Sentenza 27 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/04/2026, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02823/2026REG.PROV.COLL.
N. 02579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2579 del 2025, proposto da
A.G.E.A - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OL EB NI, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa agricola, RE RO, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa agricola, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi
e MO TI dell’Avvocatura regionale del Veneto con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia - Cannaregio n. 23, con elezione di domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria, n. 103 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori sopra indicati;
per quanto riguarda sia l’appello principale che l’appello incidentale presentato da A.V.E.P.A. il 3 aprile 2025:
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2253/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto da A.V.E.P.A. – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. NI LL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21 ottobre 2019 e depositato il 5 novembre 2019 in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal Tribunale civile di Vicenza con sentenza n. 1588/2019 del 22 luglio 2019, OL EB NI e RE RO, in proprio e quali titolari delle omonime imprese agricole, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, chiedendone l’annullamento:
a) le seguenti cartelle di pagamento inviate dall’Agenzia delle entrate - Riscossioni- Agente della Riscossione, prov. di Vicenza, su incarico di A.V.E.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura per conto di A.G.E.A., a mezzo raccomandata con a.r. inerenti il pagamento del “c.d. prelievo sup. latte di vacca l. 119/03 art. 1, comma 9 oltre interessi”, dovuto per il periodo “2016”:
- cartella di pagamento n. 124 2018 00174496 70 000 ricevuta il 17.12.2018;
- cartella di pagamento n. 124 2018 00175569 27 000 ricevuta il 19.12.2018.
b) ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente e, in particolare, l’atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nelle cartelle sopra descritte (ossia del ruolo n. 2018/002137 reso esecutivo il 19 aprile 2018), nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Nullità (insanabile) della notifica per mancanza della relazione di notificazione e di sottoscrizione e comunque per difetto di procedura di notificazione ;
2) Nullità delle cartelle per difetto di sottoscrizione ;
3) Nullità delle cartelle e del ruolo per incompetenza di AVEPA ad intimare il pagamento ed ad effettuare l’iscrizione a ruolo – violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE inerenti gli Organismi Pagatori, della L. R. n. 31/2001, del Decreto MIPAF del 26 giugno 2002, dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter e segg. della L. n. 33/09 - eccesso di potere per difetto di presupposti, violazione di procedimento e difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione ;
4) Nullità e/o annullabilità delle cartelle per mancanza dei requisiti essenziali e difetto di motivazione per: - (a.) errata indicazione dell’anno relativo al prelievo supplementare - (b.) mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e della data di notifica dei medesimi ai ricorrenti - (c.) mancata indicazione delle procedure di rateizzazione possibili e delle procedure per accedere alla sospensione dell’esecuzione ;
5) Nullità e/o annullabilità delle cartelle e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti ;
6) Nullità e/o annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per precedente iscrizione a ruolo - illegittima duplicazione del ruolo ;
7) Nullità e/o annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’iscrizione a ruolo e per agire in esecuzione ;
8) Nullità e/o annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati da AVEPA ;
9) Nullità e/o comunque annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi - illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, dell’art. 3 della l. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34 della l. n. 119/03 e degli artt. 8 ter e quinquies l. n. 33/09, nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 25 e 97 della Cost. - eccesso di potere - vizio di motivazione – violazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 ;
10) Errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi per l’“anno 2016” - contestazione in ordine alla sussistenza dell’an e del quantum della pretesa (sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi) e quindi in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo e di cui alle cartelle impugnate - mancanza di esigibilità, certezza e liquidità delle somme indicate .
2. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso osservando che esso “merita accoglimento per l’assorbente considerazione che, nelle more del giudizio, il TAR del Lazio – Roma con sentenza n. 8244/2024 pubblicata il 26 aprile 2024, nel giudizio R.G. n. 3332/2016 (doc. 15 ric), ha annullato il prelievo 2014/2015 imputato da AGEA alle ricorrenti tramite l’acquirente latte e legittimante l’iscrizione a ruolo. Ne deriva che, essendo venuto meno il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, si impone l’annullamento. delle cartelle di pagamento impugnate e del relativo ruolo”.
3. Con ricorso notificato il 25 marzo 2025 e depositato il 27 marzo 2025 A.G.E.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma
3.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Inammissibilità della proposizione di ricorso collettivo – cumulativo. Erroneità dell’impugnata sentenza perché non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso collettivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 c.p.a. e 100 c.p.c. .
4. Con ricorso notificato il 25 marzo 2025 e depositato il 3 aprile 2025 A.V.E.P.A. ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza.
4.1 A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti doglianze:
1) Inammissibilità del ricorso di primo grado non recepita in sentenza: ricorso cumulativo e collettivo - contrarietà ai principi di diritto europeo - prelievo supplementare sul latte quale recupero di aiuti di Stato indebiti ;
2) Autonomia della lista di prelievo emessa da EA rispetto all’intimazione di pagamento notificata da EP - travisamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ;
3) Violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per definitività dell’intimazione presupposta alle presenti cartelle .
5. Il 19 febbraio 2026 A.V.E.P.A. ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del proprio appello incidentale.
6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Si può procedere, in ragione della stretta connessione che li avvince, all’esame congiunto dell’appello principale proposto da A.G.E.A. e dell’appello incidentale proposto da A.V.E.P.A..
1.1 Essi sono fondati per le ragioni appresso precisate.
2. Con il primo motivo dell’appello principale proposto da A.G.E.A. si censura la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado con cui due diversi produttori di latte hanno impugnato due distinte cartelle di pagamento, separatamente notificate, riguardanti rapporti di debito totalmente eterogenei fra di loro e facenti capo alle singole imprese.
2.1 Anche con il primo motivo dell’appello incidentale proposto da A.V.E.P.A. si censura la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado benché questo sia stato presentato congiuntamente, da soggetti del tutto distinti, in relazione a intimazioni di pagamento A.V.E.P.A. e/o iscrizione di ipoteca e/o cartelle di pagamento (titoli) prive di alcun nesso tra loro
3. I predetti motivi sono fondati.
È sufficiente sul punto richiamare il costante orientamento della giurisprudenza, anche di questa Sezione, in tema di condizioni per l’ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo anche con riguardo specifico alla materia delle cd. “quote latte” (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 2971 del 2024).
Un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 08/03/2023, n. 2470). E un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato sez. III, 20/10/2021, n.7045).
3.1 Ebbene, nel caso di specie, il ricorso di primo grado ha assunto natura non solo collettiva (in quanto proposto da una pluralità di soggetti distinti) ma anche cumulativa (in quanto indirizzata ad una pluralità di atti amministrativi formalmente distinti).
Non sussistono, tuttavia, le condizioni individuate in giurisprudenza per la proponibilità di un siffatto ricorso atteso che, da un lato, i proponenti versano in condizioni non omogenee (posto che ciascun rapporto debito-credito dedotto non solo è diverso per scaturigine, importo e titolo ma risulta anche esposto a vicende processuali e conosce fatti costitutivi, modificativi ed estintivi differenziati, quali l’applicabilità ed il decorso degli interessi sulla somma capitale,) e, dall’altro, hanno ad oggetto atti esecutivi non connessi sul piano oggettivo perché appartenenti a sequenze procedimentali distinte ed autonome (cioè a diverse azioni esecutive intraprese sulla scorta di accertamenti distinti).
3.2 Non vale a nulla evidenziare che si versi, qui, in un ambito affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo posto che ciò non vale ad immutare le condizioni di proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo, invero legate alla peculiare fisionomia del giudizio amministrativo ( id est la sua struttura impugnatoria da ricorso).
Parimenti irrilevante è la circostanza che le cartelle gravate in prime cure pertengano al medesimo prelievo posto che ciò non implica che la posizione dei singoli produttori sia rispetto a tale annualità perfettamente identica.
3.3 Il ricorso di primo grado va, dunque, dichiarato inammissibile.
4. L’accertata fondatezza del primo motivo dell’appello principale proposto da A.G.E.A. e dell’appello incidentale proposto da A.V.E.P.A. esonera dallo scrutinio degli ulteriori motivi dedotti con tali gravami non potendo le proponenti gli stessi trarre alcuna ulteriore utilità dal loro accoglimento.
5. Per le ragioni esposte l’appello principale proposto da A.G.E.A. e l’appello incidentale proposto da A.V.E.P.A. sono fondati e vanno accolti.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione della natura in rito della pronuncia resa, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL RO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
NI LL, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL | RL RO |
IL SEGRETARIO