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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa NA RI MA Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2011/2024 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 10.07.2024, pendente tra
domiciliato presso l'Avv. Massimiliano Mineo dal quale è rappresentato e Parte_1 difeso;
appellante e
domiciliata in Taranto presso l'Avv. Donatella Di Donna dalla quale è Controparte_1 rappresentata e difesa;
appellata nonché
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto;
interventore ex lege
All'udienza dell'11.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte_1 haCon il ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 18.12.2024 impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2011/2024 del 10.07.2024, con la quale, a modifica del decreto del 7.02.2020 dello stesso tribunale, sono state stabilite le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1 nato dalla relazione tra l'odierno appellante e CP_1
و[...] ponendo a carico del Parte_1 un assegno di mantenimento dell'importo di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso Tribunale di Taranto
e sono state altresì stabilite le modalità del diritto di visita del padre, con compensazione delle spese di lite. Le doglianze mosse dall'appellante alla suddetta sentenza di primo grado riguardano la pretesa nullità dell'intero procedimento di primo grado e quindi della sentenza emessa a conclusione dello stesso "per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del processo” o, in via alternativa, per la nullità della notifica, con la rimessione in questo caso della causa al primo giudice. Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello.
Con un unico motivo di appello il Parte_1 allega la violazione dell'art. 146 c.p.c. e la nullità della sentenza di primo grado per l'inesistenza o, in subordine, per la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in quanto, militare in servizio all'estero dal luglio 2020 allo agosto 2024, non eseguita la notifica a mani proprie, l'art. 146 c.p.c. imponeva la formalità, non eseguita nel caso in esame, della consegna di una copia al pubblico ministero che ne avrebbe curato l'invio al comandante del corpo di appartenenza del militare.
Il motivo di appello è condivisibile. Posto che il Parte_1 è un sottufficiale sommergibilista della Marina Militare e che alla data
(28.06.2023) della notifica del ricorso in primo grado era in servizio per la NATO in Portogallo, come documentato dall'attestato NATO prodotto dall'appellante e come ammesso dalla stessa CP_1 nell'atto introduttivo della lite di primo grado (v. alla pag. 2), considerato che la notifica del ricorso introduttivo di lite è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non risulta essere stato l'atto ritirato dal Parte_1 occorreva procedere alla consegna di una copia al pubblico ministero che ne avrebbe curato l'invio al comandate del corpo di appartenenza del militare, come prevede l'art. 146 c.p.c., disponendo tale articolo che se il destinatario della notifica è un militare in servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti c.p.c., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Quando la notifica non è eseguita con consegna a mani proprie del militare in servizio, dunque, non basta procedere ai sensi degli artt. 139 e seguenti c.p.c., ma occorre, per la validità della notifica, la formalità necessaria e sussidiaria della consegna una copia al pubblico ministero (in tal senso Cass. civ. sez. III 11.01.2007 n. 372, conforme Cons. Stato sez. IV 1°.04.2011
n. 2054) che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, comandante che provvederà alla consegna al destinatario (v. art. 49 c. II disp. att. c.p.c.).
L'omissione di tale formalità necessaria e sussidiaria, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non è causa di inesistenza della notifica ma di mera nullità (cfr. sentenze su citate) ex art. 156 c. II
c.p.c., per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e l'instaurazione del contraddittorio), poiché, premesso in generale che l'inesistenza della notifica è configurabile, "in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, che tali elementi consistono: a) nella attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente semplicemente al mittente, si da dover reputaree la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. civ. sez. un.
20.07.2016 n. 14917; conforme Cass civ. sez. II 10.09.2024 n. 24329), comunque nel caso in esame vi sono gli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, avendo lo ufficiale giudiziario ha compiuto le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Alla nullità della notifica introduttiva del giudizio di primo grado consegue, ai sensi dell'art. 159
c.p.c., la nullità derivata della sentenza di primo grado qui appellata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, come imposto dall'art. 354 c. I c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di questo grado, liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55
e nei limiti della nota spese (che contiene indicazione delle sole spese per compensi di avvocato) per il principio della domanda, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con conseguente obbligo di rimborso da parte della CP_1 oppostasi all'accoglimento dell'appello nonostante la nullità della
,
notifica dell'atto introduttivo di lite di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello alla sentenza n.2011/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 10.07.2024 proposto da Parte_1
[...] nei confronti di Controparte_1 con ricorso depositato il 18.12.2024, accoglie l'appello e,
per l'effetto, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette la causa al giudice di primo grado.
2) condanna Controparte_1 a rimborsare a Parte_1 le spese di lite di appello liquidate in € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto il 16.07.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Michele Campanale dott.ssa NA RI MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa NA RI MA Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2011/2024 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 10.07.2024, pendente tra
domiciliato presso l'Avv. Massimiliano Mineo dal quale è rappresentato e Parte_1 difeso;
appellante e
domiciliata in Taranto presso l'Avv. Donatella Di Donna dalla quale è Controparte_1 rappresentata e difesa;
appellata nonché
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto;
interventore ex lege
All'udienza dell'11.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte_1 haCon il ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 18.12.2024 impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2011/2024 del 10.07.2024, con la quale, a modifica del decreto del 7.02.2020 dello stesso tribunale, sono state stabilite le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1 nato dalla relazione tra l'odierno appellante e CP_1
و[...] ponendo a carico del Parte_1 un assegno di mantenimento dell'importo di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso Tribunale di Taranto
e sono state altresì stabilite le modalità del diritto di visita del padre, con compensazione delle spese di lite. Le doglianze mosse dall'appellante alla suddetta sentenza di primo grado riguardano la pretesa nullità dell'intero procedimento di primo grado e quindi della sentenza emessa a conclusione dello stesso "per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del processo” o, in via alternativa, per la nullità della notifica, con la rimessione in questo caso della causa al primo giudice. Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello.
Con un unico motivo di appello il Parte_1 allega la violazione dell'art. 146 c.p.c. e la nullità della sentenza di primo grado per l'inesistenza o, in subordine, per la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in quanto, militare in servizio all'estero dal luglio 2020 allo agosto 2024, non eseguita la notifica a mani proprie, l'art. 146 c.p.c. imponeva la formalità, non eseguita nel caso in esame, della consegna di una copia al pubblico ministero che ne avrebbe curato l'invio al comandante del corpo di appartenenza del militare.
Il motivo di appello è condivisibile. Posto che il Parte_1 è un sottufficiale sommergibilista della Marina Militare e che alla data
(28.06.2023) della notifica del ricorso in primo grado era in servizio per la NATO in Portogallo, come documentato dall'attestato NATO prodotto dall'appellante e come ammesso dalla stessa CP_1 nell'atto introduttivo della lite di primo grado (v. alla pag. 2), considerato che la notifica del ricorso introduttivo di lite è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non risulta essere stato l'atto ritirato dal Parte_1 occorreva procedere alla consegna di una copia al pubblico ministero che ne avrebbe curato l'invio al comandate del corpo di appartenenza del militare, come prevede l'art. 146 c.p.c., disponendo tale articolo che se il destinatario della notifica è un militare in servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti c.p.c., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Quando la notifica non è eseguita con consegna a mani proprie del militare in servizio, dunque, non basta procedere ai sensi degli artt. 139 e seguenti c.p.c., ma occorre, per la validità della notifica, la formalità necessaria e sussidiaria della consegna una copia al pubblico ministero (in tal senso Cass. civ. sez. III 11.01.2007 n. 372, conforme Cons. Stato sez. IV 1°.04.2011
n. 2054) che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, comandante che provvederà alla consegna al destinatario (v. art. 49 c. II disp. att. c.p.c.).
L'omissione di tale formalità necessaria e sussidiaria, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non è causa di inesistenza della notifica ma di mera nullità (cfr. sentenze su citate) ex art. 156 c. II
c.p.c., per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e l'instaurazione del contraddittorio), poiché, premesso in generale che l'inesistenza della notifica è configurabile, "in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, che tali elementi consistono: a) nella attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente semplicemente al mittente, si da dover reputaree la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. civ. sez. un.
20.07.2016 n. 14917; conforme Cass civ. sez. II 10.09.2024 n. 24329), comunque nel caso in esame vi sono gli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, avendo lo ufficiale giudiziario ha compiuto le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Alla nullità della notifica introduttiva del giudizio di primo grado consegue, ai sensi dell'art. 159
c.p.c., la nullità derivata della sentenza di primo grado qui appellata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, come imposto dall'art. 354 c. I c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di questo grado, liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55
e nei limiti della nota spese (che contiene indicazione delle sole spese per compensi di avvocato) per il principio della domanda, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con conseguente obbligo di rimborso da parte della CP_1 oppostasi all'accoglimento dell'appello nonostante la nullità della
,
notifica dell'atto introduttivo di lite di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello alla sentenza n.2011/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 10.07.2024 proposto da Parte_1
[...] nei confronti di Controparte_1 con ricorso depositato il 18.12.2024, accoglie l'appello e,
per l'effetto, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette la causa al giudice di primo grado.
2) condanna Controparte_1 a rimborsare a Parte_1 le spese di lite di appello liquidate in € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto il 16.07.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Michele Campanale dott.ssa NA RI MA