specie nessun comportamento colposo e causativo di danno può ravvisarsi in capo alla PA, tenuto conto che la domanda risarcitoria, come già accennato, risulta assolutamente carente di prova e, ancor prima, di allegazione.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
La temerarietà della lite, si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale
Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio, tenuto conto del valore della causa, considerata la complessità delle questioni trattate (bassa) sono liquidate, a carico dell'attore, in applicazione del d.m. 147/2022, in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del Dott. Marco
Ponsiglione definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca esattoriale, sussistendo su tale domanda la giurisdizione del giudice tributario;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente della
Riscossione convenuto, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall' Controparte_2
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Isernia, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione