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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9873 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 16722/2024 R.A.C.C.
TRA
'con l'avv. Manuela Maria Zoccoli, presso il cui studio domicilia in Parte 1
Roma, Via Virgilio n 1/L E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante
"pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Carmela Trotta, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO 1. Parte 1 ha depositato ricorso (iscritto a ruolo di questo Tribunale in data
22.4.2024, assegnato a questa Sezione in data 6.4.2024 ed a questo Giudice in data 7.5.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni: "- in via preliminare sospendere, sussistendone i presupposti di legge, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.097 2023 91216363 45/000, notificata a mezzo raccomandata il 22.03.2024 e, per quanto oggetto di ricorso, emessa in danno del ricorrente da parte dell' ; - in via principale accertare e dichiarare per Controparte_2 tutti i motivi di cui al presente atto la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito
-
vantato nei confronti del Sig. Parte 1 e portato dalle cartelle n.
09720060098742387000 di € 22.915,35, asseritamente notificata 1'8.9.2006, e
n.09720080241154465000, di € 8.597,46, asseritamente notificata l'11.12.2008, a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi di mora e relativi diritti di notifica e spese esecutive, con conseguente declaratoria che nulla è dovuto dal sig. Pt 1 a tale titolo;
- per l'effetto annullare o dichiarare nullo e/o inefficace l'atto impugnato e tutti gli atti allo stesso sottesi, prodromici e consequenziali, tra cui le cartelle n. 09720060098742387000 e n.09720080241154465000;
Controparte 2- sempre per l'effetto ordinare all' la cancellazione dai registri dei pubblici uffici di tutte le eventuali iscrizioni pregiudizievoli eseguite in danno del ricorrente sulla scorta dell'atto opposto, nonché lo sgravio eseguite in danno del ricorrente sulla scorta dell'atto opposto, nonché lo sgravio degli importi per cui è intimazione.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge.". L' Controparte_2 'costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: "IN VIA PRELIMINARE: Rigettarsi la proposta opposizione, siccome formulata nei confronti della resistente medesima, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, con le ovvie conseguenze di legge a carico dell'opponente ed a favore della parte resistente. Dichiararsi, in dipendenza e in conseguenza delle eccezioni sopra innanzi sollevate, l'inammissibilità della proposta opposizione;
in subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente società
- NEL MERITO: rigettare il ricorso, così come formulato;
-Condannarsi, in ogni caso, l'opponente e/o l'Ente creditore all'integrale pagamento in favore della concludente società, delle spese, dei diritti, e degli onorari di giudizio, oltre IVA
e CNAP come per legge o, in subordine, compensare le spese di lite tra le parti. Emettersi ogni ulteriore opportuno e consequenziale provvedimento di legge a carico
-
della parte attrice ed a favore della resistente società".
L'CP_1, costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: " In via preliminare accertare L'ammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi di regolarità formale e/o di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato ovvero di quelli ad esso sottesi;
•DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva dell'CP_1 in ordine alla notifica degli atti presupposti all'intimazione qui opposta e comunque l'incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione;
In caso di accertata intervenuta prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, mandare comunque esente da spese l'CP_1 alla luce del principio di causalità
Spese come per legge".• L' Controparte_2 "costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
" In via preliminare accertare L'ammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi di regolarità formale e/o di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato ovvero di quelli ad esso sottesi;
• DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva dell CP_1 in ordine alla notifica degli atti presupposti all'intimazione qui opposta e comunque l'incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione;
•In caso di accertata intervenuta prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, mandare comunque esente da spese l'CP_1 alla luce del principio di causalità Spese come per legge".•
Respinta l'istanza cautelare di sospensione, per genericità delle relative deduzioni, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza. 2. Parte 1 propone dunque opposizione all'intimazione di pagamento di cui alle conclusioni sopra riportate, nella parte riguardante le cartelle di pagamento n. 09720060098742387000 e n. 09720080241154465000 (come precisato nella narrativa del ricorso stesso), riguardante crediti contributivi dell' CP_1 inerenti agli anni 2003-2004 (la prima) e 2007 (la seconda). Parte 1 eccepisce: a) l'illegittimità dell'atto di intimazione per mancata notifica degli atti presupposti (le citate cartelle); b) la prescrizione dei crediti di cui all'intimazione stessa: c) la "nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione degli atti sottesi. Violazione dello Statuto del contribuente.".
3. La domanda è stata correttamente proposta nei confronti dell' CP_1, quale titolare delle pretese contributive azionate e, d'altro canto, è stata altresì correttamente chiamata in causa | che, quale concessionario per la riscossione,Controparte_2 era tenuto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta e degli atti presupposti (v. Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024; Cass., sez. 3, ord. n. 3870 del 12.2.2024).
4. Come ha precisato la Suprema Corte:
"In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi." (Cass., sez. L, ord. n. 28583 del 8.11.2018; v. Cass., sez.
6 - L, ord. n. 4506 del 30.11.2016).
Alla luce di tali principi, considerato che il ricorrente, nell'impugnare l'intimazione di pagamento, deduce la mancata notifica delle cartelle presupposte ed eccepisce la prescrizione antecedente all'intimazione stessa, l'azione costituisce opposizione all'esecuzione e pertanto non trova luogo il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
5. L' Controparte_2 non ha depositato l'avviso di intimazione n.
09720119075087742000 ed il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201200003033000, richiamati nella memoria, asseritamente notificati il primo in data 18.11.2011 ed il secondo in data 16.2.2012 (come altresì rilevato da parte ricorrente, a verbale della precedente udienza).
Gli avvisi di ricevimento, allegati dalla stessa CP 3, inerenti alla cartella n.
09720060098742387000 ed alla cartella n. 09720080241154465000, riportano la data di notifica, rispettivamente, del 8.9.2006 e del 11.12.2008, sicché alla data della prima successiva notifica documentata dall' CP_3, per l'avviso di ricevimento del 3.7.2015 relativo all'intimazione n. 09720159090626458000, era già ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile, per tutti i crediti in oggetto.
6. All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarata l'insussistenza delle pretese contributive di cui alle cartelle di pagamento n. 09720060098742387000 e n.
09720080241154465000 (restano assorbite residue questioni).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
dichiarata l'insussistenza delle pretese contributive CP_1 di cui alle cartelle di pagamento n. 09720060098742387000 e n. 09720080241154465000; condanna | CP 1 e l Controparte_2 al pagamento delle spese processuali di Parte 1 liquidate in € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 '
%, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 7.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 16722/2024 R.A.C.C.
TRA
'con l'avv. Manuela Maria Zoccoli, presso il cui studio domicilia in Parte 1
Roma, Via Virgilio n 1/L E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante
"pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Carmela Trotta, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO 1. Parte 1 ha depositato ricorso (iscritto a ruolo di questo Tribunale in data
22.4.2024, assegnato a questa Sezione in data 6.4.2024 ed a questo Giudice in data 7.5.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni: "- in via preliminare sospendere, sussistendone i presupposti di legge, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.097 2023 91216363 45/000, notificata a mezzo raccomandata il 22.03.2024 e, per quanto oggetto di ricorso, emessa in danno del ricorrente da parte dell' ; - in via principale accertare e dichiarare per Controparte_2 tutti i motivi di cui al presente atto la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito
-
vantato nei confronti del Sig. Parte 1 e portato dalle cartelle n.
09720060098742387000 di € 22.915,35, asseritamente notificata 1'8.9.2006, e
n.09720080241154465000, di € 8.597,46, asseritamente notificata l'11.12.2008, a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi di mora e relativi diritti di notifica e spese esecutive, con conseguente declaratoria che nulla è dovuto dal sig. Pt 1 a tale titolo;
- per l'effetto annullare o dichiarare nullo e/o inefficace l'atto impugnato e tutti gli atti allo stesso sottesi, prodromici e consequenziali, tra cui le cartelle n. 09720060098742387000 e n.09720080241154465000;
Controparte 2- sempre per l'effetto ordinare all' la cancellazione dai registri dei pubblici uffici di tutte le eventuali iscrizioni pregiudizievoli eseguite in danno del ricorrente sulla scorta dell'atto opposto, nonché lo sgravio eseguite in danno del ricorrente sulla scorta dell'atto opposto, nonché lo sgravio degli importi per cui è intimazione.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge.". L' Controparte_2 'costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: "IN VIA PRELIMINARE: Rigettarsi la proposta opposizione, siccome formulata nei confronti della resistente medesima, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, con le ovvie conseguenze di legge a carico dell'opponente ed a favore della parte resistente. Dichiararsi, in dipendenza e in conseguenza delle eccezioni sopra innanzi sollevate, l'inammissibilità della proposta opposizione;
in subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente società
- NEL MERITO: rigettare il ricorso, così come formulato;
-Condannarsi, in ogni caso, l'opponente e/o l'Ente creditore all'integrale pagamento in favore della concludente società, delle spese, dei diritti, e degli onorari di giudizio, oltre IVA
e CNAP come per legge o, in subordine, compensare le spese di lite tra le parti. Emettersi ogni ulteriore opportuno e consequenziale provvedimento di legge a carico
-
della parte attrice ed a favore della resistente società".
L'CP_1, costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: " In via preliminare accertare L'ammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi di regolarità formale e/o di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato ovvero di quelli ad esso sottesi;
•DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva dell'CP_1 in ordine alla notifica degli atti presupposti all'intimazione qui opposta e comunque l'incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione;
In caso di accertata intervenuta prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, mandare comunque esente da spese l'CP_1 alla luce del principio di causalità
Spese come per legge".• L' Controparte_2 "costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
" In via preliminare accertare L'ammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi di regolarità formale e/o di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato ovvero di quelli ad esso sottesi;
• DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva dell CP_1 in ordine alla notifica degli atti presupposti all'intimazione qui opposta e comunque l'incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione;
•In caso di accertata intervenuta prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, mandare comunque esente da spese l'CP_1 alla luce del principio di causalità Spese come per legge".•
Respinta l'istanza cautelare di sospensione, per genericità delle relative deduzioni, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza. 2. Parte 1 propone dunque opposizione all'intimazione di pagamento di cui alle conclusioni sopra riportate, nella parte riguardante le cartelle di pagamento n. 09720060098742387000 e n. 09720080241154465000 (come precisato nella narrativa del ricorso stesso), riguardante crediti contributivi dell' CP_1 inerenti agli anni 2003-2004 (la prima) e 2007 (la seconda). Parte 1 eccepisce: a) l'illegittimità dell'atto di intimazione per mancata notifica degli atti presupposti (le citate cartelle); b) la prescrizione dei crediti di cui all'intimazione stessa: c) la "nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione degli atti sottesi. Violazione dello Statuto del contribuente.".
3. La domanda è stata correttamente proposta nei confronti dell' CP_1, quale titolare delle pretese contributive azionate e, d'altro canto, è stata altresì correttamente chiamata in causa | che, quale concessionario per la riscossione,Controparte_2 era tenuto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta e degli atti presupposti (v. Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024; Cass., sez. 3, ord. n. 3870 del 12.2.2024).
4. Come ha precisato la Suprema Corte:
"In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi." (Cass., sez. L, ord. n. 28583 del 8.11.2018; v. Cass., sez.
6 - L, ord. n. 4506 del 30.11.2016).
Alla luce di tali principi, considerato che il ricorrente, nell'impugnare l'intimazione di pagamento, deduce la mancata notifica delle cartelle presupposte ed eccepisce la prescrizione antecedente all'intimazione stessa, l'azione costituisce opposizione all'esecuzione e pertanto non trova luogo il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
5. L' Controparte_2 non ha depositato l'avviso di intimazione n.
09720119075087742000 ed il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201200003033000, richiamati nella memoria, asseritamente notificati il primo in data 18.11.2011 ed il secondo in data 16.2.2012 (come altresì rilevato da parte ricorrente, a verbale della precedente udienza).
Gli avvisi di ricevimento, allegati dalla stessa CP 3, inerenti alla cartella n.
09720060098742387000 ed alla cartella n. 09720080241154465000, riportano la data di notifica, rispettivamente, del 8.9.2006 e del 11.12.2008, sicché alla data della prima successiva notifica documentata dall' CP_3, per l'avviso di ricevimento del 3.7.2015 relativo all'intimazione n. 09720159090626458000, era già ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile, per tutti i crediti in oggetto.
6. All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarata l'insussistenza delle pretese contributive di cui alle cartelle di pagamento n. 09720060098742387000 e n.
09720080241154465000 (restano assorbite residue questioni).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
dichiarata l'insussistenza delle pretese contributive CP_1 di cui alle cartelle di pagamento n. 09720060098742387000 e n. 09720080241154465000; condanna | CP 1 e l Controparte_2 al pagamento delle spese processuali di Parte 1 liquidate in € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 '
%, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 7.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia