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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Belvedere Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3178 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Cristina Parte_1
Pettenuzzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Borsellino n.2 ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Giorgia Fava, presso CP_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Busseto (PR), Via Carissimi n.3 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/07/2025 il ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al foglio già depositato in via telematica e la resistente si riportava alla comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, adiva l'intestato Tribunale per ivi Parte_1
sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Uta (CA) il
21/03/1999 con (atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di CP_1
Uta al n. 1, parte 2, serie A, anno 1999), dalla cui unione era nato l'[...] il figlio Per_1
1 orma maggiorenne.
A sostegno del ricorso, il allegava che il Tribunale di Parma, con decreto del 13/10/2022, Pt_1
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, a far data dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione dei coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi. Assumeva il ricorrente che, in sede di separazione, le parti avevano concordato che la casa coniugale, sita in Busseto e condotta in locazione, fosse assegnata alla perché CP_1 continuasse ad abitarvi con il figlio all'epoca maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente sufficiente, in quanto studente. Inoltre, era stato posto a suo carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 310,00 mensili, poiché priva di fonti di reddito, e un contributo di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, da corrispondere direttamente allo stesso, oltre al pagamento della totalità delle spese straordinarie. I coniugi avevano inoltre convenuto che l'assegno unico per il figlio fosse percepito nella sua interezza dal padre.
Assumeva il che, successivamente all'omologa della separazione, erano venuti meno i Pt_1
presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio, in quanto era divenuto economicamente autosufficiente, avendo reperito nel mese di settembre 2023 Per_1 un'attività lavorativa, che gli assicurava una retribuzione netta mensile di circa euro 1.042,00.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, il ricorrente rappresentava di percepire un reddito da lavoro subordinato pari a euro 1.240,00 mensili e di non essere proprietario di beni immobili, a differenza della moglie che era comproprietaria nella misura di 1/6 di un immobile ad uso abitativo, sito in Uta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva CP_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 310,00 mensili, almeno fino al reperimento di un'occupazione. Allegava di essere casalinga e di non godere di alcun reddito.
Infatti, benché iscritta al CPI di non aveva trovato ancora un lavoro che potesse garantirle CP_2 un'entrata economica. Assumeva di essere gravata ogni mese dalle spese per la locazione dell'ex casa coniugale, pari a euro 310,00 mensili.
Quanto al figlio la resistente nulla eccepiva in ordine alla richiesta di cessazione Per_1 dell'obbligo di mantenimento formulata dal marito, riconoscendo che il figlio nell'ultimo anno era
2 divenuto parzialmente autosufficiente.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Con ordinanza riservata del 10/04/2025, il Giudice delegato, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, revocava a far data dal mese di novembre 2024 il contributo di mantenimento per il figlio dovuto dal e inoltre, stante la tardiva costituzione della Per_1 Pt_1
dichiarava l'inammissibilità delle richieste economiche da quest'ultima avanzate. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 2/7/2025 per la rimessione della causa al Collegio, previsa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 13/10/2022.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione e il vano esperimento del tentativo di conciliazione delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Quanto alle richieste accessorie si osserva quanto segue.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne.
Deve innanzitutto darsi atto del fatto che nessuna richiesta economica è stata formulata dalla resistente in ordine al mantenimento del figlio ormai maggiorenne. Sul punto, va rilevato Per_1
che la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni (Cass. n. 2997/2009).
Nella specie, non solo nessuna domanda è stata formulata dalla ma la stessa, sentita CP_1 personalmente all'udienza del 10 aprile 2025, ha ammesso che il figlio lavora come cameriere, sin dal mese di settembre 2023, con una paga salariale di circa euro 1.000,00 mensili e ha pure riferito che nelle more il figlio ha reperito una nuova occupazione alle dipendenze dell'ASP di Fidenza come assistente di un ragazzo disabile.
Dalla documentazione prodotta dal emerge che il figlio dei coniugi è stato effettivamente Pt_1
3 assunto, nel settembre 2023, presso la Trattoria Campanini snc di Busseto, come cameriere, con contratto a tempo determinato, di volta in volta rinnovato alla scadenza (v. doc. 11, da cui emerge che l'ultima proroga verrà a scadere a dicembre 2025), e con una paga salariale superiore a euro
1.000,00 mensili. Nel mese di dicembre 2024 ha percepito una retribuzione pari a euro 1.424,00 (v. doc.12). Secondo la Suprema Corte, anche lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cfr Cass. 40282/2021).
Orbene, sulla base dei dati acquisiti, ritiene il Collegio che debba disporsi – come richiesto dal ricorrente- la revoca del contributo di mantenimento dovuto dal per il figlio a far Pt_1 Per_1
data dal mese di novembre 2024, non sussistendo più le condizioni che giustifichino tale obbligo, stante l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Per_1
Sull'assegno post coniugale richiesto dalla CP_1
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile avanzata dalla resistente, come già rilevato dal Giudice delegato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, tale domanda è inammissibile, posto che la resistente si è costituita tardivamente ed è pertanto decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 167 cpc.
Infatti, con decreto del 08/11/2024 il Giudice Delegato alle funzioni presidenziale aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 10/04/2025, assegnando alla resistente il termine di 30 giorni prima della data d'udienza per la costituzione in giudizio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comportava le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c..
In data 18/03/2025, il ricorrente depositava la memoria art. 473 bis.17, 1° co. c.p.c. nella quale dava atto che la resistente non si era costituita e precisava le domande e le conclusioni formulate nel ricorso, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché la cessazione, o in subordine la riduzione, in capo ad esso dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne previsto dagli accordi di separazione, in quanto divenuto Per_1
economicamente autosufficiente.
Solo in data 3/04/2025, si costituiva in giudizio la depositando comparsa di risposta, con la CP_1
quale aderiva alla domanda di divorzio, nulla opponeva alla richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio in capo al ricorrente e formulava domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
La costituitasi appena sette giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, oltre il CP_1 termine perentorio stabilito dal Tribunale (“entro 30 giorni prima” dell'udienza di comparizione del
4 10/04/2025), è, pertanto, incorsa nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. con conseguente inammissibilità della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile dalla stessa avanzata, non potendo trovare applicazione nella specie l'art. 473-bis.19, 1° co c.p.c., posto che si tratta di una domanda avente ad oggetto diritti disponibili.
In ordine alle spese di lite
La prevalente soccombenza della resistente giustifica la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Uta (CA) in data
21/03/1999 dai coniugi e (atto trascritto nel registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Uta al n. 1, parte 2, anno 1999);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Uta (CA) di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) a far data dal mese di novembre 2024, il contributo di mantenimento per il figlio CP_3 Per_1
dovuto da;
Parte_1
4) Dichiara l'inammissibilità della domanda di corresponsione di un assegno divorzile avanzata da
CP_1
5) Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida nella somma di euro 98,00 per anticipazioni e in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott.ssa Paola Belvedere)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Belvedere Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3178 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Cristina Parte_1
Pettenuzzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Borsellino n.2 ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Giorgia Fava, presso CP_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Busseto (PR), Via Carissimi n.3 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/07/2025 il ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al foglio già depositato in via telematica e la resistente si riportava alla comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, adiva l'intestato Tribunale per ivi Parte_1
sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Uta (CA) il
21/03/1999 con (atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di CP_1
Uta al n. 1, parte 2, serie A, anno 1999), dalla cui unione era nato l'[...] il figlio Per_1
1 orma maggiorenne.
A sostegno del ricorso, il allegava che il Tribunale di Parma, con decreto del 13/10/2022, Pt_1
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, a far data dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione dei coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi. Assumeva il ricorrente che, in sede di separazione, le parti avevano concordato che la casa coniugale, sita in Busseto e condotta in locazione, fosse assegnata alla perché CP_1 continuasse ad abitarvi con il figlio all'epoca maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente sufficiente, in quanto studente. Inoltre, era stato posto a suo carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 310,00 mensili, poiché priva di fonti di reddito, e un contributo di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, da corrispondere direttamente allo stesso, oltre al pagamento della totalità delle spese straordinarie. I coniugi avevano inoltre convenuto che l'assegno unico per il figlio fosse percepito nella sua interezza dal padre.
Assumeva il che, successivamente all'omologa della separazione, erano venuti meno i Pt_1
presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio, in quanto era divenuto economicamente autosufficiente, avendo reperito nel mese di settembre 2023 Per_1 un'attività lavorativa, che gli assicurava una retribuzione netta mensile di circa euro 1.042,00.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, il ricorrente rappresentava di percepire un reddito da lavoro subordinato pari a euro 1.240,00 mensili e di non essere proprietario di beni immobili, a differenza della moglie che era comproprietaria nella misura di 1/6 di un immobile ad uso abitativo, sito in Uta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva CP_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 310,00 mensili, almeno fino al reperimento di un'occupazione. Allegava di essere casalinga e di non godere di alcun reddito.
Infatti, benché iscritta al CPI di non aveva trovato ancora un lavoro che potesse garantirle CP_2 un'entrata economica. Assumeva di essere gravata ogni mese dalle spese per la locazione dell'ex casa coniugale, pari a euro 310,00 mensili.
Quanto al figlio la resistente nulla eccepiva in ordine alla richiesta di cessazione Per_1 dell'obbligo di mantenimento formulata dal marito, riconoscendo che il figlio nell'ultimo anno era
2 divenuto parzialmente autosufficiente.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Con ordinanza riservata del 10/04/2025, il Giudice delegato, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, revocava a far data dal mese di novembre 2024 il contributo di mantenimento per il figlio dovuto dal e inoltre, stante la tardiva costituzione della Per_1 Pt_1
dichiarava l'inammissibilità delle richieste economiche da quest'ultima avanzate. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 2/7/2025 per la rimessione della causa al Collegio, previsa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 13/10/2022.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione e il vano esperimento del tentativo di conciliazione delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Quanto alle richieste accessorie si osserva quanto segue.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne.
Deve innanzitutto darsi atto del fatto che nessuna richiesta economica è stata formulata dalla resistente in ordine al mantenimento del figlio ormai maggiorenne. Sul punto, va rilevato Per_1
che la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni (Cass. n. 2997/2009).
Nella specie, non solo nessuna domanda è stata formulata dalla ma la stessa, sentita CP_1 personalmente all'udienza del 10 aprile 2025, ha ammesso che il figlio lavora come cameriere, sin dal mese di settembre 2023, con una paga salariale di circa euro 1.000,00 mensili e ha pure riferito che nelle more il figlio ha reperito una nuova occupazione alle dipendenze dell'ASP di Fidenza come assistente di un ragazzo disabile.
Dalla documentazione prodotta dal emerge che il figlio dei coniugi è stato effettivamente Pt_1
3 assunto, nel settembre 2023, presso la Trattoria Campanini snc di Busseto, come cameriere, con contratto a tempo determinato, di volta in volta rinnovato alla scadenza (v. doc. 11, da cui emerge che l'ultima proroga verrà a scadere a dicembre 2025), e con una paga salariale superiore a euro
1.000,00 mensili. Nel mese di dicembre 2024 ha percepito una retribuzione pari a euro 1.424,00 (v. doc.12). Secondo la Suprema Corte, anche lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cfr Cass. 40282/2021).
Orbene, sulla base dei dati acquisiti, ritiene il Collegio che debba disporsi – come richiesto dal ricorrente- la revoca del contributo di mantenimento dovuto dal per il figlio a far Pt_1 Per_1
data dal mese di novembre 2024, non sussistendo più le condizioni che giustifichino tale obbligo, stante l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Per_1
Sull'assegno post coniugale richiesto dalla CP_1
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile avanzata dalla resistente, come già rilevato dal Giudice delegato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, tale domanda è inammissibile, posto che la resistente si è costituita tardivamente ed è pertanto decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 167 cpc.
Infatti, con decreto del 08/11/2024 il Giudice Delegato alle funzioni presidenziale aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 10/04/2025, assegnando alla resistente il termine di 30 giorni prima della data d'udienza per la costituzione in giudizio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comportava le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c..
In data 18/03/2025, il ricorrente depositava la memoria art. 473 bis.17, 1° co. c.p.c. nella quale dava atto che la resistente non si era costituita e precisava le domande e le conclusioni formulate nel ricorso, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché la cessazione, o in subordine la riduzione, in capo ad esso dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne previsto dagli accordi di separazione, in quanto divenuto Per_1
economicamente autosufficiente.
Solo in data 3/04/2025, si costituiva in giudizio la depositando comparsa di risposta, con la CP_1
quale aderiva alla domanda di divorzio, nulla opponeva alla richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio in capo al ricorrente e formulava domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
La costituitasi appena sette giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, oltre il CP_1 termine perentorio stabilito dal Tribunale (“entro 30 giorni prima” dell'udienza di comparizione del
4 10/04/2025), è, pertanto, incorsa nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. con conseguente inammissibilità della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile dalla stessa avanzata, non potendo trovare applicazione nella specie l'art. 473-bis.19, 1° co c.p.c., posto che si tratta di una domanda avente ad oggetto diritti disponibili.
In ordine alle spese di lite
La prevalente soccombenza della resistente giustifica la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Uta (CA) in data
21/03/1999 dai coniugi e (atto trascritto nel registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Uta al n. 1, parte 2, anno 1999);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Uta (CA) di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) a far data dal mese di novembre 2024, il contributo di mantenimento per il figlio CP_3 Per_1
dovuto da;
Parte_1
4) Dichiara l'inammissibilità della domanda di corresponsione di un assegno divorzile avanzata da
CP_1
5) Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida nella somma di euro 98,00 per anticipazioni e in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott.ssa Paola Belvedere)
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