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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa RA Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 673/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Leonardi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: riconoscimento servizio militare
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.02.2025, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina mediante l'attribuzione di 6 punti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027 - condannarsi l'amministrazione convenuta all'adozione degli atti consequenziali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_3
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con
[...] condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In disparte ogni considerazione in ordine alla inapplicabilità dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 a fattispecie come quella in esame in cui non viene in considerazione una procedura concorsuale in senso stretto, occorre rilevare che la mancata valutazione, da parte dell'amministrazione resistente, del periodo di assolvimento del servizio militare in seno alle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. deriva dalla puntuale applicazione del D.M. n. 89/2024, il quale, all'allegato A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La ratio di tale scelta normativa deve essere colta, invero, nell'esigenza di garantire che la valutazione comparativa del personale da inserire nelle suddette graduatorie avvenga nel rispetto di criteri oggettivi che tengano conto della professionalità acquisita, salvaguardando al contempo la posizione lavorativa del personale già in essere in caso di assolvimento del servizio di leva mediante la previsione della valutabilità del servizio di leva laddove prestato in costanza di nomina, in ossequio al disposto dell'art. 52, comma 2, Cost. a mente del quale l'adempimento del servizio militare “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici”.
Diversamente, l'assolvimento del servizio di leva prima che il personale A.T.A. sia stato nominato non viene valutato quale titolo utile ai fini del posizionamento in graduatoria, conformemente alla ratio della previsione sopra richiamata, poiché, come è evidente, il servizio militare di leva non è equiparabile, da un punto di vista contenutistico e di formazione culturale, all'esercizio attivo del servizio né contribuisce in quanto tale all'arricchimento della professionalità specifica del dipendente. Segnatamente, se da un lato, la scelta sottesa al D.M. n. 89/2024 di rendere non valutabile il servizio di leva ante nomina risulta coerente con la sua ratio e conforme, in relazione agli obiettivi perseguiti, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dall'altro lato non sono ravvisabili neppure motivi di contrasto con l'art. 52 Cost., poiché il disposto costituzionale in questione intende salvaguardare – come è chiaramente evincibile dalla sua lettera – specificamente la “posizione lavorativa” del cittadino chiamato ad assolvere gli obblighi di leva, vale a dire la posizione del cittadino che già lavora a non vedersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti di lavoratore a motivo dell'adempimento di un fondamentale obbligo costituzionale e di legge, esulando, invece, dall'ambito di tutela dell'art. 52 Cost. la posizione di chi, non avendo ancora iniziato a lavorare, ritardi il proprio ingresso nel mondo del lavoro o nell'esercizio di una data professione a motivo dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Come, infatti, puntualmente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Novara, sentenza n.
167/2021), “il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare
e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego;
(…) per i soggetti che si trovino in tali situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi sceglie di prestare servizio volontario presso le Forze armate, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile”.
Ancora, la pretesa vantata dal ricorrente – ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto - non trova conforto neppure nell'art. 20 della legge n. 958/1986, il quale, nel prevedere che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”, nulla dice circa la valutabilità del servizio militare in sé quale titolo idoneo ad attribuire specifico punteggio o a costituire motivo di preferenza in seno alle graduatorie per l'inserimento lavorativo del personale A.T.A. Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il diritto azionato non può trovare fondamento neppure nell'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 (a tenore del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), atteso che se da un lato la suddetta previsione è dedicata alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, dall'altro la sua natura speciale osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA Di DO
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa RA Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 673/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Leonardi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: riconoscimento servizio militare
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.02.2025, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina mediante l'attribuzione di 6 punti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027 - condannarsi l'amministrazione convenuta all'adozione degli atti consequenziali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_3
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con
[...] condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In disparte ogni considerazione in ordine alla inapplicabilità dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 a fattispecie come quella in esame in cui non viene in considerazione una procedura concorsuale in senso stretto, occorre rilevare che la mancata valutazione, da parte dell'amministrazione resistente, del periodo di assolvimento del servizio militare in seno alle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. deriva dalla puntuale applicazione del D.M. n. 89/2024, il quale, all'allegato A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La ratio di tale scelta normativa deve essere colta, invero, nell'esigenza di garantire che la valutazione comparativa del personale da inserire nelle suddette graduatorie avvenga nel rispetto di criteri oggettivi che tengano conto della professionalità acquisita, salvaguardando al contempo la posizione lavorativa del personale già in essere in caso di assolvimento del servizio di leva mediante la previsione della valutabilità del servizio di leva laddove prestato in costanza di nomina, in ossequio al disposto dell'art. 52, comma 2, Cost. a mente del quale l'adempimento del servizio militare “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici”.
Diversamente, l'assolvimento del servizio di leva prima che il personale A.T.A. sia stato nominato non viene valutato quale titolo utile ai fini del posizionamento in graduatoria, conformemente alla ratio della previsione sopra richiamata, poiché, come è evidente, il servizio militare di leva non è equiparabile, da un punto di vista contenutistico e di formazione culturale, all'esercizio attivo del servizio né contribuisce in quanto tale all'arricchimento della professionalità specifica del dipendente. Segnatamente, se da un lato, la scelta sottesa al D.M. n. 89/2024 di rendere non valutabile il servizio di leva ante nomina risulta coerente con la sua ratio e conforme, in relazione agli obiettivi perseguiti, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dall'altro lato non sono ravvisabili neppure motivi di contrasto con l'art. 52 Cost., poiché il disposto costituzionale in questione intende salvaguardare – come è chiaramente evincibile dalla sua lettera – specificamente la “posizione lavorativa” del cittadino chiamato ad assolvere gli obblighi di leva, vale a dire la posizione del cittadino che già lavora a non vedersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti di lavoratore a motivo dell'adempimento di un fondamentale obbligo costituzionale e di legge, esulando, invece, dall'ambito di tutela dell'art. 52 Cost. la posizione di chi, non avendo ancora iniziato a lavorare, ritardi il proprio ingresso nel mondo del lavoro o nell'esercizio di una data professione a motivo dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Come, infatti, puntualmente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Novara, sentenza n.
167/2021), “il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare
e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego;
(…) per i soggetti che si trovino in tali situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi sceglie di prestare servizio volontario presso le Forze armate, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile”.
Ancora, la pretesa vantata dal ricorrente – ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto - non trova conforto neppure nell'art. 20 della legge n. 958/1986, il quale, nel prevedere che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”, nulla dice circa la valutabilità del servizio militare in sé quale titolo idoneo ad attribuire specifico punteggio o a costituire motivo di preferenza in seno alle graduatorie per l'inserimento lavorativo del personale A.T.A. Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il diritto azionato non può trovare fondamento neppure nell'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 (a tenore del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), atteso che se da un lato la suddetta previsione è dedicata alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, dall'altro la sua natura speciale osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA Di DO